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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.03.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1807/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a NAPOLI (NA) il 08/04/1986 Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO PELUSO e dall'Avv. stabilito Francesco
Peluso, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e con i
[...] CP_2
funzionari e Controparte_3 CP_4
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12/02/2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di Controparte_1 contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2019/2020 all' a.s. 2022/2023, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente ); chiedeva, pertanto la condanna del convenuto
[...]
al riconoscimento dell'emolumento in questione. Controparte_1
1 L'Amministrazione resistente si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
In corso di causa, parte ricorrente riduceva la domanda, chiedendo il riconoscimento del beneficio in esame con riguardo alle sole annualità 2021/2022 e 2022/2023 (v. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13.6.2024), rinunciando alla richiesta del beneficio per le annualità 2019/20 e 2020/21.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 11.3.2025 parte ricorrente chiedeva altresì il riconoscimento del beneficio in esame anche per l'annualità 2024/2025.
Ritenuta la causa di natura documentale, la stessa veniva decisa con la presente sentenza emessa, sulle note di parte, entro il giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015.
Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro-organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord. 28873 dell'1.12.2017).
Per quanto riguarda il merito, il riconosce, con cadenza annuale, un buono CP_5 elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31
2 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
In tale contesto normativo si inserisce la recente sentenza della Corte di Giustizia (sent.
18.5.2022, causa C-450/2021), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (Cons. St.
1842/2022).
A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge anche il recente intervento della Suprema Corte
(Cass. 29961/2023) la quale, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
3
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine:
a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
4 c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni.
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12).
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1) la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica
“annua””);
3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento,
l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).
5 D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6);
b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16);
c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18);
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1)
Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema
Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8).
Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui
è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2).
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato un contratto a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività di didattiche per l'anno scolastico 2022/2023 (cfr. contratto allegato al ricorso).
Durante l'a.s. 2021/2022, invece, (avendo la ricorrente ridotto la domanda, con rinuncia al beneficio per le annualità 2019/2020 e 2020/2021) la docente, sempre in forza di reiterate supplenze temporanee, ha svolto incarico di supplenza soltanto sino al 10.6.2022.
Per quanto riguarda, quindi, l'a.s. 2021/2022, dai contratti di lavoro in atti risulta che la ricorrente è stata destinataria di plurimi incarichi di supplenza conferiti non già sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 della L. 124/1999 bensì in virtù dell'art. 3 (supplenze brevi e saltuarie) ossia quelle supplenze conferite per ogni altra ulteriore necessità destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per le quali sono stati stipulati i relativi contratti, ipotesi che, la S.C. riservava di approfondire.
Il Tribunale di Novara ha, quindi, chiesto un nuovo intervento della Cassazione in funzione nomofilattica volto a dirimere il contrasto venutosi a creare nella giurisprudenza di
6 merito. Ed infatti il giudice rimettente evidenzia che, secondo taluni Tribunali, la circostanza di mero fatto che talune supplenze si siano protratte fino al termine delle attività didattiche non vale a giustificare ex post l'attribuzione del beneficio, in quanto la funzione di sostegno alla didattica affidata a tale strumento formativo si realizza per scelta discrezionale del legislatore solo laddove può dirsi certo al momento della stipula del contratto a tempo determinato che l'impegno previsto abbia durata annuale. Secondo altri
Tribunali, invece, la continuità della prestazione lavorativa protrattasi, di fatto, per l'intero anno scolastico è una situazione pienamente comparabile con quella dei docenti di ruolo e ciò è confermato dal fatto che per questi ultimi il beneficio è previsto per l'intero importo anche se la presa di servizio avviene ad anno scolastico iniziato o se assunti con contratto a tempo parziale.
Le S.U. con la recentissima sentenza n. 7254/2024, pur dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale, hanno riaffermato i principi cardine della materia anche alla luce della giurisprudenza in materia di abuso dello strumento del contratto a tempo determinato da parte dell'Amministrazione scolastica, ed in particolare la sentenza n. 22522/2016.
I Supremi giudici hanno, quindi, ribadito che per aversi abuso devono ricorrere talune circostanze, in particolare il susseguirsi degli incarichi di supplenza presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra, rilevando l'inidoneità ex se del dato costituito dai 180 giorni valorizzato in alcune norme del sistema scolastico che lo prendono in considerazione per specifici fenomeni quali la ricostruzione della carriera e il passaggio di ruolo.
In sintesi, ribadito che lo strumento antidiscriminatorio non può fu fondarsi su raffronti di sottocategorie di situazioni individuali “... rischiando altrimenti di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”.
Considerato che, nel caso di specie, non è stato allegato dall'istante alcun abuso dello strumento contrattuale nei termini sopra indicati e non apparendo la sommatoria di supplenze temporanee per un limitato periodo (fino al 10.6.) tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche, anche la domanda relativa a tale annualità deve essere rigettata. Del tutto tardiva e, quindi, inammissibile è la richiesta di riconoscimento del beneficio in esame con riguardo all'annualità 2024/2025, formulata solo nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza.
7 Il ricorso può essere, pertanto, solo parzialmente accolto sulla base dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, con condanna del all'assegnazione in favore di CP_5 parte ricorrente della carta docente per l'a.s. 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
Per tale importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Va, al contrario, rigettata la domanda con riguardo all'annualità 2021/2022 per le ragioni sopra esposte.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti e della riduzione della domanda avvenuta solo in corso di causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento parziale del ricorso, condanna il all'assegnazione in favore CP_5 di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l'anno scolastico 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2. rigetta la restante parte del ricorso;
3. compensa le spese
Aversa, 12.3.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.03.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1807/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a NAPOLI (NA) il 08/04/1986 Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO PELUSO e dall'Avv. stabilito Francesco
Peluso, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e con i
[...] CP_2
funzionari e Controparte_3 CP_4
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12/02/2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di Controparte_1 contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2019/2020 all' a.s. 2022/2023, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente ); chiedeva, pertanto la condanna del convenuto
[...]
al riconoscimento dell'emolumento in questione. Controparte_1
1 L'Amministrazione resistente si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
In corso di causa, parte ricorrente riduceva la domanda, chiedendo il riconoscimento del beneficio in esame con riguardo alle sole annualità 2021/2022 e 2022/2023 (v. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13.6.2024), rinunciando alla richiesta del beneficio per le annualità 2019/20 e 2020/21.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 11.3.2025 parte ricorrente chiedeva altresì il riconoscimento del beneficio in esame anche per l'annualità 2024/2025.
Ritenuta la causa di natura documentale, la stessa veniva decisa con la presente sentenza emessa, sulle note di parte, entro il giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015.
Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro-organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord. 28873 dell'1.12.2017).
Per quanto riguarda il merito, il riconosce, con cadenza annuale, un buono CP_5 elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31
2 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
In tale contesto normativo si inserisce la recente sentenza della Corte di Giustizia (sent.
18.5.2022, causa C-450/2021), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (Cons. St.
1842/2022).
A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge anche il recente intervento della Suprema Corte
(Cass. 29961/2023) la quale, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
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2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine:
a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
4 c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni.
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12).
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1) la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica
“annua””);
3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento,
l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).
5 D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6);
b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16);
c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18);
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1)
Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema
Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8).
Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui
è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2).
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato un contratto a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività di didattiche per l'anno scolastico 2022/2023 (cfr. contratto allegato al ricorso).
Durante l'a.s. 2021/2022, invece, (avendo la ricorrente ridotto la domanda, con rinuncia al beneficio per le annualità 2019/2020 e 2020/2021) la docente, sempre in forza di reiterate supplenze temporanee, ha svolto incarico di supplenza soltanto sino al 10.6.2022.
Per quanto riguarda, quindi, l'a.s. 2021/2022, dai contratti di lavoro in atti risulta che la ricorrente è stata destinataria di plurimi incarichi di supplenza conferiti non già sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 della L. 124/1999 bensì in virtù dell'art. 3 (supplenze brevi e saltuarie) ossia quelle supplenze conferite per ogni altra ulteriore necessità destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per le quali sono stati stipulati i relativi contratti, ipotesi che, la S.C. riservava di approfondire.
Il Tribunale di Novara ha, quindi, chiesto un nuovo intervento della Cassazione in funzione nomofilattica volto a dirimere il contrasto venutosi a creare nella giurisprudenza di
6 merito. Ed infatti il giudice rimettente evidenzia che, secondo taluni Tribunali, la circostanza di mero fatto che talune supplenze si siano protratte fino al termine delle attività didattiche non vale a giustificare ex post l'attribuzione del beneficio, in quanto la funzione di sostegno alla didattica affidata a tale strumento formativo si realizza per scelta discrezionale del legislatore solo laddove può dirsi certo al momento della stipula del contratto a tempo determinato che l'impegno previsto abbia durata annuale. Secondo altri
Tribunali, invece, la continuità della prestazione lavorativa protrattasi, di fatto, per l'intero anno scolastico è una situazione pienamente comparabile con quella dei docenti di ruolo e ciò è confermato dal fatto che per questi ultimi il beneficio è previsto per l'intero importo anche se la presa di servizio avviene ad anno scolastico iniziato o se assunti con contratto a tempo parziale.
Le S.U. con la recentissima sentenza n. 7254/2024, pur dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale, hanno riaffermato i principi cardine della materia anche alla luce della giurisprudenza in materia di abuso dello strumento del contratto a tempo determinato da parte dell'Amministrazione scolastica, ed in particolare la sentenza n. 22522/2016.
I Supremi giudici hanno, quindi, ribadito che per aversi abuso devono ricorrere talune circostanze, in particolare il susseguirsi degli incarichi di supplenza presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra, rilevando l'inidoneità ex se del dato costituito dai 180 giorni valorizzato in alcune norme del sistema scolastico che lo prendono in considerazione per specifici fenomeni quali la ricostruzione della carriera e il passaggio di ruolo.
In sintesi, ribadito che lo strumento antidiscriminatorio non può fu fondarsi su raffronti di sottocategorie di situazioni individuali “... rischiando altrimenti di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”.
Considerato che, nel caso di specie, non è stato allegato dall'istante alcun abuso dello strumento contrattuale nei termini sopra indicati e non apparendo la sommatoria di supplenze temporanee per un limitato periodo (fino al 10.6.) tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche, anche la domanda relativa a tale annualità deve essere rigettata. Del tutto tardiva e, quindi, inammissibile è la richiesta di riconoscimento del beneficio in esame con riguardo all'annualità 2024/2025, formulata solo nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza.
7 Il ricorso può essere, pertanto, solo parzialmente accolto sulla base dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, con condanna del all'assegnazione in favore di CP_5 parte ricorrente della carta docente per l'a.s. 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
Per tale importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Va, al contrario, rigettata la domanda con riguardo all'annualità 2021/2022 per le ragioni sopra esposte.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti e della riduzione della domanda avvenuta solo in corso di causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento parziale del ricorso, condanna il all'assegnazione in favore CP_5 di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l'anno scolastico 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2. rigetta la restante parte del ricorso;
3. compensa le spese
Aversa, 12.3.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
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