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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato il seguente dispositivo di S E N T E N Z A nella causa n. 1212 /2024 R.G. lav., promossa da
ricorrente Parte_1
contro
convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 22.12.2023 e, per l'effetto,
- dispone la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente un'indennità ex art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, per l'importo lordo di € 1.924,64 mensili, nella misura massima di 12 mensilità, detratto quanto percepito per lo svolgimento delle altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno de licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
- condanna la società convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Busto Arsizio, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato il seguente dispositivo di S E N T E N Z A nella causa n. 1212 /2024 R.G. lav., promossa da
ricorrente Parte_1
contro
convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 22.12.2023 e, per l'effetto,
- dispone la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente un'indennità ex art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, per l'importo lordo di € 1.924,64 mensili, nella misura massima di 12 mensilità, detratto quanto percepito per lo svolgimento delle altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno de licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
- condanna la società convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Busto Arsizio, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
1