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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3478/2023 R.G. promossa con ricorso iscritto a ruolo in data
23.11.2023
DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. COLUCCIA SALVATORE Parte_4
ricorrenti
CONTRO
– rappresentato e difeso dall'avv. BILLIANI TERESA CP_1
resistente
E CONTRO
, , – rappresentati e difesi CP_2 CP_3 Controparte_4 dall'avv. PRISCIANO RICCARDO resistenti
E CONTRO
CP_5
resistente contumace avente ad oggetto: divisione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
20.05.2025, svoltasi in modalità cartolare:
Conclusioni dei ricorrenti:
In via preliminare, ex art. 177 c.p.c., si chiede la revoca dell'ordinanza di discussione della causa con rimessione in istruttoria e nomina di CTU affinché determini il valore dell'immobile di cui al F. 40 mappale 299 del Comune di Forni di Sopra, e ne verifichi la divisibilità o meno dello stesso.
1 Verifichi, altresì, la presenza di eventuali irregolarità urbanistiche ed ogni ulteriore irregolarità tali da impedirne la commerciabilità e, nel qual caso, i necessari interventi in sanatoria o demolitori per la commerciabilità del bene stesso.
Vista l'incongruenza tra la nota di trascrizione dd. 29/6/2021 (doc. 9) e le sentenze di rigetto della domanda di usucapione, verifichi, altresì, l'esatto ammontare delle quote dei convenuti.
NEL MERITO
-Accertato e dichiarato che il fabbricato sito in Forni di Sopra e censito al Foglio 40 mappale 229 è in comunione e di proprietà per
2/12 di , Parte_1
2/12 di , Parte_2
2/12 di , Parte_3
2/12 di;
Parte_4
2/12 di , e , CP_6 CP_7 CP_8
2/12 di e , CP_9 Controparte_4
-accertato e dichiarato il diritto delle parti ricorrenti allo scioglimento della comunione sull'immobile sito nel Comune di Forni di Sopra e censito al Foglio 40 mappale 299.
Previa stima a mezzo CTU del valore dell'immobile disporre l'attribuzione del fabbricato
a chi ne chiederà l'assegnazione, determinando l'ammontare da corrispondere agli altri coeredi tenuto conto delle rispettive quote.
In via subordinata, in mancanza di accordo, disporre la vendita del predetto immobile con successiva liquidazione ed attribuzione delle rispettive quote.
Spese e competenze rifuse.
Conclusioni del convenuto : CP_1
gli odierni esponenti, non si oppongono allo scioglimento della presunta comunione, né, tantomeno, alla vendita del bene nel caso in cui, ovviamente, venisse dimostrata e accertata una loro quota di proprietà.
Si chiede il rigetto delle restanti domande formulate dai ricorrenti
Conclusioni dei convenuti , , CP_2 CP_3 CP_4
:
[...]
si chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi tutti, oltre che una condanna ex art. 96 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 I) Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.11.2023, i ricorrenti – premesso di essere comproprietari per la quota di 2/12 ciascuno (per un totale quindi di 8/12) di un fabbricato sito nel Comune di Forni di Sopra censito al catasto al foglio 40 mappale 299 – hanno convenuto in giudizio i resistenti, assumendo che gli stessi, per successione ereditaria di
, e , sarebbero comproprietari Persona_1 CP_10 CP_11 CP_12 della restante metà indivisa dell'immobile e chiedendo quindi, previo accertamento delle quote di comproprietà delle parti, lo scioglimento della comunione immobiliare. In particolare, i ricorrenti specificavano che, per un mero errore delle risultanze catastali, intestatari del bene apparivano solamente gli eredi di , e CP_11 CP_13 CP_9
per ½ ciascuno, nonostante il Tribunale di Udine con sentenza n. 133/2014,
[...]
confermata in appello, avesse rigettato la domanda di usucapione dell'intero immobile promossa dalla defunta . CP_11
Si costituivano in giudizio , , , , CP_6 CP_7 CP_9 Controparte_4 dapprima con l'avv. Teresa Billiani, sostituita poi (per quanto riguarda , CP_6
e ) dall'avv. Riccardo Prisciano. CP_7 Controparte_4
I resistenti, in sintesi, hanno tutti evidenziando la mancata chiarezza, sotto il profilo giuridico e documentale, delle quote di proprietà riferite a ciascuna delle parti in giudizio.
Così, ad esempio, e assumevano di non essere proprietarie del CP_6 CP_7
fabbricato per 2/12 bensì per 1/12, se non addirittura di non essere affatto proprietarie.
In ogni caso, se inizialmente tutti i resistenti costituiti non si opponevano, comunque, allo scioglimento della presunta comunione, una volta accertate le esatte quote di comproprietà, tale linea difensiva è stata, alla fine del giudizio, ribadita solo dal resistente
, mentre gli altri resistenti hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso, non CP_9 avendo i ricorrenti assolto all'onere probatorio di dimostrare la sussistenza di una vera e propria comproprietà immobiliare da sciogliere e, in particolare, l'ammontare delle quote dei presunti comunisti.
Il resistente è rimasto contumace, nonostante l'accertata regolarità della CP_8
notifica.
Il giudice, nel corso del procedimento (cfr. in particolare ordinanza dd. 26.1.2025), invitava i ricorrenti ad integrare la documentazione depositata e a fornire maggiori delucidazioni circa i vari passaggi di proprietà delle quote dell'immobile oggetto di causa, dagli originari intestatari catastali del bene a quelli attuali, chiedendo altresì alla difesa attorea di specificare i rapporti tra i vari aventi e danti causa nonché allegando i certificati di morte e storici di famiglia dei vari intestatari succedutisi nel tempo.
3 All'esito, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in modalità cartolare (C.
n. 37137/2022) e ha, infine, trattenuto la causa in decisione.
II) La natura immobiliare del bene da dividere impone, in via pregiudiziale, di verificare sia l'attuale esistenza del diritto di proprietà sugli immobili in capo ai condividenti, sia l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
Tali accertamenti, da effettuare d'ufficio in quanto indispensabili al fine di verificare sia la legittimazione attiva e passiva delle parti sia l'integrità del contraddittorio, richiedono necessariamente l'esame dei documenti catastali e, soprattutto, dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari.
Conseguentemente, la rituale produzione dei certificati storici catastali, della documentazione dei registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni (ovvero di relazione notarile sostitutiva) e di ogni altro documento utile a ricostruire i passaggi tra gli intestatari catastali del bene (in particolare, i certificati storici di famiglia al fine di escludere eventuali eredi o chiamati all'eredità cui estendere il contraddittorio), è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, quali l'effettiva esistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio e l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari ex artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c.
Si tratta di documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.
In definitiva, in assenza di certezza sulla proprietà dei beni e sull'assenza di vincoli o pregiudizi, conseguibile solo attraverso idonea documentazione, non è possibile adottare alcuna statuizione in merito, sicché la domanda va dichiarata improcedibile.
Nel caso in esame (come hanno eccepito i resistenti fin dall'inizio del giudizio e come, infine, è stato anche in parte ammesso dai ricorrenti stessi con riferimento alla quota di
4/12 dell'immobile), non vi è prova della effettiva sussistenza di una comunione tra le parti in causa sull'immobile descritto in atti, catastalmente intestato a e a CP_1
, al 50% ciascuno, né tantomeno dell'esatto ammontare delle singole quote CP_14
dei vari asseriti comunisti citati in giudizio.
I ricorrenti sostengono che l'attuale intestazione catastale del bene sia frutto di un errore: tuttavia, non solo non viene chiarito il tipo di errore di cui trattatasi e la sua imputabilità, ma neppure, a quanto consta, alcuna impugnazione della nota di trascrizione è mai stata
4 ritualmente promossa, né – soprattutto ed in ogni caso – vi è prova documentale dei titoli giuridici (inter vivos o mortis causa) fondanti i diritti di proprietà dei singoli presunti comunisti indicati dalla difesa attorea.
Al riguardo è rimasto del tutto inadempiuto l'invito del giudice rivolto ai ricorrenti a fornire chiarimenti, anche mediante deposito di documentazione integrativa (certificati di morte, certificati storici di famiglia), in ordine ai rapporti giuridici tra gli originari intestatari catastali del bene e le odierne parti in causa, al fine di ricostruire i passaggi di proprietà delle quote immobiliari per atti inter vivos o mortis causa.
A mero titolo esemplificativo:
-manca il certificato di morte ed il certificato storico di famiglia di , presunta CP_11
dante causa degli attuali intestatari catastali del bene ( e ); CP_9 CP_13
egualmente a dirsi per , dichiarata in atti defunta, con conseguente CP_12
impossibilità di stabilire chi sia eventualmente succeduto alla stessa e risulti quindi oggi subentrato nella sua quota indivisa pari al 50% del bene;
-mancano il certificato di morte e storico di famiglia dei presunti danti causa (tali
[...]
e di e peraltro, nella Per_1 CP_10 CP_7 CP_8 CP_6
dichiarazione di successione di neppure compare la quota di comproprietà CP_10 dell'immobile de quo e comunque in tale documento unico erede risulta tale
[...]
, estranea a questo giudizio. Si noti che la stessa difesa attorea, nella memoria Per_2
autorizzata depositata in data 3.3.2025, riconosce come vi sia incertezza rispetto alle quote dei resistenti , , stante la sussistenza di presunti CP_7 CP_8 CP_6
“evidenti errori nei certificati catastali”, tuttavia, ancora una volta, non meglio precisati;
-manca il certificato storico di famiglia di , asserito dante causa dei Persona_3
ricorrenti e , nonché il certificato di morte ed il certificato Parte_3 Parte_4
storico di famiglia di , asserito dante causa dei ricorrenti e Persona_4 Parte_1
; Parte_2
-nulla di preciso è dato sapere su tutti gli altri precedenti intestatari catastali via via succedutisi nel tempo e, quindi, sui loro eventuali successori a titolo particolare o universale: , , , CP_15 Parte_4 CP_16 CP_17
Risulta, quindi, del tutto incerta l'attuale titolarità del bene e non sono stati offerti al
Tribunale elementi utili né per accertare le singole quote di comproprietà né, quindi, per procedere allo scioglimento della asserita comunione.
5 A tali lacune allegatorie, prima ancora che probatorie, non avrebbe certo potuto supplire l'espletamento di una CTU, che avrebbe assunto, altrimenti, una natura meramente ed impropriamente esplorativa.
III) Il Tribunale ritiene sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, dei motivi della decisione ed anche del comportamento processuale dei resistenti, i quali, pur non opponendosi apertamente alla divisione del fabbricato montano ove fossero state accertate le rispettive quote di comproprietà, nondimeno non hanno mai contribuito a far chiarezza rispetto all'esatto assetto proprietario del bene, nell'ambito di un giudizio che era stato promosso con evidenti scopi chiarificatori nell'interesse di tutti i presunti comunisti o comunque delle persone coinvolte nelle vicissitudini familiari e catastali dedotte in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) compensa per l'intero le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Udine il 27/05/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
6
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3478/2023 R.G. promossa con ricorso iscritto a ruolo in data
23.11.2023
DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. COLUCCIA SALVATORE Parte_4
ricorrenti
CONTRO
– rappresentato e difeso dall'avv. BILLIANI TERESA CP_1
resistente
E CONTRO
, , – rappresentati e difesi CP_2 CP_3 Controparte_4 dall'avv. PRISCIANO RICCARDO resistenti
E CONTRO
CP_5
resistente contumace avente ad oggetto: divisione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
20.05.2025, svoltasi in modalità cartolare:
Conclusioni dei ricorrenti:
In via preliminare, ex art. 177 c.p.c., si chiede la revoca dell'ordinanza di discussione della causa con rimessione in istruttoria e nomina di CTU affinché determini il valore dell'immobile di cui al F. 40 mappale 299 del Comune di Forni di Sopra, e ne verifichi la divisibilità o meno dello stesso.
1 Verifichi, altresì, la presenza di eventuali irregolarità urbanistiche ed ogni ulteriore irregolarità tali da impedirne la commerciabilità e, nel qual caso, i necessari interventi in sanatoria o demolitori per la commerciabilità del bene stesso.
Vista l'incongruenza tra la nota di trascrizione dd. 29/6/2021 (doc. 9) e le sentenze di rigetto della domanda di usucapione, verifichi, altresì, l'esatto ammontare delle quote dei convenuti.
NEL MERITO
-Accertato e dichiarato che il fabbricato sito in Forni di Sopra e censito al Foglio 40 mappale 229 è in comunione e di proprietà per
2/12 di , Parte_1
2/12 di , Parte_2
2/12 di , Parte_3
2/12 di;
Parte_4
2/12 di , e , CP_6 CP_7 CP_8
2/12 di e , CP_9 Controparte_4
-accertato e dichiarato il diritto delle parti ricorrenti allo scioglimento della comunione sull'immobile sito nel Comune di Forni di Sopra e censito al Foglio 40 mappale 299.
Previa stima a mezzo CTU del valore dell'immobile disporre l'attribuzione del fabbricato
a chi ne chiederà l'assegnazione, determinando l'ammontare da corrispondere agli altri coeredi tenuto conto delle rispettive quote.
In via subordinata, in mancanza di accordo, disporre la vendita del predetto immobile con successiva liquidazione ed attribuzione delle rispettive quote.
Spese e competenze rifuse.
Conclusioni del convenuto : CP_1
gli odierni esponenti, non si oppongono allo scioglimento della presunta comunione, né, tantomeno, alla vendita del bene nel caso in cui, ovviamente, venisse dimostrata e accertata una loro quota di proprietà.
Si chiede il rigetto delle restanti domande formulate dai ricorrenti
Conclusioni dei convenuti , , CP_2 CP_3 CP_4
:
[...]
si chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi tutti, oltre che una condanna ex art. 96 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 I) Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.11.2023, i ricorrenti – premesso di essere comproprietari per la quota di 2/12 ciascuno (per un totale quindi di 8/12) di un fabbricato sito nel Comune di Forni di Sopra censito al catasto al foglio 40 mappale 299 – hanno convenuto in giudizio i resistenti, assumendo che gli stessi, per successione ereditaria di
, e , sarebbero comproprietari Persona_1 CP_10 CP_11 CP_12 della restante metà indivisa dell'immobile e chiedendo quindi, previo accertamento delle quote di comproprietà delle parti, lo scioglimento della comunione immobiliare. In particolare, i ricorrenti specificavano che, per un mero errore delle risultanze catastali, intestatari del bene apparivano solamente gli eredi di , e CP_11 CP_13 CP_9
per ½ ciascuno, nonostante il Tribunale di Udine con sentenza n. 133/2014,
[...]
confermata in appello, avesse rigettato la domanda di usucapione dell'intero immobile promossa dalla defunta . CP_11
Si costituivano in giudizio , , , , CP_6 CP_7 CP_9 Controparte_4 dapprima con l'avv. Teresa Billiani, sostituita poi (per quanto riguarda , CP_6
e ) dall'avv. Riccardo Prisciano. CP_7 Controparte_4
I resistenti, in sintesi, hanno tutti evidenziando la mancata chiarezza, sotto il profilo giuridico e documentale, delle quote di proprietà riferite a ciascuna delle parti in giudizio.
Così, ad esempio, e assumevano di non essere proprietarie del CP_6 CP_7
fabbricato per 2/12 bensì per 1/12, se non addirittura di non essere affatto proprietarie.
In ogni caso, se inizialmente tutti i resistenti costituiti non si opponevano, comunque, allo scioglimento della presunta comunione, una volta accertate le esatte quote di comproprietà, tale linea difensiva è stata, alla fine del giudizio, ribadita solo dal resistente
, mentre gli altri resistenti hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso, non CP_9 avendo i ricorrenti assolto all'onere probatorio di dimostrare la sussistenza di una vera e propria comproprietà immobiliare da sciogliere e, in particolare, l'ammontare delle quote dei presunti comunisti.
Il resistente è rimasto contumace, nonostante l'accertata regolarità della CP_8
notifica.
Il giudice, nel corso del procedimento (cfr. in particolare ordinanza dd. 26.1.2025), invitava i ricorrenti ad integrare la documentazione depositata e a fornire maggiori delucidazioni circa i vari passaggi di proprietà delle quote dell'immobile oggetto di causa, dagli originari intestatari catastali del bene a quelli attuali, chiedendo altresì alla difesa attorea di specificare i rapporti tra i vari aventi e danti causa nonché allegando i certificati di morte e storici di famiglia dei vari intestatari succedutisi nel tempo.
3 All'esito, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in modalità cartolare (C.
n. 37137/2022) e ha, infine, trattenuto la causa in decisione.
II) La natura immobiliare del bene da dividere impone, in via pregiudiziale, di verificare sia l'attuale esistenza del diritto di proprietà sugli immobili in capo ai condividenti, sia l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
Tali accertamenti, da effettuare d'ufficio in quanto indispensabili al fine di verificare sia la legittimazione attiva e passiva delle parti sia l'integrità del contraddittorio, richiedono necessariamente l'esame dei documenti catastali e, soprattutto, dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari.
Conseguentemente, la rituale produzione dei certificati storici catastali, della documentazione dei registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni (ovvero di relazione notarile sostitutiva) e di ogni altro documento utile a ricostruire i passaggi tra gli intestatari catastali del bene (in particolare, i certificati storici di famiglia al fine di escludere eventuali eredi o chiamati all'eredità cui estendere il contraddittorio), è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, quali l'effettiva esistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio e l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari ex artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c.
Si tratta di documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.
In definitiva, in assenza di certezza sulla proprietà dei beni e sull'assenza di vincoli o pregiudizi, conseguibile solo attraverso idonea documentazione, non è possibile adottare alcuna statuizione in merito, sicché la domanda va dichiarata improcedibile.
Nel caso in esame (come hanno eccepito i resistenti fin dall'inizio del giudizio e come, infine, è stato anche in parte ammesso dai ricorrenti stessi con riferimento alla quota di
4/12 dell'immobile), non vi è prova della effettiva sussistenza di una comunione tra le parti in causa sull'immobile descritto in atti, catastalmente intestato a e a CP_1
, al 50% ciascuno, né tantomeno dell'esatto ammontare delle singole quote CP_14
dei vari asseriti comunisti citati in giudizio.
I ricorrenti sostengono che l'attuale intestazione catastale del bene sia frutto di un errore: tuttavia, non solo non viene chiarito il tipo di errore di cui trattatasi e la sua imputabilità, ma neppure, a quanto consta, alcuna impugnazione della nota di trascrizione è mai stata
4 ritualmente promossa, né – soprattutto ed in ogni caso – vi è prova documentale dei titoli giuridici (inter vivos o mortis causa) fondanti i diritti di proprietà dei singoli presunti comunisti indicati dalla difesa attorea.
Al riguardo è rimasto del tutto inadempiuto l'invito del giudice rivolto ai ricorrenti a fornire chiarimenti, anche mediante deposito di documentazione integrativa (certificati di morte, certificati storici di famiglia), in ordine ai rapporti giuridici tra gli originari intestatari catastali del bene e le odierne parti in causa, al fine di ricostruire i passaggi di proprietà delle quote immobiliari per atti inter vivos o mortis causa.
A mero titolo esemplificativo:
-manca il certificato di morte ed il certificato storico di famiglia di , presunta CP_11
dante causa degli attuali intestatari catastali del bene ( e ); CP_9 CP_13
egualmente a dirsi per , dichiarata in atti defunta, con conseguente CP_12
impossibilità di stabilire chi sia eventualmente succeduto alla stessa e risulti quindi oggi subentrato nella sua quota indivisa pari al 50% del bene;
-mancano il certificato di morte e storico di famiglia dei presunti danti causa (tali
[...]
e di e peraltro, nella Per_1 CP_10 CP_7 CP_8 CP_6
dichiarazione di successione di neppure compare la quota di comproprietà CP_10 dell'immobile de quo e comunque in tale documento unico erede risulta tale
[...]
, estranea a questo giudizio. Si noti che la stessa difesa attorea, nella memoria Per_2
autorizzata depositata in data 3.3.2025, riconosce come vi sia incertezza rispetto alle quote dei resistenti , , stante la sussistenza di presunti CP_7 CP_8 CP_6
“evidenti errori nei certificati catastali”, tuttavia, ancora una volta, non meglio precisati;
-manca il certificato storico di famiglia di , asserito dante causa dei Persona_3
ricorrenti e , nonché il certificato di morte ed il certificato Parte_3 Parte_4
storico di famiglia di , asserito dante causa dei ricorrenti e Persona_4 Parte_1
; Parte_2
-nulla di preciso è dato sapere su tutti gli altri precedenti intestatari catastali via via succedutisi nel tempo e, quindi, sui loro eventuali successori a titolo particolare o universale: , , , CP_15 Parte_4 CP_16 CP_17
Risulta, quindi, del tutto incerta l'attuale titolarità del bene e non sono stati offerti al
Tribunale elementi utili né per accertare le singole quote di comproprietà né, quindi, per procedere allo scioglimento della asserita comunione.
5 A tali lacune allegatorie, prima ancora che probatorie, non avrebbe certo potuto supplire l'espletamento di una CTU, che avrebbe assunto, altrimenti, una natura meramente ed impropriamente esplorativa.
III) Il Tribunale ritiene sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, dei motivi della decisione ed anche del comportamento processuale dei resistenti, i quali, pur non opponendosi apertamente alla divisione del fabbricato montano ove fossero state accertate le rispettive quote di comproprietà, nondimeno non hanno mai contribuito a far chiarezza rispetto all'esatto assetto proprietario del bene, nell'ambito di un giudizio che era stato promosso con evidenti scopi chiarificatori nell'interesse di tutti i presunti comunisti o comunque delle persone coinvolte nelle vicissitudini familiari e catastali dedotte in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) compensa per l'intero le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Udine il 27/05/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
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