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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2024, n. 41865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41865 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DU CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA „Er! che ha concluso chiedendo ••••• 1, udito il difensore Trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41865 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio su annullamento da parte della Sezione Quinta di questa Corte in data 5 dicembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 17 dicembre 2019 - ferma la riqualificazione in tentato furto pluriaggravato del fatto originariamente contestato all'imputato al capo a) della rubrica come reato consumato e altresì ferma la già riconosciutaI,/c -ontinuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Torino con sentenza del 10 gennaio 2020 - ha riconosciuto il vincolo di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen. anche con i fatti giudicati con la sentenza del 17 aprile 2019 e, per l'effetto, rideterminato la pena complessiva in quella di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione. 2. Avverso detta sentenza AD ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Ha prospettato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine sia alla determinazione dei singoli aumenti di pena per ciascuno dei reati ritenuti avvinti ex art. 81, comma 2, cod. pen., sia quanto alla determinazione della pena complessiva. Sotto il primo profilo, denuncia la violazione del principio del divieto di reformatio in peius, avendo il Giudice del rinvio apportato aumenti di pena per ciascun reato ritenuto unificato ex art. 81 cod. pen. superiori rispetto a quelli applicati con le sentenze che tali reati avevano giudicato. Quanto, poi, alla pena complessiva, denuncia l'errore di calcolo in cui la corte di appello è incorsa nell'indicare la pena di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione, laddove - avuto riguardo alla circostanza che mena indicata dalla Corte di appello con la sentenza in data 20 luglio 2020 era quella di un anno e sette mesi di reclusione - la pena corretta avrebbe dovuto essere quella di due anni, sette mesi e venti giorni di reclusione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, intervenuto con requisitoria scritta in data 28 febbraio 2024, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2 2. Non è superfluo ricordare che la sentenza annullata è divenuta cosa giudicata quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente e alla riconosciuta sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i delitti oggetto del presente procedimento e quelli per cui AD aveva già riportato condanna con sentenza del Tribunale di Torino del 10 gennaio 2020. E, tuttavia, la sentenza rescindente aveva osservato che la Corte di merito, nell'escludere la sussistenza dell'unitaria anticipata deliberazione con riferimento ai reati di cui alla sentenza del 17 aprile 2019, aveva trascurato di argomentare a proposito del disturbo da gioco d'azzardo che, secondo la prospettazione difensiva, costituiva l'elemento unificatore anche dei reati giudicati con detta ultima sentenza. Il Giudice del rinvio, muovendosi nel solco del principio espresso dalla sentenza rescindente, ha riconosciuto la continuazione anche con riferimento ai fatti giudicati dalla sentenza del 10 gennaio 2020. Quanto alla parametrazione della pena unica complessiva, è partito dalla pena base per il reato più grave, individuandolo in quello di furto pluriaggravato di cui al capo C) della sentenza 9-1/ già ritenuto tale dalla Corte di appello di Torino nella sentenza oggetto di annullamento ed ha affermato l'opportunità di applicare «i medesimi parametri già considerati dalla sentenza annullata per l'identico reato oggetto della sentenza del 17 aprile 2019». Ha, quindi, individuato la porzione di pena in aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen. in quella di tre mesi e dieci giorni di reclusione per ciascuno dei furti pluriaggravati contestati ai capi A), B) E D) della citata sentenza, infine vrideterminato la pena unica complessiva in due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione. 3. E, tuttavia, nonostante la sintetica motivazione laddove il Giudice di merito fa un anodino riferimento all'applicazione dei «medesimi parametri già considerati dalla sentenza annullata per l'identico reato oggetto della sentenza del 17 aprile 2019», la sua lettura, alla luce dei provvedimenti posti in continuazione, consente al Collegio di ritenere che il raffronto operato nel provvedimento impugnato è avvenuto tra il capo C) della sentenza del Tribunale di Torino del 17.4.2019, riguardante il reato di furto tentato aggravato, e quello di cui al capo A) della sentenza Corte di appello di Torino in data 20 luglio 2020, riguardante il tentato furto aggravato, così diversamente qualificato il fatto di furto consumato. Così chiarito il percorso argomentativo del Giudice della sentenza impugnata, risulta fondata la doglianza del ricorrente in punto di reformatio in peius, poiché a fronte della irrogazione, nella sentenza del Tribunale di Torino del 17 aprile 2019, per il reato di cui al capo C) idella porzione di pena in aumento di due mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa, poi ridotta fino a 1/3 per il rito prescelto, il Giudice del rinvio ha applicato una pena di gran lunga superiore. Analogamente, in assenza di qualsivoglia motivazione, sono state aumentate le porzioni di pena per i reati-satellite sub A) e D), per i quali la Corte di appello di Torino ha, invero, irrogato, al netto della riduzione per il rito, quella di tre mesi e dieci giorni di reclusione ciascuno, laddove la pena prevista nella sentenza del Tribunale di Torino in data 17 aprile 2019 aveva applicato, al lordo della riduzione, quella di soli tre mesi ciascuno. E', infine, fondata anche la censura in punto di determinazione della pena unica complessiva: nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha aggiunto la pena di otto mesi di reclusione a quella di undici mesi di cui alla sentenza del Tribunale di Torino in data 10 gennaio 2020, così pervenendo alla pena di un anno e sette mesi di reclusione;
ma aggiungendo a tale pena quella di un anno e venti giorni di reclusione per il complessivo aumento relativo ai reati di cui alla sentenza del Tribunale di Torino del 14 aprile 2019 si giunge alla pena di due anni, sette mesi e venti giorni, come assunto dal ricorrente, e non a quella di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione. 4. Ineludibile l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così deciso, il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente EV SC PP SA CORTE SUPREMA Di CASSAZiONE egrà.Q. Depositata C2rw,W19rigagi NUV. zOn Roma , lì .........1........................
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA „Er! che ha concluso chiedendo ••••• 1, udito il difensore Trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41865 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio su annullamento da parte della Sezione Quinta di questa Corte in data 5 dicembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 17 dicembre 2019 - ferma la riqualificazione in tentato furto pluriaggravato del fatto originariamente contestato all'imputato al capo a) della rubrica come reato consumato e altresì ferma la già riconosciutaI,/c -ontinuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Torino con sentenza del 10 gennaio 2020 - ha riconosciuto il vincolo di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen. anche con i fatti giudicati con la sentenza del 17 aprile 2019 e, per l'effetto, rideterminato la pena complessiva in quella di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione. 2. Avverso detta sentenza AD ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Ha prospettato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine sia alla determinazione dei singoli aumenti di pena per ciascuno dei reati ritenuti avvinti ex art. 81, comma 2, cod. pen., sia quanto alla determinazione della pena complessiva. Sotto il primo profilo, denuncia la violazione del principio del divieto di reformatio in peius, avendo il Giudice del rinvio apportato aumenti di pena per ciascun reato ritenuto unificato ex art. 81 cod. pen. superiori rispetto a quelli applicati con le sentenze che tali reati avevano giudicato. Quanto, poi, alla pena complessiva, denuncia l'errore di calcolo in cui la corte di appello è incorsa nell'indicare la pena di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione, laddove - avuto riguardo alla circostanza che mena indicata dalla Corte di appello con la sentenza in data 20 luglio 2020 era quella di un anno e sette mesi di reclusione - la pena corretta avrebbe dovuto essere quella di due anni, sette mesi e venti giorni di reclusione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, intervenuto con requisitoria scritta in data 28 febbraio 2024, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2 2. Non è superfluo ricordare che la sentenza annullata è divenuta cosa giudicata quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente e alla riconosciuta sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i delitti oggetto del presente procedimento e quelli per cui AD aveva già riportato condanna con sentenza del Tribunale di Torino del 10 gennaio 2020. E, tuttavia, la sentenza rescindente aveva osservato che la Corte di merito, nell'escludere la sussistenza dell'unitaria anticipata deliberazione con riferimento ai reati di cui alla sentenza del 17 aprile 2019, aveva trascurato di argomentare a proposito del disturbo da gioco d'azzardo che, secondo la prospettazione difensiva, costituiva l'elemento unificatore anche dei reati giudicati con detta ultima sentenza. Il Giudice del rinvio, muovendosi nel solco del principio espresso dalla sentenza rescindente, ha riconosciuto la continuazione anche con riferimento ai fatti giudicati dalla sentenza del 10 gennaio 2020. Quanto alla parametrazione della pena unica complessiva, è partito dalla pena base per il reato più grave, individuandolo in quello di furto pluriaggravato di cui al capo C) della sentenza 9-1/ già ritenuto tale dalla Corte di appello di Torino nella sentenza oggetto di annullamento ed ha affermato l'opportunità di applicare «i medesimi parametri già considerati dalla sentenza annullata per l'identico reato oggetto della sentenza del 17 aprile 2019». Ha, quindi, individuato la porzione di pena in aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen. in quella di tre mesi e dieci giorni di reclusione per ciascuno dei furti pluriaggravati contestati ai capi A), B) E D) della citata sentenza, infine vrideterminato la pena unica complessiva in due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione. 3. E, tuttavia, nonostante la sintetica motivazione laddove il Giudice di merito fa un anodino riferimento all'applicazione dei «medesimi parametri già considerati dalla sentenza annullata per l'identico reato oggetto della sentenza del 17 aprile 2019», la sua lettura, alla luce dei provvedimenti posti in continuazione, consente al Collegio di ritenere che il raffronto operato nel provvedimento impugnato è avvenuto tra il capo C) della sentenza del Tribunale di Torino del 17.4.2019, riguardante il reato di furto tentato aggravato, e quello di cui al capo A) della sentenza Corte di appello di Torino in data 20 luglio 2020, riguardante il tentato furto aggravato, così diversamente qualificato il fatto di furto consumato. Così chiarito il percorso argomentativo del Giudice della sentenza impugnata, risulta fondata la doglianza del ricorrente in punto di reformatio in peius, poiché a fronte della irrogazione, nella sentenza del Tribunale di Torino del 17 aprile 2019, per il reato di cui al capo C) idella porzione di pena in aumento di due mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa, poi ridotta fino a 1/3 per il rito prescelto, il Giudice del rinvio ha applicato una pena di gran lunga superiore. Analogamente, in assenza di qualsivoglia motivazione, sono state aumentate le porzioni di pena per i reati-satellite sub A) e D), per i quali la Corte di appello di Torino ha, invero, irrogato, al netto della riduzione per il rito, quella di tre mesi e dieci giorni di reclusione ciascuno, laddove la pena prevista nella sentenza del Tribunale di Torino in data 17 aprile 2019 aveva applicato, al lordo della riduzione, quella di soli tre mesi ciascuno. E', infine, fondata anche la censura in punto di determinazione della pena unica complessiva: nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha aggiunto la pena di otto mesi di reclusione a quella di undici mesi di cui alla sentenza del Tribunale di Torino in data 10 gennaio 2020, così pervenendo alla pena di un anno e sette mesi di reclusione;
ma aggiungendo a tale pena quella di un anno e venti giorni di reclusione per il complessivo aumento relativo ai reati di cui alla sentenza del Tribunale di Torino del 14 aprile 2019 si giunge alla pena di due anni, sette mesi e venti giorni, come assunto dal ricorrente, e non a quella di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione. 4. Ineludibile l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così deciso, il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente EV SC PP SA CORTE SUPREMA Di CASSAZiONE egrà.Q. Depositata C2rw,W19rigagi NUV. zOn Roma , lì .........1........................