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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/11/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N.1965/2022
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Unica CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 4/11/2025, il Giudice dott.ssa Iolanda Golia, all'udienza ex art. 127 bis cpc sono comparsi mediante collegamento da remoto:
Per l'avv. Donati CP_1
Per l'avv. IE CP_2
Per l'avv. RI CP_3
Per l'avv. Maruzzi CP_4
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa
L'avv. Donati si riporta alle note conclusive depositate in pct, insistendo nell'ammissione della ctu medico-legale per le motivazioni in atti;
precisa che l'attrice non è andata subito al PS e che con l'aiuto di una signora è riuscita ad alzarsi ed essendo il periodo pandemico ed avendo la madre di 90 anni a casa ha evitato di andare al ps al fine di evitare di portare il ID a casa;
L'avv. IE si riporta alle difese in atti e alle note depositate insistendo nelle conclusioni rassegnate;
manca la prova dell'an e del nesso che non può essere demandata ad una ctu medico legale e quindi chiede rigettarsi la domanda attorea;
chiede che in base al principio di causalità le spese dei terzi chiamati gravino in capo a parte attrice;
L'avv. RI si riporta integralmente al contenuto delle note conclusive, rileva che non ci sono contraddizioni nella deposizione dell'unica teste attendibile e indifferente;
la ctu non può colamare le carenze probatorie e insiste nel riugetto della domanda;
L'avv. Maruzzi si riporta agli atti depositati e si associa a quanto rilevato dai colleghi IE e RI e chiede che la causa venga trattenuta in decisione
L'avv. Donati si oppone alle contestazioni ex adverso sollevate e alla richiesta di condanna alle spese
I procuratori rinunziano ad assistere alla lettura di sentenza e dispositivo pagina 1 di 6 il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. mediante deposito del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
R.G.N. 1965/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Iolanda Golia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1965/2022, promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Francesca Donati CP_1 C.F._1
- attrice- contro
C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall' Controparte_5 P.IVA_1
- convenuta-
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_6 P.IVA_2
- terza chiamata
e
(P.I. ), in persona del procuratore speciale Sig.ra Controparte_7 P.IVA_3 Controparte_8 r aruz
-terza chiamata- pagina 2 di 6 OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da verbale che precede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito l'intestato Tribunale rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale i declaratoria del caso: 1) accertare e dichiarare, ex art. 2051 c.c., la esclusiva responsabilità della in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore, per i messa;
2) conseguentemente convenuta a risarcire tutti i danni subiti dalla sig.ra quantificati in complessivi € 45.595,48, come sopra analiticamente indicati o in quella CP_1 somma diversa, m che risulterà di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.”
A sostegno della propria domanda ha dedotto che: CP_1
- in data 1/4/2021, mentre si trovava presso il supermercato di Pontedera, giunta nella corsia CP_2 degli oli alimentari, cadeva rovinosamente per terra a causa d cchia di olio non segnalata, non visibile e pertanto imprevedibile;
- in data 2/4/2021, vista la persistenza di un forte dolore nella zona lombare, si recava a visita presso il proprio medico curante che certificava “lombalgia e lombosciatalgia sx con spiccato dolore alla pressione regione glutea e rachide lombare con impotenza funzionale”;
- in data 8/4/2022, persistendo il dolore, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pontedera ove veniva dimessa con diagnosi di lombalgia post-traumatica e prognosi di 10 giorni;
- in data 27/1/2022, invitava la e la a stipulare convenzione di Controparte_5 Controparte_6 negoziazione assistita;
tuttavia, iara Controparte_6 termine per estendere l'invito anche alla , Controparte_7
Decorso il termine ultimo per l'adesione né n Controparte_5 Controparte_7 manifestavano l'in erire alla pro a c unicamente con la senza tuttavia raggiungere un accordo. Controparte_6
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando tutto quanto ex adverso Controparte_5 tto e in diritto e chiedend are in giudizio l'impresa di pulizie incaricata di eseguire le pulizie nei punti vendita . Controparte_6 CP_2
Si è costituita, altresì, la terza chiamata contestando integralmente le pretese dell'attrice e le Controparte_6 domande della convenuta principale, i mbe infondate in fatto e in diritto, e chiedendo di essere a sua volta autorizzata a citare in giudizio la propria compagnia di assicurazione che offre copertura per la responsabilità civile verso terzi, Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Si è costituita quindi la Società Reale Mutua Assicurazioni contestando tutte le domande dell'attrice poiché pagina 3 di 6 fatto e in diritto e chiedendo conseguentemente di respingere la domanda di manleva di nei propri confronti. Controparte_6
Concessi i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c. la causa è stata istruita a mezzo prove orali, all'esito delle quali il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4/11/2025 tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo nto del giudizio, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto all'interno del punto vendita , va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.. CP_2
Infatti, la giurisprudenza di merito e legittimità ha più volte precisato che la responsabilità del supermercato per i danni derivati agli utenti configura non già una forma di responsabilità per colpa, bensì un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode e risulta esclusa solamente dal caso fortuito. (Trib. Perugia, sez. I, 27.11.2015 Trib. Trento, 01.08.2012, n. 726Trib. Roma, sez. XII, 25.06.2012, n. 13162; Corte appello Firenze, sez. II, 25.05.2010, n. 851Cass., 24.02.2011, n. 4476).
Trattasi di una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva, a fronte della quale l'attore ha l'onere di provare la qualità di custode in capo al convenuto, nonché il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, spettando invece al responsabile fornire la prova liberatoria del “caso fortuito” (Cass. Civ, sentenze c.d. “gemelle” n. 2480, n. 2481 e n. 2482 del 2018 poi confermate da Cass. n. 27724/2018, Cass. n. 4588/2022, nonché da Cass. Sez. Unite, Ord. n. 20943/2022). Trattandosi di responsabilità oggettiva non occorre un'attività o una condotta colposa del custode, ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (Cass., ord. n. 22684/2013).
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, infatti, intanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda. pagina 4 di 6 Alla luce dell'espletata istruttoria, si ritiene che l'attrice non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante e che non abbia fornito prova certa e tranquillizzante del fatto storico e della dinamica del sinistro per come esposta in citazione, non assolvendo quindi al minimo probatorio a lei richiesto. infatti, in citazione ha riferito di essere caduta rovinosamente per terra, all'interno del CP_1 causa di una macchia d'olio non segnalata.
La circostanza che la ia caduta a causa della presenza di olio sul pavimento non è provata. CP_1
Dall'istruttoria, infatti, non è emersa tale circostanza.
Il teste marito dell'attrice, che pure si trovava nel supermercato quando la è Testimone_1 CP_1 caduta, aspettando mia moglie che era andata a prendere l'ultima cosa, ognuno di noi avev o, io ero nel corridoio, dopo un po' è ritornata tutta frastornata, dicendomi che era caduta e delle persone l'avevano aiutata a tirarsi su”, (cfr. verbale di udienza del 20/3/2025).
Il teste direttore del punto vendita i Pontedera, che si è occupato, Testimone_2 CP_2 nell'imm i raccogliere la segnalazione de ha riferito: “non ricordo la circostanza CP_1 in merito alla presenza della bottiglia di olio della segnalazione di cui io non ero presente sul luogo, mi hanno chiamato e ho trascritto quello che mi ha detto la signora. Io ho scritto che la signora era caduta sulla macchia e che nel frattempo la stavano pulendo”.
Soltanto la teste che all'epoca dei fatti lavorava come addetta alle pulizie ed era una Tes_3 dipendente della iarato di aver assistito alla caduta dell'attrice, senza tuttavia ricordare se CP_3
“stavo pulendo o se pulito. Io ero lì con la macchinina lava asciuga. Io l'ho vista cadere, non ricordo su cosa è caduta”, (cfr. verbale di udienza del 20/3/2025).
Gli altri due testimoni escussi, Sig.ra figlia dell'attrice, e Sig. figlio dell'attrice, Tes_4 Testimone_5 hanno riferito sull'accaduto non in percezione diretta dell vento lesivo, in quanto entrambi non erano presenti al momento del fatto, ma solo per aver appreso dell'evento sulla base dei racconti della stessa attrice (cfr. verbale di udienza, “io ero a casa e mi ha raccontato mia mamma quello che era successo”, “io non ero presente mi ha raccontato mia mamma quello che era successo”).
Tale equivoco contesto probatorio è aggravato peraltro dall'assenza di riscontri documentali in ordine alle effettive condizioni del pavimento al momento del sinistro, non avendo parte attrice prodotto neppure rilievi fotografici.
Non può ritenersi, pertanto, che le lamentate ma indimostrate condizioni del pavimento al momento del sinistro descritto potessero integrare una situazione di pericolo tali da implicare la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; piuttosto si ritiene che la Sig.ra avre ere cura di uniformare la CP_1 propria condotta a canoni di normale diligenza, tant'è ste ha riferito in udienza che Tes_3 durante il proprio turno di lavoro era stata chiamata dal personal per pulire i residui della CP_2 rottura di una bottiglia d'olio e che a seguito di ciò aveva avvisato la ì come gli altri clienti del CP_1 supermercato, di prestare attenzione (“ricordo di aver detto alla signora che i stare attenta”).
Dunque, solo una distrazione o diversa negligenza dell'attrice può averla condotta a cadere per terra così pagina 5 di 6 come esposto nell'atto di citazione.
Da tale comportamento negligente deriva l'interruzione del nesso causale tra i lamentati danni e le condizioni del pavimento al momento del sinistro, in quanto comunque non dimostrate.
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, si ritiene che non sia emersa adeguata prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
La domanda va, quindi, rigettata in quanto non provata, con conseguen imento della domanda di manleva dispiegata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato e di quella azionata da CP_3 quest'ultimo nei confronti della terza Società Reale Mutua di Assicurazio
Le spese di lite tra attrice e convenuta seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al dm 55/2014.
Vanno, invece, compensate, 'assorbimento delle domande, le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata e tra quest'ultima e la compagnia assicurativa. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in euro 7616,00 oltre 15% rimb. Forf. IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
ICHIARA assorbita la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata CP_6
[...]
- DICHIARA assorbita la domanda proposta dalla terza chiamata nei confronti di Società Controparte_6
Reale Mutua di Assicurazioni;
- DICHIARA compensate le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata e tra CP_6 quest'ultima e la terza chiamata Società Reale Mutua di Assicurazioni.
E' verbale.
PISA, 4/11/2025
Il Giudice dott.ssa Iolanda Golia
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Unica CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 4/11/2025, il Giudice dott.ssa Iolanda Golia, all'udienza ex art. 127 bis cpc sono comparsi mediante collegamento da remoto:
Per l'avv. Donati CP_1
Per l'avv. IE CP_2
Per l'avv. RI CP_3
Per l'avv. Maruzzi CP_4
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa
L'avv. Donati si riporta alle note conclusive depositate in pct, insistendo nell'ammissione della ctu medico-legale per le motivazioni in atti;
precisa che l'attrice non è andata subito al PS e che con l'aiuto di una signora è riuscita ad alzarsi ed essendo il periodo pandemico ed avendo la madre di 90 anni a casa ha evitato di andare al ps al fine di evitare di portare il ID a casa;
L'avv. IE si riporta alle difese in atti e alle note depositate insistendo nelle conclusioni rassegnate;
manca la prova dell'an e del nesso che non può essere demandata ad una ctu medico legale e quindi chiede rigettarsi la domanda attorea;
chiede che in base al principio di causalità le spese dei terzi chiamati gravino in capo a parte attrice;
L'avv. RI si riporta integralmente al contenuto delle note conclusive, rileva che non ci sono contraddizioni nella deposizione dell'unica teste attendibile e indifferente;
la ctu non può colamare le carenze probatorie e insiste nel riugetto della domanda;
L'avv. Maruzzi si riporta agli atti depositati e si associa a quanto rilevato dai colleghi IE e RI e chiede che la causa venga trattenuta in decisione
L'avv. Donati si oppone alle contestazioni ex adverso sollevate e alla richiesta di condanna alle spese
I procuratori rinunziano ad assistere alla lettura di sentenza e dispositivo pagina 1 di 6 il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. mediante deposito del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
R.G.N. 1965/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Iolanda Golia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1965/2022, promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Francesca Donati CP_1 C.F._1
- attrice- contro
C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall' Controparte_5 P.IVA_1
- convenuta-
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_6 P.IVA_2
- terza chiamata
e
(P.I. ), in persona del procuratore speciale Sig.ra Controparte_7 P.IVA_3 Controparte_8 r aruz
-terza chiamata- pagina 2 di 6 OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da verbale che precede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito l'intestato Tribunale rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale i declaratoria del caso: 1) accertare e dichiarare, ex art. 2051 c.c., la esclusiva responsabilità della in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore, per i messa;
2) conseguentemente convenuta a risarcire tutti i danni subiti dalla sig.ra quantificati in complessivi € 45.595,48, come sopra analiticamente indicati o in quella CP_1 somma diversa, m che risulterà di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.”
A sostegno della propria domanda ha dedotto che: CP_1
- in data 1/4/2021, mentre si trovava presso il supermercato di Pontedera, giunta nella corsia CP_2 degli oli alimentari, cadeva rovinosamente per terra a causa d cchia di olio non segnalata, non visibile e pertanto imprevedibile;
- in data 2/4/2021, vista la persistenza di un forte dolore nella zona lombare, si recava a visita presso il proprio medico curante che certificava “lombalgia e lombosciatalgia sx con spiccato dolore alla pressione regione glutea e rachide lombare con impotenza funzionale”;
- in data 8/4/2022, persistendo il dolore, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pontedera ove veniva dimessa con diagnosi di lombalgia post-traumatica e prognosi di 10 giorni;
- in data 27/1/2022, invitava la e la a stipulare convenzione di Controparte_5 Controparte_6 negoziazione assistita;
tuttavia, iara Controparte_6 termine per estendere l'invito anche alla , Controparte_7
Decorso il termine ultimo per l'adesione né n Controparte_5 Controparte_7 manifestavano l'in erire alla pro a c unicamente con la senza tuttavia raggiungere un accordo. Controparte_6
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando tutto quanto ex adverso Controparte_5 tto e in diritto e chiedend are in giudizio l'impresa di pulizie incaricata di eseguire le pulizie nei punti vendita . Controparte_6 CP_2
Si è costituita, altresì, la terza chiamata contestando integralmente le pretese dell'attrice e le Controparte_6 domande della convenuta principale, i mbe infondate in fatto e in diritto, e chiedendo di essere a sua volta autorizzata a citare in giudizio la propria compagnia di assicurazione che offre copertura per la responsabilità civile verso terzi, Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Si è costituita quindi la Società Reale Mutua Assicurazioni contestando tutte le domande dell'attrice poiché pagina 3 di 6 fatto e in diritto e chiedendo conseguentemente di respingere la domanda di manleva di nei propri confronti. Controparte_6
Concessi i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c. la causa è stata istruita a mezzo prove orali, all'esito delle quali il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4/11/2025 tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo nto del giudizio, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto all'interno del punto vendita , va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.. CP_2
Infatti, la giurisprudenza di merito e legittimità ha più volte precisato che la responsabilità del supermercato per i danni derivati agli utenti configura non già una forma di responsabilità per colpa, bensì un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode e risulta esclusa solamente dal caso fortuito. (Trib. Perugia, sez. I, 27.11.2015 Trib. Trento, 01.08.2012, n. 726Trib. Roma, sez. XII, 25.06.2012, n. 13162; Corte appello Firenze, sez. II, 25.05.2010, n. 851Cass., 24.02.2011, n. 4476).
Trattasi di una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva, a fronte della quale l'attore ha l'onere di provare la qualità di custode in capo al convenuto, nonché il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, spettando invece al responsabile fornire la prova liberatoria del “caso fortuito” (Cass. Civ, sentenze c.d. “gemelle” n. 2480, n. 2481 e n. 2482 del 2018 poi confermate da Cass. n. 27724/2018, Cass. n. 4588/2022, nonché da Cass. Sez. Unite, Ord. n. 20943/2022). Trattandosi di responsabilità oggettiva non occorre un'attività o una condotta colposa del custode, ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (Cass., ord. n. 22684/2013).
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, infatti, intanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda. pagina 4 di 6 Alla luce dell'espletata istruttoria, si ritiene che l'attrice non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante e che non abbia fornito prova certa e tranquillizzante del fatto storico e della dinamica del sinistro per come esposta in citazione, non assolvendo quindi al minimo probatorio a lei richiesto. infatti, in citazione ha riferito di essere caduta rovinosamente per terra, all'interno del CP_1 causa di una macchia d'olio non segnalata.
La circostanza che la ia caduta a causa della presenza di olio sul pavimento non è provata. CP_1
Dall'istruttoria, infatti, non è emersa tale circostanza.
Il teste marito dell'attrice, che pure si trovava nel supermercato quando la è Testimone_1 CP_1 caduta, aspettando mia moglie che era andata a prendere l'ultima cosa, ognuno di noi avev o, io ero nel corridoio, dopo un po' è ritornata tutta frastornata, dicendomi che era caduta e delle persone l'avevano aiutata a tirarsi su”, (cfr. verbale di udienza del 20/3/2025).
Il teste direttore del punto vendita i Pontedera, che si è occupato, Testimone_2 CP_2 nell'imm i raccogliere la segnalazione de ha riferito: “non ricordo la circostanza CP_1 in merito alla presenza della bottiglia di olio della segnalazione di cui io non ero presente sul luogo, mi hanno chiamato e ho trascritto quello che mi ha detto la signora. Io ho scritto che la signora era caduta sulla macchia e che nel frattempo la stavano pulendo”.
Soltanto la teste che all'epoca dei fatti lavorava come addetta alle pulizie ed era una Tes_3 dipendente della iarato di aver assistito alla caduta dell'attrice, senza tuttavia ricordare se CP_3
“stavo pulendo o se pulito. Io ero lì con la macchinina lava asciuga. Io l'ho vista cadere, non ricordo su cosa è caduta”, (cfr. verbale di udienza del 20/3/2025).
Gli altri due testimoni escussi, Sig.ra figlia dell'attrice, e Sig. figlio dell'attrice, Tes_4 Testimone_5 hanno riferito sull'accaduto non in percezione diretta dell vento lesivo, in quanto entrambi non erano presenti al momento del fatto, ma solo per aver appreso dell'evento sulla base dei racconti della stessa attrice (cfr. verbale di udienza, “io ero a casa e mi ha raccontato mia mamma quello che era successo”, “io non ero presente mi ha raccontato mia mamma quello che era successo”).
Tale equivoco contesto probatorio è aggravato peraltro dall'assenza di riscontri documentali in ordine alle effettive condizioni del pavimento al momento del sinistro, non avendo parte attrice prodotto neppure rilievi fotografici.
Non può ritenersi, pertanto, che le lamentate ma indimostrate condizioni del pavimento al momento del sinistro descritto potessero integrare una situazione di pericolo tali da implicare la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; piuttosto si ritiene che la Sig.ra avre ere cura di uniformare la CP_1 propria condotta a canoni di normale diligenza, tant'è ste ha riferito in udienza che Tes_3 durante il proprio turno di lavoro era stata chiamata dal personal per pulire i residui della CP_2 rottura di una bottiglia d'olio e che a seguito di ciò aveva avvisato la ì come gli altri clienti del CP_1 supermercato, di prestare attenzione (“ricordo di aver detto alla signora che i stare attenta”).
Dunque, solo una distrazione o diversa negligenza dell'attrice può averla condotta a cadere per terra così pagina 5 di 6 come esposto nell'atto di citazione.
Da tale comportamento negligente deriva l'interruzione del nesso causale tra i lamentati danni e le condizioni del pavimento al momento del sinistro, in quanto comunque non dimostrate.
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, si ritiene che non sia emersa adeguata prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
La domanda va, quindi, rigettata in quanto non provata, con conseguen imento della domanda di manleva dispiegata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato e di quella azionata da CP_3 quest'ultimo nei confronti della terza Società Reale Mutua di Assicurazio
Le spese di lite tra attrice e convenuta seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al dm 55/2014.
Vanno, invece, compensate, 'assorbimento delle domande, le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata e tra quest'ultima e la compagnia assicurativa. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in euro 7616,00 oltre 15% rimb. Forf. IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
ICHIARA assorbita la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata CP_6
[...]
- DICHIARA assorbita la domanda proposta dalla terza chiamata nei confronti di Società Controparte_6
Reale Mutua di Assicurazioni;
- DICHIARA compensate le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata e tra CP_6 quest'ultima e la terza chiamata Società Reale Mutua di Assicurazioni.
E' verbale.
PISA, 4/11/2025
Il Giudice dott.ssa Iolanda Golia
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