Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 25.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite in grado di appello iscritte ai numeri 1063 e 1091 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 gli Avv.ti Caterina Battaglia, Carmela Filice, Marcello Carnovale, Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
appellante e appellato
E
, con l'Avv. Erminia Acri CP_1
appellato e appellante
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Indennità covid e ripetizione di indebito.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 3.6.21 esponeva: CP_1
a) di essere venditore a domicilio con partita Iva, che nel 2019 aveva percepito un reddito superiore a 5000 euro ed era iscritto in via esclusiva alla Gestione separata Inps sin dal 1996;
b) che a seguito di domanda amministrativa aveva percepito dall'Inps le somme di euro 600 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (per un totale di euro 1800), di cui all'art. 27 DL 18/20, le cui previsioni erano state estese ai venditori a domicilio dall'art. 10 del Decreto Interministeriale 30.4.20. L'assegno di euro 600 era stato poi esteso ai mesi di aprile e maggio 2020 dall'art. 84, comma 8, lettera D) DL n° 34/20;
c) che l'Inps gli aveva chiesto in restituzione la somma di euro 1.800,00 per mancata iscrizione alla gestione separata Inps, mentre in realtà egli era iscritto a tale Gestione sin dal 1996;
e) che, infine, l'Inps non gli aveva erogato l'indennità onnicomprensiva di € 2.400,00 di cui al DL
41/2021 art. 10 co. 3° lett. d) e co. 4°, la cui domanda aveva presentato il 6.05.2021 (all. 10) pur essendo, lo stesso, in possesso dei prescritti requisiti, ossia: reddito annuo 2019 superiore a 5.000 euro, titolarità di partita IVA attiva e iscrizione alla Gestione Separata INPS alla data del 23.3.2021, assenza di altro rapporto di lavoro subordinato o di pensione (ad eccezione dell'AOI).
2) Concludeva chiedendo:
a) di accertare l'insussistenza dell'obbligo di restituire la somma di euro 1.800,00 legittimamente percepita a titolo di indennità Covid di cui al Decreto interministeriale del 4 maggio 2020, in attuazione dell'art. 44 DL 18/2020, prorogata anche per gli ulteriori mesi di aprile e maggio 2020 dal successivo D L 34/2020;
b) la condanna dell'Inps a pagargli le somme di euro 1.000,00, a titolo di indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 DL 104/2020, euro 1.000,00, a titolo di indennità onnicomprensiva-bis di cui all'art. 15 D.L. 137/2020, euro 1.000,00, a titolo di indennità onnicomprensiva-ter di cui all'art. 9, co. 5, D.L.
157/2020; c) la condanna dell'ente a corrispondergli la somma di euro 2.400,00, a titolo di ulteriore Indennità onnicomprensiva di cui all'art. 10 DL 41/2021;
3) Nella resistenza dell'Inps, con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha preliminarmente dato atto che con note del 28.4.22 il ricorrente aveva limitato le sue domande a quelle di cui alle superiori lettere a) e b), dal momento che nelle more l'Inps aveva provveduto al pagamento della somma di euro 4.000,00, di cui euro 2.400,00 erogati a titolo di indennità onnicomprensiva di cui al D.L. n. 41/2021 art. 10, comma 3, lett. d) e comma 4, ed euro 1.600,00 corrisposti ai sensi dell'art. 42, D.L. n. 73/2021 (come da estratto conto PostePay allegato in atti).
3.1) Ha quindi accolto la domanda di accertamento della insussistenza dell'obbligo restitutorio di cui alla lettera a) con le seguenti motivazioni:
Orbene, tanto premesso, quanto ai requisiti richiesti dagli artt. 27 D.L. n. 18/2020 e 84 D.L. n.
34/2020 in vista della fruizione delle indennità per emergenza Covid-19 per i mesi di marzo-aprile e maggio 2020 (oggetto del suindicato provvedimento di accertamento di indebito dell'8.04.2021), parte ricorrente, in qualità di venditore a domicilio, ha provato documentalmente il possesso di un reddito annuo 2019, derivante da attività di collaborazione con la società Forever living CP_2
in forza di incarico di addetto alle vendite stipulato in data 7.12.2011 allegato in atti,
[...] superiore ad euro 5.000,00 (cfr. CUD 2020, redditi 2019, per l'importo pari ad euro 12.737,88, sez.
3 INPS gestione separata parasubordinati, allegato in atti); di essere titolare di P.IVA n.
(cfr. ricevuta Agenzia delle Entrate dell'11.01.2017, tipo attività procacciatore d'affari P.IVA_1 di vari prodotti, con data inizio attività 10.01.2017, allegata in atti); nonché, di essere iscritto alla gestione separata INPS a far data dall'1.04.1996 (cfr. estratto conto previdenziale, allegato in atti). Incontestato il possesso degli ulteriori requisiti di legge integranti elementi costitutivi del diritto alla prestazione in esame, l'ente previdenziale ha negato la mancanza del requisito di iscrizione del ricorrente alla gestione separata Inps alla data del 23.02.2020; tuttavia, dalla documentazione versata in atti dall'Inps, non è dato evincersi effettivo riscontro circa l'assenza del requisito controverso alla data del 23.02.2020.
Pertanto, avendo il ricorrente dimostrato il possesso dei requisiti di legge integranti elementi costitutivi del diritto alla prestazione in esame, la pretesa restitutoria dell'INPS (che sostiene in questa sede la mancanza del requisito dell'iscrizione alla gestione separata al contrario risultante dall'estratto contributivo allegato in atti) si rivela infondata.
3.2) Ha invece dichiarato improponibile la domanda di condanna al pagamento di euro 3.000,00, di cui alla lettera b) per le seguenti ragioni:
Al contrario, non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la corresponsione da parte dell'INPS dell'importo complessivo pari ad euro 3.000,00 a titolo delle suindicate indennità una tantum (indennità onnicomprensiva pari ad euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, la medesima erogazione una tantum dell'importo pari ad euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. d, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, nonché altra erogazione una tantum pari ad euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. d, D.L. 30 novembre 2020, n. 157); sul punto, parte ricorrente non ha, infatti, dimostrato la presentazione di apposita domanda in sede amministrativa (per come previsto dal richiamato art. 9, comma 7, D.L.
n. 104/2020).
4) Avverso tale sentenza hanno proposto autonomi appelli l'Inps e . CP_1
5) L'ente previdenziale ha denunciato l'errore del tribunale per aver ritenuto insussistente il diritto dell'Inps a ripetere la somma di euro 1.800,00, dal momento che nel caso di specie era insussistente il requisito dell'iscrizione nella Gestione Separata alla data del 23.2.20. In particolare, dall'estratto contributivo del ricorrente emergeva che l'iscrizione nella iscrizione alla gestione separata sin dal 1996 era quella effettuata dal committente dell'odierno appellato, la “Forever Living products Itali S.r.l.”, nel mentre lo stesso non aveva proceduto ad effettuare l'iscrizione personalmente. Il ricorrente si era iscritto alla Gestione Separata, come dimostrato dall'allegato 5) denominato “estratto iscrizione gestione separata”, solo il 15.3.21 a seguito dopo numerosi inviti rivoltigli dall'Inps, sicché egli non era in possesso del requisito della iscrizione alla Gestione separata nemmeno alla data della seconda domanda amministrativa del 11.7.20. La conseguenza era la fondatezza della richiesta di restituzione della somma di euro 1.800,00 che Inps aveva erogato, per il mese di marzo 2020, in applicazione del combinato disposto degli artt. 27 D.L. n. 18/20 e 2 Decreto Interministeriale n° 10/20
e, per i mesi di aprile e maggio 2020, in applicazione dell'art. 84, comma 8, lettera D) DL n° 34/20.
6) L'Inps ha quindi concluso affinché, in accoglimento dell'appello, fosse dichiarata la fondatezza della richiesta restitutoria della somma di euro 1.800,00, con integrale rigetto della domanda giudiziale.
7) ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado per aver ritenuto CP_1 necessaria la domanda amministrativa con riferimento alle tre indennità di euro 1.000,00 ciascuna previste dagli artt. 9 DL 104/20, 15 D.L. 137/20 e 9, comma 5, D.L. 157/20. Ciò in quanto l'Inps, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9, comma 7, DL 104/20, era intervenuto con la circolare 125/20, specificando che coloro che avevano già beneficiato delle indennità VI (anche a seguito di riesame) e rientravano nelle categorie di lavoratori indicate nel citato decreto legge (tra cui gli incaricati di vendita a domicilio), non avrebbero dovuto presentare una nuova domanda per l'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 D.L. 104/2020, che l'Istituto avrebbe erogato in loro favore direttamente, secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per i bonus precedenti (par. 6 circolare n. 125/2020). L'errore in cui è incorso il giudice di primo grado (circa l'assunta mancanza di domanda) attiene ad un fatto non controverso. Infatti, l'INPS non ha eccepito alcun difetto di domanda amministrativa, per le richieste oggetto del ricorso di primo grado, avendo contestato, come già nella fase amministrativa, l'assunta mancata iscrizione del sig. alla gestione separata INPS, al 23 febbraio 2020 – iscrizione risultata, invece, esistente CP_1 al 23.02.2020 (v. estratto contributivo INPS – all.6 fascicolo di parte ricorrente I grado), sicché il
Tribunale di Cosenza, sussistendone anche gli altri requisiti, ha riconosciuto il diritto del sig. CP_1 all'indennità di cui all'art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. d) D. I. 4 maggio 2020 n. 10, art. 84 c. 8 lett. d) d.l. 34/2020, pari ad euro 600 per ciascuno dei mesi di marzo-aprile-maggio 2020 e, quindi l'illegittimità della pretesa restitutoria dell'INPS, in relazione a tali importi, corrisposti e poi chiesti indietro.
8) All'udienza di discussione del 25.3.25 le due impugnazioni sono state riunite in quanto proposte avverso la stessa sentenza, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
9) Entrambi gli appelli sono infondati.
10) Quanto all'appello con cui l'Inps insiste nell'assenza del requisito relativo alla iscrizione del
AL nella Gestione separata alla data del 23.2.20, come richiesto dall'art. 27 DL 18/20 e dall'art. 2
Decreto Interministeriale n° 10/20, dall'estratto contributivo in atti, nella parte denominata “Estratto Conto Parasubordinati”, risulta chiaramente che il AL era iscritto nella gestione Separata Inps sin dall'1.4.96. L'ente non chiarisce l'affermazione secondo cui “l'iscrizione alla gestione separata dal 1996 è quella effettuata dal committente dell'odierno appellato, la “Forever Living products Itali S.r.l.”, nel mentre lo stesso non aveva proceduto ad effettuare l'iscrizione personalmente”, mentre è un dato di fatto documentalmente provato quello della iscrizione del ricorrente nella Gestione Separata dall'1.4.96 risultante da pag. 5 dell'Estratto Conto Parasubordinati prodotto anche dall'ente previdenziale. Allo stesso modo, l'Inps non chiarisce la circostanza secondo cui il ricorrente si sarebbe iscritto nella Gestione separata solo il 15.3.21; circostanza che risulta da altro documento denominato “anagrafica parasubordinato”, il quale si pone in contrasto con l'estratto conto ufficiale di cui si è detto, risulta essere un mero estratto informatico dell'istituto e che, comunque, risulta anche contraddittorio, atteso che in tale documento risulta anche che il primo inserimento del ricorrente era avvenuto già in data 23.6.12, dunque ben prima del 23.2.20.
11) Deve essere respinto anche l'appello di CP_1
11.1) È pacifico tra le parti che egli non aveva presentato la domanda amministrativa finalizzata ad ottenere la indennità una tantum di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) DL 104/20, poi prorogata con l'art. 15, comma 3, DL 137/20 e con l'art. 9, comma 3, lettera d) DL 157/20.
11.2) L'art. 9, comma 7, DL 104/20, che lo stesso appellante ha citato e da cui prendono le mosse le indennità di cui si discute, prevede espressamente che “Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di
680 milioni di euro per l'anno 2020”.
11.3) Ne consegue che del tutto correttamente il tribunale ha rilevato di ufficio l'assenza della domanda amministrativa, espressamente richiesta dall'art. 9, comma 7, citato, come da principio generale in materia. Né tale rilievo era precluso per il solo fatto che, costituendosi in giudizio, l'Inps non aveva eccepito l'assenza di domanda amministrativa, la cui presenza il giudice di primo grado poteva e doveva verificare di ufficio non essendosi evidentemente formato alcun giudicato sul punto.
11.4) Né rileva che la Circolare Inps n° 125/20 avrebbe, come sostiene l'appellante, esonerato dall'onere di presentazione della domanda amministrativa coloro che, come il , avevano CP_1 percepito l'indennità di cui all'art. 27 DL 18/20, esteso ai lavoratori a domicilio dall'art. 2 Decreto
Interministeriale n° 10/20.
11.5) In primo luogo, è sufficiente rilevare che l'espressa previsione della previa presentazione della domanda amministrativa di cui all'art. 9, comma 7, DL 104/20 non poteva certamente essere superata da una circolare Inps.
11.6 In secondo luogo, è anche errata la tesi del ricorrente perché la circolare Inps 125/20 esonerava dall'obbligo della domanda amministrativa coloro che avevano beneficiato delle indennità di cui agli artt. 29, 38 e 44 del decreto Cura Italia, mentre il AL aveva goduto della diversa indennità prevista dall'art. 27 del citato Decreto.
12) Spese di lite compensate per reciproca soccombenza, mentre dal tenore della decisione per entrambi gli appellanti, l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva, per la posizione di la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura CP_1 della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dall' Parte_1
e da avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° 871/22, così
[...] CP_1 provvede:
1) rigetta entrambi gli appelli;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico di entrambi gli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 25.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni