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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 3068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3068 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.8210/2024 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 21/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
corrente in Ugento (LE), in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli Avvocati Angelo Petracca e Federico Petracca
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Ivan Controparte_1
Fazzini
-INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Tafuro
Resistenti
Oggetto: Opposizione a Cartella di pagamento.
Con atto depositato l'8/7/2024 il ricorrente in epigrafe ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della Cartella di pagamento n. 0592024
0020575288000, notificata il 31/5/2024, avente ad oggetto l'importo di €
2.479,11 per omesso versamento di rate premio I.N.A.I.L. dovute per l'anno
2023.
A tal fine parte ricorrente eccepisce nullità della pretesa per omessa notifica degli atti prodromici, per mancata indicazione dell'Autorità innanzi alla quale presentare ricorso, per mancata allegazione degli atti prodromici, per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione richiesti, per carenza di motivazione dell'atto impugnato, nonché per intervenuta prescrizione “di tutti i crediti a qualsiasi titolo rappresentati nelle cartelle esattoriali risalenti sino all'anno 2014”.
Si è costituita in giudizio con memoria nella quale Controparte_1 chiede, in via preliminare, dichiararsi il ricorso inammissibile per proposizione tardiva ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c. e, nel merito, ne chiede la reiezione, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si è costituito in giudizio, altresì, INAIL con memoria nella quale chiede preliminarmente la riunione del presente giudizio al procedimento n.8209/2024 pendente tra le medesime parti e, nel merito, la reiezione del ricorso, contestandone la fondatezza e rappresentando che la Cartella di pagamento n.
0592024 0020575288000 ha ad oggetto la prima e seconda rata frutto della autoliquidazione degli anni 2022/2023 e che il debito è pari ad € 2.473,23 ed è stato iscritto a ruolo in data 13/12/2023;
Tali essendo gli avversi assunti e rilevato che con ordinanza del 21/1/2025 è stata respinta l'istanza di sospensione della Cartella opposta, il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Va in primo luogo osservato che dagli allegati alla memoria di costituzione di risulta che la Cartella di pagamento è stata Controparte_1 ritualmente notificata con lettera raccomandata in data 31/5/2024 a persona qualificatasi come legale rappresentante della società ricorrente.
Si deve inoltre rilevare che dalla Cartella allegata al ricorso si evince che la medesima ha ad oggetto premi dovuti ad INAIL per l'anno 2023, con relativi interessi e sanzioni.
Per quanto attiene alla regolarità della notificazione, si osserva che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell' art. 26 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del
D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido
2 poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui al' art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. n. 1091/2013, Cass.
27.5.2011 n. 11708).
Nel caso in esame, si ribadisce che dagli atti allegati alla memoria di costituzione di risulta che la Cartella opposta è stata notificata a Controparte_1 mezzo di lettera raccomandata a persona qualificatasi come rappresentante legale della società ricorrente.
Per quanto attiene poi alla eccepita prescrizione del credito azionato, deve evidenziarsi che con l'atto di ricorso parte ricorrente ha anche eccepito l'estinzione del credito per decorso del termine quinquennale di cui alla legge n. 335/95, sicché
l'opposizione sotto questo aspetto -in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo- deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Va, inoltre, osservato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.23397 del 17/11/2016 ha chiarito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l.
n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la CP_2 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del CP_3
d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”.
Orbene, come sopra già evidenziato, la ha ad oggetto premi dovuti per Pt_2
l'anno 2023 ed è stata notificata il 31/5/2024, sicchè si deve ritenere che il termine quinquennale di prescrizione alla data della notificazione della non era Pt_2 ancora maturato.
3 Parte ricorrente lamenta, inoltre, di non aver ricevuto atti prodromici, ma non è dato comprendere quali siano gli atti anteriori alla Cartella con la quale si esige il pagamento che avrebbero dovuto essere notificati al ricorrente (nell'atto di ricorso si legge, a foglio 2, che “In data 31.05.2024, l' di Controparte_4
Lecce notificava alla ditta cartella di pagamento n. Parte_1
05920240020575288000 contenente l'invito a pagare, entro 60 giorni, il complessivo importo di € 2.479,1 riferita alla cartella ivi descritta nell'atto di intimazione avverso i quali pure si ricorre,”).
Infatti, si deve rilevare che ha notificato alla società Controparte_1 ricorrente la Cartella di pagamento e non una Intimazione contenente la suddetta
Cartella.
Ancora, parte ricorrente deduce illegittimità della Cartella lamentando alcuni vizi formali, quali l'indicazione della Autorità competente a ricevere il ricorso,
l'allegazione degli atti prodromici, la carenza di motivazione, la mancata indicazione dei criteri di calcolo di interessi e di oneri di riscossione.
Sotto tale profilo va detto che l'opposizione proposta deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.Lgs. 26 Febbraio 1999, n.46, art. 49, comma 1 (è noto, infatti, che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, laddove, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni) e che nella specie si tratta di opposizione all' avviso di pagamento e, quindi, di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie).
Pertanto, a norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si deve proporre nei venti giorni (termine operante dal primo Marzo 2006 a seguito della modifica introdotta dal D.L. 14 Marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e) dalla notifica dell'avviso di pagamento (cfr. Cass. n. 27019 del 12/11/2008; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 11/5/2010, n. 11338).
Ne consegue che -poiché nella specie la Cartella di pagamento impugnata è stata ricevuta il 31/5/2024, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato l'8/7/2024, oltre il termine di venti giorni suddetto,- la presente opposizione è inammissibile.
4 Ad ogni buon conto si osserva che la Cartella esattoriale è atto a forma vincolata, in quanto il DPR 602/1973 all'art.25, intitolato “Cartella di pagamento”, secondo comma, recita: “2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
Per quanto attiene, infine, alla doglianza attorea relativa agli interessi di mora, si osserva quanto segue.
La applicazione degli interessi di mora è prevista e disciplinata dal DPR 602/73 all'art.30 che recita: “1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi” e all'art.45 che dispone:“Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede”.
Questa norma dunque prevede che se il pagamento non viene effettuato dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella (questo è il termine previsto dall'art,.25, secondo comma, DPR 602/73), la somma dovuta viene maggiorata degli interessi di mora, decorrenti dalla data di notificazione.
La norma prevede inoltre che il tasso degli interessi di mora sia fissato annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non risultano applicati gli interessi previsti dall'art.30 per mancato pagamento nel termine di sessanta giorni, perché l'atto opposto è una Cartella che contiene appunto l'invito a pagare entro sessanta giorni dalla sua notificazione, ma sono indicati nella suddetta Cartella gli interessi e le sanzioni riportati nel ruolo sottostante, come stabilito dall'art.11 del DPR 602/73 (“
1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi).
Pertanto, si deve ritenere che legittimamente siano stati riportati nella Cartella notificata dalla gli interessi di mora applicati nel Controparte_1 ruolo al credito contributivo.
Alla luce di quanto sopra esposto e considerato, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dedotto in causa.
P.Q.M.
5 IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso in opposizione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Cont 1.200,00, di cui € 600,00 in favore di ed € 600,00 in favore di INAIL, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di Avvocato Ivan Fazzini, dichiaratosi Controparte_1 anticipatario.
Lecce, li 21 Novembre 2025 – 18 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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