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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
R.G. 816/2025
Il Giudice, dott. Stefano Riccio;
sciogliendo la riserva assunta;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevata l'opposizione dell'intimato;
considerato che lo speciale procedimento di convalida si trasforma in giudizio di cognizione ordinaria per il solo fatto dell'opposizione dell'intimato, che dunque non consente la convalida;
considerato che l'opposizione, ai sensi del citato art. 665 c.p.c., non è fondata su prova scritta né su gravi motivi, quantomeno all'esito della presente cognizione sommaria, non essendo idonea a smentire la contestata morosità e, quindi, la sussistenza dell'inadempimento del conduttore nel pagamento del canone mensile di locazione, che supera le tre mensilità;
osservato che il termine di grazia non può essere concesso per le locazioni ad uso diverso;
considerato che al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, anche nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore;
considerato difatti che, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “se il conduttore ha, in ogni caso, continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi, e quindi ha ricevuto la prestazione, per quanto nei termini predetti, non può lo stesso sospendere l'intera sua prestazione, perché in questo caso mancherebbe la proporzionalità tra i due inadempimenti” (Cass., sent. n. 3341 del 2001, che, peraltro, richiama l'importanza di valutare la proporzionalità tra l'inadempimento del locatore e quello del conduttore, “per cui se residua pur sempre un godimento dell'immobile da parte del conduttore, nonostante i vizi della cosa locata imputabili al locatore, non è giustificabile, a norma dell'art. 1460, c. 2, c.c., il rifiuto di prestazione dell'intero canone, potendo giustificarsi solo una riduzione dello stesso proporzionata all'entità del mancato godimento”; nello stesso senso, “qualora invece sussista ancora un grado di utilizzabilità dell'immobile locato, ovvero una "quota" di adempimento del locatore, il conduttore potrà sospendere in proporzione il versamento del canone”, Cass., 25/06/2019, n.16918);
osservato che, nel caso di specie, e tenuto conto dell'attuale fase processuale, l'immobile risulta ancora occupato da parte intimata;
considerato, pertanto, che - secondo l'attuale stato degli atti - non risulta proporzionale – e, dunque, legittima – la sospensione totale dell'intero canone, a fronte della perdurante occupazione dell'immobile;
P.Q.M.
1) Ordina all'intimato di rilasciare libero da persone e cose, in favore di parte intimante,
l'immobile come descritto in citazione e nel contratto in atti;
2) Fissa per l'esecuzione la data del 16 giugno 2025;
3) Dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c., e fissa l'udienza del 22 ottobre 2026 ex art. 420 c.p.c.;
4) assegna, per il deposito delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c., a parte intimante termine fino a 20 giorni prima e all'intimato fino a 10 gg. prima l'udienza fissata.
Si comunichi.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 15/04/2025
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
II SEZIONE CIVILE
R.G. 816/2025
Il Giudice, dott. Stefano Riccio;
sciogliendo la riserva assunta;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevata l'opposizione dell'intimato;
considerato che lo speciale procedimento di convalida si trasforma in giudizio di cognizione ordinaria per il solo fatto dell'opposizione dell'intimato, che dunque non consente la convalida;
considerato che l'opposizione, ai sensi del citato art. 665 c.p.c., non è fondata su prova scritta né su gravi motivi, quantomeno all'esito della presente cognizione sommaria, non essendo idonea a smentire la contestata morosità e, quindi, la sussistenza dell'inadempimento del conduttore nel pagamento del canone mensile di locazione, che supera le tre mensilità;
osservato che il termine di grazia non può essere concesso per le locazioni ad uso diverso;
considerato che al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, anche nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore;
considerato difatti che, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “se il conduttore ha, in ogni caso, continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi, e quindi ha ricevuto la prestazione, per quanto nei termini predetti, non può lo stesso sospendere l'intera sua prestazione, perché in questo caso mancherebbe la proporzionalità tra i due inadempimenti” (Cass., sent. n. 3341 del 2001, che, peraltro, richiama l'importanza di valutare la proporzionalità tra l'inadempimento del locatore e quello del conduttore, “per cui se residua pur sempre un godimento dell'immobile da parte del conduttore, nonostante i vizi della cosa locata imputabili al locatore, non è giustificabile, a norma dell'art. 1460, c. 2, c.c., il rifiuto di prestazione dell'intero canone, potendo giustificarsi solo una riduzione dello stesso proporzionata all'entità del mancato godimento”; nello stesso senso, “qualora invece sussista ancora un grado di utilizzabilità dell'immobile locato, ovvero una "quota" di adempimento del locatore, il conduttore potrà sospendere in proporzione il versamento del canone”, Cass., 25/06/2019, n.16918);
osservato che, nel caso di specie, e tenuto conto dell'attuale fase processuale, l'immobile risulta ancora occupato da parte intimata;
considerato, pertanto, che - secondo l'attuale stato degli atti - non risulta proporzionale – e, dunque, legittima – la sospensione totale dell'intero canone, a fronte della perdurante occupazione dell'immobile;
P.Q.M.
1) Ordina all'intimato di rilasciare libero da persone e cose, in favore di parte intimante,
l'immobile come descritto in citazione e nel contratto in atti;
2) Fissa per l'esecuzione la data del 16 giugno 2025;
3) Dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c., e fissa l'udienza del 22 ottobre 2026 ex art. 420 c.p.c.;
4) assegna, per il deposito delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c., a parte intimante termine fino a 20 giorni prima e all'intimato fino a 10 gg. prima l'udienza fissata.
Si comunichi.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 15/04/2025
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio