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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 641/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. C.F._2 Parte_3
), difesi dall'avv. Serena Pomaro e domiciliati in C.F._3
Padova presso lo studio del difensore
(appellanti)
nei confronti di
(ora Controparte_1
Controparte_2
con sede in Longare (Vi) (c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1
direttore generale dott. , difesa dall'avv. Tommaso Controparte_3
1
(appellata) sulle seguenti conclusioni:
per gli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia in riforma della impugnata sentenza del
Tribunale di Padova del cui appello si tratta ed in accoglimento dei motivi del presente appello si tratta, respinta ogni contraria e diversa istanza: In via preliminare: - sospendere l'esecutività della sentenza impugnata n. 297/2023 Rg pubblicata in data 14.02.2023 pronunciata nella causa n.4619/2023 Rg Trib. Padova,
a norma degli art. 283 e 351 cpc e quindi la sua esecuzione se già iniziata, ritenuta la sussistenza di gravi motivi già specificati nella parte motiva del presente atto. Nel merito: - In accoglimento dei motivi di cui al presente appello, respinta ogni eccezione e/o domanda formulata da parte convenuta, in riforma della sentenza n. 297/2023 Rg pubblicata in data 14.02.2023 pronunciata nella causa n.4619/2023 Rg Trib. Padova,
Voglia la Corte d'Appello di Venezia annullare l'impugnata sentenza;
- Voglia la
Corte d'Appello di Venezia accogliere le eccezioni, conclusioni e domande svolte dall'appellante in primo grado e quindi:
Nel merito: In via pregiudiziale: - Voglia l'Ill.ma Corte adita per tutte le suesposte motivazioni di cui in narrativa sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 2708/20 RG emesso dal Tribunale di Padova in data 19.05.2020 intimante il pagamento, a carico degli odierni attori appellanti, della somma di Euro 243.190,61 oltre interessi come da domanda oltre alle spese legali per procedura di decreto ingiuntivo pari ad Euro 2.135,00 per compensi ed Euro 406,50 per esborsi oltre IVA e
CPA e rimborso spese generali pari al 15% ex DM 55/2014 essendo fondati i presupposti ed essendo l'opposizione non di pronta soluzione.
Nel merito in via principale: - Voglia l'Ill.ma Corte adita dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improponibilità e/o l'infondatezza del Decreto Ingiuntivo opposto per tutte le ragioni in narrativa esposte, in relazione alle condizioni contrattuali applicate al mutuo fondiario d.d. 12.09.2007 e ad ogni altro rapporto ad esso collegato oggetto del D.I. opposto n. 2708/2020 RG emesso dal Tribunale di Padova,
2 e quindi dichiarare l'inesistenza totale e/o parziale della pretesa creditoria della azionata col decreto ingiuntivo opposto, quanto a in quanto il CP_1 Parte_1
credito è inesistente e comunque non provato, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
e quanto a e in quanto il credito è inesistente e Parte_2 Parte_3 comunque non provato, e per l'eccepita invalidità delle fideiussioni impugnate.
- Voglia l'Ill.ma Corte adita respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto e in diritto. - Voglia l'Ill.ma Corte adita revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo D.I. opposto n. 2708/2020 RG emesso dal Tribunale di
Padova, perché emesso in mancanza dei presupposti di legge e comunque per somme non dovute.
- Voglia l'Ill.ma Corte adita ordinare alla Banca convenuta, qualora non vi avesse già
provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni.
In via riconvenzionale in principalità:
- Voglia l'Ill.ma Corte adita, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia e inapplicabilità, totale o parziale, per le ragioni di cui in narrativa, delle regolamentazioni degli interessi e delle condizioni contrattuali applicate al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12.09.2007 n.
89517 Rep. n. 17830 Racc. Notaio dott. di Padova, stipulato con Persona_1
(già Controparte_4 [...]
) e al collegato rapporto di conto corrente Controparte_5
ordinario n. 81013276 acceso presso Controparte_4
per tutti i motivi esposti di cui all'atto di citazione e con
[...]
particolare, ma non esclusivo, riguardo quanto al mutuo fondiario del 12.09.2007 alla finalità perseguita di estinzione di pregresse esposizioni derivanti dai mutui nulli e/o invalidi d.d. 27.05.2003 e d.d. 02.03.2004 stipulati da con Parte_1 [...]
, alla mancata traditio delle somme erogate con mutuo Controparte_6
d.d. 12.09.2007, alla indeterminatezza dei tassi e del piano di ammortamento, all'errata e comunque invalida indicazione dell'Euribor e dell'Indicatore Sintetico di
Costo, all'indeterminatezza del numero delle rate, alla violazione dell'art. 644 cp per usura ab origine e per violazione dell'art. 2875 c.c. per ritenuto eccesso di garanzie
3 pretese dall'Istituto di Credito di Credito, alla presenza di clausola floor, nonché con particolare, ma non esclusivo riferimento, alle applicazioni anatocistiche, alle clausole di determinazione e di applicazione di interessi ultralegali ed usurari, di variazione unilaterale dei tassi, di applicazione di variazioni, costi, spese, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese siccome applicate anche di fatto ai rapporti oggetto di causa, e previa eventuale ricostruzione dei rapporti dedotti in giudizio, e previa ricostruzione e rideterminazione dei saldi contabili dei rapporti in contestazione e/o dei rapporti medio tempore girocontati secondo i criteri esposti in narrativa, nonchè previo accertamento e dichiarazione della nullità e comunque invalidità e inefficacia di ogni saldo operato dalla relativamente ai rapporti in CP_1
esame, dichiarare quali somme non dovute quelle corrisposte indebitamente dalla parte attrice in forza delle suddette illegittime condizioni pari all'importo pari a Euro
137.830,48 e conseguentemente condannare la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 137.830,48 in quanto corrisposta indebitamente ed illegittimamente all'istituto di credito e/o quella diversa che emergerà dall'istruttoria in misura non superiore a Euro 520.000,00 (fascia di competenza cui fa riferimento il contributo unificato versato), oltre agli interessi dal fatto al saldo creditore in favore dell'attrice;
- Voglia l'Ill.ma Corte adita condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e al maggior danno ex art. 1224 c.c. patiti da parte attrice opponente in conseguenza delle condotte illegittime dalle stesse poste in essere per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione nella misura che sin da ora si indica in Euro 100.000,00 e che comunque sarà accertata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito in misura non superiore a Euro
520.000,00 (fascia di competenza cui fa riferimento il contributo unificato versato).
- Voglia l'Ill.ma Corte adita adito disporre ordine di cancellazione e/o riduzione dell'ipoteca iscritta in virtù del contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria stipulato in data 12.09.2007 n. 89517 Rep. n. 17830 Racc. Notaio dott. Per_1
in Padova iscritta sui seguenti beni immobili di proprietà di :
[...] Parte_1
Immobile sito in Teolo (PD), Via Costanzo n. 26, così catastalmente censito: Comune di Teolo (PD) Foglio 26 - particella 364, ettari 0.00,40 Fabbricato rurale;
- particella
353, ettari 0.17,85 RD Euro 12,91; RA Euro 8,30; - particella 357, ettari 0.01,30
Incolt. Ster.; Totali catastali ettari 0.19.55
4 In via riconvenzionale di subordine:
- Voglia l'Ill.ma Corte adita, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra di condanna al pagamento in favore della parte attrice ed a carico della convenuta della somma di Euro 137.830,48, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o annullabilità e/o invalidità
e/o inefficacia e inapplicabilità, totale o parziale, per le ragioni di cui in narrativa, delle regolamentazioni degli interessi e delle condizioni contrattuali applicate al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12.09.2007 n. 89517 Rep. n. 17830
Racc. Notaio dott. di Padova, stipulato con Persona_1 [...]
(già Controparte_4 Controparte_5
) e al collegato rapporto di conto corrente ordinario n.
[...]
81013276 acceso presso Controparte_4
per tutti i motivi esposti di cui all'atto di citazione e con particolare, ma
[...]
non esclusivo, riguardo quanto al mutuo fondiario del 12.09.2007 alla finalità perseguita di estinzione di pregresse esposizioni derivanti dai mutui nulli e/o invalidi d.d. 27.05.2003 e d.d. 02.03.2004 stipulati da con Parte_1 [...]
, alla mancata traditio delle somme erogate con mutuo d.d. Controparte_6
12.09.2007, alla indeterminatezza dei tassi e del piano di ammortamento, all'errata e comunque invalida indicazione dell'Euribor e dell'Indicatore Sintetico di Costo, all'indeterminatezza del numero delle rate, alla violazione dell'art. 644 cp per usura ab origine e per violazione dell'art. 2875 c.c. per ritenuto eccesso di garanzie pretese dall'Istituto di Credito di Credito, alla presenza di clausola floor, nonché con particolare, ma non esclusivo riferimento, alle applicazioni anatocistiche, alle clausole di determinazione e di applicazione di interessi ultralegali ed usurari, di variazione unilaterale dei tassi, di applicazione di variazioni, costi, spese, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese siccome applicate anche di fatto ai rapporti oggetto di causa, e previa eventuale ricostruzione dei rapporti dedotti in giudizio, e previa ricostruzione e rideterminazione dei saldi contabili dei rapporti in contestazione e/o dei rapporti medio tempore girocontati secondo i criteri esposti in narrativa, nonchè previo accertamento e dichiarazione della nullità e comunque invalidità e inefficacia di ogni saldo operato dalla relativamente ai rapporti in CP_1
esame, nonché previo accertamento del credito in quanto dovuto a parte attrice opponente nella misura on inferiore a Euro 137.830,48 in relazione al mutuo
5 fondiario del 12.09.2007 collegato c/c n.81013276 accesi presso
[...]
(già Controparte_4 [...]
ed il credito in quanto dovuto in Controparte_7
favore della convenuta, e quindi previo accertamento dell'esatto dare – avere tra le parti sulla base della eventuale rettifica e rideterminazione dei saldi contabili dei rapporti in contestazione e/o dei rapporti medio tempore girocontati, disporre la compensazione giudiziale dei rispettivi crediti delle parti in causa e quindi condannare la parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma pari alla differenza risultante tra le somme accertate quali rispettivi crediti.
In ogni caso:
- Voglia l'Ill.ma Corte, adita nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale e di subordine sopra formulata, in ogni caso, dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improponibilità e/o l'infondatezza del Decreto
Ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 2708/2020 RG emesso dal
Tribunale di Padova perché emesso in mancanza dei presupposti di legge e comunque per somme non dovute.
- Voglia l'Ill.ma Corte adita condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e al maggior danno ex art. 1224 c.c. patiti da parte attrice opponente in conseguenza delle condotte illegittime dalle stesse poste in essere per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione nella misura che sin da ora si indica in Euro 100.000,00 e che comunque sarà accertata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito in misura non superiore a Euro
520.000,00 (fascia cui fa riferimento il contributo unificato versato).
- Voglia l'Ill.ma Corte adita ordinare alla Banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce stato del rapporto” contestato” ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni.
- Voglia l'Ill.ma Corte adita disporre ordine di cancellazione e/o riduzione dell'ipoteca iscritta in virtù del contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria stipulato in data 12.09.2007 n. 89517 Rep. n. 17830 Racc. Notaio dott. Per_1
in Padova iscritta sui seguenti beni immobili di proprietà di :
[...] Parte_1
6 Immobile sito in Teolo (PD), Via Costanzo n. 26, così catastalmente censito: Comune di Teolo (PD) Foglio 26 - particella 364, ettari 0.00,40 Fabbricato rurale;
- particella
353, ettari 0.17,85 RD Euro 12,91; RA Euro 8,30; - particella 357, ettari 0.01,30
Incolt. Ster.; Totali catastali ettari 0.19.55
Istanze Istruttorie:
Si insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie affinché non si debbano ritenere rinunciate con particolare riguardo a:
- ISTANZA DI ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE EX ART. 210 CPC Si insiste nella già formulata istanza ex art. 210 cpc affinché sia ordinato alla convenuta appellata l'esibizione in giudizio dei fascicoli contenenti la documentazione originale (contratti di accensione e successive modifiche) relativa ai seguenti rapporti bancari:
1) mutuo fondiario con garanzia ipotecaria d.d. 12.09.2007 n. 89517 Rep n. 17830
Racc. Notaio Dott. di Padova dell'importo di Euro 320.000,00 Persona_1
erogato a Sig. e successive integrazioni e variazioni sottoscritte tra le Parte_1
parti e/o apportate dalla Banca;
2) copie quietanze di pagamento delle rate di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria d.d. 12.09.2007 n. 89517 Rep n. 17830 Racc. Notaio Dott. di Padova Persona_1 dell'importo di Euro 320.000,00 erogato a Sig. ; Parte_1
3) copia del piano di ammortamento relativo al mutuo fondiario con garanzia ipotecaria d.d. 12.09.2007 n. 89517 Rep n. 17830 Racc. Notaio Dott. Persona_1 di Padova dell'importo di Euro 320.000,00 erogato a Sig. e Parte_1
successive integrazioni e variazioni sottoscritte tra le parti e/o apportate dalla Banca;
4) copia della polizza assicurativa relativa all'immobile costituente garanzia reale in relazione al mutuo fondiario con garanzia ipotecaria d.d. 12.09.2007 n. 89517 Rep n.
17830 Racc. Notaio Dott. di Padova dell'importo di Euro 320.000,00 Persona_1
erogato a Sig. e successive integrazioni e variazioni sottoscritte tra le Parte_1
parti e/o apportate dalla Banca;
5) copia della perizia di stima relativa all'immobile costituente garanzia reale in relazione al mutuo fondiario con garanzia ipotecaria d.d. 12.09.2007 n. 89517 Rep n.
17830 Racc. Notaio Dott. di Padova dell'importo di Euro 320.000,00 Persona_1
erogato a Sig. e successive integrazioni e variazioni sottoscritte tra le Parte_1
parti e/o apportate dalla Banca;
7 6) copia contratto originario di conto corrente n. 0100081013276 intestato a Parte_1
e successive variazioni e integrazioni contrattuali acceso presso filiale di
[...]
Longare oltre a copia dei contratti di affidamento eventualmente stipulato ed in essere sul c/c 0100081013276 intestato a;
Parte_1
7) copia estratti di conto corrente mensili e trimestrali conto corrente n.
0100081013276 intestato a dalla data di accensione sino alla Parte_1
chiusura del conto;
8) copia di tutte le fideiussioni personali sottoscritte da Sig.ri , Parte_1
e Parte_2 Parte_3
- Controparte_8
Si insiste affinchè l'ill.ma Corte adita disponga CTU contabile, attesa l'indispensabilità nell'ambito dell'odierno giudizio tenuto conto delle contestazioni sollevate relative ai rapporti dedotti in giudizio e delle materie specifiche oggetto di causa, volta a determinare l'effettiva entità delle somme indebitamente percepite dall'Istituto di Credito ed il corretto saldo finale dei rapporti dedotti in causa e/o la rettifica dei saldi e/o la compensazione (previa ricostruzione e rideterminazione) per i periodi temporali e per le causali di cui all'atto introduttivo in particolare per effetto di anatocismo, interessi ultralegali, interessi usurari, applicazione di variazioni, costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese corrisposte dalla parte attrice in forza delle condizioni illegittime applicate dall'Istituto di Credito con riguardo ai seguenti RAPPORTI:
- contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12.09.2007 n. 89517 Rep. n. 17830
Racc. Notaio dott. di Padova e successive variazioni e/o modifiche Persona_1
appoggiato al conto corrente ordinario n. 81013276
In particolare, si chiede che il CTU svolga la consulenza d'ufficio tenendo conto dei seguenti criteri e principi e rispondendo ai seguenti quesiti:
“il perito, esaminati i documenti di causa, il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12.09.2007 n. 89517 Rep. n. 17830 Racc. Notaio dott. di Padova Persona_1
e successive variazioni e/o modifiche e/o integrazioni, appoggiato al conto corrente ordinario n. 81013276, dia risposta, salve ed impregiudicate le valutazioni del
Tribunale, ai seguenti quesiti: dica il c.t.u. quale sia il regime di capitalizzazione del contratto applicato;
dica il c.t.u. se il contratto per cui è causa presenti interessi usurari;
all'uopo verifichi se il TEG abbia superato il tasso soglia;
dica il c.t.u. se,
8 nella fattispecie, sia configurabile il fenomeno anatocistico e se di conseguenza siano stati applicati interessi anatocistici;
accerti il c.t.u. se vi sia corrispondenza tra il tasso interessi corrispettivi indicato nel contratto e quello effettivamente praticato;
accerti il c.t.u. se l'ISC/TAEG indicato nel contratto corrisponda al tasso effettivo e, nel caso in cui non vi sia tale corrispondenza, applichi gli interessi di cui all'articolo
117 TUB, ricalcolando la rata di ammortamento e le somme indebitamente incassate e/o addebitate;
verifichi il c.t.u. se tra le clausole relative agli interessi, alle modalità
di determinazione del piano di ammortamento ovvero alle rate, vi siano profili ed elementi da cui poter predicare un'eventuale indeterminatezza o indeterminabilità delle stesse;
dica il c.t.u. se si possa ritenere, e sulla base di quali elementi, che la clausola c.d. floor inserita nel contratto sia o meno un contratto derivato. Nel caso in cui il consulente dovesse riscontrare alcune delle anomalie indicate nelle lettere che precedono, predisponga un nuovo piano di rientro a tasso legale e TUB, nonché a titolo gratuito di interessi con l'individuazione, se del caso, dell'importo da restituire qualora indebitamente corrisposto”.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della Sentenza n.
297/2023 R.G., n. 4619/2020 r.g.a.c., emessa e pubblicata dal Tribunale di Padova in data 14.02.2023;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- respingere l'appello proposto dai Sig.ri (C.F.: Parte_1
, (C.F.: ) e C.F._4 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) e, per l'effetto, confermare la Parte_3 C.F._3
Sentenza n. 297/2023 R.G., n. 4619/2020 r.g.a.c., emessa e pubblicata dal Tribunale di
Padova in data 14.02.2023;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ci si oppone, infine, alla richiesta di CTU contabile e all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto istanze tardive, non esplicitate e motivate nel corpo dell'atto di
9 citazione e, con riferimento all'istanza ex art. 210 c.p.c., in quanto la documentazione richiesta è già nella disponibilità della parte attrice e, quindi, “non può essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa” (cfr.
Cass. Sez. III, 6.10.2005 n. 19475).
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e si opponevano al Parte_1 Parte_2 Parte_3
decreto n. 2708/2020, con cui era loro ingiunto dal Tribunale di Padova di pagare a la somma di Euro 243.190,61, oltre Controparte_1
interessi e spese, quale debito residuo di un mutuo ipotecario contratto da il 12 settembre 2007 e garantito dai fideiussori Parte_1 Parte_2
e .
[...] Parte_3
Gli opponenti eccepivano la nullità del mutuo fondiario per plurime ragioni, nonché la nullità delle fideiussioni omnibus.
, e chiedevano la Parte_1 Parte_2 Parte_3
revoca del decreto opposto e la condanna della banca alla restituzione dell'indebito di Euro 137.830,48, nonché al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la banca opposta, domandando il rigetto dell'opposizione.
La convenuta sosteneva che il mutuo era valido, così come le fideiussioni.
Il giudice tentava inutilmente la conciliazione. Non era compiuta attività istruttoria e, con sentenza n. 297/2023 depositata il 14 febbraio 2023, il
Tribunale di Padova rigettava l'opposizione.
Il giudice riteneva che il contratto di mutuo fosse valido, in quanto vi era stata traditio del denaro mutuato, non rilevando il fatto che Parte_1
l'avesse utilizzato per estinguere pregresse posizioni debitorie. Il
[...]
10 mutuo non era usurario e il piano di ammortamento c.d. alla francese non era causa d'invalidità del negozio. La nullità delle clausole della fideiussione riproduttive del modello Abi, contrario alla libertà di concorrenza, non si estendeva all'intero negozio e non era rilevante nel caso di specie, atteso che gli opponenti non avevano sollevato eccezione di decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Si doleva della decisione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1) la motivazione
[...]
della sentenza era carente con riferimento alla decisione di rigetto dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per insufficiente valenza probatoria dell'estratto conto ex art. 50 d.lgs. 385/93, dimesso in fase monitoria dalla banca;
2) il giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di nullità del mutuo fondiario stipulato il 12 settembre 2007 per mancata traditio delle somme erogate;
3) il mutuo fondiario era inoltre nullo perché stipulato per l'estinzione di due precedenti finanziamenti a loro volta “viziati”; 4) il mutuo era altresì nullo per eccesso di garanzie ipotecarie;
5) il mutuo era ancora nullo per indeterminatezza del tasso di interesse “alla luce della mancata previsione e mancata specifica approvazione del cliente della clausola prevedente il regime di capitalizzazione (composto) applicato in violazione dell'art. 1346 c.c., della delibera CICR 09.02.200 e dell'art. 117 TUB oltre che per illegittimo inserimento dell'opzione Floor e per inesistenza del paramento di riferimento 'Euribor un mese lettera'”; 6) il mutuo era nullo per superamento del tasso soglia usura “in caso di applicazione della Commissione di Estinzione anticipata”; 7) il mutuo era infine nullo “per applicazione del costo, non pattuito, a carico del mutuatario insito nel regime di capitalizzazione composta del piano di ammortamento alla francese”; 8) le fideiussioni omnibus erano nulle, in
11 quanto era dimostrata l'essenzialità e inscindibilità delle clausole 2, 6 e 8, senza le quali il contratto non sarebbe stato concluso.
Gli appellanti chiedevano che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse revocato il decreto ingiuntivo e ordinato alla banca di correggere la segnalazione alla centrale rischi. In via riconvenzionale, gli appellanti chiedevano che la banca fosse condannata alla restituzione dell'indebito e al risarcimento dei danni.
In via istruttoria, gli appellanti domandavano che fosse disposta c.t.u. contabile e ordinato alla banca, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di produrre in causa una molteplicità di documenti.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo che l'appello fosse rigettato.
[...]
L'appellata ribadiva la validità del contratto di mutuo e delle fideiussioni, ed affermava di avere assolto, per quanto le competeva, all'onere della prova.
Con ordinanza 5 ottobre 2023, la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza e assegnava i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025.
0. Occorre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità delle conclusioni rassegnate dagli appellanti, nella parte in cui ripropongono domande già respinte dal Tribunale, senza la formulazione di alcun motivo specifico di impugnazione ex art. 342 c.p.c.
Dev'essere così dichiarata inammissibile la domanda di cancellazione o riduzione dell'ipoteca, iscritta dalla banca contestualmente al mutuo fondiario, avendo il Tribunale di Padova già negato che sia ravvisabile una sproporzione tra il valore dei beni ipotecati e l'importo del mutuo (v.
12 pag. 6 della motivazione dell'impugnata sentenza), e come si dirà in seguito sul punto non si ravvisa uno specifico motivo di impugnazione.
1. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti si lamentano del rigetto dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo “alla luce della limitata e/o insufficiente valenza probatoria dell'estratto conto ex art. 50
d.lgs. 385/93”.
Dopo avere narrato che il mutuo ipotecario è servito per estinguere precedenti posizioni debitorie, gli appellanti hanno contestato la valenza probatoria della certificazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
Il motivo non è fondato.
Per l'emissione del decreto ingiuntivo la certificazione suddetta è sufficiente, sicché il decreto non è nullo.
Altra questione è la prova del credito, oggetto di ingiunzione, nel giudizio di opposizione promosso dall'ingiunto. La prova dev'essere senz'altro data dalla banca opposta, attrice sostanziale, e all'uopo non è sufficiente la certificazione in esame.
Nella specie, la prova del credito si ricava dal contratto di mutuo, redatto per atto pubblico del notaio di Padova il 12 settembre Persona_1
2007, con cui ha ricevuto l'erogazione di Euro 320.000 Parte_1
(contratto esibito in giudizio dagli stessi opponenti), nonché dall'estratto conto che dimostra l'accredito del denaro.
Spettava invece al mutuatario dare prova di avere adempiuto l'obbligazione restitutoria, ossia di avere estinto il debito in tutto o per parte superiore alla pretesa di Euro 243.190,61 esercitata dalla banca.
Gli appellanti accennano poi al conto corrente n. 81013276, sul quale la banca avrebbe compiuto addebiti illegittimi. Sennonché Controparte_1
non ha fatto valere alcun credito relativo al saldo del rapporto di
[...]
conto corrente, avendo agito esclusivamente per l'adempimento
13 dell'obbligazione restitutoria del mutuo, come si evince dalla certificazione ex art. 50 d.lgs. 385/93 redatta il 21 aprile 2020.
Dunque, se per ipotesi gli opponenti avessero vantato un controcredito scaturito da addebiti illegittimi compiuti sul conto corrente, era loro onere documentare tale rapporto, ma ancora prima allegare in cosa fossero consistiti tali addebiti: nessuna allegazione è stata invece compiuta circa eventuali nullità riguardanti il rapporto di conto corrente (neppure è possibile integrare la mancanza di allegazioni con la perizia di
Finservices s.r.l. del 24 luglio 2020 [doc. 11 allegato all'atto di citazione in opposizione], la quale ha avuto ad oggetto solamente il mutuo ipotecario).
2. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono che non vi è stata la traditio del denaro mutuato, poiché destinato a un deposito cauzionale infruttifero presso la stessa banca mutuante. Ciò comporterebbe la nullità del contratto di mutuo.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale di Padova ha osservato: “Il contratto di mutuo, inoltre, non può ritenersi nullo (rectius non perfezionato) per omessa traditio della somma mutuata, atteso che la consegna è effettivamente avvenuta mediante accredito della somma nel conto corrente di , Parte_1
che ne ha pertanto acquisito la piena disponibilità, come emerge dal documento n. 4 dimesso dalla banca. Il fatto, poi, che l'importo mutuato sia stato utilizzato dal per estinguere due pregresse posizioni Pt_1
debitorie esistenti presso un'altra banca ( Controparte_6
non determina la nullità del mutuo, in quanto la
[...]
concessione di un finanziamento per estinguerne altri, oltre tutto erogati da un diverso istituto di credito, non ha di per sé nulla di illecito”.
14 Gli stessi opponenti avevano affermato, in atto di citazione, che il finanziamento era “stipulato al fine di estinguere il mutuo d.d. 27.05.2003 dell'importo di Euro 180.000,00 erogato da Controparte_6
- ora Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, ed il mutuo d.d.
[...]
02.03.2004 dell'importo di Euro 80.000,00 erogato da
[...]
- ora Banca Monte dei Paschi di Siena Spa”. Controparte_6
L'accredito del denaro sul conto corrente è avvenuta in data 12 settembre
2007, come si evince dall'estratto conto al 30 settembre 2007 (doc. 4 fasc. opposta).
Gli appellanti confondono la consegna del denaro, avvenuta mediante accredito in conto corrente, con il suo utilizzo. Il mutuo prevedeva che il denaro fosse impiegato per estinguere precedenti debiti del mutuatario, che – come si è visto – non erano nei confronti della banca mutuante.
Dell'estinzione aveva interesse anche in Controparte_1
quanto l'immobile dato in garanzia era già ipotecato da Monte dei Paschi di Siena. Dunque, il denaro mutuato fu accreditato in conto (e non venne trattenuto dalla banca in deposito, sebbene il contratto prevedesse tale facoltà) e contestualmente venne emesso assegno circolare di Euro
281.590,27, che servì a per estinguere i suoi debiti nei Parte_1
confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena. La parte rimanente del denaro fu liberamente utilizzata dal correntista.
Fu così rispettato il vincolo di destinazione ed è indubitabile che il mutuatario abbia beneficiato dell'intera erogazione, servita in parte per estinguere precedenti debiti nei confronti di altre banche e in parte per altre finalità.
3. Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti affermano che, poiché il mutuo è stato utilizzato per estinguere finanziamenti di
[...]
(poi incorporata in Monte dei Paschi di Siena), Controparte_6
15 finanziamenti “affetti da vizio di nullità e/o invalidità originaria” (sic a pag. 16 dell'atto di citazione in appello), anch'esso sarebbe invalido, sussistendo “un collegamento funzionale/negoziale” tra i negozi.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il mutuo stipulato il 12 settembre 2007 può considerarsi, almeno in parte, mutuo di scopo, poiché l'erogazione doveva essere impiegata per estinguere precedenti debiti di nei confronti di Monte dei Parte_1
Paschi di Siena s.p.a. (v. il punto che precede).
Non si può invece discorrere di collegamento negoziale tra il mutuo del
2007 contratto con Banca del Veneto Centrate e i finanziamenti del 2003
e 2004 compiuti da , atteso che Monte Controparte_6
dei Paschi di Siena s.p.a., succeduta a è rimasta Controparte_6
estranea al contratto di mutuo, ignorandosi perfino se fosse a conoscenza della sua esistenza. In proposito, ancora prima della prova, difetta una qualunque allegazione.
Neppure risulta la volontà di Banca del Veneto Centrate di legare la sorte del contratto di mutuo a quella di negozi di finanziamento cui era estranea, non potendosi confondere la clausola di scopo (cui la mutuante aveva interesse per la gradazione dell'ipoteca) con la volontà di creare un vincolo d'interdipendenza tra più negozi giuridici.
4. Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti affermano che il mutuo fondiario sia nullo per “eccesso di garanzie ipotecarie”, ma invero discorrono di altro.
Il Tribunale di Padova, rigettando il motivo di opposizione, così ha motivato: “La contestazione, sviluppata a p. 31 e ss. dell'atto di citazione, risulta di ardua comprensione, in quanto sovrappone due piani del tutto distinti nel momento in cui fa discendere l'usurarietà del mutuo dalla sproporzione, nei termini indicati dall'art. 2875 c.c., tra valore dei
16 beni e ipoteca concessa. Fermo restando che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna sproporzione del valore dei beni immobili ipotecati rispetto alla cautela concessa - posto che le affermazioni degli opponenti in ordine a tale sproporzione hanno carattere del tutto generico e sono contraddette dalla perizia di stima fatta redigere dallo stesso
[...]
in data 28 agosto 2007 (doc. 6 della convenuta opposta) - va in Pt_1
ogni caso osservato che l'eventuale superamento del limite di cui all'art. 2875 c.c. non determina alcuna usurarietà del contratto di mutuo, ma dà semmai diritto ad ottenere la riduzione dell'ipoteca. Del tutto infondata risulta, poi, la tesi sostenuta dagli opponenti (per vero in modo generico) in ordine al superamento del TEGM da parte del TEG comprensivo del valore delle garanzie reali e personali concesse in favore delle banca, essendo pacifico che tali garanzie non rientrano nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell'usurarietà del mutuo, in quanto non rappresentano commissioni, remunerazioni o spese collegate all'erogazione del credito.
La contestazione degli opponenti muta completamente in sede di II memoria ex art. 183 c.p.c., allorquando gli stessi fanno riferimento al superamento «del limite di finanziabilità dell'80% rispetto al valore dell'immobile» da parte mutuo concesso dalla banca (cfr. p. 3). Trattasi di contestazione nuova, del tutto generica e finanche irrilevante ai fini del decidere, tenuto conto della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33719/2022 in base alla quale « In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs.
n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della
17 c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Gli appellanti non si confrontano con tale articolata motivazione, ma si soffermano sulle “plurime anomalie” che avrebbero inficiato i finanziamenti concessi nel 2003 e nel 2004 da Controparte_6
concludendo che tali anomalie “non potevano che riflettersi sul
[...]
finanziamento contratto con in data 12 Controparte_4
settembre 2007” (così a pag. 20 dell'atto di citazione in appello).
In mancanza di motivo specifico d'impugnazione, sono divenute definitive le sopra riportate statuizioni del primo giudice.
Quanto invece alle “plurime anomalie” che riguarderebbero i finanziamenti concessi da si è già Controparte_6
detto al punto che precede che, non essendo possibile riconoscere l'esistenza di un collegamento negoziale, le asserite nullità (che conseguirebbero a un eccesso di garanzie richieste da Controparte_6
non sono idonee a trasferirsi al mutuo stipulato il 12 settembre 2007 con l'appellata. In altre parole, il mutuatario non può sottrarsi all'obbligo di restituire il denaro mutuatogli da , invocando Controparte_1
l'invalidità di rapporti con altra banca, da lui estinti impiegando il denaro erogato dall'appellata. rimane ovviamente libero di Parte_1
coltivare le proprie pretese nei confronti di Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a.
18 5. Con il quinto motivo di impugnazione, gli appellanti affermano che il mutuo ipotecario sia nullo per indeterminatezza del tasso di interesse: indeterminatezza che deriverebbe dalla mancata approvazione del regime di capitalizzazione applicato nel piano di ammortamento c.d. alla francese
(regime che non sarebbe esplicitato). Aggiungono gli appellanti che la clausola c.d. floor, che impediva al tasso di interesse corrispettivo di scendere al di sotto del 3,5%, costituiva uno strumento finanziario derivato, non approvato dal mutuatario. Inoltre, il tasso d'interesse era indeterminato, poiché il parametro “euribor tre mesi lettera base 365” non era conosciuto con la parola “lettera”.
Il motivo non è fondato.
5.1. Il contratto di mutuo indicava il tasso d'interesse, facendo riferimento all'euribor tre mesi lettera base 365 come rilevato da “Il Sole 24 Ore”. Gli appellanti sostengono che su il quotidiano menzionato è presente l'indicazione dell'euribor tre mesi base 365, senza l'indicazione “lettera”.
Il fatto che la parola “lettera” non avesse, nel caso di specie, alcun preciso significato tecnico-giuridico non comporta l'indeterminatezza della clausola contrattuale, in quanto l'indicazione dell'euribor tre mesi base
365 era univoca. L'indeterminatezza presupporrebbe il dubbio su quale fosse il parametro euribor da considerare, mentre gli stessi appellanti riconoscono che esiste un solo “euribor tre mesi base 365”. Dunque, la parola “lettera”, per quanto priva di significato, non era idonea a creare incertezza circa il criterio di calcolo del tasso d'interesse corrispettivo.
5.2. Non occorre disporre c.t.u. contabile per escludere la violazione del divieto dell'anatocismo a fronte del rimborso del capitale finanziato contrattualmente previsto in 301 rate mensili di costante importo.
E' indubbio che l'ammortamento a rata costante (c.d. “alla francese”) comporti un debito per interessi complessivamente maggiore rispetto
19 all'ammortamento a rata decrescente (c.d. ammortamento “all'italiana”), ma ciò dipende dalla scelta dei contraenti, ossia dalla loro autonomia negoziale.
Infatti, la previsione contrattuale di rate costanti rende stabile l'ammontare della rata, ma comporta che la quota di capitale rimborsata anno per anno è minore rispetto a quanto sarebbe stato rimborsato secondo un piano a rate decrescenti. In altre parole, pattuendo la rata costante, il mutuatario accetta di pagare un carico di interessi complessivamente maggiore a fronte del beneficio di potere fare affidamento su una rata per l'appunto invariata nel suo ammontare, che quindi gli consente di preventivare con certezza quanto dovrà mensilmente corrispondere alla mutuante.
Per predisporre un piano di ammortamento alla francese è necessario un parziale calcolo degli interessi su interessi al fine di determinare la quota di interesse a rata costante. Tuttavia ciò non significa che vi sia anatocismo in senso giuridico.
L'operazione consiste esclusivamente nell'uso di una regola finanziaria, necessaria per ottenere una rata costante e per conoscere in ogni tempo
(durante tutta la durata del mutuo) il valore attuale del debito residuo e di quello pagato. Quindi, il piano è costruito sulla base del tasso nominale, ma il tasso effettivo dell'operazione, indicato quale t.e.g., non è coincidente con il primo, ma è leggermente più elevato.
La regola finanziaria di cui si discorre, mero strumento per predisporre il piano di ammortamento voluto dalle parti, non ha nulla a che fare con il fenomeno giuridico disciplinato dall'art. 1283 c.c., che vieta, peraltro non in via assoluta, che gli “interessi scaduti” possano produrre ulteriori interessi. Deve perciò concludersi che la previsione di un piano di rimborso con rata fissa (ammortamento “alla francese”) non comporti
20 violazione dell'art. 1283 c.c. poiché non vi sono interessi “scaduti” che producono ulteriori interessi, ma rate di rimborso costituite da una quota di debito capitale e da una quota di interessi, per quanto questi ultimi siano predeterminati in misura tale da rendere tutte le rate di valore costante.
Deve poi aggiungersi che la regola finanziaria, utilizzata per redigere il piano di ammortamento, non dev'essere oggetto di espressa accettazione da parte del mutuatario, essendo sufficiente che le parti si accordino sul tasso d'interesse e sull'ammontare della rata di rimborso, ossia sul piano così come sviluppato partendo dal tasso convenuto. In proposito, si rinvia all'esauriente motivazione delle sentenza delle Sezioni Unite 29 maggio
2024, n. 15130.
Ne consegue che l'ammortamento a rata costante, scelto dalle parti, non determina alcuna nullità contrattuale.
5.3. Quanto alla clausola c.d. floor, con essa la banca si assicura che il tasso d'interesse non possa scendere al di sotto del minimo pattuito (nella specie, il 3,5%) e quindi regola l'ammontare degli interessi corrispettivi.
Tale clausola non ha natura di derivato, attenendo alla determinazione della misura degli interessi. I derivati sono contratti di investimento o di copertura da particolari rischi, cui si può attribuire un valore intrinseco dipendente dall'andamento del valore di un'attività sottostante (l'euribor non era un “sottostante”, in quanto rappresentava semplicemente il parametro esterno e obiettivo cui le parti avevano inteso riferirsi per la determinazione del tasso di interesse).
Non erano previsti flussi finanziari a favore dell'una o dell'altra parte a seconda dell'oscillazione dell'euribor, il quale non era perciò un bene sottostante dalla cui variazione dipendeva il valore del contratto.
21 In mancanza di un'entità finanziaria il cui valore dipenda da un
“sottostante”, che a sua volta possa nel tempo variare di prezzo con la generazione di flussi a favore dell'una o dell'altra parte contrattuale, non si è in presenza di un derivato. La previsione di un tasso d'interesse minimo (non diversamente dalla previsione di un tasso d'interesse massimo) limita i suoi effetti alla misura degli interessi corrispettivi, e si risolve in un meccanismo di determinazione del tasso d'interesse misto, ossia in parte variabile e in parte fisso. Nel periodo in cui il tasso variabile è inferiore al floor, il mutuo mantiene un tasso d'interesse costante, non diversamente da un mutuo a tasso fisso.
In sintesi, la clausola floor (così come la clausola c.d. cap, che fissa la misura massima del tasso d'interesse) non ha natura finanziaria e la sua previsione rientra nell'autonomia negoziale delle parti, in quanto modalità di determinazione del corrispettivo del capitale mutuato.
6. Con il sesto motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono che l'applicazione della commissione di estinzione anticipata, nel caso in cui il mutuatario fosse receduto dal rapporto “sino alla rata del 12/04/2008 compresa”, ha comportato l'usurarietà del mutuo.
Il motivo non è fondato.
Nella verifica di usurarietà non può considerarsi la penale di estinzione anticipata del mutuo, contrattualmente prevista nel 1% del capitale restituito (clausola 7 del contratto), ed è concettualmente errato sommare, come fanno gli appellanti, al tasso convenzionale la percentuale suddetta, che sarebbe stata applicata, in caso di estinzione anticipata (che peraltro non è avvenuta), una tantum e sull'ammontare del capitale rimborsato in anticipo.
Neppure in termini economici la penale in esame rappresentava un costo connesso all'erogazione del finanziamento, in quanto la sua
22 debenza era solo eventuale (ossia dovuta solo nel caso in cui il mutuatario avesse deciso di rimborsare anticipatamente il capitale) e correlata all'operazione inversa, ossia all'anticipata cessazione del rapporto.
La commissione per il recesso non attiene né alla concessione del credito né all'inadempimento del debito restitutorio, ma a una vicenda successiva (alla concessione del credito) e comunque distinta
(dall'inadempimento): il rimborso anticipato è solamente eventuale
(eventualità che peraltro nella specie non si è verificata) e dipendente dalla volontà del mutuatario. L'applicazione della commissione è necessariamente alternativa ai due tassi. Infatti, sulla quota di capitale rimborsato, in quanto comportante estinzione parziale del debito, non sono applicabili interessi, né corrispettivi né di mora. In definitiva, la commissione per l'estinzione anticipata va tenuta distinta dalle clausole con cui sono pattuiti gli interessi e non può sommarsi né al tasso corrispettivo né a quello di mora.
Nel senso sopra indicato si veda la sentenza della Suprema Corte
(Cass. civ. 7 marzo 2022, n. 7352), secondo cui “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del 'tasso soglia' previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”.
23 7. Con il settimo motivo di impugnazione, gli appellanti affermano che il mutuo sia nullo perché il regime di capitalizzazione composto, insito nel regime di ammortamento c.d. alla francese, non era stato pattuito.
Il motivo è ripetitivo del quinto e perciò si rimanda al punto 5.
Basti ribadire che nell'ammortamento a rata costante non vi è un fenomeno anatocistico riconducibile al divieto di cui all'art. 1283 c.c. ed
è sufficiente che il mutuatario accetti il tasso d'interesse e l'ammontare della rata di rimborso, ossia il piano così come sviluppato partendo dal tasso convenuto (piano di ammortamento cui il contratto faceva riferimento, ricevuto dal mutuatario che l'ha prodotto in causa).
8. Con l'ottavo motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono del rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate contestualmente al contratto di mutuo per l'importo massimo di Euro
320.000.
Il Tribunale di Padova ha così motivato la decisione: “Con riguardo, infine, all'asserita nullità per contrarietà alla normativa antitrust delle fideiussioni omnibus rilasciate in data 12 settembre 2007 da Pt_2
e , anche a voler prescindere dalla omessa
[...] Parte_3
allegazione specifica (e dalla omessa prova) della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale anche nel settembre del 2007, va osservato , in via dirimente, che con la recente sentenza n. 41994/2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che i contratti di fideiussione omnibus che riproducono le tre clausole la cui applicazione uniforme è stata ritenuta contraria al principio della concorrenza dalla Banca
d'Italia sono affetti da nullità soltanto parziale (che attinge soltanto le tre clausole oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti. Nel caso di specie, tuttavia, non è emerso
24 alcun concreto elemento tale da far ritenere che, senza le tre clausole contestate, le parti non si sarebbero determinate alla stipulazione della garanzia, ragion per cui potrebbe al più discorrersi di nullità parziale delle fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti. Tale nullità parziale, dunque, potrebbe avere effetti giuridici vantaggiosi per gli stessi soltanto nel caso in cui la banca non avesse rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (sul presupposto che la deroga a tale disposizione, contenuta nella fideiussione omnibus, debba ritenersi tamquam non esset, in ragione della nullità parziale del contratto di garanzia). Tuttavia, gli opponenti non hanno sollevato in giudizio l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., circostanza che disvela l'assenza di un concreto interesse ad ottenere la declaratoria di nullità parziale delle due fideiussioni”.
Gli appellanti si limitano a ripetere che le fideiussioni sono nulle, che la nullità dev'essere rilevata d'ufficio e “che se il giudicante avesse avuto presente l'operazione posta in essere dalle parti, così come concretamente attuata, le parti stesse non si sarebbero determinate alla sottoscrizione del contratto fideiussorio se non vi fossero stata accluse le clausole viziate da nullità” (così a pag. 36 dell'atto di citazione in appello).
L'affermazione suddetta, che si risolve in petizione di principio, non chiarisce quale possa essere la connessione tra la finalità del mutuo e l'irrinunciabilità delle clausole nulle. Rimane perciò insuperato il rilievo del primo giudice circa l'assenza di elementi che consentano d'ipotizzare che le parti non si sarebbero determinate alla stipulazione dei negozi di garanzia, se avessero saputo della nullità delle clausole riproduttive dello schema Abi. Ne consegue che la nullità delle clausole riproduttive di
25 quelle contenute nel modello Abi non è idonea ad estendersi all'intero impegno fideiussorio.
Gli appellanti aggiungono, poi, che “Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione dianzi esposta, si fa comunque presente che l'art. 7 del contratto fideiussorio (laddove prevede che il garante sia tenuta a pagare sulla base della semplice richiesta sottoscritta dalla
Banca) non contempla la clausola che limita la facoltà al fideiussore di proporre eccezioni afferenti la validità del rapporto. Poiché inoltre per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore i successori, e aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'azienda di credito, viene estesa al fideiussore la regola di cui all'art. 1832 cod. civ.” (pagg. 37 e 38 atto di citazione in appello). Non è comprensibile cosa essi intendano, considerato che il
Tribunale non ha ritenuto che ai fideiussori fosse precluso sollevare le eccezioni proposte dal mutuatario: eccezioni esaminate e respinte.
9. Deve infine dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dagli appellanti con l'atto di citazione in appello, non retta da alcuna motivazione circa la rilevanza, per la decisione della causa e con specifico riferimento ai motivi di impugnazione formulati, dei molteplici documenti indicati, che peraltro dovrebbero essere in possesso degli stessi appellanti (il contratto di mutuo fondiario è stato prodotto in causa dagli stessi opponenti, così come il piano di ammortamento: doc. 1 e 2 allegati all'atto di citazione in opposizione).
10. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n.
26 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 260.001 ed Euro
520.000, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 641/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(appellanti) nei confronti di Controparte_1
(ora
[...] Controparte_2
(appellata), ogni contraria domanda ed
[...]
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n.
297/2023 del Tribunale di Padova;
2) condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese processuali del grado che liquida in Euro 14.239,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 21 febbraio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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