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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2245/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2245/2022 promossa da:
( ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa anche disgiuntamente dall'avv. Massimo Giordano e dall'avv. Fabrizio Giordano, giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Giugno e dall'avv. Eleonora Papi Rea giusta procura speciale in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.04.2025 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Controparte_1
ingiunzione n. 522/2022 notificata il 26.05.2022 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 5.000,00 sulla scorta del verbale di pagina 1 di 7 accertamento n. 1371/18 elevato dalla Polizia di frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto il 13.08.2018 a carico del vettore per l'inosservanza di cui all'art. 3 del d. lgs. 144/2007, sanzionata dall'art. 5,
del medesimo decreto, in quanto “in data 12.07.2018 la compagnia aerea inviava dati non di buona qualità perché errati o incompleti nelle informazioni del volo UA 42 proveniente da Washington, in quanto un passeggero presente a bordo, tale veniva erroneamente riportata con un documento diverso da Persona_1
quello esibito ai controlli alla frontiera”.
2. A sostegno della propria opposizione deduceva: 1) Controparte_1
violazione dell'art. 1 della l. 241/1990 nella lettura costituzionalmente conforme dettata dal Consiglio di Stato (sent. 1081/2020) alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 5/2021 in quanto l'ordinanza ingiunzione è stata emessa a distanza di quasi quattro anni dall'accertamento della violazione contestata;
2) violazione dell'art. 14 della l. 689/1981 e dell'art. 4, co. 3, del d. lgs. 144/2007 attesa la violazione dell'obbligo della contestazione immediata o altrimenti dell'indicazione delle ragioni, le quali hanno impedito l'immediata contestazione;
3) insussistenza del fatto contestato e non imputabilità al vettore del fatto contestato in quanto il fatto addebitato è riferibile al passeggero che alla frontiera italiana ha esibito un documento diverso da quello dato all'odierna ricorrente;
4) violazione dell'art. 5 del d. lgs.
144/2007 e dell'art. 1, co. 2, della l. 689/1981 in quanto l'asserito errore nella trasmissione di dati non ha creato alcuna confusione né
pagina 2 di 7 determinato una situazione di pericolo, dunque la disposizione per come applicata da viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza;
CP_3
5) violazione dell'art. 3 del d. lgs. 144/2007 in quanto la violazione contestata non si è verificata in mancanza di una richiesta di informazioni da parte della Polizia dello scalo e in mancanza di accertamento dei fatti da parte della Polizia di frontiera.
3. Si costituiva nel merito contestando ogni motivo di doglianza CP_3
della compagnia ritenendoli infondati in fatto ed in diritto.
4. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa con la presente sentenza all'udienza del 17.04.2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. L'opposizione va accolta per il seguente motivo. Ai sensi dell'art. 5 del
D. Lgs. 53/2018 “5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la
partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di frontiera entro il termine delle procedure di accettazione in modo da assicurare l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di Polizia di frontiera del valico.
Nel caso di specie il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di pagina 3 di 7 frontiera riporta che “in data 12.07.2018 la compagnia aerea inviava dati non di buona qualità perché errati o incompleti nelle informazioni del volo UA 42 proveniente da Washington, in quanto un passeggero presente a bordo, tale
[...]
veniva erroneamente riportata con un documento diverso da quello esibito Per_1
ai controlli alla frontiera”.
6. Ai sensi dell'art. 6, co. 11, del D. Lgs. 150/2011 “11.il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che
“costituiscono il fondamento” della sanzione amministrativa.
L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti,
l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez.
I, 26/05/1999 n. 5095; Cass. civ. Sez. II, sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-
pagina 4 di 7 2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-
2021, n. 31101). La sanzione contestata a riguarda Controparte_1
l'erronea indicazione, in relazione al volo UA 42 proveniente da
Washington, laddove il passeggero veniva Persona_1
erroneamente registrato in lista passeggeri con un documento diverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia di frontiera. Dunque, la contestazione dell'illecito si fonda sulla discrasia tra il documento utilizzato dal passeggero in fase di prenotazione e inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità di frontiera e quello invece esibito dal passeggero alla Polizia di frontiera all'esito dello sbarco.
Sennonché la diversità del passaporto utilizzato dal passeggero in fase di prenotazione e poi di imbarco, da una parte, e quello mostrato in seguito allo sbarco alla Polizia di frontiera, dall'altra, costituisce solo indizio dell'erroneità dei dati riportati nella lista passeggeri oggetto della comunicazione operata dal vettore. Del resto, deve notarsi che è
astrattamente possibile la disponibilità da parte del passeggero di due distinti passaporti validi per l'espatrio per cui il passeggero può aver utilizzato il primo in fase di registrazione e di imbarco ed il secondo in fase di controlli da parte della Polizia di frontiera. Il comma 1 dell'art. 9
del D. Lgs. 53/2018 prescrive, in particolare, che “i dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito, sono resi disponibili, attraverso il Sistema
Informativo, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, per le finalità di
pagina 5 di 7 cui all'articolo 7 (lotte contro l'immigrazione clandestina), immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri”. È, quindi, la stessa disposizione richiamata che esige da parte del vettore l'invio tempestivo dei dati, al fine di porre in condizione il personale di frontiera di svolgere i necessari controlli.
Controlli che nella specie non sono stati svolti, contenendo il verbale di accertamento della violazione amministrativa il solo dato della divergenza tra il passaporto inserito in lista e quello esibito alla frontiera, senza invece la necessaria verifica, per fugare ogni dubbio in ordine all'insussistenza della duplice disponibilità di un doppio passaporto utilizzabile per il viaggio, se il passeggero all'uscita dello sbarco e giunto al valico era nel possesso anche del documento indicato nella lista passeggeri del vettore. Inoltre, non vi è riscontro se l'errore che si attribuisce nell'ordinanza al vettore riguarda la comunicazione alla
Polizia di frontiera di un passaporto errato, ma comunque coincidente con un passaporto in effetti in precedenza rilasciato al passeggero oppure del tutto inesistente. Numero di passaporto, nel primo caso, che il vettore non poteva conoscere e che non poteva che essere comunicato al vettore se non dal passeggero in fase di prenotazione, perché – deve desumersi – in possesso di quel passaporto. In definitiva vi è una carenza istruttoria che non consente di ritenere ricorrenti sufficienti elementi probatori della violazione amministrativa consistente nell'erroneo invio dei dati, con conseguente accoglimento, anche sotto tale profilo,
pagina 6 di 7 dell'opposizione secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 11 del d.
Lgs. 150/2011: “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
7. Gli ulteriori motivi di doglianza non vanno esaminati in ragione del principio della ragione più liquida che permette al giudice di definire la controversia sulla base del motivo più facile da accertare.
8. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle oscillazioni delle pronunce giurisprudenziali, della novità e incertezza interpretativa della questione posta.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, così provvede:
A) ACCOGLIE l'opposizione ed ANNULLA l'ordinanza di ingiunzione n. 522/2022 emessa da CP_3
B) DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Civitavecchia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2245/2022 promossa da:
( ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa anche disgiuntamente dall'avv. Massimo Giordano e dall'avv. Fabrizio Giordano, giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Giugno e dall'avv. Eleonora Papi Rea giusta procura speciale in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.04.2025 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Controparte_1
ingiunzione n. 522/2022 notificata il 26.05.2022 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 5.000,00 sulla scorta del verbale di pagina 1 di 7 accertamento n. 1371/18 elevato dalla Polizia di frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto il 13.08.2018 a carico del vettore per l'inosservanza di cui all'art. 3 del d. lgs. 144/2007, sanzionata dall'art. 5,
del medesimo decreto, in quanto “in data 12.07.2018 la compagnia aerea inviava dati non di buona qualità perché errati o incompleti nelle informazioni del volo UA 42 proveniente da Washington, in quanto un passeggero presente a bordo, tale veniva erroneamente riportata con un documento diverso da Persona_1
quello esibito ai controlli alla frontiera”.
2. A sostegno della propria opposizione deduceva: 1) Controparte_1
violazione dell'art. 1 della l. 241/1990 nella lettura costituzionalmente conforme dettata dal Consiglio di Stato (sent. 1081/2020) alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 5/2021 in quanto l'ordinanza ingiunzione è stata emessa a distanza di quasi quattro anni dall'accertamento della violazione contestata;
2) violazione dell'art. 14 della l. 689/1981 e dell'art. 4, co. 3, del d. lgs. 144/2007 attesa la violazione dell'obbligo della contestazione immediata o altrimenti dell'indicazione delle ragioni, le quali hanno impedito l'immediata contestazione;
3) insussistenza del fatto contestato e non imputabilità al vettore del fatto contestato in quanto il fatto addebitato è riferibile al passeggero che alla frontiera italiana ha esibito un documento diverso da quello dato all'odierna ricorrente;
4) violazione dell'art. 5 del d. lgs.
144/2007 e dell'art. 1, co. 2, della l. 689/1981 in quanto l'asserito errore nella trasmissione di dati non ha creato alcuna confusione né
pagina 2 di 7 determinato una situazione di pericolo, dunque la disposizione per come applicata da viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza;
CP_3
5) violazione dell'art. 3 del d. lgs. 144/2007 in quanto la violazione contestata non si è verificata in mancanza di una richiesta di informazioni da parte della Polizia dello scalo e in mancanza di accertamento dei fatti da parte della Polizia di frontiera.
3. Si costituiva nel merito contestando ogni motivo di doglianza CP_3
della compagnia ritenendoli infondati in fatto ed in diritto.
4. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa con la presente sentenza all'udienza del 17.04.2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. L'opposizione va accolta per il seguente motivo. Ai sensi dell'art. 5 del
D. Lgs. 53/2018 “5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la
partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di frontiera entro il termine delle procedure di accettazione in modo da assicurare l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di Polizia di frontiera del valico.
Nel caso di specie il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di pagina 3 di 7 frontiera riporta che “in data 12.07.2018 la compagnia aerea inviava dati non di buona qualità perché errati o incompleti nelle informazioni del volo UA 42 proveniente da Washington, in quanto un passeggero presente a bordo, tale
[...]
veniva erroneamente riportata con un documento diverso da quello esibito Per_1
ai controlli alla frontiera”.
6. Ai sensi dell'art. 6, co. 11, del D. Lgs. 150/2011 “11.il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che
“costituiscono il fondamento” della sanzione amministrativa.
L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti,
l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez.
I, 26/05/1999 n. 5095; Cass. civ. Sez. II, sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-
pagina 4 di 7 2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-
2021, n. 31101). La sanzione contestata a riguarda Controparte_1
l'erronea indicazione, in relazione al volo UA 42 proveniente da
Washington, laddove il passeggero veniva Persona_1
erroneamente registrato in lista passeggeri con un documento diverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia di frontiera. Dunque, la contestazione dell'illecito si fonda sulla discrasia tra il documento utilizzato dal passeggero in fase di prenotazione e inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità di frontiera e quello invece esibito dal passeggero alla Polizia di frontiera all'esito dello sbarco.
Sennonché la diversità del passaporto utilizzato dal passeggero in fase di prenotazione e poi di imbarco, da una parte, e quello mostrato in seguito allo sbarco alla Polizia di frontiera, dall'altra, costituisce solo indizio dell'erroneità dei dati riportati nella lista passeggeri oggetto della comunicazione operata dal vettore. Del resto, deve notarsi che è
astrattamente possibile la disponibilità da parte del passeggero di due distinti passaporti validi per l'espatrio per cui il passeggero può aver utilizzato il primo in fase di registrazione e di imbarco ed il secondo in fase di controlli da parte della Polizia di frontiera. Il comma 1 dell'art. 9
del D. Lgs. 53/2018 prescrive, in particolare, che “i dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito, sono resi disponibili, attraverso il Sistema
Informativo, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, per le finalità di
pagina 5 di 7 cui all'articolo 7 (lotte contro l'immigrazione clandestina), immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri”. È, quindi, la stessa disposizione richiamata che esige da parte del vettore l'invio tempestivo dei dati, al fine di porre in condizione il personale di frontiera di svolgere i necessari controlli.
Controlli che nella specie non sono stati svolti, contenendo il verbale di accertamento della violazione amministrativa il solo dato della divergenza tra il passaporto inserito in lista e quello esibito alla frontiera, senza invece la necessaria verifica, per fugare ogni dubbio in ordine all'insussistenza della duplice disponibilità di un doppio passaporto utilizzabile per il viaggio, se il passeggero all'uscita dello sbarco e giunto al valico era nel possesso anche del documento indicato nella lista passeggeri del vettore. Inoltre, non vi è riscontro se l'errore che si attribuisce nell'ordinanza al vettore riguarda la comunicazione alla
Polizia di frontiera di un passaporto errato, ma comunque coincidente con un passaporto in effetti in precedenza rilasciato al passeggero oppure del tutto inesistente. Numero di passaporto, nel primo caso, che il vettore non poteva conoscere e che non poteva che essere comunicato al vettore se non dal passeggero in fase di prenotazione, perché – deve desumersi – in possesso di quel passaporto. In definitiva vi è una carenza istruttoria che non consente di ritenere ricorrenti sufficienti elementi probatori della violazione amministrativa consistente nell'erroneo invio dei dati, con conseguente accoglimento, anche sotto tale profilo,
pagina 6 di 7 dell'opposizione secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 11 del d.
Lgs. 150/2011: “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
7. Gli ulteriori motivi di doglianza non vanno esaminati in ragione del principio della ragione più liquida che permette al giudice di definire la controversia sulla base del motivo più facile da accertare.
8. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle oscillazioni delle pronunce giurisprudenziali, della novità e incertezza interpretativa della questione posta.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, così provvede:
A) ACCOGLIE l'opposizione ed ANNULLA l'ordinanza di ingiunzione n. 522/2022 emessa da CP_3
B) DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Civitavecchia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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