Ordinanza cautelare 22 gennaio 2015
Decreto decisorio 26 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 26/01/2021, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2021
N. 01780/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1780 del 2014, proposto da
IO QU, LA AQ, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Portogruaro, viale Matteotti, 8;
contro
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco, 4600;
nei confronti
BE NT, rappresentato e difeso dagli avvocati Alvise Cecchinato, Susanna Geremia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Alvise Cecchinato in Venezia, S. Marco, 1642;
per l'annullamento
dell'accertamento di compatibilità paesaggistica: parere del 9.7.2014 prot n. 15809, rilasciato dalla Soprintendenza ed indirizzato al Comune di S. Michele al Tagliamento;
nonché del parere della Commissione Edilizia Integrata comunale del 23.4.2014, seduta n. 1615 e di ogni altro atto presupposto, antecedente, successivo o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie di costituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di San Michele al Tagliamento e del controinteressato BE NT;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 23 dicembre 2014;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 25.01.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO