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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI _________________________________________________ QUARTA SEZIONE-
SENTENZA DEL 27/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del giudice dott.ssa Assunta Napoliello, ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2735 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 – avente ad oggetto: contratti bancari vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Romito Parte_1 Attrice Contro
(già ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2 esa d Convenuta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************ Con atto di citazione, notificato il 29.11.2019, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_1 Parte_14
o i i Parte_15 Controparte_3 al n. RG n. 491/2020).
[...] erna attrice (giudizio separato con ordinanza resa in data 25.02.2021) riferiva di essere titolare del conto corrente consumatori n. 023/01023677 e del conto deposito titoli n. 00023//0000022397035 sul quale la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, nello specifico:
- il 09.10.2009 n. 541 azioni pari ad € 4.950,50;
- il 28.10.2009 n. 2500 azioni pari ad € 22.875,00. In totale, venivano addebitati € 27.825,50 per l'acquisto di titoli azionari. Asseriva la violazione, da parte della banca convenuta, della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Riferiva di aver contestato le operazioni e richiesto, con pec del 21.05.2019 (all. n. 71 fasc. attore), copia della documentazione, in precedenza non consegnata, richiesta successivamente riscontrata dalla banca con invio di copia della documentazione richiesta. Eccepiva la nullità, ex art. 23 TUF, delle operazioni di investimento, per assenza del contratto quadro, nonché la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza: nel dettaglio, asseriva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio dell'attore, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente. In particolare, in relazione al profilo di rischio attribuito all'attrice, evidenziava la totale inadeguatezza dei titoli illiquidi fatti acquistare a essendo questa pensionata senza alcuna esperienza specifica ed avendo Parte_1 nella profilat nifestato la volontà di un impiego temporaneo di liquidità senza accettare alcuna perdita. Contestava la violazione da parte della banca dell'art. 21 TUF nonché delle disposizioni di cui ai regolamenti n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e della comunicazione n. CP_4 CP_4 9019104/200 Concludeva, quindi, chiedendo la nullità o, in subordine, la risoluzione del contratto quadro, con conseguente condanna della alla restituzione del capitale investito, Controparte_3 pari complessivamente a € 2 alla restituzione della differenza tra il valore di acquisto ed il valore al momento della domanda, comunque insussistente in considerazione dell'assenza di acquirenti, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli, con condanna della banca al risarcimento del danno quantificato in € 19.920,00 per titoli azionari, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In ulteriore subordine, chiedeva di accertare il grave inadempimento da parte della agli CP_3 obblighi contrattuali in relazione al servizio di consulenza, con conseguente co al risarcimento del danno quantificato nella somma di € 31.134,51, pari a quanto l'attrice avrebbe incassato se avesse venduto i titoli nel 2015, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. Con comparsa del 11.02.2020 si costituiva in giudizio la , chiedendo Controparte_3 l'integrale rigetto della domanda attorea. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti tanto dall'odierna attrice (all. n. 7 fasc, convenuta) quanto dagli altri investitori, oltre che di tutta la documentazione richiesta dalla disciplina di settore, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che attraverso la compilazione dei questionari di profilatura (all. n. 19 fasc. Parte_1 convenuta), ave lla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia;
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati nel periodo 2007 - 2015, tutti gli investitori avevano specificamente preso conoscenza ed accettato tutti i rischi connessi all'investimento in azioni BPB, rischi illustrati anche nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori (all. n. 31 fasc. convenuta). Precisava che l'odierna attrice aveva effettuato, nel corso degli anni, le seguenti operazioni di investimento: L'attrice aveva periodicamente ricevuto gli e/c (all. n. 47 fasc. convenute), senza mai muovere alcuna contestazione e, in ogni caso, aveva incassato €.974,15 a titolo di dividendi. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno relative agli investimenti effettuati fino a dicembre 2014, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore a dicembre 2009. Evidenziava, poi, che sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Riteneva la non applicabilità della Comunicazione Consob n. 9019104, in quanto riferita a titoli di natura differente, quali obbligazioni bancarie strutturate, derivati OTC e polizze vita, affermando in ogni caso il rispetto di quanto prescritto dalla Comunicazione circa gli obblighi informativi. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, l'attrice, prendendo atto della ricostruzione effettuata dalla banca convenuta, aderiva alla quantificazione del capitale complessivo investito pari ad € 28.816,00 per n. 3267 azioni, di cui chiedeva la ripetizione anche a titolo di risarcimento del danno. Precisava che il contratto quadro versato in atti dalla banca convenuta risaliva all'anno 2010 e, quindi, successivo alle operazioni di investimento contestate, reiterando la domanda di nullità avanzata con atto di citazione. Con ordinanza del 25.02.2021, resa nel procedimento principale RG n. 491/2020, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da veniva iscritta al n. 2735/2021 e qui esaminata. Parte_1 Infondata è l'eccezione di prescrizio dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la violazione CP_4 da parte della di tutta una serie di obblighi infor relazione alla determinazione del CP_3 prezzo dell'azi el corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque CP_3 nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a quo, co precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (29.11.2019) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito della domanda di mediazione avvenuto in data 13.11.2019 (all. n. 73 fasc. attore). Preso atto della reiterazione, in comparsa conclusionale, da parte dell'attrice, della sola domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, quantificato in € 28.310,87, con espressa rinuncia alle altre domande precedentemente formulate, oggetto di delibazione rimane la domanda di risarcimento come riformulata. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver agito secondo la diligenza CP_3 richiesta, non potendosi attribui na rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento (pro-tempore vigente), CP_4 quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le regole per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati realizzati gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la CP_4 disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. Il perito nominato ha accertato che ha ricevuto n. 102 azioni a titolo gratuito ed ha Parte_1 effettuato 3 operazioni a titolo onero cie:
- il 05.11.2009 n.
2.500 azioni BPB per un controvalore di €. 22.875,00;
- il 02.12.2009 n. 541 azioni BPB per un controvalore di €. 4.950,15;
- il 16.09.2015 di 104 azioni BPB per un controvalore di €. 991,12; per un totale di 3.267 azioni BPB per un controvalore complessivo di €..28.816,27. Il ctu ha constatato la sottoscrizione del contratto quadro del 08.10.2009, precisando che, delle 18 pagine di cui il documento è composto, le pagine 3-4-15-16-17-18 risultano essere state stampate il 08.10.2009 mentre le altre il 24.02.2010; le pagine stampate il 08.10.2009 contengono la firma dell'attrice per l'accettazione delle clausole contrattuali, mentre le altre pagine contengono la sintesi delle condizioni economiche relative ai servizi prestati dalla banca. Tuttavia, accogliendo le osservazioni del ctp di parte convenuta, il perito nominato ha concluso per il rispetto di quanto prescritto dall'art. 37 del regolamento Consob n. 16190/2007, considerando il contratto nel suo complesso. Per quanto attiene ai questionari di profilatura il ctu ha evidenziato che:
- al contratto quadro precedentemente indicato non è stato allegato il documento sui rischi generali degli strumenti finanziari;
- nel questionario di profilatura del 08.10.2009 non vi è alcuna informazione circa il livello di istruzione e la professione svolta da Parte_1
- per le operazioni di investimento 2009 e del 28.10.2009 la banca ha rispettato gli obblighi informativi prescritti, comunicando alla cliente la propria posizione di conflitto di interessi;
- l'operazione del 14.09.2015 costituiva trasferimento tra privati cointestatari del conto, per il quale, in capo alla banca, non insistono particolari obblighi informativi: purtuttavia, unitamente alla
“Disposizione di trasferimento azioni”, è stata allegata la scheda prodotto delle azioni BPB. Con la comunicazione n. 9019104/2009 la ha emanato un orientamento interpretativo sui CP_4 doveri di correttezza e trasparenza nella ione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la citata comunicazione. Tali CP_4 azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato r ntato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. In proposito, il perito nominato ha accertato il mancato rispetto, da parte della banca convenuta, delle prescrizioni di cui alla comunicazione n. 9019104/2009 non avendo indicato un CP_4 confronto con prodotti semplici, noti, liqu basso rischio non consentendo, quindi, all'investitore di compiere una scelta pienamente consapevole, dovendosi, inoltre, aggiungere che la comunicazione stabilisce che la condizione di “liquidità” può essere garantita CP_4 dall'impegno della termediaria al riacquisto, sulla base di criteri e meccanismi prefissati, impegno che la non ha assunto. Controparte_3 Il ctu, analizza profilatura del 08.10.2009 ha accertato che le operazioni effettuate in data 09.10.2009 e 28.10.2009 possono ritenersi appropriate al profilo di rischio attribuito all'attrice, atteso che la stessa dichiarava di avere esperienza e conoscenza dei titoli azionari. Infatti, precisa il perito, anche in risposta alle osservazioni di parte attrice, che le operazioni di investimento oggetto di causa sono state effettuate in virtù del servizio di
“Negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari”, per cui la banca era tenuta ad effettuare la sola valutazione di appropriatezza al profilo di rischio;
la valutazione di appropriatezza richiede da parte della banca la sola verifica dell'esperienza e della conoscenza dello strumento finanziario oggetto di investimento (pag. 9 osservazioni ctu). Rispondendo alle ulteriori osservazioni di parte attrice, il perito nominato conclude per la non compatibilità dell'investimento oggetto di controversia con gli obiettivi di investimento dichiarati dall'attrice, ossia impiego temporaneo di liquidità e nessuna perdita di capitale. Dall'analisi della documentazione in atti, il perito nominato ha potuto accertare che l'odierna attrice ha investito la somma complessiva di € 28.816,27, incassando € 505,40 a titolo di dividendi. Alla luce di quanto fin qui esposto, emerge che la banca convenuta non ha compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi posti a suo carico, attesa la mancata informazione circa la professione ed il livello di istruzione dell'investitrice, il mancato rispetto di quanto prescritto dalla comunicazione n. 9019104/2009 e la qualificazione dei titoli azionari di BPB certamente CP_4 quali titoli illiqu hé la non compatibilità degli investimenti con quanto dichiarato dall'attrice in sede di profilatura, benché alla banca spettasse soltanto l'onere di valutazione di appropriatezza. Il comportamento della banca va censurato esclusivamente in relazione alle operazioni effettuate il 09.10.2009 e 28.10.2009, trattandosi nel caso dell'operazione effettuata in data 14.09.2015 di trasferimento a titolo oneroso tra privati, per cui la banca non era onerata da specifici obblighi di tipo informativo. L'inadempimento colpevole della convenuta giustifica l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attore. Va infatti evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio CP_3 subito dall'attore, nello specifico consistente nella perdita economica deriv alla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, va operata la detrazione dal capitale inizialmente investito delle somme relative all'investimento effettuato in data 14.09.2015, nonché le somme percepite a titolo di dividendi e pari, rispettivamente, a € 991,12 e ad € 505,40. La banca, dunque, dovrà restituire la somma complessiva di € 27.319,75. Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto all'attrice, formulata dalla per CP_3 concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale. Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo. In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi per la fase di studio ed introduttiva, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte, poi successivamente separate, nonché per la fase istruttoria essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione Parte_1 notificata il 29.11.2019, nei confronti di ra Controparte_5 CP_1
così provvede:
[...] OGLIE per quanto di ragione la domanda e per l'effetto CONDANNA la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento di della somma complessiva di € 27.319,75 oltre al danno da svalutazione monetaria, Parte_1
secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1 di ssuali che liquida in €.5.261,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese Parte_2 ge come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 09.01.2023, definitivamente a carico della parte soccombente Bari, 27/03/2025
Il Giudice Assunta Napoliello