Art. 788. Ferma speciale volontaria 1. Gli allievi, dal compimento del 15° anno di eta' e sino alla maggiore eta', sono arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potesta', e contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno. ((Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.)) 2. Gli allievi che non presentano domanda di arruolamento volontario cessano di appartenere all'istituto militare. 3. Gli allievi in ferma speciale volontaria non possono essere impiegati in attivita' operative. 4. Rimane ferma la giurisdizione del tribunale per i minorenni per i reati militari commessi dagli allievi. 5. Il genitore o il tutore dell'allievo minorenne, ovvero l'allievo maggiorenne, possono ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla scuola, con il proscioglimento da ogni vincolo di ferma. 6. Agli allievi delle scuole militari e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
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Commentario • 1
- 1. DonazioneAccesso limitatoAntonella Matricardi · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2017
Giurisprudenza • 23
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- 2. TAR Roma, sez. III, sentenza 02/01/2024, n. 4Provvedimento: […] Il d.lgs. 248/2012, intervenendo sull'art. 788 del nuovo codice dell'ordinamento militare ha inteso, pertanto, innovare la pregressa disciplina, con effetto, in coerenza con i principi generali, non retroattivo. […]Leggi di più...
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