Art. 2.
All'onere di lire 625.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 625.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.