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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. 43 / 2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Il Consigliere Istruttore,
letta l'istanza di rimessione in termini depositata il 15.01.2025 da parte appellante, in relazione all'iscrizione a ruolo della causa;
rilevato che:
- ha proposto appello contro la sent. n. 1060/24 emessa in data Parte_1
31.05.2024 dal Tribunale di Vercelli, con atto di citazione notificato ex art. 3 bis l. 53/94 in data 31.12.2024;
- l'appellante ha una prima volta tentato l'iscrizione a ruolo in data 10.01.2025, senza avere prima pagato il contributo unificato (il pagamento risulta effettuato da SICID solo il
13 seguente);
- con comunicazione del 13.01.2025, ore 9,31, l'iscrizione a ruolo è stata rifiutata a norma dell'art. 14, co. 3.1, D.P.R. 115/2002, come modificato dalla l. 207/2024 – legge di bilancio per il 2025 con decorrenza dal 1°.01.2025 (“Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) (euro 43,00),
o il minor contributo dovuto per legge”);
- l'appellante ha a questo punto provveduto, in pari data, al pagamento del contributo unificato, come da ricevuta telematica in atti;
- l'appellante ha, di seguito, il 14.01.2025, provveduto all'iscrizione a ruolo nel rispetto del disposto dell'art. 14, co. 3.1, D.P.R. cit.; considerato che:
- l'iscrizione a ruolo effettuata in data 10.01.2025, nel rispetto dei termini dell'art. 165
c.p.c., richiamato dall'art. 347 c.p.c., non può essere tenuta per buona considerando che, secondo l'art. 14, co. 3.1, D.P.R. 115/2002, essa deve essere preceduta dal versamento del contributo unificato, salve le esenzioni di legge (che qui non ricorrono); - l'iscrizione a ruolo effettuata regolarmente, ossia dopo il pagamento del contributo unificato, nella data del 14.01.2025 è tardiva rispetto alla data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo di questa fase di appello;
- è bensì vero che la l. 207/2024 – legge di bilancio per il 2025 non ha modificato i termini processuali previsti dal codice di rito, ma ha nondimeno imposto che la iscrizione a ruolo debba essere preceduta, come condizione di validità della stessa, dal pagamento del contributo unificato;
- non si ravvisa alcun pregiudizio al diritto di difesa in tale disposizione, come del tutto genericamente lamentato dall'appellante (“la predetta legge di bilancio non può pregiudicare il diritto alla difesa costituzionalmente garantito”), dato che essa fa comunque salve le esenzioni previste dalla legge al pagamento del contributo, sicchè non si ravvisano, allo stato, elementi per sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. 3.1, cit.;
- l'appello è pertanto improcedibile ai sensi dell'art. 348, 1° co., c.p.c. e l'improcedibilità va dichiarata con ordinanza da questo Consigliere istruttore a norma dell'art. 348, 3° co., 2° periodo, c.p.c.; rilevato, infine, che trattandosi di provvedimento potenzialmente idoneo a divenire definitivo agli effetti di quanto prevede l'art. 91 c.p.c., si deve provvedere sulle spese;
che l'assenza di giurisprudenza sul punto e l'assoluta novità della normativa introdotta dalla l. 207/2024 con decorrenza 1°.01.2025 esigono una compensazione delle spese a norma dell'art. 92, 2° co., c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara l'appello improcedibile e compensa le spese.
Si comunichi.
Torino, 15/04/2025
Il Consigliere Istruttore
Dott. Corrado Croci
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Il Consigliere Istruttore,
letta l'istanza di rimessione in termini depositata il 15.01.2025 da parte appellante, in relazione all'iscrizione a ruolo della causa;
rilevato che:
- ha proposto appello contro la sent. n. 1060/24 emessa in data Parte_1
31.05.2024 dal Tribunale di Vercelli, con atto di citazione notificato ex art. 3 bis l. 53/94 in data 31.12.2024;
- l'appellante ha una prima volta tentato l'iscrizione a ruolo in data 10.01.2025, senza avere prima pagato il contributo unificato (il pagamento risulta effettuato da SICID solo il
13 seguente);
- con comunicazione del 13.01.2025, ore 9,31, l'iscrizione a ruolo è stata rifiutata a norma dell'art. 14, co. 3.1, D.P.R. 115/2002, come modificato dalla l. 207/2024 – legge di bilancio per il 2025 con decorrenza dal 1°.01.2025 (“Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) (euro 43,00),
o il minor contributo dovuto per legge”);
- l'appellante ha a questo punto provveduto, in pari data, al pagamento del contributo unificato, come da ricevuta telematica in atti;
- l'appellante ha, di seguito, il 14.01.2025, provveduto all'iscrizione a ruolo nel rispetto del disposto dell'art. 14, co. 3.1, D.P.R. cit.; considerato che:
- l'iscrizione a ruolo effettuata in data 10.01.2025, nel rispetto dei termini dell'art. 165
c.p.c., richiamato dall'art. 347 c.p.c., non può essere tenuta per buona considerando che, secondo l'art. 14, co. 3.1, D.P.R. 115/2002, essa deve essere preceduta dal versamento del contributo unificato, salve le esenzioni di legge (che qui non ricorrono); - l'iscrizione a ruolo effettuata regolarmente, ossia dopo il pagamento del contributo unificato, nella data del 14.01.2025 è tardiva rispetto alla data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo di questa fase di appello;
- è bensì vero che la l. 207/2024 – legge di bilancio per il 2025 non ha modificato i termini processuali previsti dal codice di rito, ma ha nondimeno imposto che la iscrizione a ruolo debba essere preceduta, come condizione di validità della stessa, dal pagamento del contributo unificato;
- non si ravvisa alcun pregiudizio al diritto di difesa in tale disposizione, come del tutto genericamente lamentato dall'appellante (“la predetta legge di bilancio non può pregiudicare il diritto alla difesa costituzionalmente garantito”), dato che essa fa comunque salve le esenzioni previste dalla legge al pagamento del contributo, sicchè non si ravvisano, allo stato, elementi per sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. 3.1, cit.;
- l'appello è pertanto improcedibile ai sensi dell'art. 348, 1° co., c.p.c. e l'improcedibilità va dichiarata con ordinanza da questo Consigliere istruttore a norma dell'art. 348, 3° co., 2° periodo, c.p.c.; rilevato, infine, che trattandosi di provvedimento potenzialmente idoneo a divenire definitivo agli effetti di quanto prevede l'art. 91 c.p.c., si deve provvedere sulle spese;
che l'assenza di giurisprudenza sul punto e l'assoluta novità della normativa introdotta dalla l. 207/2024 con decorrenza 1°.01.2025 esigono una compensazione delle spese a norma dell'art. 92, 2° co., c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara l'appello improcedibile e compensa le spese.
Si comunichi.
Torino, 15/04/2025
Il Consigliere Istruttore
Dott. Corrado Croci