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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1511/2025 promossa in grado d'appello da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ND AU, elettivamente domiciliata in VIA AVIGLIONE 74/A 80146 NAPOLI presso il difensore appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MARCO CC e CLAUDIO CP_1 P.IVA_1
PERRELLA, elettivamente domiciliata in VIA LENTASIO, 9 20122 MILANO presso l'avv. MARCO
CC
appellata avente ad oggetto: responsabilità contrattuale - contratto di trasporto pagina 1 di 13 Conclusioni per Parte_1
Riformare integralmente la sentenza n. 10024/2024 emessa dal Tribunale di Milano, dott. Vincenzo
Nicolini, depositata in data 19.11.2024 e mai notificata da parte appellata, nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1 per l'importo pari ad € 210.310,89 per tutte le ragioni di cui ai motivi di appello innanzi circostanziati;
2) Accogliere la domanda di risarcimento del danno per l'importo di € 210.310,89, oltre interessi legali e rivalutazione o per quell'importo che sarà ritenuto congruo, anche sulla base delle risultanze di cui alla CTU già agli atti di causa e del primo grado, o dalle risultanze di quella che eventualmente sarà disposto la rinnovazione;
3) Confermare la condanna alla restituzione di € 5.000,00 già accolta in primo grado;
4) Condannare alla rifusione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre CP_1 rimborso forfettario ed accessori, con attribuzione al procuratore anticipatario
5) Porre interamente a carico della convenuta il compenso del CTU.
Conclusioni per CP_1
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile o comunque manifestamente infondato l'appello proposto da
[...] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis c.p.c.; Parte_1
Nel merito:
rigettare i motivi di gravame sollevati da avverso la sentenza n. 10024/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in Parte_1 data 19.11.2024, per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
In via di appello incidentale:
riformare parzialmente la sentenza n.
10024/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 19.11.2024 nella parte in cui ha accolto la domanda di ripetizione avanzata nei confronti di , e condannato quest'ultima a pagare ad CP_1
l'importo di euro 5.000,00 e per l'effetto rigettare la domanda attorea in Parte_1 quanto infondata e non provata, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e nelle memorie depositate in primo grado, nonché per i motivi di appello sopra esposti, disponendo la condanna in capo pagina 2 di 13 a alla restituzione di ogni somma ricevuta a seguito della sentenza di Parte_1 primo grado, e pari a € 5.000,00 oltre interessi legali;
Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 346
c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente n. R.G.3490/2022 conclusosi innanzi al Tribunale di Milano:
Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis:
➢ in via preliminare respingere la domanda di per difetto di Parte_1 legittimazione attiva, intervenuta prescrizione ex art. 2951 c.c., o difetto di legittimazione passiva, il tutto per le ragioni rispettivamente indicate in narrativa;
TR
➢ nel merito respingere ogni domanda contro perché inammissibile e/o improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, e non provata sia nell'an che nel quantum per tutte le ragioni in narrativa;
➢ in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea svolta nei confronti di TR
ridurre la quantificazione del danno in quanto infondata e non provata e, in ogni caso, applicare il limite di responsabilità vettoriale e la riduzione ai sensi dell'art. 1227 c.c. per le ragioni in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori e rimborso forfetario di legge.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
In via istruttoria:
Si chiede sin da ora il rigetto della prova per testi formulata da in quanto Parte_1 inammissibile, essendo i capitoli di prova, oltreché esplorativi, valutativi e non circostanziati, altresì privi di rilievo, per le motivazioni più dettagliatamente esposte nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
3 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, che in questa sede si richiamano integralmente.
In ogni caso, in via di mero subordine, nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse ammettere le richieste di prova formulate da controparte, si chiede comunque di essere ammessi alla prova contraria sulle seguenti circostanze e capi, tutti preceduti/e dalla locuzione “vero che”:
1. in relazione al capo 8 articolato da controparte, la procedura BRT di presa in carico della merce da spedire prevede in sede di affidamento un controllo di integrità del solo imballo esterno del collo (i.e. buste sigillate) e della rispondenza numerica rispetto al broderò contestualmente presentato, senza apertura del collo?
pagina 3 di 13 TR
2. in relazione al capo 8 articolato da controparte, la suddetta procedura prevede l'affidamento di colli chiusi e sigillati nelle buste di sicurezza?
3. in relazione al capo 8 articolato da controparte, durante il rapporto commerciale intercorso tra TR TR e il personale preposto nella filiale di Casandrino Parte_1 CP_1 all'accettazione della merce da spedire ha seguito la suddetta procedura all'atto di presa in carico della merce presentata da Parte_1
4. in relazione al capo 9 articolato da controparte, l'espletamento dei controlli in sede di affidamento TR della merce da spedire è una mansione alla quale è preposto personale diverso dal direttore TR responsabile di filiale
5. in relazione al capo 9 articolato da controparte, durante il rapporto commerciale intercorso tra e il Sig. (oppure altro soggetto preposto quale Parte_1 CP_1 Per_1
TR dipendente di non ha mai effettuato alcun controllo sul contenuto dei colli che sono stati TR presentati dalla .. a per la spedizione? Parte_1
Sui suddetti capi articolati in prova contraria, si indica il medesimo teste indicato da controparte, il Sig. TR
direttore responsabile della filiale sita in Casandrino (NA) alla Via Paolo Testimone_1
Borsellino n. 158, ivi domiciliato.
Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, nonché di articolare mezzi istruttori e depositare documenti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e CPA.
Svolgimento del processo
1. conveniva davanti al Tribunale di Milano , Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno, nell'importo di euro 210.310,89, che affermava di aver subito per effetto della perdita di una serie di beni affidati alla convenuta vettrice, che avrebbe dovuto trasportarli e consegnarli agli acquirenti. In particolare, l'attrice affermava che, tra novembre e dicembre 2020, moltissime spedizioni aventi ad oggetto smartphone di elevato valore non erano state consegnate agli acquirenti e che i corrispettivi - che avrebbero dovuto essere incassati dal vettore al momento della consegna dei beni - non erano stati acquisiti da;
la stessa, peraltro, non era neppure rientrata in possesso dei Pt_1 beni, andati definitivamente smarriti. Precisava, l'attrice, che tali beni sarebbero stati venduti on line tramite la piattaforma RAKUTEN, che essa li avrebbe a sua volta acquistati da un Pt_1
pagina 4 di 13 soggetto terzo e che aveva provveduto ad aprire presso la convenuta le pratiche per ottenere il risarcimento del danno, senza però ottenere alcunché. chiedeva anche la restituzione Pt_1
Cont della somma di euro 5.000,00 versata a a garanzia del pagamento del corrispettivo per il servizio di trasporto. Cont
2. sottolineava la genericità delle allegazioni di , quanto al numero di spedizioni Pt_1 contestate, alla loro collocazione temporale e ai termini di esse, con riguardo ai dati Cont identificativi dei destinatari e dei beni trasportati. inoltre, negava che fosse previsto l'obbligo del vettore di incassare dai destinatari i corrispettivi dei beni, per poi riversarli a parte attorea. La convenuta eccepiva, infine, l'estinzione per il decorso della prescrizione annuale prevista per i rapporti di trasporto, contestando l'idoneità degli atti interruttivi allegati dall'attrice.
3. Disposta CTU al fine di analizzare la documentazione agli atti e, in particolare, la idoneità probatoria della stessa, risultava che in atti vi erano i documenti estratti dal sito della convenuta, riportanti i dati dei trasporti contestati, anche se non i documenti di trasporto in senso stretto, copie di comunicazioni intercorse fra le parti in relazione all'apertura dei sinistri per i colli smarriti, le fatture di vendita dei singoli smartphone ai destinatari, emesse da , e le Pt_1 fatture di acquisto cumulative, emesse dal terzo venditore nei confronti della attrice, dei telefoni che quest'ultima rivendeva singolarmente, nonché la richiesta stragiudiziale di risarcimento Cont inviata a Il CTU ha accertato che dai documenti agli atti è possibile individuare il singolo Cont bene affidato al vettore e il prezzo di esso, nonché gli altri dati rilevanti ai fini della identificazione delle singole spedizioni. Il CTU ha anche preso atto che dagli estratti del sito di Cont
- non essendo certa la data della estrazione - non è possibile desumere se vi sia stata o meno la consegna del bene, e quindi l'adempimento della prestazione da parte del vettore.
Inoltre, la consulente ufficiale ha rilevato l'assenza di documentazione attestante la previsione del pagamento da parte del destinatario al vettore, al momento della consegna del bene.
4. Il giudice di prime cure ha osservato che, nonostante che, sulla base dei documenti in atti, fosse certo l'affidamento al vettore degli smartphone in questione e nonostante che il vettore, onerato della prova, o di avere consegnato i beni ai destinatari o di non avere responsabilità per la perdita dei beni stessi, ai sensi dell'art. 1693 c.c., tale onere non avesse soddisfatto, la domanda di risarcimento doveva essere rigettata per i seguenti motivi. , benché avesse sostenuto Pt_1 che era previsto il pagamento degli smartphone al momento della consegna al destinatario da pagina 5 di 13 parte di quest'ultimo, non aveva provato che il regolamento contrattuale prevedesse tale obbligo, essendovi, anzi, elementi agli atti per giungere alla conclusione che gli smartphone fossero stati pagati al momento dell'acquisto on line. Infatti, come ha rilevato la CTU, da nessuno dei documenti prodotti risulta tale modalità di pagamento, sebbene le condizioni Cont generali di contratto, provenienti da ma prodotte dalla stessa , indicassero la Pt_1 necessità, non soltanto della espressa previsione di essa, ma anche delle modalità di pagamento tramite assegni non trasferibili. Inoltre, la consulente ha confermato quanto allegato dalla convenuta sul punto, ossia che in alcuni dei documenti prodotti dalla stessa vi è il Pt_1 riferimento ad un rimborso effettuato da RAKUTEN, riferimento che, in mancanza di qualsiasi spiegazione dell'attrice al riguardo, è stato interpretato come presupponente proprio la modalità di pagamento on line da parte dell'acquirente, al quale, appunto, è conseguito in alcuni casi il rimborso, modalità incompatibile con quella del pagamento alla consegna allegata dall'attrice.
Ad avviso del Tribunale, neppure era ammissibile che la prova della circostanza potesse desumersi dalle dichiarazioni dei testimoni offerti da parte attrice, sia perché riguarda un contenuto negoziale, sia perché non sarebbero attendibili dichiarazioni smentite per via documentale. Non si poteva ragionevolmente presumere, inoltre, che la modalità di pagamento in questione non avesse lasciato alcuna traccia documentale con riguardo a centinaia di spedizioni. Ha rilevato il Tribunale che, sebbene la prevalente giurisprudenza di legittimità non richieda la rigorosa prova della legittimazione attiva della mittente, quale soggetto gravato dal danno, nel caso di specie, questa legittimazione risulta smentita dagli atti. Pertanto, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice; ha poi, qualificato come domanda di ripetizione dell'indebito (soggetta alla prescrizione decennale), quella diretta alla restituzione dell'importo di € 5.000,00, pagato come anticipo del corrispettivo Cont delle prestazioni di trasporto. Il Tribunale ha osservato sul punto che non aveva espressamente contestato di avere ricevuto il bonifico dell'importo in questione per il titolo dedotto dall'attrice, ma aveva semplicemente contestato l'idoneità probatoria del documento prodotto da per dimostrarlo. Pertanto, ha ritenuto provato il pagamento ai sensi dell'art. Pt_1
115 c.p.c. Sull'importo riconosciuto il giudice di prime cure riconosceva gli interessi legali dalla data del pagamento, in quanto equiparava l'inadempimento alla mala fede ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Data la soccombenza reciproca, le spese processuali erano compensate ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
pagina 6 di 13 5. Avverso la decisione di primo grado interponeva gravame la società
[...] chiedendo l'accoglimento della domanda risarcitoria per l'importo di € Parte_1
210.310,89.
6. chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel CP_1 merito, il rigetto dello stesso, proponendo, altresì, appello incidentale al fine di ottenere la restituzione dell'importo di € 5.000,00.
7. Dopo l'udienza di prima comparizione del 4.11.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del
25.11.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 127 ter c.p.c., con termine sino al 17.11.2025 per note conclusive.
Motivi della decisione
8. I motivi sui quali la Corte deve decidere sono i seguenti: Cont a. erronea valutazione della prova dell'affidamento dei beni a primo motivo dell'appello principale;
b. omessa applicazione della presunzione ex art. 1693 c.c.: secondo motivo dell'appello principale;
c. erroneo rigetto della domanda risarcitoria per la perdita della merce, in violazione dell'art. 1218 c.c.: terzo motivo dell'appello principale;
d. erroneo, mancato esame della sorte della merce: quarto motivo dell'appello principale;
e. errata valutazione circa il presunto rimborso da parte di Rakuten: quinto motivo dell'appello principale;
Cont f. erroneità della disposta condanna di alla restituzione dell'importo di € 5.000,00: unico motivo dell'appello incidentale. Cont
9. Quanto al motivo sub a), l'appellante osserva che l'affidamento delle merci a era stato totalmente riconosciuto e che dalla CTU risultava che aveva prodotto elenchi estratti Pt_1
Cont dal portale informatico di che attestavano spedizioni effettuate a suo nome, proprio nel periodo contestato (novembre-dicembre 2020). Inoltre, il pagamento anticipato di € 5.000,00 da parte di doveva considerarsi sintomatico dell'esistenza del rapporto contrattuale di Pt_1 trasporto e della messa in esecuzione delle relative prestazioni da parte del vettore. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., i fatti non contestati o genericamente contestati, devono considerarsi ammessi. Considerato, poi, che anche l'art. 116 c.p.c. impone al giudice una valutazione secondo prudente apprezzamento, alla luce dell'insieme delle risultanze istruttorie e pagina 7 di 13 Cont della logica processuale, l'affidamento delle spedizioni a era fatto pacifico e comunque agevolmente desumibile da gravi, precisi e concordanti indizi documentali, In ultima analisi, a Cont dire dell'appellante, la mancata partecipazione di al procedimento di mediazione doveva essere considerato sotto il profilo della valutazione del comportamento processuale. Quanto alla considerazione del giudice di prime cure in punto prova della clausola contrattuale che attribuiva al vettore l'obbligo di incassare il prezzo alla consegna, l'impugnante osserva che tale modalità era praticata sistematicamente da nei confronti dei destinatari finali (clienti Pt_1
Rakuten), dove il pagamento era spesso previsto alla consegna;
il comportamento concludente delle parti, la richiesta di rimborso per mancato incasso e l'assenza di contestazioni in merito da Cont parte di che addirittura si era dichiarata collaborativa ai fini della liquidazione del danno in fase stragiudiziale, dimostravano una prassi negoziale consolidata. Cont 10. Quanto al motivo sub b), secondo l'appellante, si era limitata a contestazioni generiche, senza aver dimostrato la consegna dei beni ai destinatari e senza aver fornito alcuna prova di forza maggiore. Di qui la presunzione di responsabilità del vettore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1693 c.c..
11. Con riguardo al motivo sub c), la difesa di parte appellante osserva che essa aveva provato il danno economico subito in ragione della mancata vendita e del mancato incasso, pur avendo documentata la spedizione della merce e l'imputabilità al vettore. Ebbene, in ambito civilistico il principio di distribuzione della responsabilità contrattuale è governato dalla regola del “più probabile che non” e nel caso di specie l'ampia documentazione esistente in ordine all'affidamento della merce, la mancata consegna e la mancata restituzione della stessa, in difetto di qualsivoglia spiegazione, conducono a ritenere provata la responsabilità della parte appellata ai sensi degli artt. 1218 e 1693 c.c..
12. In relazione al motivo sub d), l'appellante reputa erronea l'omessa indagine da parte del giudice Cont in merito alla sorte della merce affidata a
13. Con riguardo al motivo sub e), la difesa di evidenzia che Parte_1 non è in atti alcun documento che provi l'ottenimento di indennizzi o rimborsi da parte di
Rakuten. In particolare, l'unico elemento valorizzato, ossia la dicitura “rimborso Rakuten” su alcuni movimenti è genericamente indicato nei registri contabili, ma non è accompagnato da alcuna documentazione bancaria, corrispondenza utile a ricostruire il contenuto effettivo di tali somme, come del resto osservato dallo stesso CTU.
pagina 8 di 13 Cont 14. Quanto al motivo sub f), la difesa di non condivide l'opinione del giudice di prime cure Cont secondo cui pur avendo contestato il valore probatorio della documentazione prodotta dalla controparte, in realtà non avrebbe contestato la circostanza fattuale in questione.
15. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a) – e). La Corte parte dal presupposto che – come affermato dal giudice di prime cure e non contestato – risulta acclarato l'affidamento al vettore degli smartphone di cui l'odierna appellante reclama il risarcimento. Sul punto è stata svolta
C.T.U. documentale, all'esito della quale è risultato che oggetto della contestazione sono 308 spedizioni relative a 311 oggetti tra telefoni cellulari ed accessori, effettuate tra il 3 novembre
2020 ed il 28 dicembre 2020. E' significativo che sul punto il CTP di parte convenuta nulla abbia osservato, nonostante in prime cure e anche in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. abbia affermato che non risultava certo che detti beni fossero effettivamente presenti al momento dell'inizio del trasporto. Tali affermazioni non solo non sono state adeguatamente coltivate, Cont come detto, ma sono anche smentite dalle stesse missive di in sede stragiudiziale, dove la Cont stessa dava conto delle avvenute anomalie (cfr. a titolo solo esemplificativo le Cont comunicazioni da parte di ad coerenti come date, ossia gennaio 2021 Parte_1 rispetto all'epoca dell'esecuzione del trasporto (v. a titolo esemplificativo, pagg. 19, 25, 31, 43 del doc. “avviso di danni parte 1 PDF)”. Né merita accoglimento l'osservazione riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. secondo cui dovrebbe ipotizzarsi un concorso di colpa del mittente ai sensi dell'art. 1227 c.c.. A tale proposito, infatti, condivisibilmente e in termini sovrapponibili al caso in esame, la S.C. ha osservato che “la responsabilità del vettore nei confronti del mittente
(o del subvettore nei confronti del subcommittente) per la perdita della merce non è esclusa o attenuata dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità o peso di tale merce a norma dell'art. 1683 cod. civ. se manchi ogni collegamento causale tra l'omissione o inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la predetta perdita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel riconoscere la responsabilità di una società di spedizione per la mancata consegna a destinazione di un plico contenente una domanda di partecipazione ad una gara di appalto, aveva escluso ogni collegamento causale tra l'omissione delle indicazioni relative al contenuto di detto plico, ed ai termini della sua consegna, ed il fatto doloso dell'ausiliario della società anzidetta, consistito nell'abbandono del plico stesso in un ufficio, per poi far figurare l'avvenuta consegna tramite la falsificazione della firma del soggetto addetto al ritiro della corrispondenza) ( v. Cass. civ. n. 20808/2010).
pagina 9 di 13 L'ulteriore limite di responsabilità invocato da parte appellata in prime cure a pag. 12 della comparsa di costituzione di primo grado con riguardo all'art. 1696 c.c. non è stato riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
16. Conclusivamente, le emergenze istruttorie, come valutate tutte tramite C.T.U. documentale e lo stesso contegno processuale di parte convenuta in prime cure inducono a ritenere provata la Cont responsabilità di Pertanto, facendo applicazione della fondamentale ripartizione della responsabilità in ambito contrattuale come delineata da Cass. civ. SU n. 13533/2001, l'odierna parte appellata è incorsa in evidente responsabilità quanto alle spedizioni oggetto di causa.
Come rilevato in modo specifico da Cass. civ. n. 702/2018: “nel trasporto di cose, il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione;
spetta invece al vettore, onerato della prova del fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, dimostrare che il mittente ha già percepito dal destinatario il prezzo della merce andata perduta o che il destinatario gliene ha chiesto la restituzione”. Ebbene, i valori della merce sono stati accertati dalla C.T.U. e, in difetto di prova del maggiore valore, come ricavabile dalle fatture di vendita, non versate in atti, si deve fare riferimento all'importo di € 188.001,00 esenti da IVA corrispondente al prezzo di vendita.
17. Il C.T.U. dott. ha, quindi, stimato il valore della merce smarrita nei Persona_2 seguenti termini: € 188.001,00 (esenti IVA) se si considera il prezzo di acquisto sostenuto dalla come risultante dalle fatture n. 17 e 18 emesse dalla Euromotion S.r.l. (doc. 11 Parte_1
Attrice); € 192.869,49 (esenti IVA) se si considera il prezzo di vendita praticato dalla Pt_1 ricavato dalle fatture/documenti di vendita emesse nei confronti del cliente finale (doc. 11
[...]
Attrice); € 188.108,89 (esenti IVA) se si considera il valore assicurato nei DDT risultante dagli avvisi di vendita. Ha poi precisato che tale importo non corrisponde al totale ottenuto dai prezzi di vendita in quanto risultano mancanti in atti gli avvisi di danno relativi a n. 8 spedizioni
(valori indicati in tabella con “N.D.”) dai quali poter ricavare il valore assicurato;
tali spedizioni erano state acquistate per € 4.677,00 ed avrebbero generato ricavi per € 4.728,00. La
Corte tiene in considerazione la prima valorizzazione di € 188.001,00 fondata su dati certi che comprovano il danno sofferto da parte appellante.
pagina 10 di 13 18. Né risulta che il mittente abbia ottenuto da terzi l'indennizzo per i carichi perduti o per gli omessi incassi, posto che la CTU non ha potuto riconciliare i documenti con la scritta
“rimborsato Rakuten” alla merce oggetto del contratto di traporto de quo. A tale riguardo, era specifico onere di parte appellata dimostrare la percezione aliunde, in capo alla società appellante, di indennizzi e rimborso riferibili al trasporto in questione.
19. Parte appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ha riproposto l'eccezione di prescrizione, formulata ai sensi dell'art. 2951 c.c. sin dalla comparsa di costituzione in prime cure, senza, peraltro, sviluppare l'eccezione in termini argomentativi, come sarebbe stato utile, dato che la questione in primo grado era rimasta assorbita dal rigetto della domanda risarcitoria. Ebbene, la C.T.U. ha riepilogato i dati fondamentali al fine dell'esame della questione, come peraltro agevolmente desumibile dalla documentazione in atti. Sono, dunque, da considerare l'istanza di mediazione notificata il 31/03/2021 (doc. 2 Attrice); il verbale di mediazione negativo del 30/04/2021 (doc.
3 Attrice); comunicazione di messa in mora dell'Avv. Gaudino del 20/10/2021 (doc. 1 Attrice) in cui viene riportato in calce che “la presente è valida a tutti gli effetti di Legge come interruzione dei termini di prescrizione delle somme dovute alla mia assistita”. Ora, considerato che tutte le spedizioni oggetto di contestazione vennero effettuate tra il 3 novembre 2020 ed il
28 dicembre 2020, ne consegue che, anche alla luce dell'ultima comunicazione del 20.10.2021, la prescrizione non è maturata.
20. Opinion della Corte quanto al motivo sub f). La Corte reputa non meritevole di accoglimento Cont il motivo a supporto dell'appello incidentale, incentrato sulla contestazione, da parte di delle conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in punto carattere pacifico della ricezione dell'acconto di euro 5.000,00. Il versamento dell'acconto è dimostrato dalla contabile prodotta sub doc. n. 12 di parte attorea in primo grado e dimostra appunto il pagamento della somma di €
5.000,00 in favore dell'odierna appellata da parte di da Sogia – TRoparte_2
Bulgaria, non essendo indicata una causale. Parte attorea ha prodotto tale documento sin dalla citazione di primo grado e parte convenuta nulla ha osservato in comparsa costitutiva, né ha depositato la memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.. Correttamente, quindi, il giudice ha ritenuto non contestato l'avvenuto pagamento e la riferibilità alla vicenda contrattuale in esame.
21. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello principale, alla parte appellante spetta, a titolo di risarcimento dei danni, la complessiva somma di euro 246.267,96 – di cui € 188.001,00 in linea capitale, somma risultante da data certa delle fatture come spiegato sub n. 17; € 34.969,19
pagina 11 di 13 a titolo di rivalutazione ed € 23.298,77 per interessi legali sulla somma capitale devalutata alla data mediana dell'1.12.2020, rispetto ai trasporti avvenuti nel periodo novembre – dicembre
2020, in applicazione dei principi direttivi di cui a Cass. civ. SU n. 1712/1995, come confermati anche con decisioni successive (v. ex multis Cass. civ. n. 14930/2000; Cass. civ. n.
18092/2005). Sulla somma complessiva competono, infine, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
22. L'appello incidentale va, invece, respinto per quanto sopra esposto, con conseguente conferma della decisione di primo grado in parte qua.
23. ha diritto alla rifusione delle spese processuali, tanto del primo, Pt_1 Parte_1 quanto del secondo grado, avuto riguardo ai valori medi e con esclusione, quanto al secondo grado, dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
24. Infine, in virtù del rigetto dell'appello incidentale, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1511/2025, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
I. in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1 sentenza n. 10024/2024 emessa dal Tribunale di Milano, condanna al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 246.267,96, a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni - oltre agli interessi legali sulla somma dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
II. respinge l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. CP_1
10024/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
III. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 10024/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
IV. condanna a rimborsare, in favore di le spese CP_1 Parte_1 processuali che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00; quanto al secondo grado, in complessivi € 9.991,00 - oltre, in entrambi i casi, al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
pagina 12 di 13 V. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1bis, dell'art. 13 citato.
Così deciso in Milano in data 3 dicembre 2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Cesira D' Anella
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1511/2025 promossa in grado d'appello da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ND AU, elettivamente domiciliata in VIA AVIGLIONE 74/A 80146 NAPOLI presso il difensore appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MARCO CC e CLAUDIO CP_1 P.IVA_1
PERRELLA, elettivamente domiciliata in VIA LENTASIO, 9 20122 MILANO presso l'avv. MARCO
CC
appellata avente ad oggetto: responsabilità contrattuale - contratto di trasporto pagina 1 di 13 Conclusioni per Parte_1
Riformare integralmente la sentenza n. 10024/2024 emessa dal Tribunale di Milano, dott. Vincenzo
Nicolini, depositata in data 19.11.2024 e mai notificata da parte appellata, nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1 per l'importo pari ad € 210.310,89 per tutte le ragioni di cui ai motivi di appello innanzi circostanziati;
2) Accogliere la domanda di risarcimento del danno per l'importo di € 210.310,89, oltre interessi legali e rivalutazione o per quell'importo che sarà ritenuto congruo, anche sulla base delle risultanze di cui alla CTU già agli atti di causa e del primo grado, o dalle risultanze di quella che eventualmente sarà disposto la rinnovazione;
3) Confermare la condanna alla restituzione di € 5.000,00 già accolta in primo grado;
4) Condannare alla rifusione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre CP_1 rimborso forfettario ed accessori, con attribuzione al procuratore anticipatario
5) Porre interamente a carico della convenuta il compenso del CTU.
Conclusioni per CP_1
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile o comunque manifestamente infondato l'appello proposto da
[...] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis c.p.c.; Parte_1
Nel merito:
rigettare i motivi di gravame sollevati da avverso la sentenza n. 10024/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in Parte_1 data 19.11.2024, per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
In via di appello incidentale:
riformare parzialmente la sentenza n.
10024/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 19.11.2024 nella parte in cui ha accolto la domanda di ripetizione avanzata nei confronti di , e condannato quest'ultima a pagare ad CP_1
l'importo di euro 5.000,00 e per l'effetto rigettare la domanda attorea in Parte_1 quanto infondata e non provata, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e nelle memorie depositate in primo grado, nonché per i motivi di appello sopra esposti, disponendo la condanna in capo pagina 2 di 13 a alla restituzione di ogni somma ricevuta a seguito della sentenza di Parte_1 primo grado, e pari a € 5.000,00 oltre interessi legali;
Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 346
c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente n. R.G.3490/2022 conclusosi innanzi al Tribunale di Milano:
Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis:
➢ in via preliminare respingere la domanda di per difetto di Parte_1 legittimazione attiva, intervenuta prescrizione ex art. 2951 c.c., o difetto di legittimazione passiva, il tutto per le ragioni rispettivamente indicate in narrativa;
TR
➢ nel merito respingere ogni domanda contro perché inammissibile e/o improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, e non provata sia nell'an che nel quantum per tutte le ragioni in narrativa;
➢ in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea svolta nei confronti di TR
ridurre la quantificazione del danno in quanto infondata e non provata e, in ogni caso, applicare il limite di responsabilità vettoriale e la riduzione ai sensi dell'art. 1227 c.c. per le ragioni in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori e rimborso forfetario di legge.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
In via istruttoria:
Si chiede sin da ora il rigetto della prova per testi formulata da in quanto Parte_1 inammissibile, essendo i capitoli di prova, oltreché esplorativi, valutativi e non circostanziati, altresì privi di rilievo, per le motivazioni più dettagliatamente esposte nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
3 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, che in questa sede si richiamano integralmente.
In ogni caso, in via di mero subordine, nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse ammettere le richieste di prova formulate da controparte, si chiede comunque di essere ammessi alla prova contraria sulle seguenti circostanze e capi, tutti preceduti/e dalla locuzione “vero che”:
1. in relazione al capo 8 articolato da controparte, la procedura BRT di presa in carico della merce da spedire prevede in sede di affidamento un controllo di integrità del solo imballo esterno del collo (i.e. buste sigillate) e della rispondenza numerica rispetto al broderò contestualmente presentato, senza apertura del collo?
pagina 3 di 13 TR
2. in relazione al capo 8 articolato da controparte, la suddetta procedura prevede l'affidamento di colli chiusi e sigillati nelle buste di sicurezza?
3. in relazione al capo 8 articolato da controparte, durante il rapporto commerciale intercorso tra TR TR e il personale preposto nella filiale di Casandrino Parte_1 CP_1 all'accettazione della merce da spedire ha seguito la suddetta procedura all'atto di presa in carico della merce presentata da Parte_1
4. in relazione al capo 9 articolato da controparte, l'espletamento dei controlli in sede di affidamento TR della merce da spedire è una mansione alla quale è preposto personale diverso dal direttore TR responsabile di filiale
5. in relazione al capo 9 articolato da controparte, durante il rapporto commerciale intercorso tra e il Sig. (oppure altro soggetto preposto quale Parte_1 CP_1 Per_1
TR dipendente di non ha mai effettuato alcun controllo sul contenuto dei colli che sono stati TR presentati dalla .. a per la spedizione? Parte_1
Sui suddetti capi articolati in prova contraria, si indica il medesimo teste indicato da controparte, il Sig. TR
direttore responsabile della filiale sita in Casandrino (NA) alla Via Paolo Testimone_1
Borsellino n. 158, ivi domiciliato.
Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, nonché di articolare mezzi istruttori e depositare documenti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e CPA.
Svolgimento del processo
1. conveniva davanti al Tribunale di Milano , Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno, nell'importo di euro 210.310,89, che affermava di aver subito per effetto della perdita di una serie di beni affidati alla convenuta vettrice, che avrebbe dovuto trasportarli e consegnarli agli acquirenti. In particolare, l'attrice affermava che, tra novembre e dicembre 2020, moltissime spedizioni aventi ad oggetto smartphone di elevato valore non erano state consegnate agli acquirenti e che i corrispettivi - che avrebbero dovuto essere incassati dal vettore al momento della consegna dei beni - non erano stati acquisiti da;
la stessa, peraltro, non era neppure rientrata in possesso dei Pt_1 beni, andati definitivamente smarriti. Precisava, l'attrice, che tali beni sarebbero stati venduti on line tramite la piattaforma RAKUTEN, che essa li avrebbe a sua volta acquistati da un Pt_1
pagina 4 di 13 soggetto terzo e che aveva provveduto ad aprire presso la convenuta le pratiche per ottenere il risarcimento del danno, senza però ottenere alcunché. chiedeva anche la restituzione Pt_1
Cont della somma di euro 5.000,00 versata a a garanzia del pagamento del corrispettivo per il servizio di trasporto. Cont
2. sottolineava la genericità delle allegazioni di , quanto al numero di spedizioni Pt_1 contestate, alla loro collocazione temporale e ai termini di esse, con riguardo ai dati Cont identificativi dei destinatari e dei beni trasportati. inoltre, negava che fosse previsto l'obbligo del vettore di incassare dai destinatari i corrispettivi dei beni, per poi riversarli a parte attorea. La convenuta eccepiva, infine, l'estinzione per il decorso della prescrizione annuale prevista per i rapporti di trasporto, contestando l'idoneità degli atti interruttivi allegati dall'attrice.
3. Disposta CTU al fine di analizzare la documentazione agli atti e, in particolare, la idoneità probatoria della stessa, risultava che in atti vi erano i documenti estratti dal sito della convenuta, riportanti i dati dei trasporti contestati, anche se non i documenti di trasporto in senso stretto, copie di comunicazioni intercorse fra le parti in relazione all'apertura dei sinistri per i colli smarriti, le fatture di vendita dei singoli smartphone ai destinatari, emesse da , e le Pt_1 fatture di acquisto cumulative, emesse dal terzo venditore nei confronti della attrice, dei telefoni che quest'ultima rivendeva singolarmente, nonché la richiesta stragiudiziale di risarcimento Cont inviata a Il CTU ha accertato che dai documenti agli atti è possibile individuare il singolo Cont bene affidato al vettore e il prezzo di esso, nonché gli altri dati rilevanti ai fini della identificazione delle singole spedizioni. Il CTU ha anche preso atto che dagli estratti del sito di Cont
- non essendo certa la data della estrazione - non è possibile desumere se vi sia stata o meno la consegna del bene, e quindi l'adempimento della prestazione da parte del vettore.
Inoltre, la consulente ufficiale ha rilevato l'assenza di documentazione attestante la previsione del pagamento da parte del destinatario al vettore, al momento della consegna del bene.
4. Il giudice di prime cure ha osservato che, nonostante che, sulla base dei documenti in atti, fosse certo l'affidamento al vettore degli smartphone in questione e nonostante che il vettore, onerato della prova, o di avere consegnato i beni ai destinatari o di non avere responsabilità per la perdita dei beni stessi, ai sensi dell'art. 1693 c.c., tale onere non avesse soddisfatto, la domanda di risarcimento doveva essere rigettata per i seguenti motivi. , benché avesse sostenuto Pt_1 che era previsto il pagamento degli smartphone al momento della consegna al destinatario da pagina 5 di 13 parte di quest'ultimo, non aveva provato che il regolamento contrattuale prevedesse tale obbligo, essendovi, anzi, elementi agli atti per giungere alla conclusione che gli smartphone fossero stati pagati al momento dell'acquisto on line. Infatti, come ha rilevato la CTU, da nessuno dei documenti prodotti risulta tale modalità di pagamento, sebbene le condizioni Cont generali di contratto, provenienti da ma prodotte dalla stessa , indicassero la Pt_1 necessità, non soltanto della espressa previsione di essa, ma anche delle modalità di pagamento tramite assegni non trasferibili. Inoltre, la consulente ha confermato quanto allegato dalla convenuta sul punto, ossia che in alcuni dei documenti prodotti dalla stessa vi è il Pt_1 riferimento ad un rimborso effettuato da RAKUTEN, riferimento che, in mancanza di qualsiasi spiegazione dell'attrice al riguardo, è stato interpretato come presupponente proprio la modalità di pagamento on line da parte dell'acquirente, al quale, appunto, è conseguito in alcuni casi il rimborso, modalità incompatibile con quella del pagamento alla consegna allegata dall'attrice.
Ad avviso del Tribunale, neppure era ammissibile che la prova della circostanza potesse desumersi dalle dichiarazioni dei testimoni offerti da parte attrice, sia perché riguarda un contenuto negoziale, sia perché non sarebbero attendibili dichiarazioni smentite per via documentale. Non si poteva ragionevolmente presumere, inoltre, che la modalità di pagamento in questione non avesse lasciato alcuna traccia documentale con riguardo a centinaia di spedizioni. Ha rilevato il Tribunale che, sebbene la prevalente giurisprudenza di legittimità non richieda la rigorosa prova della legittimazione attiva della mittente, quale soggetto gravato dal danno, nel caso di specie, questa legittimazione risulta smentita dagli atti. Pertanto, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice; ha poi, qualificato come domanda di ripetizione dell'indebito (soggetta alla prescrizione decennale), quella diretta alla restituzione dell'importo di € 5.000,00, pagato come anticipo del corrispettivo Cont delle prestazioni di trasporto. Il Tribunale ha osservato sul punto che non aveva espressamente contestato di avere ricevuto il bonifico dell'importo in questione per il titolo dedotto dall'attrice, ma aveva semplicemente contestato l'idoneità probatoria del documento prodotto da per dimostrarlo. Pertanto, ha ritenuto provato il pagamento ai sensi dell'art. Pt_1
115 c.p.c. Sull'importo riconosciuto il giudice di prime cure riconosceva gli interessi legali dalla data del pagamento, in quanto equiparava l'inadempimento alla mala fede ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Data la soccombenza reciproca, le spese processuali erano compensate ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
pagina 6 di 13 5. Avverso la decisione di primo grado interponeva gravame la società
[...] chiedendo l'accoglimento della domanda risarcitoria per l'importo di € Parte_1
210.310,89.
6. chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel CP_1 merito, il rigetto dello stesso, proponendo, altresì, appello incidentale al fine di ottenere la restituzione dell'importo di € 5.000,00.
7. Dopo l'udienza di prima comparizione del 4.11.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del
25.11.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 127 ter c.p.c., con termine sino al 17.11.2025 per note conclusive.
Motivi della decisione
8. I motivi sui quali la Corte deve decidere sono i seguenti: Cont a. erronea valutazione della prova dell'affidamento dei beni a primo motivo dell'appello principale;
b. omessa applicazione della presunzione ex art. 1693 c.c.: secondo motivo dell'appello principale;
c. erroneo rigetto della domanda risarcitoria per la perdita della merce, in violazione dell'art. 1218 c.c.: terzo motivo dell'appello principale;
d. erroneo, mancato esame della sorte della merce: quarto motivo dell'appello principale;
e. errata valutazione circa il presunto rimborso da parte di Rakuten: quinto motivo dell'appello principale;
Cont f. erroneità della disposta condanna di alla restituzione dell'importo di € 5.000,00: unico motivo dell'appello incidentale. Cont
9. Quanto al motivo sub a), l'appellante osserva che l'affidamento delle merci a era stato totalmente riconosciuto e che dalla CTU risultava che aveva prodotto elenchi estratti Pt_1
Cont dal portale informatico di che attestavano spedizioni effettuate a suo nome, proprio nel periodo contestato (novembre-dicembre 2020). Inoltre, il pagamento anticipato di € 5.000,00 da parte di doveva considerarsi sintomatico dell'esistenza del rapporto contrattuale di Pt_1 trasporto e della messa in esecuzione delle relative prestazioni da parte del vettore. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., i fatti non contestati o genericamente contestati, devono considerarsi ammessi. Considerato, poi, che anche l'art. 116 c.p.c. impone al giudice una valutazione secondo prudente apprezzamento, alla luce dell'insieme delle risultanze istruttorie e pagina 7 di 13 Cont della logica processuale, l'affidamento delle spedizioni a era fatto pacifico e comunque agevolmente desumibile da gravi, precisi e concordanti indizi documentali, In ultima analisi, a Cont dire dell'appellante, la mancata partecipazione di al procedimento di mediazione doveva essere considerato sotto il profilo della valutazione del comportamento processuale. Quanto alla considerazione del giudice di prime cure in punto prova della clausola contrattuale che attribuiva al vettore l'obbligo di incassare il prezzo alla consegna, l'impugnante osserva che tale modalità era praticata sistematicamente da nei confronti dei destinatari finali (clienti Pt_1
Rakuten), dove il pagamento era spesso previsto alla consegna;
il comportamento concludente delle parti, la richiesta di rimborso per mancato incasso e l'assenza di contestazioni in merito da Cont parte di che addirittura si era dichiarata collaborativa ai fini della liquidazione del danno in fase stragiudiziale, dimostravano una prassi negoziale consolidata. Cont 10. Quanto al motivo sub b), secondo l'appellante, si era limitata a contestazioni generiche, senza aver dimostrato la consegna dei beni ai destinatari e senza aver fornito alcuna prova di forza maggiore. Di qui la presunzione di responsabilità del vettore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1693 c.c..
11. Con riguardo al motivo sub c), la difesa di parte appellante osserva che essa aveva provato il danno economico subito in ragione della mancata vendita e del mancato incasso, pur avendo documentata la spedizione della merce e l'imputabilità al vettore. Ebbene, in ambito civilistico il principio di distribuzione della responsabilità contrattuale è governato dalla regola del “più probabile che non” e nel caso di specie l'ampia documentazione esistente in ordine all'affidamento della merce, la mancata consegna e la mancata restituzione della stessa, in difetto di qualsivoglia spiegazione, conducono a ritenere provata la responsabilità della parte appellata ai sensi degli artt. 1218 e 1693 c.c..
12. In relazione al motivo sub d), l'appellante reputa erronea l'omessa indagine da parte del giudice Cont in merito alla sorte della merce affidata a
13. Con riguardo al motivo sub e), la difesa di evidenzia che Parte_1 non è in atti alcun documento che provi l'ottenimento di indennizzi o rimborsi da parte di
Rakuten. In particolare, l'unico elemento valorizzato, ossia la dicitura “rimborso Rakuten” su alcuni movimenti è genericamente indicato nei registri contabili, ma non è accompagnato da alcuna documentazione bancaria, corrispondenza utile a ricostruire il contenuto effettivo di tali somme, come del resto osservato dallo stesso CTU.
pagina 8 di 13 Cont 14. Quanto al motivo sub f), la difesa di non condivide l'opinione del giudice di prime cure Cont secondo cui pur avendo contestato il valore probatorio della documentazione prodotta dalla controparte, in realtà non avrebbe contestato la circostanza fattuale in questione.
15. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a) – e). La Corte parte dal presupposto che – come affermato dal giudice di prime cure e non contestato – risulta acclarato l'affidamento al vettore degli smartphone di cui l'odierna appellante reclama il risarcimento. Sul punto è stata svolta
C.T.U. documentale, all'esito della quale è risultato che oggetto della contestazione sono 308 spedizioni relative a 311 oggetti tra telefoni cellulari ed accessori, effettuate tra il 3 novembre
2020 ed il 28 dicembre 2020. E' significativo che sul punto il CTP di parte convenuta nulla abbia osservato, nonostante in prime cure e anche in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. abbia affermato che non risultava certo che detti beni fossero effettivamente presenti al momento dell'inizio del trasporto. Tali affermazioni non solo non sono state adeguatamente coltivate, Cont come detto, ma sono anche smentite dalle stesse missive di in sede stragiudiziale, dove la Cont stessa dava conto delle avvenute anomalie (cfr. a titolo solo esemplificativo le Cont comunicazioni da parte di ad coerenti come date, ossia gennaio 2021 Parte_1 rispetto all'epoca dell'esecuzione del trasporto (v. a titolo esemplificativo, pagg. 19, 25, 31, 43 del doc. “avviso di danni parte 1 PDF)”. Né merita accoglimento l'osservazione riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. secondo cui dovrebbe ipotizzarsi un concorso di colpa del mittente ai sensi dell'art. 1227 c.c.. A tale proposito, infatti, condivisibilmente e in termini sovrapponibili al caso in esame, la S.C. ha osservato che “la responsabilità del vettore nei confronti del mittente
(o del subvettore nei confronti del subcommittente) per la perdita della merce non è esclusa o attenuata dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità o peso di tale merce a norma dell'art. 1683 cod. civ. se manchi ogni collegamento causale tra l'omissione o inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la predetta perdita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel riconoscere la responsabilità di una società di spedizione per la mancata consegna a destinazione di un plico contenente una domanda di partecipazione ad una gara di appalto, aveva escluso ogni collegamento causale tra l'omissione delle indicazioni relative al contenuto di detto plico, ed ai termini della sua consegna, ed il fatto doloso dell'ausiliario della società anzidetta, consistito nell'abbandono del plico stesso in un ufficio, per poi far figurare l'avvenuta consegna tramite la falsificazione della firma del soggetto addetto al ritiro della corrispondenza) ( v. Cass. civ. n. 20808/2010).
pagina 9 di 13 L'ulteriore limite di responsabilità invocato da parte appellata in prime cure a pag. 12 della comparsa di costituzione di primo grado con riguardo all'art. 1696 c.c. non è stato riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
16. Conclusivamente, le emergenze istruttorie, come valutate tutte tramite C.T.U. documentale e lo stesso contegno processuale di parte convenuta in prime cure inducono a ritenere provata la Cont responsabilità di Pertanto, facendo applicazione della fondamentale ripartizione della responsabilità in ambito contrattuale come delineata da Cass. civ. SU n. 13533/2001, l'odierna parte appellata è incorsa in evidente responsabilità quanto alle spedizioni oggetto di causa.
Come rilevato in modo specifico da Cass. civ. n. 702/2018: “nel trasporto di cose, il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione;
spetta invece al vettore, onerato della prova del fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, dimostrare che il mittente ha già percepito dal destinatario il prezzo della merce andata perduta o che il destinatario gliene ha chiesto la restituzione”. Ebbene, i valori della merce sono stati accertati dalla C.T.U. e, in difetto di prova del maggiore valore, come ricavabile dalle fatture di vendita, non versate in atti, si deve fare riferimento all'importo di € 188.001,00 esenti da IVA corrispondente al prezzo di vendita.
17. Il C.T.U. dott. ha, quindi, stimato il valore della merce smarrita nei Persona_2 seguenti termini: € 188.001,00 (esenti IVA) se si considera il prezzo di acquisto sostenuto dalla come risultante dalle fatture n. 17 e 18 emesse dalla Euromotion S.r.l. (doc. 11 Parte_1
Attrice); € 192.869,49 (esenti IVA) se si considera il prezzo di vendita praticato dalla Pt_1 ricavato dalle fatture/documenti di vendita emesse nei confronti del cliente finale (doc. 11
[...]
Attrice); € 188.108,89 (esenti IVA) se si considera il valore assicurato nei DDT risultante dagli avvisi di vendita. Ha poi precisato che tale importo non corrisponde al totale ottenuto dai prezzi di vendita in quanto risultano mancanti in atti gli avvisi di danno relativi a n. 8 spedizioni
(valori indicati in tabella con “N.D.”) dai quali poter ricavare il valore assicurato;
tali spedizioni erano state acquistate per € 4.677,00 ed avrebbero generato ricavi per € 4.728,00. La
Corte tiene in considerazione la prima valorizzazione di € 188.001,00 fondata su dati certi che comprovano il danno sofferto da parte appellante.
pagina 10 di 13 18. Né risulta che il mittente abbia ottenuto da terzi l'indennizzo per i carichi perduti o per gli omessi incassi, posto che la CTU non ha potuto riconciliare i documenti con la scritta
“rimborsato Rakuten” alla merce oggetto del contratto di traporto de quo. A tale riguardo, era specifico onere di parte appellata dimostrare la percezione aliunde, in capo alla società appellante, di indennizzi e rimborso riferibili al trasporto in questione.
19. Parte appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ha riproposto l'eccezione di prescrizione, formulata ai sensi dell'art. 2951 c.c. sin dalla comparsa di costituzione in prime cure, senza, peraltro, sviluppare l'eccezione in termini argomentativi, come sarebbe stato utile, dato che la questione in primo grado era rimasta assorbita dal rigetto della domanda risarcitoria. Ebbene, la C.T.U. ha riepilogato i dati fondamentali al fine dell'esame della questione, come peraltro agevolmente desumibile dalla documentazione in atti. Sono, dunque, da considerare l'istanza di mediazione notificata il 31/03/2021 (doc. 2 Attrice); il verbale di mediazione negativo del 30/04/2021 (doc.
3 Attrice); comunicazione di messa in mora dell'Avv. Gaudino del 20/10/2021 (doc. 1 Attrice) in cui viene riportato in calce che “la presente è valida a tutti gli effetti di Legge come interruzione dei termini di prescrizione delle somme dovute alla mia assistita”. Ora, considerato che tutte le spedizioni oggetto di contestazione vennero effettuate tra il 3 novembre 2020 ed il
28 dicembre 2020, ne consegue che, anche alla luce dell'ultima comunicazione del 20.10.2021, la prescrizione non è maturata.
20. Opinion della Corte quanto al motivo sub f). La Corte reputa non meritevole di accoglimento Cont il motivo a supporto dell'appello incidentale, incentrato sulla contestazione, da parte di delle conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in punto carattere pacifico della ricezione dell'acconto di euro 5.000,00. Il versamento dell'acconto è dimostrato dalla contabile prodotta sub doc. n. 12 di parte attorea in primo grado e dimostra appunto il pagamento della somma di €
5.000,00 in favore dell'odierna appellata da parte di da Sogia – TRoparte_2
Bulgaria, non essendo indicata una causale. Parte attorea ha prodotto tale documento sin dalla citazione di primo grado e parte convenuta nulla ha osservato in comparsa costitutiva, né ha depositato la memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.. Correttamente, quindi, il giudice ha ritenuto non contestato l'avvenuto pagamento e la riferibilità alla vicenda contrattuale in esame.
21. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello principale, alla parte appellante spetta, a titolo di risarcimento dei danni, la complessiva somma di euro 246.267,96 – di cui € 188.001,00 in linea capitale, somma risultante da data certa delle fatture come spiegato sub n. 17; € 34.969,19
pagina 11 di 13 a titolo di rivalutazione ed € 23.298,77 per interessi legali sulla somma capitale devalutata alla data mediana dell'1.12.2020, rispetto ai trasporti avvenuti nel periodo novembre – dicembre
2020, in applicazione dei principi direttivi di cui a Cass. civ. SU n. 1712/1995, come confermati anche con decisioni successive (v. ex multis Cass. civ. n. 14930/2000; Cass. civ. n.
18092/2005). Sulla somma complessiva competono, infine, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
22. L'appello incidentale va, invece, respinto per quanto sopra esposto, con conseguente conferma della decisione di primo grado in parte qua.
23. ha diritto alla rifusione delle spese processuali, tanto del primo, Pt_1 Parte_1 quanto del secondo grado, avuto riguardo ai valori medi e con esclusione, quanto al secondo grado, dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
24. Infine, in virtù del rigetto dell'appello incidentale, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1511/2025, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
I. in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1 sentenza n. 10024/2024 emessa dal Tribunale di Milano, condanna al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 246.267,96, a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni - oltre agli interessi legali sulla somma dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
II. respinge l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. CP_1
10024/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
III. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 10024/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
IV. condanna a rimborsare, in favore di le spese CP_1 Parte_1 processuali che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00; quanto al secondo grado, in complessivi € 9.991,00 - oltre, in entrambi i casi, al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
pagina 12 di 13 V. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1bis, dell'art. 13 citato.
Così deciso in Milano in data 3 dicembre 2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Cesira D' Anella
pagina 13 di 13