Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6288/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.PALMITESSA GIOVANNA Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv Controparte_1
DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 14.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per ottenere la declaratoria di illegittimità della richiesta di CP_2 indebita percezione del reddito di cittadinanza per il periodo marzo 2023 –marzo
2024 e di condannare l'istituto al ripristino della prestazione chiedeva altresì
l'annullamento della richiesta di indebito notificata dall'istituto.
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e in diritto gli assunti del CP_2 ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare deve rilevarsi che in merito alle domande di declaratoria di illegittimità della decadenza dal beneficio e di rigetto da parte dell'istituto in
n.530/25 del 10.2.2025 avente medesimo oggetto.
Il Tribunale ha infatti così statuito: “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a beneficiare del reddito di cittadinanza per cui è causa a decorrere dal mese successivo alla nuova richiesta del 2023 e, per l'effetto, condanna l' in CP_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati a titolo di reddito di cittadinanza dal mese successivo a quello della nuova richiesta del 2023 fino alla permanenza delle condizioni previste all'articolo 2 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi ex art. 3, commi 5 e 6 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria…”.
Nella statuizione citata è stata dichiarata, in modo del tutto condivisibile,
l'illegittimità della decisione dell'istituto di revoca del beneficio per aver il ricorrente comunicato tardivamente la propria occupazione.
Sul punto il Tribunale ha stabilito che il ricorrente aveva correttamente adempiuto ali obblighi di comunicazione senza essere incorso in alcuna decadenza, non espressamente prevista dal legislatore.
Come affermato in modo condivisibile: “Pertanto, alcuna omissione è configurabile nel caso di specie né alcuna irregolarità formale, e, soprattutto, alcuna decadenza può dirsi maturata a carico della parte ricorrente, non essendo previsto dalla disciplina applicabile al caso in esame alcun termine posto a pena di decadenza per le comunicazioni obbligatorie da parte dei beneficiari. Illegittima
è da ritenersi, di conseguenza, la revoca del reddito di cittadinanza disposta dall' per aver applicato una disciplina non più in vigore dal 2019. Tanto CP_2 chiarito, accertata l'illegittimità della revoca, non poteva operare nemmeno il comma 11 dell'art. 7 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n.
26/2019, invocato a sostegno del rigetto della nuova domanda presentata dalla parte ricorrente nel 2023, se si considera che il termine minimo dei 18 mesi per la presentazione di una nuova domanda era previsto nei soli casi di revoca
(legittima) del beneficio, insussistente nel caso in esame…”. Deriva da tale conclusione la infondatezza del giudizio di indebito comunicata dall' in relazione alle somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza per CP_2 il periodo marzo 2023 – marzo 2024.
Il ricorso può essere accolto quindi in relazione alla domanda di annullamento dell'indebito atteso che le altre domande sono state già delibate nel processo conclusosi con la sentenza citata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daMUOLO FRANCESCO, nei confronti , così provvede: Controparte_3
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara non dovute le somme richieste dall' con comunicazione del 22.4.2024 CP_2
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_2
€450,00 con distrazione
Bari,18/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi