Art. 7.
L' art. 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735 , e' sostituito dal seguente:
"Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po e' competente a pronunciarsi, per le materie attribuite al Magistrato medesimo, negli stessi casi con gli stessi limiti e con la stessa efficacia previsti dall' art. 17 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 ".
L' art. 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735 , e' sostituito dal seguente:
"Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po e' competente a pronunciarsi, per le materie attribuite al Magistrato medesimo, negli stessi casi con gli stessi limiti e con la stessa efficacia previsti dall' art. 17 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 ".