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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/09/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 250/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 3063/2022 emessa il 14/9/2022 e depositata il 16/9/2022
TRA
– – rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'avv. Francesco Ajello, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Napoli
via M. da Caravaggio n. 73 - Appellanti
E
rappresentata e difesa all'avv. Francesca Di Renna, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Irno n. 83 - Appellata
Ragioni in fatto e diritto
1. Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 3063/2022 emessa il 14/9/2022 e depositata il 16/9/2022 –
resa nell'ambito del procedimento n. 8096/2020 - ha rigettato l'opposizione proposta, ex art. 22 legge n. 689/1981, da , e avverso le Parte_1 Parte_2 Parte_3
ordinanze n. 25/2020, n. 26/2020 e n. 27/2020 emesse in data 11/9/2020 con cui la
[...]
aveva ingiunto rispettivamente a , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.000,00 giacchè,
[...] Parte_3
in qualità di comproprietari del fondo rustico situato in Sicignano degli Alburni, riportato in catasto al foglio 3 particella 1, avevano proceduto al taglio di un bosco ceduo in assenza dell'autorizzazione dell'autorità competente.
1.1. Avverso la predetta sentenza , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello con ricorso depositato il 6/3/2023 e notificato il 28/3/2023
[...]
unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.
In primis gli appellanti hanno prospettato la nullità della decisione impugnata per omesso deposito o omessa lettura del dispositivo della sentenza all'esito del giudizio trattato con il rito lavoro ex art. 6
d.lgvo n. 150/2011; di poi hanno criticato le rationes decidendi poste a sostegno della sentenza impugnata;
hanno concluso, pertanto, per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. La costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'interposto gravame e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali con attribuzione al difensore antistatario.
1.3.La Corte all'udienza del 17/10/2024 , all'esito della discussione, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
2. L'appello è inammissibile poiché è stato proposto tardivamente oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c..
In via preliminare va evidenziato che dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado emerge che il procedimento, ancorchè sia stato introdotto con ricorso nelle forme del rito lavoro a cui ha fatto seguito il decreto con cui l'adito Tribunale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, è
proseguito con il rito ordinario;
in particolare il Giudice a quo con ordinanza del 21/1/2021, dopo avere accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta,
ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8/4/2021 e, a seguito dei rinvii disposti per carico del ruolo, ha fissato le nuove udienze di precisazione delle conclusioni del 21/10/2021 e del
4/5/2002; infine con ordinanza del 4/5/2022 ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente con sentenza emessa il 14/9/2022 e depositata il 16/9/2022 ha definito il procedimento ( cfr. fascicolo di ufficio telematico di primo grado).
Merita di essere evidenziato che gli attuali appellanti con le note depositate telematicamente il
28/4/2022 in relazione all'udienza del 4/5/2022, celebrata nelle forme della trattazione scritta, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione con i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
successivamente hanno depositato sia la comparsa conclusionale sia la memoria di replica;
anche la ha depositato la Controparte_1
comparsa conclusione (cfr. fascicolo di ufficio di primo grado telematico).
Il Giudice a quo, pertanto, avendo fissato l'udienza di precisazione delle conclusione e disposto l'assegnazione della causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., implicitamente ha disposto il mutamento del rito lavoro in rito ordinario, senza che, peraltro, le parti processuali abbiano sollevato alcuna contestazione sul punto.
Tale conclusione è in linea con il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale per il passaggio dal rito lavoro al rito ordinario non è necessario un provvedimento formale ove – come nella fattispecie in esame - non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 427
c.p.c. , vale a dire la necessità di regolarizzare gli atti secondo le disposizioni tributarie o il mutamento di competenza ( cfr. in particolare per una vicenda analoga a quella in esame Cass. n.
18048/2009 anche in motivazione;
cfr. anche Cass. n. 9902/1990; Cass. n. 13054/2022 in motivazione).
Chiarito tale profilo, il Collegio osserva che in applicazione del principio di ultrattività del rito qualora una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa;
ne consegue che ai fini della verifica della tempestività dell'appello occorre tenere conto della data di notificazione dell'atto di citazione e non già della data di deposito del gravame ( cfr. Cass. n. 682/2005; Cass. n. 15897/2014;
Cass. n. 20705/2018; Cass. n. 18048/2019 in motivazione )
Applicando il suindicato principio di diritto alla fattispecie in esame deve concludersi che l'appello è
inammissibile per tardività in quanto è stato proposto con atto di citazione notificato il 28/3/2023,
oltre il termine di impugnazione cd. lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., ossia oltre sei mesi dal deposito della sentenza impugnata intervenuto in data 16/9/2022.
3. Il governo delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza sicchè gli appellanti vanno condannati al pagamento in solido delle spese in favore del difensore antistatario della parte appellata;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 ( comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3063//2022 emessa il Controparte_1
14/9/2022 e depositata il 16/9/2022 , così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese processuali del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 1.032,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 17/10/2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 250/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 3063/2022 emessa il 14/9/2022 e depositata il 16/9/2022
TRA
– – rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'avv. Francesco Ajello, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Napoli
via M. da Caravaggio n. 73 - Appellanti
E
rappresentata e difesa all'avv. Francesca Di Renna, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Irno n. 83 - Appellata
Ragioni in fatto e diritto
1. Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 3063/2022 emessa il 14/9/2022 e depositata il 16/9/2022 –
resa nell'ambito del procedimento n. 8096/2020 - ha rigettato l'opposizione proposta, ex art. 22 legge n. 689/1981, da , e avverso le Parte_1 Parte_2 Parte_3
ordinanze n. 25/2020, n. 26/2020 e n. 27/2020 emesse in data 11/9/2020 con cui la
[...]
aveva ingiunto rispettivamente a , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.000,00 giacchè,
[...] Parte_3
in qualità di comproprietari del fondo rustico situato in Sicignano degli Alburni, riportato in catasto al foglio 3 particella 1, avevano proceduto al taglio di un bosco ceduo in assenza dell'autorizzazione dell'autorità competente.
1.1. Avverso la predetta sentenza , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello con ricorso depositato il 6/3/2023 e notificato il 28/3/2023
[...]
unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.
In primis gli appellanti hanno prospettato la nullità della decisione impugnata per omesso deposito o omessa lettura del dispositivo della sentenza all'esito del giudizio trattato con il rito lavoro ex art. 6
d.lgvo n. 150/2011; di poi hanno criticato le rationes decidendi poste a sostegno della sentenza impugnata;
hanno concluso, pertanto, per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. La costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'interposto gravame e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali con attribuzione al difensore antistatario.
1.3.La Corte all'udienza del 17/10/2024 , all'esito della discussione, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
2. L'appello è inammissibile poiché è stato proposto tardivamente oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c..
In via preliminare va evidenziato che dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado emerge che il procedimento, ancorchè sia stato introdotto con ricorso nelle forme del rito lavoro a cui ha fatto seguito il decreto con cui l'adito Tribunale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, è
proseguito con il rito ordinario;
in particolare il Giudice a quo con ordinanza del 21/1/2021, dopo avere accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta,
ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8/4/2021 e, a seguito dei rinvii disposti per carico del ruolo, ha fissato le nuove udienze di precisazione delle conclusioni del 21/10/2021 e del
4/5/2002; infine con ordinanza del 4/5/2022 ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente con sentenza emessa il 14/9/2022 e depositata il 16/9/2022 ha definito il procedimento ( cfr. fascicolo di ufficio telematico di primo grado).
Merita di essere evidenziato che gli attuali appellanti con le note depositate telematicamente il
28/4/2022 in relazione all'udienza del 4/5/2022, celebrata nelle forme della trattazione scritta, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione con i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
successivamente hanno depositato sia la comparsa conclusionale sia la memoria di replica;
anche la ha depositato la Controparte_1
comparsa conclusione (cfr. fascicolo di ufficio di primo grado telematico).
Il Giudice a quo, pertanto, avendo fissato l'udienza di precisazione delle conclusione e disposto l'assegnazione della causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., implicitamente ha disposto il mutamento del rito lavoro in rito ordinario, senza che, peraltro, le parti processuali abbiano sollevato alcuna contestazione sul punto.
Tale conclusione è in linea con il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale per il passaggio dal rito lavoro al rito ordinario non è necessario un provvedimento formale ove – come nella fattispecie in esame - non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 427
c.p.c. , vale a dire la necessità di regolarizzare gli atti secondo le disposizioni tributarie o il mutamento di competenza ( cfr. in particolare per una vicenda analoga a quella in esame Cass. n.
18048/2009 anche in motivazione;
cfr. anche Cass. n. 9902/1990; Cass. n. 13054/2022 in motivazione).
Chiarito tale profilo, il Collegio osserva che in applicazione del principio di ultrattività del rito qualora una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa;
ne consegue che ai fini della verifica della tempestività dell'appello occorre tenere conto della data di notificazione dell'atto di citazione e non già della data di deposito del gravame ( cfr. Cass. n. 682/2005; Cass. n. 15897/2014;
Cass. n. 20705/2018; Cass. n. 18048/2019 in motivazione )
Applicando il suindicato principio di diritto alla fattispecie in esame deve concludersi che l'appello è
inammissibile per tardività in quanto è stato proposto con atto di citazione notificato il 28/3/2023,
oltre il termine di impugnazione cd. lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., ossia oltre sei mesi dal deposito della sentenza impugnata intervenuto in data 16/9/2022.
3. Il governo delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza sicchè gli appellanti vanno condannati al pagamento in solido delle spese in favore del difensore antistatario della parte appellata;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 ( comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3063//2022 emessa il Controparte_1
14/9/2022 e depositata il 16/9/2022 , così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese processuali del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 1.032,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 17/10/2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci