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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 11/12/2024, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 507/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIULIO SPEZIALE Parte_1 C.F._1
(c.f. ) del Foro di Sondrio ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.F._2
Morbegno, P.zza G. Marconi n. 3, (tel / fax: 0342.613596; PEC: giusta Email_1 procura allegata telematicamente al ricorso
ATTORE/I
Contro
( C.F. ) rappresentata e difesa giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. MAURIZIO PASSERINI (C.F. ) del Foro di Sondrio, con studio in C.F._4
Chiavenna (SO), via Dolzino n. 103 (tel. 0343 37234; fax 0344 89188; PEC
, con elezione di domicilio presso il di lui studio medesimo, ed Email_2 elezione di domicilio digitale all'indirizzo PEC Email_2
CONVENUTO/I
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sondrio a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento oggetto: separazione personale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte, depositate in data 12/11/2024 in formato non nativo digitale, ma come mera scansione di immagine, che si intendono qui integralmente richiamate.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 8/7/2024 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 18.9.2015 in Novate Mezzola (SO) con iscritto presso i registri del CP_1 predetto Comune al n. 6, parte II, serie C, anno 2015 (atto integrale di matrimonio doc. 1) e che dall'unione coniugale nasceva la figlia (C.F. ), nata a Persona_1 C.F._5
Lecco il 17.12.2009 – rappresentava che dopo un periodo di serena convivenza, l'affectio maritalis tra i coniugi veniva meno, tanto che i medesimi, già di fatto separati, si sono determinati a chiedere la separazione. Chiedeva al Tribunale di Sondrio di pronunciare la separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso della figlia, ampi diritti di visita liberamente determinati dalle parti secondo le volontà della figlia, mantenimento diretto della figlia per ciascun genitore, divisione delle spese straordinarie al 50% e assegno unico al 50% tra i genitori.
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava la data d'udienza per la comparizione delle parti, con termine per notifica e costituzione del convenuto e il ricorso veniva comunicato al PM.
Nelle more si costituiva concordando con le domande del ricorrente, salvo chiedere CP_1
l'attribuzione dell'assegno unico al 100%.
All'udienza di comparizione le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni delle separazione e chiedevano il rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni al fine di poter meglio dettagliare l'accordo raggiunto rinunciando al deposito di memorie. La causa veniva rinviava per detto fine all'udienza del 12/11/2024 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. e con successivo provvedimento il Giudice tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sussistono infatti tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia.
In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Novate Mezzola.
In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 2 di 4 Come noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione personale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Orbene, nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente ed il resistente sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che la resistente non si è opposta alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente (ed anzi, come evidenziato precedentemente, proposto identica domanda) ma anche dalle ulteriori emergenze processuali, atteso che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente non ha sortito alcun esito, nonché in considerazione della separazione di fatto a far data dal luglio 2023.
Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, su cui il matrimonio è fondato. Del resto, dalle stesse allegazioni e dichiarazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra il ricorrente e la resistente, non essendo neppure emersi fatti riconciliativi dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale ad oggi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
Quanto alle condizioni di separazione, congiuntamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni e qui richiamate, ritenute eque e rispondenti all'interesse delle parti, e in particolare al preminente interesse della figlia nata a [...] il [...], di talché possono Persona_1 essere recepite.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Spese di lite
Spese di lite compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione n.
507/2024 R.G. nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e in relazione al matrimonio Parte_1 CP_1 contratto in Novate Mezzola (SO) il 18.9.2015 - iscritto presso i registri del predetto Comune al n. 6, parte II, serie C, anno 2015 - alle condizioni indicate concordemente dai coniugi nelle conclusioni congiunte come da foglio richiamato;
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novate Mezzola gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese interamente compensate tra le parti;
Sondrio, così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 507/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIULIO SPEZIALE Parte_1 C.F._1
(c.f. ) del Foro di Sondrio ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.F._2
Morbegno, P.zza G. Marconi n. 3, (tel / fax: 0342.613596; PEC: giusta Email_1 procura allegata telematicamente al ricorso
ATTORE/I
Contro
( C.F. ) rappresentata e difesa giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. MAURIZIO PASSERINI (C.F. ) del Foro di Sondrio, con studio in C.F._4
Chiavenna (SO), via Dolzino n. 103 (tel. 0343 37234; fax 0344 89188; PEC
, con elezione di domicilio presso il di lui studio medesimo, ed Email_2 elezione di domicilio digitale all'indirizzo PEC Email_2
CONVENUTO/I
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sondrio a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento oggetto: separazione personale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte, depositate in data 12/11/2024 in formato non nativo digitale, ma come mera scansione di immagine, che si intendono qui integralmente richiamate.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 8/7/2024 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 18.9.2015 in Novate Mezzola (SO) con iscritto presso i registri del CP_1 predetto Comune al n. 6, parte II, serie C, anno 2015 (atto integrale di matrimonio doc. 1) e che dall'unione coniugale nasceva la figlia (C.F. ), nata a Persona_1 C.F._5
Lecco il 17.12.2009 – rappresentava che dopo un periodo di serena convivenza, l'affectio maritalis tra i coniugi veniva meno, tanto che i medesimi, già di fatto separati, si sono determinati a chiedere la separazione. Chiedeva al Tribunale di Sondrio di pronunciare la separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso della figlia, ampi diritti di visita liberamente determinati dalle parti secondo le volontà della figlia, mantenimento diretto della figlia per ciascun genitore, divisione delle spese straordinarie al 50% e assegno unico al 50% tra i genitori.
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava la data d'udienza per la comparizione delle parti, con termine per notifica e costituzione del convenuto e il ricorso veniva comunicato al PM.
Nelle more si costituiva concordando con le domande del ricorrente, salvo chiedere CP_1
l'attribuzione dell'assegno unico al 100%.
All'udienza di comparizione le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni delle separazione e chiedevano il rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni al fine di poter meglio dettagliare l'accordo raggiunto rinunciando al deposito di memorie. La causa veniva rinviava per detto fine all'udienza del 12/11/2024 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. e con successivo provvedimento il Giudice tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sussistono infatti tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia.
In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Novate Mezzola.
In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 2 di 4 Come noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione personale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Orbene, nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente ed il resistente sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che la resistente non si è opposta alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente (ed anzi, come evidenziato precedentemente, proposto identica domanda) ma anche dalle ulteriori emergenze processuali, atteso che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente non ha sortito alcun esito, nonché in considerazione della separazione di fatto a far data dal luglio 2023.
Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, su cui il matrimonio è fondato. Del resto, dalle stesse allegazioni e dichiarazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra il ricorrente e la resistente, non essendo neppure emersi fatti riconciliativi dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale ad oggi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
Quanto alle condizioni di separazione, congiuntamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni e qui richiamate, ritenute eque e rispondenti all'interesse delle parti, e in particolare al preminente interesse della figlia nata a [...] il [...], di talché possono Persona_1 essere recepite.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Spese di lite
Spese di lite compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione n.
507/2024 R.G. nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e in relazione al matrimonio Parte_1 CP_1 contratto in Novate Mezzola (SO) il 18.9.2015 - iscritto presso i registri del predetto Comune al n. 6, parte II, serie C, anno 2015 - alle condizioni indicate concordemente dai coniugi nelle conclusioni congiunte come da foglio richiamato;
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novate Mezzola gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese interamente compensate tra le parti;
Sondrio, così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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