CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2023, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12919/2017 R.G., proposto DA la “GOING S.r.l.”, con sede in Milano, in persona dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Federico M. Ferrara e dall’Avv. Federico Banti, con studio in Milano, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE AVVERSO IPOTECA Civile Sent. Sez. 5 Num. 4035 Anno 2023 Presidente: BALSAMO MILENA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 09/02/2023 2 la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 14 novembre 2016 n. 5850/28/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito per la ricorrente l’Avv. Angelo Molinaro, per delega dell’Avv. Federico M. Ferrara, che ha chiesto l’accoglimento; udito per la controricorrente l’Avv. Giammario Rocchitta, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto. FATTI DI CAUSA La “Going S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 14 novembre 2016 n. 5850/28/2016, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di liquidazione per l’omesso pagamento dell’imposta di registro e dei relativi accessori sul decreto reso dal Tribunale di Milano il 15 novembre 2010 n. 38813 per l’ingiunzione alla “Le Pietre Di IS Di Vacca S.r.l.” della restituzione della somma di € 1.150.000,00 in favore della “Going S.r.l.”, sulla base della risoluzione consensuale (con scrittura privata del 4 giugno 2008) tra la “Going S.r.l.” e la “Le Pietre Di IS Di Vacca S.r.l.” del contratto di opzione onerosa per l’affitto di un’azienda alberghiera e/o per la locazione di un immobile alberghiero (con scrittura privata del 2 agosto 2006), ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 19 maggio 2015 n. 4444/25/2015, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che la 3 notifica dell’avviso di liquidazione alla contribuente presso la propria sede (mediante consegna del piego in mani di persona diversa dal legale rappresentante, che si era qualificato come “addetto” alla ricezione) fosse stata regolare e che la restituzione della somma corrisposta in forza dell’opzione onerosa fosse soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale (anziché ad IVA). Il ricorso è affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DI RICORSO 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 145 e 148 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’avviso di liquidazione – prodromico alla impugnata cartella di pagamento – fosse stato ritualmente notificato presso la sede effettiva della contribuente mediante consegna del piego a persona qualificatasi come addetta alla ricezione. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 76 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado – sulla base della ritenuta regolarità della notifica dell’avviso di liquidazione – di rilevare la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo, essendo decorso il termine triennale dalla richiesta di registrazione prima della notifica della cartella di pagamento. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 132 e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo 4 grado di pronunziarsi sull’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impositivo, con ciò decidendo l’appello con motivazione carente. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 29 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’ingiunzione di pagamento della somma da restituire in base alla risoluzione consensuale del contratto di opzione equivalesse ad una “condanna al pagamento” e, pertanto, non potesse essere soggetta ad IVA. 5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell’art. 8 della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro non potesse trovare applicazione in relazione all’ingiunzione di pagamento della somma da restituire in base alla risoluzione consensuale del contratto di opzione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è infondato 1.1 La censura attinge la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che la notifica dell’avviso di liquidazione - presupposto dalla cartella di pagamento - fosse stata eseguita mediante consegna del plico in mani di persona diversa dal legale rappresentante della “Going S.r.l.”, con la quale questi non aveva alcuna relazione, trattandosi, in realtà, di un addetto alla ricezione per conto della “Bluvacanze S.p.A.” (soggetto evidentemente diverso dalla “Going S.r.l.”). 1.2 In linea generale, questa Corte ha statuito che, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica 5 mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma 1, cod. proc. civ.), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13954; Cass., Sez. 6^-5, 20 novembre 2017, n. 27420; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32981; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2189; Cass., Sez. 1^, 9 dicembre 2019, n. 32028; Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 2020, n. 2482; Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 2020, n. 2981; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22899; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31579; Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 2022, n. 31212; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2022, n. 37828). Invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere valida sotto il profilo probatorio la presunzione, in base alla quale la persona rinvenuta nella sede di una società, sia essa legale od effettiva, sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica;
invero, ai fini della regolarità della notifica di un atto ad una persona giuridica mediante consegna del plico a persona addetta alla sede è sufficiente che il 6 consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto, che non deve necessariamente essere quello di prestazione lavorativa, potendo consistere anche nell'incarico, pur provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica;
dal che consegue che, quando dalla relata di notifica risulti la presenza di una persona che si trovi nei locali della sede sociale, è da presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se non sia dipendente della medesima;
e, per vincere detta presunzione, la società è tenuta a provare che la persona, oltre a non essere sua dipendente, neppure era addetta alla sede per non averne mai ricevuto l'incarico (Cass., Sez. 6^-5, 13 giugno 2016, n. 12071; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32981; Cass., Sez. 6^-5, 27 maggio 2021, n. 14779; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31579). 1.3 Né rileva che il plico sia stato consegnato ad addetto alla ricezione per conto di un’altra società, della quale sia stata anche spesa la denominazione (con l’impressione del relativo timbro) nell’apposizione della sottoscrizione in calce all’avviso di ricevimento, ben potendo giustificarsi il ritiro della corrispondenza in ragione della mera coincidenza delle sedi presso il medesimo indirizzo tra la società destinataria e la società ricevente, con la conseguenza che è pienamente valida la notifica eseguita in mani dell’addetto alla ricezione per conto della società che condivide l’ubicazione della sede con la società destinataria. A maggior ragione, poi, ove tra le medesime società sussista (come nella vicenda in disamina), in virtù del legame di appartenenza al medesimo gruppo, un accordo di consolidamento del bilancio annuale, per effetto del quale la società consolidata (nella specie, la destinataria) deve 7 eleggere obbligatoriamente il domicilio presso quello della società consolidante (nella specie, la ricevente) ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. c, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, secondo cui l’efficacia dell’opzione per la tassazione di gruppo è subordinata, tra l’altro, all’«elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione prevista dall'articolo 117». 1.3 Nella specie, il giudice di appello ha accertato che «(…) la notifica dell’atto impositivo è stata eseguita presso la sede effettiva della società GOING S.r.l., mediante consegna del piego a persona qualificatasi come addetta alla ricezione della predetta società». Pertanto, sulla premessa che «(…) la persona rinvenuta nella sede della società si presume addetta alla ricezione degli atti diretti all’ente, incombendo sull’interessato l’onere della prova contraria, che deve sostanziarsi nella dimostrazione che il consegnatario non ha un rapporto di lavoro con la persona giuridica e non ha l’incarico di addetto alla sede per non averne mai ricevuto mandato», la sentenza impugnata ha ritenuto che «(…) la dichiarazione di essere addetto alla ricezione è assistita da presunzione di veridicità che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità della notifica». Ne discende che, a fronte di tale accertamento in punto di fatto, la censura in ordine all’invalidità della notifica dell’avviso di liquidazione - prodromico alla cartella di pagamento - si traduce in una pretesa alla revisione del merito, che è preclusa al sindacato del giudice di legittimità. 2. Il secondo motivo è infondato. 8 2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2016, n. 1360; Cass., Sez. 6^-1, 3 febbraio 2020, n. 2334; Cass., Sez. 6^-3, 2 luglio 2021, n. 18832; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34494; Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2022, n. 29068). 2.2 Nella specie, il motivo di appello circa la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo per il sopravvenuto decorso del termine triennale dalla registrazione del decreto ingiuntivo (16 novembre 2013) prima della notifica della cartella di pagamento (1 ottobre 2014) era implicitamente assorbito dall’accertamento pregiudiziale della regolare notifica dell’avviso di liquidazione alla contribuente (31 luglio 2013). Per cui, nessuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. poteva essere imputata al giudice del gravame. 3. Il terzo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 3.1 Anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza in relazione alla motivazione dell'atto impositivo, di cui si lamenta l'inadeguatezza per la carente esposizione dei criteri di calcolo dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, nonché delle ragioni di emissione del ruolo straordinario. 3.2 Secondo l’art. 25, commi 2 e 2-bis (quest’ultimo introdotto dall’art. 8 del D.L.vo 26 gennaio 2001 n. 32), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602: «2. La cartella di pagamento, redatta 9 in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo» 3.3 Il “contenuto minimo della cartella di pagamento” era fissato dall’art. 6 (con rinvio all’art. 1, commi 1 e 2) del D.M. 3 settembre 1999 n. 321 (portante il “Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46”), comprendendo l’indicazione dell’ente creditore, della specie del ruolo, del codice fiscale e dei dati anagrafici, dell’anno o del periodo di riferimento, dell’importo di ogni articolo di ruolo, del totale degli importi iscritti a ruolo, del numero, della scadenza e dell’importo delle rate, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento, della possibilità di pagamento rateale. Inoltre, secondo il provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 22 aprile 2008, in base all’art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31, ha previsto che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità e con riferimento ai ruoli consegnati dagli agenti della riscossione a partire dall’1 giugno 2008, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella di pagamento. 10 3.4 Il contribuente ha dedotto la nullità della cartella di pagamento per presunta carenza di motivazione, senza, però, riportarne il contenuto nel corpo del ricorso. A questo proposito, è pacifico che, in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza del giudice tributario sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di Cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso (in termini: Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2020, nn. 9902 e 9903; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2021, n. 7156; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7928; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905). 3.5 Peraltro, come è stato recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281), con riguardo alla specifica ipotesi in cui la cartella di pagamento segua un atto prodromico (nella specie, l’avviso di liquidazione) nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, giova sottolineare che in tale evenienza la cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi (atto divenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perché definitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale o comunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispetto all’originaria richiesta di interessi formulata 11 dall’amministrazione finanziaria), l’accertamento formatosi con riguardo all’obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà. Per tali ragioni la motivazione in simili evenienze - alla stregua di quanto previsto dall’art. 12, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella di pagamento, se non il riferimento - diretto e specifico - all’atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell’atto prodromico. Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all’esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell’entità del debito fiscale di interessi. 3.6 Ne consegue che, nel caso in disamina, oltre alla menzione del ruolo straordinario, non occorreva che la cartella di pagamento indicasse le specifiche modalità di calcolo dell’imposta di registro, degli interessi moratori e delle sanzioni amministrative, essendo sufficiente il richiamo per relationem all’avviso di liquidazione, il cui contenuto (riportato nel controricorso in ossequio al canone dell’autosufficienza) era del tutto esaustivo in relazione alle specifiche componenti del credito tributario. 4. Il quarto motivo ed il quinto motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta - sono inammissibili. 4.1 Una volta ritenuto che la notifica del prodromico avviso di liquidazione è stata regolare secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, ogni doglianza inerente al merito della pretesa impositiva (come è, per l’appunto, il caso dell’applicazione o meno del principio di alternatività tra IVA ed 12 imposta di registro) non può essere fatta valere in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento. 4.2 Difatti, è pacifico che, nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi suoi propri e non quelli che attengono l'accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione della predetta cartella di pagamento (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 6^-5, 16 maggio 2018, n. 11906; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2019, n. 33753; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2020, n. 26631; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9538). 5. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza e l’inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 6.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;
dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023. 13 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott.ssa Milena Balsamo
RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE AVVERSO IPOTECA Civile Sent. Sez. 5 Num. 4035 Anno 2023 Presidente: BALSAMO MILENA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 09/02/2023 2 la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 14 novembre 2016 n. 5850/28/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito per la ricorrente l’Avv. Angelo Molinaro, per delega dell’Avv. Federico M. Ferrara, che ha chiesto l’accoglimento; udito per la controricorrente l’Avv. Giammario Rocchitta, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto. FATTI DI CAUSA La “Going S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 14 novembre 2016 n. 5850/28/2016, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di liquidazione per l’omesso pagamento dell’imposta di registro e dei relativi accessori sul decreto reso dal Tribunale di Milano il 15 novembre 2010 n. 38813 per l’ingiunzione alla “Le Pietre Di IS Di Vacca S.r.l.” della restituzione della somma di € 1.150.000,00 in favore della “Going S.r.l.”, sulla base della risoluzione consensuale (con scrittura privata del 4 giugno 2008) tra la “Going S.r.l.” e la “Le Pietre Di IS Di Vacca S.r.l.” del contratto di opzione onerosa per l’affitto di un’azienda alberghiera e/o per la locazione di un immobile alberghiero (con scrittura privata del 2 agosto 2006), ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 19 maggio 2015 n. 4444/25/2015, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che la 3 notifica dell’avviso di liquidazione alla contribuente presso la propria sede (mediante consegna del piego in mani di persona diversa dal legale rappresentante, che si era qualificato come “addetto” alla ricezione) fosse stata regolare e che la restituzione della somma corrisposta in forza dell’opzione onerosa fosse soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale (anziché ad IVA). Il ricorso è affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DI RICORSO 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 145 e 148 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’avviso di liquidazione – prodromico alla impugnata cartella di pagamento – fosse stato ritualmente notificato presso la sede effettiva della contribuente mediante consegna del piego a persona qualificatasi come addetta alla ricezione. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 76 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado – sulla base della ritenuta regolarità della notifica dell’avviso di liquidazione – di rilevare la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo, essendo decorso il termine triennale dalla richiesta di registrazione prima della notifica della cartella di pagamento. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 132 e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo 4 grado di pronunziarsi sull’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impositivo, con ciò decidendo l’appello con motivazione carente. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 29 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’ingiunzione di pagamento della somma da restituire in base alla risoluzione consensuale del contratto di opzione equivalesse ad una “condanna al pagamento” e, pertanto, non potesse essere soggetta ad IVA. 5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell’art. 8 della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro non potesse trovare applicazione in relazione all’ingiunzione di pagamento della somma da restituire in base alla risoluzione consensuale del contratto di opzione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è infondato 1.1 La censura attinge la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che la notifica dell’avviso di liquidazione - presupposto dalla cartella di pagamento - fosse stata eseguita mediante consegna del plico in mani di persona diversa dal legale rappresentante della “Going S.r.l.”, con la quale questi non aveva alcuna relazione, trattandosi, in realtà, di un addetto alla ricezione per conto della “Bluvacanze S.p.A.” (soggetto evidentemente diverso dalla “Going S.r.l.”). 1.2 In linea generale, questa Corte ha statuito che, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica 5 mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma 1, cod. proc. civ.), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13954; Cass., Sez. 6^-5, 20 novembre 2017, n. 27420; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32981; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2189; Cass., Sez. 1^, 9 dicembre 2019, n. 32028; Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 2020, n. 2482; Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 2020, n. 2981; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22899; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31579; Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 2022, n. 31212; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2022, n. 37828). Invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere valida sotto il profilo probatorio la presunzione, in base alla quale la persona rinvenuta nella sede di una società, sia essa legale od effettiva, sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica;
invero, ai fini della regolarità della notifica di un atto ad una persona giuridica mediante consegna del plico a persona addetta alla sede è sufficiente che il 6 consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto, che non deve necessariamente essere quello di prestazione lavorativa, potendo consistere anche nell'incarico, pur provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica;
dal che consegue che, quando dalla relata di notifica risulti la presenza di una persona che si trovi nei locali della sede sociale, è da presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se non sia dipendente della medesima;
e, per vincere detta presunzione, la società è tenuta a provare che la persona, oltre a non essere sua dipendente, neppure era addetta alla sede per non averne mai ricevuto l'incarico (Cass., Sez. 6^-5, 13 giugno 2016, n. 12071; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32981; Cass., Sez. 6^-5, 27 maggio 2021, n. 14779; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31579). 1.3 Né rileva che il plico sia stato consegnato ad addetto alla ricezione per conto di un’altra società, della quale sia stata anche spesa la denominazione (con l’impressione del relativo timbro) nell’apposizione della sottoscrizione in calce all’avviso di ricevimento, ben potendo giustificarsi il ritiro della corrispondenza in ragione della mera coincidenza delle sedi presso il medesimo indirizzo tra la società destinataria e la società ricevente, con la conseguenza che è pienamente valida la notifica eseguita in mani dell’addetto alla ricezione per conto della società che condivide l’ubicazione della sede con la società destinataria. A maggior ragione, poi, ove tra le medesime società sussista (come nella vicenda in disamina), in virtù del legame di appartenenza al medesimo gruppo, un accordo di consolidamento del bilancio annuale, per effetto del quale la società consolidata (nella specie, la destinataria) deve 7 eleggere obbligatoriamente il domicilio presso quello della società consolidante (nella specie, la ricevente) ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. c, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, secondo cui l’efficacia dell’opzione per la tassazione di gruppo è subordinata, tra l’altro, all’«elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione prevista dall'articolo 117». 1.3 Nella specie, il giudice di appello ha accertato che «(…) la notifica dell’atto impositivo è stata eseguita presso la sede effettiva della società GOING S.r.l., mediante consegna del piego a persona qualificatasi come addetta alla ricezione della predetta società». Pertanto, sulla premessa che «(…) la persona rinvenuta nella sede della società si presume addetta alla ricezione degli atti diretti all’ente, incombendo sull’interessato l’onere della prova contraria, che deve sostanziarsi nella dimostrazione che il consegnatario non ha un rapporto di lavoro con la persona giuridica e non ha l’incarico di addetto alla sede per non averne mai ricevuto mandato», la sentenza impugnata ha ritenuto che «(…) la dichiarazione di essere addetto alla ricezione è assistita da presunzione di veridicità che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità della notifica». Ne discende che, a fronte di tale accertamento in punto di fatto, la censura in ordine all’invalidità della notifica dell’avviso di liquidazione - prodromico alla cartella di pagamento - si traduce in una pretesa alla revisione del merito, che è preclusa al sindacato del giudice di legittimità. 2. Il secondo motivo è infondato. 8 2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2016, n. 1360; Cass., Sez. 6^-1, 3 febbraio 2020, n. 2334; Cass., Sez. 6^-3, 2 luglio 2021, n. 18832; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34494; Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2022, n. 29068). 2.2 Nella specie, il motivo di appello circa la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo per il sopravvenuto decorso del termine triennale dalla registrazione del decreto ingiuntivo (16 novembre 2013) prima della notifica della cartella di pagamento (1 ottobre 2014) era implicitamente assorbito dall’accertamento pregiudiziale della regolare notifica dell’avviso di liquidazione alla contribuente (31 luglio 2013). Per cui, nessuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. poteva essere imputata al giudice del gravame. 3. Il terzo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 3.1 Anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza in relazione alla motivazione dell'atto impositivo, di cui si lamenta l'inadeguatezza per la carente esposizione dei criteri di calcolo dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, nonché delle ragioni di emissione del ruolo straordinario. 3.2 Secondo l’art. 25, commi 2 e 2-bis (quest’ultimo introdotto dall’art. 8 del D.L.vo 26 gennaio 2001 n. 32), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602: «2. La cartella di pagamento, redatta 9 in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo» 3.3 Il “contenuto minimo della cartella di pagamento” era fissato dall’art. 6 (con rinvio all’art. 1, commi 1 e 2) del D.M. 3 settembre 1999 n. 321 (portante il “Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46”), comprendendo l’indicazione dell’ente creditore, della specie del ruolo, del codice fiscale e dei dati anagrafici, dell’anno o del periodo di riferimento, dell’importo di ogni articolo di ruolo, del totale degli importi iscritti a ruolo, del numero, della scadenza e dell’importo delle rate, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento, della possibilità di pagamento rateale. Inoltre, secondo il provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 22 aprile 2008, in base all’art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31, ha previsto che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità e con riferimento ai ruoli consegnati dagli agenti della riscossione a partire dall’1 giugno 2008, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella di pagamento. 10 3.4 Il contribuente ha dedotto la nullità della cartella di pagamento per presunta carenza di motivazione, senza, però, riportarne il contenuto nel corpo del ricorso. A questo proposito, è pacifico che, in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza del giudice tributario sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di Cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso (in termini: Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2020, nn. 9902 e 9903; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2021, n. 7156; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7928; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905). 3.5 Peraltro, come è stato recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281), con riguardo alla specifica ipotesi in cui la cartella di pagamento segua un atto prodromico (nella specie, l’avviso di liquidazione) nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, giova sottolineare che in tale evenienza la cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi (atto divenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perché definitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale o comunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispetto all’originaria richiesta di interessi formulata 11 dall’amministrazione finanziaria), l’accertamento formatosi con riguardo all’obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà. Per tali ragioni la motivazione in simili evenienze - alla stregua di quanto previsto dall’art. 12, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella di pagamento, se non il riferimento - diretto e specifico - all’atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte nell’atto prodromico. Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all’esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell’entità del debito fiscale di interessi. 3.6 Ne consegue che, nel caso in disamina, oltre alla menzione del ruolo straordinario, non occorreva che la cartella di pagamento indicasse le specifiche modalità di calcolo dell’imposta di registro, degli interessi moratori e delle sanzioni amministrative, essendo sufficiente il richiamo per relationem all’avviso di liquidazione, il cui contenuto (riportato nel controricorso in ossequio al canone dell’autosufficienza) era del tutto esaustivo in relazione alle specifiche componenti del credito tributario. 4. Il quarto motivo ed il quinto motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta - sono inammissibili. 4.1 Una volta ritenuto che la notifica del prodromico avviso di liquidazione è stata regolare secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, ogni doglianza inerente al merito della pretesa impositiva (come è, per l’appunto, il caso dell’applicazione o meno del principio di alternatività tra IVA ed 12 imposta di registro) non può essere fatta valere in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento. 4.2 Difatti, è pacifico che, nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi suoi propri e non quelli che attengono l'accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione della predetta cartella di pagamento (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 6^-5, 16 maggio 2018, n. 11906; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2019, n. 33753; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2020, n. 26631; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9538). 5. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza e l’inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 6.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;
dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023. 13 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott.ssa Milena Balsamo