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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/09/2024, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 20 settembre 2024) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 124/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
( , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Annalisa Franciosa e con questa elett.te domiciliato in Nola, alla via Polveriera n.168, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.
Giovanna Sereno con questa elett.te domiciliato in Avellino, alla via
Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n.2350/2021. Insiste, quindi, per il riconoscimento della invalidità con riduzione della capacità di lavoro in occupazioni CP_ confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, ex legge 224/84. si è costituito.
L'opposizione va rigettata.
All'esito della prima fase di Accertamento tecnico preventivo, il ricorrente è affetto da: iniziale spondiloartrosi e artrosi coxofemorale in esiti di sostituzione protesica dell'anca sinistra per necrosi asettica della testa e del collo del femore;
esiti di intervento di riparazione di ernia inguinale bilaterale.
Tanto non determina, nella valutazione del CTU, la sussistenza di una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro con riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 della L. 222/84.
La relazione viene contestata perché il sanitario incaricato avrebbe valutato le mansioni espletate dal ricorrente in modo generico escludendo anche la rilevanza del sollevamento dei carichi.
Il Consulente esprime un giudizio chiaro, preciso e motivato sia in riferimento alle patologie accertate sia con riguardo alle occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente, considerata l'entità e la natura delle patologie presenti.
Il tutto, dunque, determina il giudizio reso che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
Parte ricorrente lamenta che il consulente non avrebbe correttamente valutato l'incidenza sul caso di specie delle condizioni lavorative, come in ricorso descritte, laddove invece il ctu esplicita che esso ricorrente è “operaio addetto alla lavorazione di carni”.
Le altre condizioni in cui la prestazione si svolgerebbe non sono in alcun modo comprovate, né vi è richiesta di prova, né, in ogni caso, viene esplicitato in che modo esse, ove accertate o ammesse, potrebbero incidere sulla valutazione richiesta. Tali condizioni, poi, andrebbero valutate sulla base delle limitazioni imposte dal medico competente, alle quali nemmeno in ricorso si fa riferimento in modo
2 utile al fine di circostanziare nel modo dovuto le concrete modalità di lavoro..
La relazione della CTU è ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
CP_ Parte ricorrente va condannata al pagamento a favore di delle spese di lite, spese che in base ai criteri di cui al DM 147/2022 vanno liquidate nella somma di €#1.250# (milleduecentocinquanta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr.124/2023 R.G. Lavoro, e proposta da
CP_ nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1
eccezioni e deduzioni respinta così provvede:
1) Rigetta l'opposizione; CP_
2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 spese di lite, che liquida nella somma di €#1.250#
(milleduecentocinquanta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili,
Avellino, 26 settembre 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 20 settembre 2024) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 124/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
( , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Annalisa Franciosa e con questa elett.te domiciliato in Nola, alla via Polveriera n.168, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.
Giovanna Sereno con questa elett.te domiciliato in Avellino, alla via
Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n.2350/2021. Insiste, quindi, per il riconoscimento della invalidità con riduzione della capacità di lavoro in occupazioni CP_ confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, ex legge 224/84. si è costituito.
L'opposizione va rigettata.
All'esito della prima fase di Accertamento tecnico preventivo, il ricorrente è affetto da: iniziale spondiloartrosi e artrosi coxofemorale in esiti di sostituzione protesica dell'anca sinistra per necrosi asettica della testa e del collo del femore;
esiti di intervento di riparazione di ernia inguinale bilaterale.
Tanto non determina, nella valutazione del CTU, la sussistenza di una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro con riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 della L. 222/84.
La relazione viene contestata perché il sanitario incaricato avrebbe valutato le mansioni espletate dal ricorrente in modo generico escludendo anche la rilevanza del sollevamento dei carichi.
Il Consulente esprime un giudizio chiaro, preciso e motivato sia in riferimento alle patologie accertate sia con riguardo alle occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente, considerata l'entità e la natura delle patologie presenti.
Il tutto, dunque, determina il giudizio reso che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
Parte ricorrente lamenta che il consulente non avrebbe correttamente valutato l'incidenza sul caso di specie delle condizioni lavorative, come in ricorso descritte, laddove invece il ctu esplicita che esso ricorrente è “operaio addetto alla lavorazione di carni”.
Le altre condizioni in cui la prestazione si svolgerebbe non sono in alcun modo comprovate, né vi è richiesta di prova, né, in ogni caso, viene esplicitato in che modo esse, ove accertate o ammesse, potrebbero incidere sulla valutazione richiesta. Tali condizioni, poi, andrebbero valutate sulla base delle limitazioni imposte dal medico competente, alle quali nemmeno in ricorso si fa riferimento in modo
2 utile al fine di circostanziare nel modo dovuto le concrete modalità di lavoro..
La relazione della CTU è ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
CP_ Parte ricorrente va condannata al pagamento a favore di delle spese di lite, spese che in base ai criteri di cui al DM 147/2022 vanno liquidate nella somma di €#1.250# (milleduecentocinquanta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr.124/2023 R.G. Lavoro, e proposta da
CP_ nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1
eccezioni e deduzioni respinta così provvede:
1) Rigetta l'opposizione; CP_
2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 spese di lite, che liquida nella somma di €#1.250#
(milleduecentocinquanta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili,
Avellino, 26 settembre 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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