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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1503 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1503 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to CIFALITTI CHRISTIAN Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to PERLINI ITALICO e GAETANO Controparte_1
CAPPUCCI resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITOT DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria il 22.05.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di essere dipendente di già Controparte_1 Controparte_2
dal 1.01.2004, in qualità di operaio inquadrato al 4° livello della classificazione del personale
[...] di cui al titolo II del CCNL Addetti all'industria metalmeccanica privata e all'istallazione di impianti, assegnato all'unità produttiva “Cassino Plant” (con sede in Piedimonte San Germano), deduceva di esser stato a più riprese illegittimamente sospeso in dal 22 febbraio 2010 sino al CP_3
20 febbraio 2011; lamentava quindi la violazione dell‟art.1, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991 n.223, in relazione alle suddette procedure di CIGS e conseguentemente chiedeva, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo di ammissione al beneficio del trattamento che fosse dichiarata l'illegittimità delle procedure di collocazione del ricorrente in CIGS, con CP_3
la conseguente condanna della società convenuta al pagamento della retribuzione piena, relativa a tutti i periodi di sospensione dal lavoro, il tutto con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la Controparte_1
quale contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Eccepiva preliminarmente l'abuso del diritto come anche l'intervenuta prescrizione decennale delle pretese e chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Nello specifico, deducendo come lo stabilimento di Cassino Plant avesse fatto ricorso alla CIGS dal
22.2.2010 al 20.02.2011 “per evento imprevisto ed improvviso”, rilevando come tale ricorso fosse legittimo posto che “a fronte della generalità ed ampiezza delle diverse possibili ipotesi di ricorso all'integrazione salariale per evento imprevisto ed improvviso e soprattutto per il fatto, difficilmente governabile, di un evento, quale quello della crisi internazionale che non dà tempi di reazione ampi e non consente adeguate pianificazioni, l'unico sistema attuabile per rendere il processo trasparente ed evitare che vi potessero essere situazioni di concreta discriminazione, poteva esser solo quello di gestire la rotazione e quindi l'integrazione salariale caso per caso in rapporto alla diverse situazioni che si potevano manifestare di fronte alla ingovernabile (per il datore di lavoro) crisi internazionale”, ribadendo in ogni caso l'efficacia sanante dell'accordo sindacale.
In esito all'udienza tenutasi con trattazione scritta del 29 gennaio 2025, la causa veniva decisa.
La domanda di impugnativa della sospensione in CIGS, nei periodi dal 22.02.2010 al 20.02.2011 determinata da “evento imprevisto ed improvviso” è fondata.
Giova rammentare che il comma 7 dell'art. 1 L.223/91 prevede che “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della L: 20 maggio 1975
n.164”. Dall'esame della documentazione prodotta in atti dalla parte resistente, risulta evidente la mancata osservanza della predetta disposizione di legge da parte della società datrice di lavoro, sin relazione alla procedura di CIGS attivata per “crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto”
(v. accordi del 02.02.2010 relativo allo stabilimento Cassino Plant e del 18.05.2010 relativo all'unità sottogruppi lastratura di Villa Santa Lucia).
La società convenuta, costituendosi in giudizio evidenziava, in primis, l'intervenuta conclusione con le OO.SS., di un accordo del 02.02.2010 relativo allo stabilimento di Cassino Plant.
Tale accordo, così testualmente recitava premesso che “il mercato automobilistico… continua ad essere interessato da una fase di persistente debolezza della domanda, che ha determinato, nell'anno 2008, una contrazione della stessa di oltre l‟8% (su base annua) rispetto al 2007”; che “l'andamento negativo è proseguito anche nel 2009, che si è chiuso con una flessione del 21,5 % rispetto al 2008”; che “ne primi mesi dell'anno 2010 gli ordini di nuove vetture… evidenziano… una contrazione di circa il 30% rispetto al primo trimestre 2009”; che “in tale contesto si inserisce la situazione specifica dell'unità produttiva „Unità Sottogruppi Lastratura” di Villa Santa Lucia e Cassino Plant di Fiat Group Automobiles Spa”, con “inevitabili ricadute negative sui livelli produttivi”; che “tale situazione è stata affrontata dalla prima metà dell'anno 2009 attraverso sospensioni dell'attività produttiva con ricorso al trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni, il cui limite massimo di fruibilità (52 settimane) si sta approssimando”; che “il perdurare delle difficoltà derivanti dalla situazione di crisi economica internazionale e gli effetti negativi sull'andamento della domanda di mercato… rendono quindi necessario definire un programma straordinario di gestione dell'attuale fase negativa”; che “la Fiat Group Automobiles Spa, per l'unità produttiva “Unità Sottogruppi lastratura” di Villa Santa Lucia e Cassino, ha avviato una procedura per la richiesta di intervento straordinario della per crisi aziendale per evento improvviso e Parte_2 imprevisto, ai sensi dell'art. 1, comma 5, Legge 223/1991, dell‟art.1, comma 1, lett. e) del D.M. n.
31826 del 18.12.2002 e della circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali prot. N. 14/0005251 del 30.03.2009, per un periodo di 12 mesi decorrente dal 24 maggio
2010”; “tutto ciò premesso… si è concordato” che: “sulla base della situazione descritta, le Parti riconoscono la necessità dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto per tutti i 269 lavoratori (operai, impiegati e quadri) dell'unità produttiva “unità Sottogruppi” di Villa Santa Lucia e Cassino per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 24 maggio 2010 e sino al 22 maggio 2011; tale programma di Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 12 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di mercato dei modelli interessati e di relativa fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività produttiva a livello giornaliero e/o settimanale, nel qual caso il personale addetto e collegato alle lavorazioni relative ai modelli Fiat Bravo, Fiat Croma e CI DE e analogamente quello addetto e collegato al modello
Ducato sarà richiamato al lavoro per il periodo necessario;
la Direzione dell'unità produttiva e la
RSU si incontreranno con cadenza almeno mensile a livello di stabilimento per verificare l'andamento dei programmi produttivi e la sussistenza delle condizioni per la rotazione del personale interessato in accordo con i principi di legge a riguardo”. Sostiene la difesa della resistente che, di fronte ad una “situazione di crisi aziendale… conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale” (v. art. 1 D.M. 31826/2002), quale sarebbe quella determinata dalla “crisi internazionale” del settore dell'auto (v. in tal senso Circolare
Ministero del Lavoro prot. 14/0005251 del 30.3.2009), stante la difficile governabilità del suddetto evento e la conseguente difficoltà di pianificazione dell'attività produttiva, “l'unico sistema attuabile per rendere il processo trasparente e per evitare… situazioni di concreta discriminazione
[potesse] essere solo quello di gestire la rotazione e quindi l'integrazione salariale caso per caso, in rapporto alle diverse situazioni che potevano manifestarsi di fronte alla ingovernabile (secondo la valutazione datoriale) crisi aziendale”.
Da qui, pertanto, la scelta concordata di sospendere a zero ore tutti e 269 i lavoratori dell'unità
Sottogruppi e, in funzione delle programmazioni produttive, e di richiamare gli stessi a Parte_3
livello giornaliero ovvero settimanale con le relative rotazioni.
Ora, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla difficoltà di qualificare, a metà dell'anno
2010 (ovvero al momento dell'attivazione della procedura di CIGS in esame) come “evento improvviso ed imprevisto”, “la crisi internazionale” del settore dell'auto, che - per quanto evidenziato nella stessa premessa dell'accordo citato- aveva già pesantemente manifestato i suoi effetti nel corso degli anni precedenti, deve in ogni caso escludersi la previsione, per tale ipotesi di ammissione al beneficio della sia a livello di formazione primaria, sia a livello di formazione CP_3 secondaria, di alcuna deroga agli obblighi di trasparenza imposti dal comma 7 dell'art. 1 L.223/91
(in relazione ai criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché alle modalità di rotazione).
Orbene, sostiene la società resistente che, nel caso che ci occupa, data la peculiarità della ragione giustificativa del ricorso alla CIGS (ovvero la situazione di crisi internazionale del mercato dell'auto, esterna alla gestione aziendale e quindi non direttamente governabile dall'azienda), non sarebbe stata possibile alcuna pianificazione della sospensione dell'attività produttiva, con conseguente impossibilità di indicare a priori i criteri di scelta del personale da sospendere e delle modalità di applicazione della rotazione. A tal proposito, si osserva che seppur sia plausibile che, di fronte ad una situazione di crisi generalizzata, le esigenze produttive non siano puntualmente prevedibili, sicché non sempre è agevole pianificarne le concrete modalità di realizzazione, è pur Cont vero che è, in ogni caso, possibile ( a addirittura necessario per una grande azienda come la ) stabilire dei trend produttivi con possibilità quindi di prevedere i reparti, le linee produttive e le attività coinvolte e, conseguentemente, le professionalità interessate alle sospensioni.
A quanto suddetto, deve aggiungersi che la pianificazione della produzione doveva essere effettuata non già sulla base delle (non prevedibili) richieste di un soggetto terzo, ma (almeno al 60% - v. verbale di accordo) sulla base delle richieste provenienti dall'unità produttiva di Piedimonte San
Germano della stessa Fiat Group Automobiles. Non sembra, dunque, sostenibile l'ipotesi della assoluta impossibilità di effettuare una qualsiasi programmazione dell'attività produttiva, posto che Cont l'unità Sottogruppi Lastratura di Villa Santa Lucia di produceva in via assolutamente Cont prevalente per l'unità di Piedimonte San Germano, sempre di , che pur colpita direttamente dalla crisi del settore dell'auto, avrà certamente avuto un programma di produzione con prospettiva più ampia della cadenza “giornaliera e/o settimanale” prevista nell'accordo, ai fini di giustificarne la riammissione in servizio di personale “addetto e collegato alle lavorazioni relative ai modelli Fiat
Bravo, Fiat Croma e CI DE”.
Ciò a fronte della genericità ed indeterminatezza del contenuto del menzionato accordo, invero, esso da un lato prevede la sospensione a zero ore di tutti i dipendenti e dall'altro si stabilisce la possibilità di rientri in servizio, per far fronte alle esigenze produttive che, di giorno in giorno ovvero di settimana in settimana, si fossero manifestate, senza nessuna ulteriore precisazione in ordine alle modalità e ai criteri con cui tali rientri sarebbero stati disposti. Per quanto detto, non può ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione e di esame congiunto incombente sul datore di lavoro
(ai sensi degli artt. 1, comma 6, L. 223/1991,5, commi 4,5 e 6, L. 164/1975 e 2 DPR 218/2000), in quanto dalla lettura dell'accordo richiamato non è possibile capire in base a quale criterio il ricorrente sia rimasto sistematicamente sospeso in CIGS, per l'intero periodo (dal 22 febbraio 2010 sino al 2° febbraio 2011), salvo sporadici ritorni in stabilimento.
Né tantomeno l'esigenza di concertazione dei criteri di scelta può ritenersi soddisfatta – come invece sostenuto dalla convenuta- per il solo fatto che si sia pervenuti ad un accordo. Infatti, se per giurisprudenza uniforme, “in tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni,
l'intervenuto accordo tra datore di lavoro e sindacato supera ogni eventuale anomalia formale attinente alle modalità di consultazione, di cui all'art. 5 L.164 del 1975, come modificato dall'art.
1, comma 7, L.223 del 1991, essendo stato comunque raggiunta la finalità dalle stesse perseguita”, nel caso in cui “l'accordo sindacale non detti i criteri di scelta…l'esigenza informativa e di esternazione non può dirsi soddisfatta” (v. Cass. 8353/2004), con la conseguenza che nessuna sanatoria può ritenersi realizzata, non essendo certo stato raggiunto lo scopo della paritaria ed informata partecipazione del sindacato alla procedura di selezione del personale da sospendere, con la conseguenza che deve ritenersi viziata l'intera procedura di sospensione in CIGS dei lavoratori.
Inoltre, nel caso de quo neanche può ritenersi possa configurarsi una mera violazione del criterio della rotazione: l'assoluta genericità del criterio di scelta dei lavoratori da sospendere (o meglio, da riammettere in servizio, tra tutti i dipendenti sospesi) e delle modalità applicative dello stesso, configura infatti una radicale violazione del disposto normativo, sicché non è possibile ridurre la condotta datoriale ad una mera ipotesi di inadempimento contrattuale.
Nella fattispecie, alla luce di quanto detto, si rileva, invece, un 'ipotesi di violazione, da parte dell' resistente, delle garanzie procedurali di cui all‟art.1, commi 7 e 8 L.223/91. Ciò dato il CP_5 tenore assolutamente generico dell'accordo più volte richiamato e deve escludersi che “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità di rotazione” abbiano formato
“oggetto… dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali”. Né tantomeno, la circostanza che il lavoratore abbia ridotte capacità lavorative a seguito di un infortunio subito in azienda può ritenersi sufficiente a giustificare la sua sospensione a tempo indeterminato, in difetto di una chiara indicazione degli specifici interventi programmati per la realizzazione “di aree di lavoro potenzialmente adatte anche al personale con idoneità specifiche” e dalla tempistica degli stessi. In conclusione, deve, quindi, dichiararsi l'illegittimità della sospensione del ricorrente in CIGS nel periodo dal 22 febbraio 2010 al 20 febbraio 2011, dato che dalla lettura dell'accordo, non è possibile evincere il criterio in base a quale egli sia stato scelto tra i dipendenti dell'intera azienda.
A tal ultimo proposito è opportuno precisare che è illegittimo non solo il decreto di concessione dell'integrazione salariale, ma anche il provvedimento di collocazione in CIGS del lavoratore (v.
Cass. SS.UU. 302/2000; Cass. 12137/2003).
Orbene, disapplicato il decreto ministeriale di ammissione del datore di lavoro al beneficio del trattamento nonché i singoli provvedimenti di sospensione in cassa, il singolo lavoratore ha CP_3
quindi piena legittimazione e concreto interesse a chiedere la condanna al pagamento del differenziale retributivo per tutti i giorni di sospensione in CP_3
Sicché, si deve, dunque, condannare il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore il differenziale retributivo per tutti i periodi di sospensione in CIGS.
Deve infine disattendersi l'eccezione di abuso del diritto invocata dalla resistente poiché, costituisce insegnamento pacifico in giurisprudenza che il frazionamento del credito è abusivo solo quando “le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 4090/2017), ipotesi questa non ravvisabile nel caos che ci occupa, essendo i fatti costituivi rappresentanti dalle distinte procedure di Cont avviate nel corso del tempo da (ora gruppo ). CP_3 CP_1
Né può ritenersi decorso il termine di prescrizione decennale posto che, come correttamente rilevato dalla difesa attorea “nel caso presente l'interesse dell'odierno ricorrente ad impugnare la del CP_3
2010-2011 è fattivamente nato solo a decorrere dall'overrulling della Corte di cassazione intervenuto a seguito della nota sentenza n. 26246/2022, che ha introdotto il principio secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro e decorre solo dalla sua cessazione;
principio fatto proprio dal Tribunale di Cassino in materia di CIGS solo di recente. Prima che fosse inaugurato tale mutamento giurisprudenziale, il lavoratore odierno ricorrente riteneva, infatti, che le poste risarcitorie azionate nel presente giudizio fossero già prescritte”.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – valore medio - in considerazione del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della limitata complessità della stessa, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della resistente, da distrarsi.
p.q.m.
- accoglie la domanda di impugnativa della sospensione in CIGS per eventi straordinari dal 22 febbraio 2010 al 20 febbraio 2011 e, per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo di ammissione al beneficio del trattamento di CIGS, condanna la società convenuta al pagamento del differenziale retributivo per gli predetti periodi di illegittima sospensione dal lavoro;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
2.059,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 25.02.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1503 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1503 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to CIFALITTI CHRISTIAN Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to PERLINI ITALICO e GAETANO Controparte_1
CAPPUCCI resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITOT DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria il 22.05.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di essere dipendente di già Controparte_1 Controparte_2
dal 1.01.2004, in qualità di operaio inquadrato al 4° livello della classificazione del personale
[...] di cui al titolo II del CCNL Addetti all'industria metalmeccanica privata e all'istallazione di impianti, assegnato all'unità produttiva “Cassino Plant” (con sede in Piedimonte San Germano), deduceva di esser stato a più riprese illegittimamente sospeso in dal 22 febbraio 2010 sino al CP_3
20 febbraio 2011; lamentava quindi la violazione dell‟art.1, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991 n.223, in relazione alle suddette procedure di CIGS e conseguentemente chiedeva, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo di ammissione al beneficio del trattamento che fosse dichiarata l'illegittimità delle procedure di collocazione del ricorrente in CIGS, con CP_3
la conseguente condanna della società convenuta al pagamento della retribuzione piena, relativa a tutti i periodi di sospensione dal lavoro, il tutto con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la Controparte_1
quale contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Eccepiva preliminarmente l'abuso del diritto come anche l'intervenuta prescrizione decennale delle pretese e chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Nello specifico, deducendo come lo stabilimento di Cassino Plant avesse fatto ricorso alla CIGS dal
22.2.2010 al 20.02.2011 “per evento imprevisto ed improvviso”, rilevando come tale ricorso fosse legittimo posto che “a fronte della generalità ed ampiezza delle diverse possibili ipotesi di ricorso all'integrazione salariale per evento imprevisto ed improvviso e soprattutto per il fatto, difficilmente governabile, di un evento, quale quello della crisi internazionale che non dà tempi di reazione ampi e non consente adeguate pianificazioni, l'unico sistema attuabile per rendere il processo trasparente ed evitare che vi potessero essere situazioni di concreta discriminazione, poteva esser solo quello di gestire la rotazione e quindi l'integrazione salariale caso per caso in rapporto alla diverse situazioni che si potevano manifestare di fronte alla ingovernabile (per il datore di lavoro) crisi internazionale”, ribadendo in ogni caso l'efficacia sanante dell'accordo sindacale.
In esito all'udienza tenutasi con trattazione scritta del 29 gennaio 2025, la causa veniva decisa.
La domanda di impugnativa della sospensione in CIGS, nei periodi dal 22.02.2010 al 20.02.2011 determinata da “evento imprevisto ed improvviso” è fondata.
Giova rammentare che il comma 7 dell'art. 1 L.223/91 prevede che “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della L: 20 maggio 1975
n.164”. Dall'esame della documentazione prodotta in atti dalla parte resistente, risulta evidente la mancata osservanza della predetta disposizione di legge da parte della società datrice di lavoro, sin relazione alla procedura di CIGS attivata per “crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto”
(v. accordi del 02.02.2010 relativo allo stabilimento Cassino Plant e del 18.05.2010 relativo all'unità sottogruppi lastratura di Villa Santa Lucia).
La società convenuta, costituendosi in giudizio evidenziava, in primis, l'intervenuta conclusione con le OO.SS., di un accordo del 02.02.2010 relativo allo stabilimento di Cassino Plant.
Tale accordo, così testualmente recitava premesso che “il mercato automobilistico… continua ad essere interessato da una fase di persistente debolezza della domanda, che ha determinato, nell'anno 2008, una contrazione della stessa di oltre l‟8% (su base annua) rispetto al 2007”; che “l'andamento negativo è proseguito anche nel 2009, che si è chiuso con una flessione del 21,5 % rispetto al 2008”; che “ne primi mesi dell'anno 2010 gli ordini di nuove vetture… evidenziano… una contrazione di circa il 30% rispetto al primo trimestre 2009”; che “in tale contesto si inserisce la situazione specifica dell'unità produttiva „Unità Sottogruppi Lastratura” di Villa Santa Lucia e Cassino Plant di Fiat Group Automobiles Spa”, con “inevitabili ricadute negative sui livelli produttivi”; che “tale situazione è stata affrontata dalla prima metà dell'anno 2009 attraverso sospensioni dell'attività produttiva con ricorso al trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni, il cui limite massimo di fruibilità (52 settimane) si sta approssimando”; che “il perdurare delle difficoltà derivanti dalla situazione di crisi economica internazionale e gli effetti negativi sull'andamento della domanda di mercato… rendono quindi necessario definire un programma straordinario di gestione dell'attuale fase negativa”; che “la Fiat Group Automobiles Spa, per l'unità produttiva “Unità Sottogruppi lastratura” di Villa Santa Lucia e Cassino, ha avviato una procedura per la richiesta di intervento straordinario della per crisi aziendale per evento improvviso e Parte_2 imprevisto, ai sensi dell'art. 1, comma 5, Legge 223/1991, dell‟art.1, comma 1, lett. e) del D.M. n.
31826 del 18.12.2002 e della circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali prot. N. 14/0005251 del 30.03.2009, per un periodo di 12 mesi decorrente dal 24 maggio
2010”; “tutto ciò premesso… si è concordato” che: “sulla base della situazione descritta, le Parti riconoscono la necessità dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto per tutti i 269 lavoratori (operai, impiegati e quadri) dell'unità produttiva “unità Sottogruppi” di Villa Santa Lucia e Cassino per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 24 maggio 2010 e sino al 22 maggio 2011; tale programma di Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 12 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di mercato dei modelli interessati e di relativa fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività produttiva a livello giornaliero e/o settimanale, nel qual caso il personale addetto e collegato alle lavorazioni relative ai modelli Fiat Bravo, Fiat Croma e CI DE e analogamente quello addetto e collegato al modello
Ducato sarà richiamato al lavoro per il periodo necessario;
la Direzione dell'unità produttiva e la
RSU si incontreranno con cadenza almeno mensile a livello di stabilimento per verificare l'andamento dei programmi produttivi e la sussistenza delle condizioni per la rotazione del personale interessato in accordo con i principi di legge a riguardo”. Sostiene la difesa della resistente che, di fronte ad una “situazione di crisi aziendale… conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale” (v. art. 1 D.M. 31826/2002), quale sarebbe quella determinata dalla “crisi internazionale” del settore dell'auto (v. in tal senso Circolare
Ministero del Lavoro prot. 14/0005251 del 30.3.2009), stante la difficile governabilità del suddetto evento e la conseguente difficoltà di pianificazione dell'attività produttiva, “l'unico sistema attuabile per rendere il processo trasparente e per evitare… situazioni di concreta discriminazione
[potesse] essere solo quello di gestire la rotazione e quindi l'integrazione salariale caso per caso, in rapporto alle diverse situazioni che potevano manifestarsi di fronte alla ingovernabile (secondo la valutazione datoriale) crisi aziendale”.
Da qui, pertanto, la scelta concordata di sospendere a zero ore tutti e 269 i lavoratori dell'unità
Sottogruppi e, in funzione delle programmazioni produttive, e di richiamare gli stessi a Parte_3
livello giornaliero ovvero settimanale con le relative rotazioni.
Ora, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla difficoltà di qualificare, a metà dell'anno
2010 (ovvero al momento dell'attivazione della procedura di CIGS in esame) come “evento improvviso ed imprevisto”, “la crisi internazionale” del settore dell'auto, che - per quanto evidenziato nella stessa premessa dell'accordo citato- aveva già pesantemente manifestato i suoi effetti nel corso degli anni precedenti, deve in ogni caso escludersi la previsione, per tale ipotesi di ammissione al beneficio della sia a livello di formazione primaria, sia a livello di formazione CP_3 secondaria, di alcuna deroga agli obblighi di trasparenza imposti dal comma 7 dell'art. 1 L.223/91
(in relazione ai criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché alle modalità di rotazione).
Orbene, sostiene la società resistente che, nel caso che ci occupa, data la peculiarità della ragione giustificativa del ricorso alla CIGS (ovvero la situazione di crisi internazionale del mercato dell'auto, esterna alla gestione aziendale e quindi non direttamente governabile dall'azienda), non sarebbe stata possibile alcuna pianificazione della sospensione dell'attività produttiva, con conseguente impossibilità di indicare a priori i criteri di scelta del personale da sospendere e delle modalità di applicazione della rotazione. A tal proposito, si osserva che seppur sia plausibile che, di fronte ad una situazione di crisi generalizzata, le esigenze produttive non siano puntualmente prevedibili, sicché non sempre è agevole pianificarne le concrete modalità di realizzazione, è pur Cont vero che è, in ogni caso, possibile ( a addirittura necessario per una grande azienda come la ) stabilire dei trend produttivi con possibilità quindi di prevedere i reparti, le linee produttive e le attività coinvolte e, conseguentemente, le professionalità interessate alle sospensioni.
A quanto suddetto, deve aggiungersi che la pianificazione della produzione doveva essere effettuata non già sulla base delle (non prevedibili) richieste di un soggetto terzo, ma (almeno al 60% - v. verbale di accordo) sulla base delle richieste provenienti dall'unità produttiva di Piedimonte San
Germano della stessa Fiat Group Automobiles. Non sembra, dunque, sostenibile l'ipotesi della assoluta impossibilità di effettuare una qualsiasi programmazione dell'attività produttiva, posto che Cont l'unità Sottogruppi Lastratura di Villa Santa Lucia di produceva in via assolutamente Cont prevalente per l'unità di Piedimonte San Germano, sempre di , che pur colpita direttamente dalla crisi del settore dell'auto, avrà certamente avuto un programma di produzione con prospettiva più ampia della cadenza “giornaliera e/o settimanale” prevista nell'accordo, ai fini di giustificarne la riammissione in servizio di personale “addetto e collegato alle lavorazioni relative ai modelli Fiat
Bravo, Fiat Croma e CI DE”.
Ciò a fronte della genericità ed indeterminatezza del contenuto del menzionato accordo, invero, esso da un lato prevede la sospensione a zero ore di tutti i dipendenti e dall'altro si stabilisce la possibilità di rientri in servizio, per far fronte alle esigenze produttive che, di giorno in giorno ovvero di settimana in settimana, si fossero manifestate, senza nessuna ulteriore precisazione in ordine alle modalità e ai criteri con cui tali rientri sarebbero stati disposti. Per quanto detto, non può ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione e di esame congiunto incombente sul datore di lavoro
(ai sensi degli artt. 1, comma 6, L. 223/1991,5, commi 4,5 e 6, L. 164/1975 e 2 DPR 218/2000), in quanto dalla lettura dell'accordo richiamato non è possibile capire in base a quale criterio il ricorrente sia rimasto sistematicamente sospeso in CIGS, per l'intero periodo (dal 22 febbraio 2010 sino al 2° febbraio 2011), salvo sporadici ritorni in stabilimento.
Né tantomeno l'esigenza di concertazione dei criteri di scelta può ritenersi soddisfatta – come invece sostenuto dalla convenuta- per il solo fatto che si sia pervenuti ad un accordo. Infatti, se per giurisprudenza uniforme, “in tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni,
l'intervenuto accordo tra datore di lavoro e sindacato supera ogni eventuale anomalia formale attinente alle modalità di consultazione, di cui all'art. 5 L.164 del 1975, come modificato dall'art.
1, comma 7, L.223 del 1991, essendo stato comunque raggiunta la finalità dalle stesse perseguita”, nel caso in cui “l'accordo sindacale non detti i criteri di scelta…l'esigenza informativa e di esternazione non può dirsi soddisfatta” (v. Cass. 8353/2004), con la conseguenza che nessuna sanatoria può ritenersi realizzata, non essendo certo stato raggiunto lo scopo della paritaria ed informata partecipazione del sindacato alla procedura di selezione del personale da sospendere, con la conseguenza che deve ritenersi viziata l'intera procedura di sospensione in CIGS dei lavoratori.
Inoltre, nel caso de quo neanche può ritenersi possa configurarsi una mera violazione del criterio della rotazione: l'assoluta genericità del criterio di scelta dei lavoratori da sospendere (o meglio, da riammettere in servizio, tra tutti i dipendenti sospesi) e delle modalità applicative dello stesso, configura infatti una radicale violazione del disposto normativo, sicché non è possibile ridurre la condotta datoriale ad una mera ipotesi di inadempimento contrattuale.
Nella fattispecie, alla luce di quanto detto, si rileva, invece, un 'ipotesi di violazione, da parte dell' resistente, delle garanzie procedurali di cui all‟art.1, commi 7 e 8 L.223/91. Ciò dato il CP_5 tenore assolutamente generico dell'accordo più volte richiamato e deve escludersi che “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità di rotazione” abbiano formato
“oggetto… dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali”. Né tantomeno, la circostanza che il lavoratore abbia ridotte capacità lavorative a seguito di un infortunio subito in azienda può ritenersi sufficiente a giustificare la sua sospensione a tempo indeterminato, in difetto di una chiara indicazione degli specifici interventi programmati per la realizzazione “di aree di lavoro potenzialmente adatte anche al personale con idoneità specifiche” e dalla tempistica degli stessi. In conclusione, deve, quindi, dichiararsi l'illegittimità della sospensione del ricorrente in CIGS nel periodo dal 22 febbraio 2010 al 20 febbraio 2011, dato che dalla lettura dell'accordo, non è possibile evincere il criterio in base a quale egli sia stato scelto tra i dipendenti dell'intera azienda.
A tal ultimo proposito è opportuno precisare che è illegittimo non solo il decreto di concessione dell'integrazione salariale, ma anche il provvedimento di collocazione in CIGS del lavoratore (v.
Cass. SS.UU. 302/2000; Cass. 12137/2003).
Orbene, disapplicato il decreto ministeriale di ammissione del datore di lavoro al beneficio del trattamento nonché i singoli provvedimenti di sospensione in cassa, il singolo lavoratore ha CP_3
quindi piena legittimazione e concreto interesse a chiedere la condanna al pagamento del differenziale retributivo per tutti i giorni di sospensione in CP_3
Sicché, si deve, dunque, condannare il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore il differenziale retributivo per tutti i periodi di sospensione in CIGS.
Deve infine disattendersi l'eccezione di abuso del diritto invocata dalla resistente poiché, costituisce insegnamento pacifico in giurisprudenza che il frazionamento del credito è abusivo solo quando “le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 4090/2017), ipotesi questa non ravvisabile nel caos che ci occupa, essendo i fatti costituivi rappresentanti dalle distinte procedure di Cont avviate nel corso del tempo da (ora gruppo ). CP_3 CP_1
Né può ritenersi decorso il termine di prescrizione decennale posto che, come correttamente rilevato dalla difesa attorea “nel caso presente l'interesse dell'odierno ricorrente ad impugnare la del CP_3
2010-2011 è fattivamente nato solo a decorrere dall'overrulling della Corte di cassazione intervenuto a seguito della nota sentenza n. 26246/2022, che ha introdotto il principio secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro e decorre solo dalla sua cessazione;
principio fatto proprio dal Tribunale di Cassino in materia di CIGS solo di recente. Prima che fosse inaugurato tale mutamento giurisprudenziale, il lavoratore odierno ricorrente riteneva, infatti, che le poste risarcitorie azionate nel presente giudizio fossero già prescritte”.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – valore medio - in considerazione del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della limitata complessità della stessa, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della resistente, da distrarsi.
p.q.m.
- accoglie la domanda di impugnativa della sospensione in CIGS per eventi straordinari dal 22 febbraio 2010 al 20 febbraio 2011 e, per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo di ammissione al beneficio del trattamento di CIGS, condanna la società convenuta al pagamento del differenziale retributivo per gli predetti periodi di illegittima sospensione dal lavoro;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
2.059,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 25.02.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri