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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2544/2021 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv.ti Antonio Corvaglia e Laura Corvaglia,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio Controparte_1 R.G. 2544/2021
celebrato in data 21/07/2007. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie , 02/10/2008) e Persona_1 Per_2 Persona_3
, 15/06/2010). Per_2
Ha dedotto che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis a causa degli atteggiamenti della controparte. Ha allegato di essersi sempre dedicata alla cura delle figlie, precisando che, a far data dall'interruzione della convivenza con la parte convenuta, costei non si è mai preoccupata di contribuire al di loro mantenimento. Ha allegato, altresì, che il coniuge lavora quale dipendente della società Marenostrum s.r.l.s. e vive in un appartamento di proprietà della madre.
Ha domandato: a) la separazione personale dei coniugi;
b) l'affidamento condiviso delle minori, con collocamento prevalente presso di sé; c) la regolamentazione del diritto di visita paterno;
d) l'assegnazione della casa coniugale a , in quanto proprietario esclusivo, prevedendo, Controparte_1 tuttavia, un contributo, a suo carico, pari ad € 150,00 per l'affitto di una nuova abitazione;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), con obbligo di versamento diretto ad opera del datore di lavoro;
f) la ripartizione in egual misura delle spese straordinarie;
g) il riconoscimento a sé degli assegni familiari ovvero, in subordine, la loro corresponsione mensile unitamente alle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (ricorso depositato il 19/03/2021).
1.2.- La parte non si è costituita in giudizio. Controparte_1
1.3.- Disposti due rinvii per consentire alla parte attrice di rinnovare la notifica dell'atto introduttivo, in occasione dell'udienza del 05/07/2022, la
Presidente delegata, non essendo comparso alcuno per la parte convenuta, ha ascoltato la parte attrice e provveduto in via temporanea e urgente nei seguenti termini: 1) affida le minori (nata il [...]) e Per_1
(nata il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento Per_3 prevalente presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le minori due pomeriggi a settimana da individuarsi, in caso di
2 R.G. 2544/2021
mancato accordo tra le parti, nel martedì e giovedì dalle 17:30 alle 20:30
e, a finesettimana alternati, la domenica dalle ore 11:00 alle 20:30, con impegno delle parti ad estendere gradualmente la permanenza delle figlie presso il padre all'intero fine settimana dalle 15:00 del sabato alle 20:30 della domenica;
le festività saranno trascorse alternativamente con l'uno o con l'altro genitore dalle 11:00 alle 20:30; in periodo estivo le minori potranno stare con il padre in concomitanza con il periodo di ferie dello stesso tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:30, con impegno delle parti ad estendere gradualmente la permanenza delle figlie presso il padre per tutto il periodo comprensivo di pernotti;
rimane salva la possibilità per le parti di concordare tempi più ampi di permanenza delle figlie con il padre;
3) pone
a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della CP_1 Parte_1
l'importo di € 200,00 per ciascuna figlia con decorrenza dalla domanda ossia da marzo 2021, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
tale importo viene determinato in ragione delle esigenze delle figlie, nonché del reddito presumibilmente percepito dal in virtù delle CP_1 dichiarazioni della;
in mancanza di provvedimento giurisdizionale Parte_1 che impone l'assegno, non è configurabile un inadempimento tale da giustificare l'ordine al terzo;
4) autorizza la a percepire per intero Parte_1
l'assegno unico universale;
5) pone le spese straordinarie, da individuarsi secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, a carico di entrambe le parti in pari misura.
Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 26/04/2024, i procuratori di parte attrice, stante il perdurante inadempimento di CP_1
all'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, hanno
[...] domandato, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, il versamento diretto della somma dovuta ad opera del datore di lavoro dell'obbligato.
1.5.- Con ordinanza del 16/07/2024, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza precedente, il giudice istruttore ha autorizzato
3 R.G. 2544/2021
la parte attrice all'espletamento di un'indagine volta alla compiuta identificazione del terzo debitore del coniuge obbligato.
1.6.- In occasione dell'udienza del 25/10/2024, il giudice istruttore ha accolto la domanda di parte attrice e, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, ha posto l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento delle minori e irettamente a carico del Per_1 Per_3 datore di lavoro di . CP_1
1.7.- In occasione dell'udienza del 28/02/2025 la parte ha precisato le conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel proprio atto introduttivo e chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori già adottati, come da ultimo modificati.
Il giudice istruttore ha, dunque, disposto la rimessione della causa al collegio per la decisione, senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia della parte.
1.8.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 25/07/2022).
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
3.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio a Racale in data 21/07/2007 (atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 16, parte II, serie A, anno 2007).
La conciliazione tra i coniugi non è stata possibile anche in ragione del comportamento processuale della parte convenuta. Inoltre, la parte attrice ha reiterato la propria richiesta di separazione così manifestando la volontà di non proseguire la convivenza ritenuta ormai intollerabile. Né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
4.- I provvedimenti relativi alla prole minorenne devono essere adottati nei termini che seguono.
4 R.G. 2544/2021
4.1.- Anzitutto, deve essere confermato l'affidamento delle figlie ad entrambi i genitori in modo condiviso.
Non sono state allegate, infatti, circostanze che inducono a ritenere che il regime ordinario di affidamento sia contrario al benessere psico-fisico delle minori. In tale prospettiva, la parte attrice ha riferito che il coniuge ha assunto un atteggiamento di collaborazione e assistenza morale nei confronti della prole, sicché il disinteresse, materiale e processuale, dimostrato dalla parte convenuta non esprime, almeno allo stato, una gravità tale da determinare la necessità di affidare le minori in via esclusiva alla genitrice attrice.
4.2.- Del pari, devono essere confermate le disposizioni provvisorie relative al diritto di visita del genitore non convivente, con la precisazione che, avuto riguardo all'età delle figlie e alla loro verosimile capacità di discernimento, gli ampliamenti ivi previsti dovranno essere concordati da parte del genitore non convivente anche con le figlie stesse, avuto riguardo alle loro esigenze ludiche e scolastiche.
4.3.- Infine, devono essere confermate, in mancanza di sopravvenienze di rilievo e avuto riguardo alle allegazioni della parte attrice, le statuizioni provvisorie di ordine economico in punto di contribuzione al mantenimento del genitore non collocatario, relativamente al quantum e alle modalità di versamento da parte del terzo datore di lavoro nonché le statuizioni provvisorie inerenti alla ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori e alla percezione dell'A.U.U. da parte della genitrice collocataria prevalente.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta.
4.1.- Quanto alle spese, risultano documentati esborsi per € 43,00
(C.U.).
4.2.- Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale di valore da €
5.200,01 ad € 26.000,00 (trattandosi di causa dal valore indeterminabile il cui valore effettivo, considerato l'oggetto e la complessità della
5 R.G. 2544/2021
controversia, non riflette i parametri astratti legislativamente predisposti cfr. Cass. Sez. 6, ordinanza n. 968 del 13/06/2022). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (dimidiazione della fase di studio ed introduttiva, nessuna istruttoria e conseguente riduzione della fase decisoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio 2544/2021 R.G. introdotto con ricorso del
19/03/2021 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DICHIARA la separazione personale tra (Gagliano Parte_1 del Capo, 18/05/1982) e (Casarano, Controparte_1
20/07/1978), coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Racale in data
21/07/2007 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 16, parte II, serie A, anno 2007);
3) CONFERMA che le figlie minori della coppia Persona_1
, 02/10/2008) e , 15/06/2010) Per_2 Persona_3 Per_2 restino affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4) CONFERMA che il genitore non collocatario prevalente possa vedere e tenere con sé le minori due pomeriggi a settimana da individuarsi, in caso di mancato accordo tra le parti, nel martedì e giovedì dalle 17:30 alle 20:30 e, a finesettimana alternati, la domenica dalle ore 11:00 alle
20:30, con impegno delle parti ad estendere gradualmente la permanenza delle figlie presso il padre all'intero fine settimana dalle
15:00 del sabato alle 20:30 della domenica;
le festività saranno trascorse alternativamente con l'uno o con l'altro genitore dalle 11:00 alle 20:30; in periodo estivo le minori potranno stare con il padre in concomitanza con il periodo di ferie dello stesso tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:30, con impegno delle parti ad estendere gradualmente la
6 R.G. 2544/2021
permanenza delle figlie presso il padre per tutto il periodo comprensivo di pernotti;
rimane salva la possibilità per le parti di concordare unitamente alle figlie tempi più ampi di permanenza delle figlie medesime con il padre;
5) DÀ ATTO che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze ludiche e di studio della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente è tenuto ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
6) CONFERMA a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore di , la somma mensile di € 400,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascuna figlia).
Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
7) CONFERMA che le spese straordinarie per la prole debbano essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
precisando che esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo del Tribunale di Lecce;
8) CONFERMA che l'assegno unico e universale per ciascuna figlia sia percepito in via esclusiva e al 100% da , in quanto Parte_1 collocataria prevalente;
9) CONFERMA altresì l'ordine a Manco s.r.l. ) di versare P.IVA_1 direttamente in favore di la somma pari a € 400,00 Parte_1 che la parte convenuta è obbligata a versare a titolo di contribuzione al mantenimento delle figlie;
10) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Racale per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
11) CONDANNA alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
di spese e compensi di lite, che si liquidano in € 1.743,00 (di
[...]
7 R.G. 2544/2021
cui € 43,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A come per legge.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 08/09/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2544/2021 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv.ti Antonio Corvaglia e Laura Corvaglia,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio Controparte_1 R.G. 2544/2021
celebrato in data 21/07/2007. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie , 02/10/2008) e Persona_1 Per_2 Persona_3
, 15/06/2010). Per_2
Ha dedotto che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis a causa degli atteggiamenti della controparte. Ha allegato di essersi sempre dedicata alla cura delle figlie, precisando che, a far data dall'interruzione della convivenza con la parte convenuta, costei non si è mai preoccupata di contribuire al di loro mantenimento. Ha allegato, altresì, che il coniuge lavora quale dipendente della società Marenostrum s.r.l.s. e vive in un appartamento di proprietà della madre.
Ha domandato: a) la separazione personale dei coniugi;
b) l'affidamento condiviso delle minori, con collocamento prevalente presso di sé; c) la regolamentazione del diritto di visita paterno;
d) l'assegnazione della casa coniugale a , in quanto proprietario esclusivo, prevedendo, Controparte_1 tuttavia, un contributo, a suo carico, pari ad € 150,00 per l'affitto di una nuova abitazione;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), con obbligo di versamento diretto ad opera del datore di lavoro;
f) la ripartizione in egual misura delle spese straordinarie;
g) il riconoscimento a sé degli assegni familiari ovvero, in subordine, la loro corresponsione mensile unitamente alle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (ricorso depositato il 19/03/2021).
1.2.- La parte non si è costituita in giudizio. Controparte_1
1.3.- Disposti due rinvii per consentire alla parte attrice di rinnovare la notifica dell'atto introduttivo, in occasione dell'udienza del 05/07/2022, la
Presidente delegata, non essendo comparso alcuno per la parte convenuta, ha ascoltato la parte attrice e provveduto in via temporanea e urgente nei seguenti termini: 1) affida le minori (nata il [...]) e Per_1
(nata il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento Per_3 prevalente presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le minori due pomeriggi a settimana da individuarsi, in caso di
2 R.G. 2544/2021
mancato accordo tra le parti, nel martedì e giovedì dalle 17:30 alle 20:30
e, a finesettimana alternati, la domenica dalle ore 11:00 alle 20:30, con impegno delle parti ad estendere gradualmente la permanenza delle figlie presso il padre all'intero fine settimana dalle 15:00 del sabato alle 20:30 della domenica;
le festività saranno trascorse alternativamente con l'uno o con l'altro genitore dalle 11:00 alle 20:30; in periodo estivo le minori potranno stare con il padre in concomitanza con il periodo di ferie dello stesso tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:30, con impegno delle parti ad estendere gradualmente la permanenza delle figlie presso il padre per tutto il periodo comprensivo di pernotti;
rimane salva la possibilità per le parti di concordare tempi più ampi di permanenza delle figlie con il padre;
3) pone
a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della CP_1 Parte_1
l'importo di € 200,00 per ciascuna figlia con decorrenza dalla domanda ossia da marzo 2021, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
tale importo viene determinato in ragione delle esigenze delle figlie, nonché del reddito presumibilmente percepito dal in virtù delle CP_1 dichiarazioni della;
in mancanza di provvedimento giurisdizionale Parte_1 che impone l'assegno, non è configurabile un inadempimento tale da giustificare l'ordine al terzo;
4) autorizza la a percepire per intero Parte_1
l'assegno unico universale;
5) pone le spese straordinarie, da individuarsi secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, a carico di entrambe le parti in pari misura.
Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 26/04/2024, i procuratori di parte attrice, stante il perdurante inadempimento di CP_1
all'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, hanno
[...] domandato, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, il versamento diretto della somma dovuta ad opera del datore di lavoro dell'obbligato.
1.5.- Con ordinanza del 16/07/2024, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza precedente, il giudice istruttore ha autorizzato
3 R.G. 2544/2021
la parte attrice all'espletamento di un'indagine volta alla compiuta identificazione del terzo debitore del coniuge obbligato.
1.6.- In occasione dell'udienza del 25/10/2024, il giudice istruttore ha accolto la domanda di parte attrice e, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, ha posto l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento delle minori e irettamente a carico del Per_1 Per_3 datore di lavoro di . CP_1
1.7.- In occasione dell'udienza del 28/02/2025 la parte ha precisato le conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel proprio atto introduttivo e chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori già adottati, come da ultimo modificati.
Il giudice istruttore ha, dunque, disposto la rimessione della causa al collegio per la decisione, senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia della parte.
1.8.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 25/07/2022).
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
3.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio a Racale in data 21/07/2007 (atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 16, parte II, serie A, anno 2007).
La conciliazione tra i coniugi non è stata possibile anche in ragione del comportamento processuale della parte convenuta. Inoltre, la parte attrice ha reiterato la propria richiesta di separazione così manifestando la volontà di non proseguire la convivenza ritenuta ormai intollerabile. Né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
4.- I provvedimenti relativi alla prole minorenne devono essere adottati nei termini che seguono.
4 R.G. 2544/2021
4.1.- Anzitutto, deve essere confermato l'affidamento delle figlie ad entrambi i genitori in modo condiviso.
Non sono state allegate, infatti, circostanze che inducono a ritenere che il regime ordinario di affidamento sia contrario al benessere psico-fisico delle minori. In tale prospettiva, la parte attrice ha riferito che il coniuge ha assunto un atteggiamento di collaborazione e assistenza morale nei confronti della prole, sicché il disinteresse, materiale e processuale, dimostrato dalla parte convenuta non esprime, almeno allo stato, una gravità tale da determinare la necessità di affidare le minori in via esclusiva alla genitrice attrice.
4.2.- Del pari, devono essere confermate le disposizioni provvisorie relative al diritto di visita del genitore non convivente, con la precisazione che, avuto riguardo all'età delle figlie e alla loro verosimile capacità di discernimento, gli ampliamenti ivi previsti dovranno essere concordati da parte del genitore non convivente anche con le figlie stesse, avuto riguardo alle loro esigenze ludiche e scolastiche.
4.3.- Infine, devono essere confermate, in mancanza di sopravvenienze di rilievo e avuto riguardo alle allegazioni della parte attrice, le statuizioni provvisorie di ordine economico in punto di contribuzione al mantenimento del genitore non collocatario, relativamente al quantum e alle modalità di versamento da parte del terzo datore di lavoro nonché le statuizioni provvisorie inerenti alla ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori e alla percezione dell'A.U.U. da parte della genitrice collocataria prevalente.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta.
4.1.- Quanto alle spese, risultano documentati esborsi per € 43,00
(C.U.).
4.2.- Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale di valore da €
5.200,01 ad € 26.000,00 (trattandosi di causa dal valore indeterminabile il cui valore effettivo, considerato l'oggetto e la complessità della
5 R.G. 2544/2021
controversia, non riflette i parametri astratti legislativamente predisposti cfr. Cass. Sez. 6, ordinanza n. 968 del 13/06/2022). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (dimidiazione della fase di studio ed introduttiva, nessuna istruttoria e conseguente riduzione della fase decisoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio 2544/2021 R.G. introdotto con ricorso del
19/03/2021 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DICHIARA la separazione personale tra (Gagliano Parte_1 del Capo, 18/05/1982) e (Casarano, Controparte_1
20/07/1978), coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Racale in data
21/07/2007 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 16, parte II, serie A, anno 2007);
3) CONFERMA che le figlie minori della coppia Persona_1
, 02/10/2008) e , 15/06/2010) Per_2 Persona_3 Per_2 restino affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4) CONFERMA che il genitore non collocatario prevalente possa vedere e tenere con sé le minori due pomeriggi a settimana da individuarsi, in caso di mancato accordo tra le parti, nel martedì e giovedì dalle 17:30 alle 20:30 e, a finesettimana alternati, la domenica dalle ore 11:00 alle
20:30, con impegno delle parti ad estendere gradualmente la permanenza delle figlie presso il padre all'intero fine settimana dalle
15:00 del sabato alle 20:30 della domenica;
le festività saranno trascorse alternativamente con l'uno o con l'altro genitore dalle 11:00 alle 20:30; in periodo estivo le minori potranno stare con il padre in concomitanza con il periodo di ferie dello stesso tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:30, con impegno delle parti ad estendere gradualmente la
6 R.G. 2544/2021
permanenza delle figlie presso il padre per tutto il periodo comprensivo di pernotti;
rimane salva la possibilità per le parti di concordare unitamente alle figlie tempi più ampi di permanenza delle figlie medesime con il padre;
5) DÀ ATTO che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze ludiche e di studio della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente è tenuto ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
6) CONFERMA a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore di , la somma mensile di € 400,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della prole (€ 200,00 per ciascuna figlia).
Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
7) CONFERMA che le spese straordinarie per la prole debbano essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
precisando che esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo del Tribunale di Lecce;
8) CONFERMA che l'assegno unico e universale per ciascuna figlia sia percepito in via esclusiva e al 100% da , in quanto Parte_1 collocataria prevalente;
9) CONFERMA altresì l'ordine a Manco s.r.l. ) di versare P.IVA_1 direttamente in favore di la somma pari a € 400,00 Parte_1 che la parte convenuta è obbligata a versare a titolo di contribuzione al mantenimento delle figlie;
10) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Racale per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
11) CONDANNA alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
di spese e compensi di lite, che si liquidano in € 1.743,00 (di
[...]
7 R.G. 2544/2021
cui € 43,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A come per legge.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 08/09/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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