Art. 1. 1. Ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio, ai convitti annessi agli istituti tecnici e professionali possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono annessi, purche' cio' non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.
Articolo 1 della Legge 24 giugno 1988, n. 251
- Legge 24 giugno 1988, n. 251
Articolo 1 della Legge 24 giugno 1988, n. 251
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23 luglio 1988
23 luglio 1988
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