Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI IVREA
in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 2559 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 e vertente tra
(codice fiscale ) rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dagli avv.ti Maurizio Rossi e Paola Sozio;
ricorrente e
, nato a [...] il 1° agosto 1947 e residente Controparte_1 in Carema (TO) alla Via Cesare Battisti n.c. 26, (codice fiscale C.F._2
);
[...] resistente contumace nonché
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. Controparte_2
14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) ente pubblico economico, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Oddo;
OGGETTO: Divisione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
per la ricorrente: “pronunciare lo scioglimento della comunione tra , da un Parte_1
1
accertata la non comoda divisibilità degli stessi, preso atto della formale richiesta formulata dalla ricorrente, conformemente al disposto degli artt. 720 e 1116 cod. civ., comprendere per intero i beni nella porzione da assegnarsi alla ricorrente in quanto avente diritto congiuntamente alla quota maggiore con addebito a suo carico dell'eccedenza e per l'effetto determinare il conguaglio da corrispondersi in favore del resistente.
per : - “in ogni caso ove la richiesta divisione non fosse possibile in natura, Controparte_2
voglia il Giudice confermare l'ipoteca negando la sua restrizione a porzioni di immobile che siano di valore inferiore rispetto al totale garantito. Ove, invece, il bene in questione dovesse risultare indivisibile in natura e dovesse dunque optarsi per la vendita, vanno comunque garantiti i crediti iscritti a ruolo ed oggetto di ipoteca, disponendo l'integrale e preliminare soddisfazione di tali importi attraverso il ricavato dalla vendita con assegnazione dello stesso (anche ai sensi dell'art. 2798 c.c.) in favore dell'odierna deducente a parziale soddisfazione del credito garantito dall'ipoteca. In ipotesi di assegnazione alla ricorrente dell'intero con addebito a questa dell'eccedenza, si chiede che le somme che verranno determinate da versare a titolo di conguaglio vengano pagate direttamente in favore della
a parziale soddisfazione del credito garantito dall'ipoteca in esame Controparte_2
ovvero -costituendosi sulle somme da versare a titolo di conguaglio in favore di un Controparte_1
diritto di pegno di a garanzia del proprio credito-, anche ai sensi Controparte_2
dell'art.2798 c.c., si chiede al Giudice di volere assegnare in pagamento detto conguaglio in favore dell'odierna deducente a parziale soddisfazione del credito vantato e risultante dalle ipoteche”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
ha convenuto in giudizio il fratello Parte_1 CP_1
, esponendo di essere comproprietaria della quota dei 28/32 delle unità
[...]
immobiliari site nel Comune di Rivarolo Canavese alla Via Don Capirone n. 7, distinte
2 al N.C.E.U. del Comune di Rivarolo Canavese al Foglio n. 8, particella n. 691, subalterno n. 13 (abitazione) e particella n. 691, subalterno n. 32 (autorimessa), chiedendo che, accertata la non comoda divisibilità dei predetti immobili, fosse disposta l'assegnazione dell'intero compendio ex art. 720 c.c.
È rimasto contumace il comproprietario , mentre si è Controparte_1
costituita l , quale creditore iscritto sulla quota di Controparte_2
proprietà di , rassegando le conclusioni richiamate in epigrafe. Controparte_1
La causa, istruita mediante svolgimento della consulenza tecnica sul compendio oggetto di divisione, è stata trattenuta in decisione nelle forme di cui all'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_1
ritualmente citato e non costituito in giudizio.
Si deve premettere che il giudizio divisorio, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.). Nel giudizio in esame, si possono, infine, inserire controversie preliminari alla divisione tanto di natura successoria
(impugnazione di testamenti, azioni di riduzione, ecc.), quanto di natura contrattuale ed anche la decisione di tali domande (che riverbera i suoi effetti sull'esito della divisione, nel senso di modificare l'entità delle quote dei condividenti oppure di variare
3 la consistenza della massa da dividere) assume la forma della sentenza non definitiva, avente carattere strumentale rispetto alla pronuncia finale.
Con riguardo alla integrazione del contraddittorio giova osservare come la parte attrice, all'esito dei chiarimenti richiesti nel corso dell'udienza del 22.11.2023, abbia fornito la prova che il convenuto abbia accettato l'eredità del padre , nato a Persona_1
Armento il 29/09/1924 (codice fiscale ) e deceduto il C.F._3
02/09/2000, producendo gli atti della mediazione obbligatoria ed in particolare la richiesta di apertura del procedimento con la quale ha rivendicato diritti di natura ereditaria sui beni oggetto della domanda di divisione (cfr. documenti 11-14).
Giova premettere che in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
Nel caso di specie il convenuto, rivendicando diritti di natura ereditaria, ha manifestato in tal modo la volontà di accettare l'eredità.
Venendo al merito appare opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale che devono orientare la decisione.
Si deve premettere che il giudizio divisorio, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni, la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o
4 immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.).
Al fine di accertare il fondamento del diritto alla divisione, la prima questione da risolvere è la corretta determinazione dei beni oggetto di comunione.
Risolto questo problema, occorre esaminare il quomodo della divisione medesima.
In primo luogo, i beni oggetto di divisione sono stati esattamente individuati, descritti e stimati nella relazione peritale dal geom. , in atti, che per serietà Per_2
d'impostazione scientifica e logicità di argomentazione merita di essere pienamente condivisa e richiamata in questa sede.
La ricorrente ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria pervenuta dal padre e dalla madre avente ad oggetto i Persona_3 Controparte_3
seguenti beni immobili siti nel Comune di Rivarolo Canavese alla via distinti al Catasto
Fabbricati:
Foglio n. 8, particella n. 691, subalterno n. 13 (abitazione);
Foglio n. 8, particella n. 691, subalterno n. 32 (autorimessa).
titolare della quota complessiva dei 30/32, di cui 26/32 quale Parte_1
bene personale e 4/32 in comunione legale con il marito , stante la Controparte_4
natura di comunione senza quote della comunione legale, così come da singoli atti mortis causa e inter vivos richiamati nell'elaborato peritale, ha chiesto l'assegnazione congiunta ex art. 720 c.p.c.
A tal proposito va osservato che principi basilari in materia di divisione di beni comuni sono quelli stabiliti dall'art. 1111, primo comma c.c., secondo il quale “ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione”, e dall'art. 1114 c.c., il quale stabilisce che la divisione ha luogo “in natura, in parti corrispondenti alle rispettive quote”. Si tratta di un diritto soggettivo, classificato in dottrina tra i diritti “potestativi”, caratterizzato dal potere di determinare unilateralmente un mutamento nella situazione giuridica degli altri compartecipi alla comunione, ancorché dissenzienti. Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni caduti in comunione vanno, poi, seguite le disposizioni contenute negli artt. 713 c.c. e segg., riferibili alla comunione ereditaria,
5 ma applicabili alla divisione di ogni tipo di comunione per il richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c.
Alla stregua delle norme sopra menzionate, la divisione giudiziale è retta da due principi fondamentali, quello previsto dall'art. 718 c.c., che afferma il “diritto dei beni in natura”, vale a dire il diritto di ciascun comproprietario di richiedere la sua parte dei beni comuni in natura, e quello previsto dall'art. 727 c.c., che richiede, di regola, la formazione di porzioni qualitativamente omogenee.
Naturalmente, la divisione in natura presuppone che i beni caduti in comunione siano divisibili, dovendosi applicare, nel caso contrario, le regole stabilite nell'art. 720 c.c., a norma del quale l'immobile non divisibile deve essere preferibilmente attribuito nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza, salvo che nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, nel qual caso occorre procedere alla vendita all'incanto.
Va, pertanto, compiuta, anche nella fattispecie in esame, un'indagine preliminare, diretta a verificare se i beni da dividere siano divisibili, tenendo presente che, per giurisprudenza costante, l'unitaria destinazione economica del bene comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 c.c., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti (Cassazione civile sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2117), postulando la comoda divisibilità, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cassazione civile sez. II, 24 novembre 1998, n. 11891;
Cassazione civile, sez. II, 10 aprile 1990 n. 2989).
Sulla base dei principi suesposti, si deve concludere, alla luce degli accertamenti tecnici compiuti dal C.T.U., compendiati nella relazione depositata che i beni oggetto di
6 divisione non siano chiaramente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti, di talché la domanda di attribuzione che costituisce diritto potestativo deve essere accolta.
L'attribuzione degli immobili viene fatta per l'intero alla ricorrente Pt_1 [...]
, facendo salva la comproprietà in regime di comunione legale con il coniuge Parte_1
della quota dei 4/32, attesa la natura CP_4
di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi.
Quanto alla determinazione dell'entità del conguaglio dovuta dall'assegnataria, tenuto conto della relazione peritale, non oggetto di contestazione, la medesima deve essere fissata nella misura complessiva di € 9.311,06 (2/32 di € 148.977,00).
Nella divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell'art. 720 c.c., con attribuzione agli altri di somme di danaro a soddisfazione delle rispettive quote, il valore del "relictum" va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione al fine della quantificazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell'entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all'entità economica attuale ossia a quella esistente al momento dell'attribuzione (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 23/08/2023, n. 25123).
Il trasferimento non è subordinato al pagamento del corrispettivo atteso che secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente costante la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo - al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cod. civ. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) - non
7 costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione sulla divisione dei beni (cfr. Cass. Sentenza n.
1656 del 23.01.2017).
Ad ulteriore conforto di tale affermazione deve rimarcarsi che l'art. 2817, n. 2 c.c., che attribuisce in favore dei condividenti a garanzia del pagamento dei conguagli l'ipoteca legale sugli immobili assegnati ai condividenti cui i beni stessi sono stati assegnati, dimostrano che il giudice non ha il potere di subordinare l'effetto traslativo dell'assegnazione al pagamento del conguaglio (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 22833 del 24/10/2006; sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva subordinato l'efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi).
L'importo dovuto dalla ricorrente al condividente a titolo di conguaglio deve, tuttavia, essere corrisposto in favore della in ragione delle ipoteche Controparte_2
iscritte sulla quota di competenza di ex art. 2825 comma 4 Controparte_1
c.c. a tenore del quale “l'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione”; se, invece, al debitore che ha costituito l'ipoteca non vengono assegnati beni in natura ma una somma di denaro, i creditori (ai sensi del comma 4 dell'art. 2825 c.c. cit.) potranno far valere le loro ragioni sulla somma di denaro dovuta per conguaglio, con prelazione determinata dalla data di iscrizione della garanzia ipotecaria e nel limite del valore dei beni precedentemente ipotecati (cfr. Cass.
1270/1967).
Il comproprietario che richieda la divisione con assegnazione dell'intero, quindi, ha diritto ad ottenere la piena proprietà libera dalle ipoteche iscritte sulla quota di comproprietà di altri comunisti atteso che la garanzia ipotecaria si trasforma in un diritto di pegno sul conguaglio che sarà liquidato in denaro.
8 Deve, inoltre, essere disposta la trascrizione della presente sentenza a cura del
Conservatore dei Registri Immobiliari nonché la cancellazione delle formalità pregiudizievoli come indicate nel dispositivo.
La natura del procedimento e l'assenza di un sostanziale soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica così come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
2559/2023 R.G., così provvede:
dispone lo scioglimento della comunione esistente tra Parte_1
(codice fiscale ) e (codice fiscale CodiceFiscale_1 Controparte_1
), per la quota di 30/32 in capo alla prima, di cui 4/32 in CodiceFiscale_2
comunione legale con il marito , e 2/32 in capo al secondo degli Controparte_4
immobili siti nel Comune di Rivarolo Canavese alla Via Don Capirone n. 7 distinti al
N.C.E.U. al Foglio n. 8, particella n. 691, subalterno n. 13 e particella n. 691, subalterno n. 32, così come meglio descritti nell'elaborato peritale depositato dal geom.
; Per_2
preso atto dell'indivisibilità del compendio e dell'istanza ex art. 720 c.p.c. formulata da assegna in favore della medesima, salva la quota dei 4/32 Parte_1
in comproprietà con , i seguenti beni siti nel Comune di Rivarolo Controparte_4
Canavese alla Via Don Capirone n.c. 7:
abitazione identificata al N.C.E.U. del Comune di Rivarolo Canavese al Foglio n. 8, particella n. 691, subalterno n. 13, piano S1-T-1, Categoria A/2, Classe 2, vani 8,5, superficie catastale mq 188 totale escluse aree scoperte mq 180 R.C. 943,82 Identificata al catasto Fabbricati - Fg. 8, Part. 691, Sub. 13, Categoria A/2;
autorimessa identificata al N.C.E.U. del Comune di Rivarolo al Foglio n. 8, particella n.
691, subalterno n. 32, piano S1, categoria C/6, Classe 2, mq 14, R.C. Euro 62,18;
9 pone a carico di il pagamento del conguaglio, garantito da Parte_1
ipoteca legale ex art. 2817 comma 1 n. 2 c.c., in favore di Controparte_2
ex art. 2825 comma 4 c.c. per la quota di competenza pari a complessivi €
[...]
9.311,06, oltre agli interessi nella misura legale dal deposito della presente decisione sino al soddisfo;
ordina la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore dei RR.II.;
compensa integralmente le spese di lite ivi comprese quelle inerenti alla consulenza tecnica come liquidate in corso di causa;
ordina al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari, limitatamente agli immobili oggetto di assegnazione ex art. 720 c.c. con esonero da ogni sua responsabilità, di cancellare e/o annotare le seguenti formalità:
- ISCRIZIONE DEL 17/03/2022 – N.RI 11339/2056:
Ipoteca Conc. Amministrativa/Riscossione – Ruolo, avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito esecutivo. Atto dell' del Controparte_2
16/03/2022, repertorio 9279/11022.
Favore: , sede in Roma, codice Controparte_5
fiscale , per la quota di 2/32 di proprietà Contro P.IVA_1 CP_1
, sopra generalizzato, per la quota di 2/32 di proprietà;
[...]
- ISCRIZIONE DEL 22/04/2005 – N.RI 18401/3631:
Ipoteca legale – Ipoteca legale ai sensi dell'Art. 77 DPR 602/73 E D.LGS 46/99. Atto
Uniriscossioni spa, del 15/03/2005, repertorio 30665. Favore: UNIRISCOSSIONI
SPA, sede in Torino, codice fiscale , per la quota di 1/16 di proprietà P.IVA_2
Contro
: sopra generalizzato, per la quota di 1/16 di Controparte_1
proprietà.
Così deciso in Ivrea, il 6 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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