Articolo 17 della Legge 2 aprile 1979, n. 97
Articolo 16Articolo 18
Versione
21 aprile 1979
Art. 17. Onnicomprensivita' del trattamento economico

E' fatto divieto al personale di cui alla presente legge, anche se fuori ruolo, di percepire indennita', proventi o compensi per prestazioni in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di societa' a partecipazione pubblica.
Sono comunque esclusi dal divieto, oltre all'indennita' integrativa speciale, alla quota di aggiunta di famiglia, alla tredicesima mensilita', alle indennita' di trasferta, di missione e di trasferimento e ai compensi per le attivita' di cui all' articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , i proventi, i compensi e le indennita' spettanti per l'esercizio di funzioni elettive e per la partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, per l'espletamento di operazioni elettorali o di concorso, per ogni altro incarico per il quale la partecipazione e' prevista dalla legge come obbligatoria e per lo svolgimento di incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca. Sono fatte salve le detrazioni previste dalle leggi vigenti.
Sono altresi' esclusi dal divieto, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori dello Stato, i compensi previsti dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .
Entrata in vigore il 21 aprile 1979
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