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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1111/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14797/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332500003177 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 368/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: alle ore 10:38 è presente ed autorizzato dal Giudice a conferire in anticipo per esigenze prospettate. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli contro l'avviso di accertamento esecutivo TARI per omesso versamento relativo all'anno 2019, notificato il
29 maggio 2025 e pari a € 721,00, emesso dalla società Resistente_1 s.r.l., concessionaria del Comune di Casoria per la gestione delle entrate comunali.
Nel ricorso, la contribuente ha eccepito innanzitutto la carenza di legittimazione attiva della società Resistente_1, sostenendo che essa non risultava iscritta all'albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/97.
Tale mancanza, secondo la ricorrente, renderebbe nullo l'avviso impugnato, poiché il potere impositivo, espressione della sovranità statale, non poteva essere delegato a società private non sottoposte al controllo diretto dei cittadini.
A sostegno di questa tesi, ella ha richiamato norme e pareri, tra cui quello dell'ANAC del 30 marzo 2022, che ribadisce l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione. In secondo luogo, la sig.ra Ricorrente_1 ha denunziato l'illegittimità dell'avviso per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 3 della legge 241/90. L'atto, infatti, non indica i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche della pretesa, limitandosi a un generico riferimento all'omesso pagamento, senza spiegare l'iter logico seguito dall'amministrazione.
Un ulteriore motivo riguardò la prescrizione del credito vantato: il Comune avrebbe dovuto notificare l'avviso entro il 31 dicembre 2024, mentre la notifica è avvenuta nel maggio 2025, oltre il termine quinquennale previsto dalla legge.
Ha, infine, ecccepito la decadenza dalla riscossione, poiché l'agente non avrebbe inviato l'ingiunzione entro i due anni dalla consegna del ruolo, come stabilito dall'art. 1, comma 153, della legge 244/2007 e dall'art. 25 del D.P.R. 602/73. Resistente_1 s.r.l., in qualità di concessionaria del Comune di Casoria per la gestione delle entrate comunali, si è costituita contestando la fondatezza del ricorso.
Ha sostenuto che l'avviso è stato emesso nel rispetto delle norme vigenti e che l'obbligo di motivazione risulta soddisfatto, poiché l'atto indica chiaramente l'an e il quantum debeatur, conformemente ai principi di economia dell'azione amministrativa e di tutela del diritto di difesa.
Ha sostenuto che la motivazione non debba essere eccessivamente analitica, ma sufficiente a rendere comprensibile al contribuente la pretesa tributaria. Resistente_1 ha contestato inoltre l'eccezione di prescrizione e decadenza, richiamando la disciplina emergenziale prevista dall'art. 67, comma 1, del DL 18/2020 e sostenendo che la notifica dell'avviso era avvenuta nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
In particolare, va accolto il motivo afferente alla maturazione del termine di decadenza dal potere di accertamento del tributo che, trattandosi di TARI 2019, è venuto a scadere in data 26 marzo 2025, ovvero anteriormente alla data di emissione dell'atto oggi impugnato, risalente al maggio 2025.
Nessun rilievo assume, ai fini della valutazione del rispetto del termine di legge, il richiamo al mero sollecito su avviso ordinario TARI, asseritamente notificato entro il predetto termine, atteso che ciò che rileva è unicamente la data in cui viene notificato l'atto esplicitamente diretto a contenere l'accertamento del tributo e non già meri preliminari solleciti di pagamento che, sulla base di una irragionevole inversione cronologica della successione degli atti, avrebbe dovuto al più seguire e non precedere la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza di Resistente_1 s.r.l. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
2) Condanna Publiservizi s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 400,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), iva e cpa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14797/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332500003177 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 368/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: alle ore 10:38 è presente ed autorizzato dal Giudice a conferire in anticipo per esigenze prospettate. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli contro l'avviso di accertamento esecutivo TARI per omesso versamento relativo all'anno 2019, notificato il
29 maggio 2025 e pari a € 721,00, emesso dalla società Resistente_1 s.r.l., concessionaria del Comune di Casoria per la gestione delle entrate comunali.
Nel ricorso, la contribuente ha eccepito innanzitutto la carenza di legittimazione attiva della società Resistente_1, sostenendo che essa non risultava iscritta all'albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/97.
Tale mancanza, secondo la ricorrente, renderebbe nullo l'avviso impugnato, poiché il potere impositivo, espressione della sovranità statale, non poteva essere delegato a società private non sottoposte al controllo diretto dei cittadini.
A sostegno di questa tesi, ella ha richiamato norme e pareri, tra cui quello dell'ANAC del 30 marzo 2022, che ribadisce l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione. In secondo luogo, la sig.ra Ricorrente_1 ha denunziato l'illegittimità dell'avviso per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 3 della legge 241/90. L'atto, infatti, non indica i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche della pretesa, limitandosi a un generico riferimento all'omesso pagamento, senza spiegare l'iter logico seguito dall'amministrazione.
Un ulteriore motivo riguardò la prescrizione del credito vantato: il Comune avrebbe dovuto notificare l'avviso entro il 31 dicembre 2024, mentre la notifica è avvenuta nel maggio 2025, oltre il termine quinquennale previsto dalla legge.
Ha, infine, ecccepito la decadenza dalla riscossione, poiché l'agente non avrebbe inviato l'ingiunzione entro i due anni dalla consegna del ruolo, come stabilito dall'art. 1, comma 153, della legge 244/2007 e dall'art. 25 del D.P.R. 602/73. Resistente_1 s.r.l., in qualità di concessionaria del Comune di Casoria per la gestione delle entrate comunali, si è costituita contestando la fondatezza del ricorso.
Ha sostenuto che l'avviso è stato emesso nel rispetto delle norme vigenti e che l'obbligo di motivazione risulta soddisfatto, poiché l'atto indica chiaramente l'an e il quantum debeatur, conformemente ai principi di economia dell'azione amministrativa e di tutela del diritto di difesa.
Ha sostenuto che la motivazione non debba essere eccessivamente analitica, ma sufficiente a rendere comprensibile al contribuente la pretesa tributaria. Resistente_1 ha contestato inoltre l'eccezione di prescrizione e decadenza, richiamando la disciplina emergenziale prevista dall'art. 67, comma 1, del DL 18/2020 e sostenendo che la notifica dell'avviso era avvenuta nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
In particolare, va accolto il motivo afferente alla maturazione del termine di decadenza dal potere di accertamento del tributo che, trattandosi di TARI 2019, è venuto a scadere in data 26 marzo 2025, ovvero anteriormente alla data di emissione dell'atto oggi impugnato, risalente al maggio 2025.
Nessun rilievo assume, ai fini della valutazione del rispetto del termine di legge, il richiamo al mero sollecito su avviso ordinario TARI, asseritamente notificato entro il predetto termine, atteso che ciò che rileva è unicamente la data in cui viene notificato l'atto esplicitamente diretto a contenere l'accertamento del tributo e non già meri preliminari solleciti di pagamento che, sulla base di una irragionevole inversione cronologica della successione degli atti, avrebbe dovuto al più seguire e non precedere la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza di Resistente_1 s.r.l. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
2) Condanna Publiservizi s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 400,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), iva e cpa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)