Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 03/04/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza resa all'udienza del 24/01/2025, con cui è stata tra l'altro disposta la sostituzione con il deposito di note scritte dell'udienza fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 28/03/2025 da parte appellata
[...]
Controparte_1
lette le note scritte depositate in data 28/03/2025 da parte appellata CP_2
[...]
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6107 R.G. Cont. dell'anno
2022
TRA
Parte_1
- C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Viale dello Statuto n. 37 -
Latina presso lo studio dell'avv. Fabrizio BOSSOLI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato del
18/06/2024;
E
- C.F./P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Pio VI n. 36 -
Latina presso lo studio dell'avv. Giovanni FUSCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE APPELLATA
E
- C.F./P.IVA , in persona del legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Piazza Giuseppe DE
SANTIS - Fondi (LT) presso lo studio dell'avv. Giulio MASTROBATTISTA, dal quale rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 288/2022 del Giudice di Pace di
Latina, depositata in data 02/05/2022, pronunciata all'esito del giudizio R.G. n.
5718/2019;
CONCLUSIONI: per parte appellante (citazione in appello): “a) in accoglimento del proposto appello, dichiarare nulla, annullare e/o riformare la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Latina n. 288/2022, e, per l'effetto, accogliere ogni domanda formulata in primo grado dal “
[...]
; b) condannare, sempre e comunque, le Parte_2
parti appellate al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio”; per parte appellata, (note scritte del 28/03/2025): Controparte_1
“[…] conclude, riportandosi alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi per trascritte e riportate. L'Avv. Fusco chiede che la causa sia decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.”; per parte appellata, (note scritte del 28/03/2025): “[…] conclude, CP_2
riportandosi alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi per trascritte e riportate. L'Avv. Mastrobattista chiede che la causa venga decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
(“C.O.M.”) ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
288/2022 del Giudice di pace di Latina, depositata in data 02/05/2022, pronunciata all'esito del giudizio R.G. n. 5718/2019, con cui è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1433/2019 (avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento a carico della della somma di € 2.040,08 richiesti dal C.O.M. a Controparte_1
titolo di quote consortili riguardanti lavori di ristrutturazione di cui alle delibera assembleare del 01/08/2018), con conseguente revoca del provvedimento monitorio.
Parte appellante ha dedotto l'erroneità della decisione assunta dal giudice di prime cure per aver accolto l'opposizione proposta sebbene l'odierna appellata
(attrice in primo grado) non abbia dedotto in via d'azione, spiegando apposita domanda riconvenzionale, l'annullabilità delle delibera consortile del 01/08/2018, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, dovendo, al contrario, dichiarare inammissibile l'eccezione con cui l'opponente in primo grado ha dedotto l'annullabilità della richiamata delibera, che, in assenza di domanda, non poteva essere scrutinata.
L'appellante ha altresì eccepito la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto contenente motivazione per relationem, con mera indicazione dell'esistenza dei provvedimenti richiamati, senza esporne il contenuto nonché senza effettuare una valutazione critica delle argomentazioni poste a fondamento degli stessi e della loro pertinenza e decisività ai fini della decisione da assumere.
Esclusa l'esistenza di un condominio, quale entità separata e distinta dal
, con conseguente legittimazione del C.O.M. in merito al pagamento degli Parte_1
oneri condominiali, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente un Condominio, con esclusione della competenza del C.O.M. sia per la gestione commerciale, che per la gestione delle parti e dei servizi comuni.
1.1 Con atto del 21/02/2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1
che ha, in primo luogo, dedotto la correttezza e legittimità dell'appellata
[...]
sentenza sotto il profilo motivazionale, avendo il giudice di prime cure non solo richiamato i provvedimenti giurisdizionali in materia, versati in atti e attinente analoghe controversie tra le stesse parti, ma anche motivato sulla carenza di legittimazione del C.O.M. a pretendere il pagamento delle voci di spese di cui alla delibera del 01/08/2018, precisando che il debba considerarsi un'entità Parte_1
distinta e separata dal , pertanto, essendo il primo privo di titolarità in P_
ordine alla gestione immobiliare, non può determinare e imporre spese di competenza condominiale, ma solo procedere all'eventuale riscossione, in caso di specifica delega dopo apposita delibera condominiale avente ad oggetto le spese da effettuare e la loro ripartizione.
Quanto alla dedotta inammissibilità, ha osservato Controparte_1
come siano stati eccepiti diversi profili di nullità della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, come tali anche rilevabili d'ufficio.
Sulla scorta di tali argomentazioni, ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Analoghe considerazioni sono state fatte proprie dalla la quale ha CP_2
anche preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello sulla scorta dell'infondatezza dei motivi di impugnazione dedotti.
1.2 Ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 24/01/2025 è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del
03/04/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 04/04/2025 il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 4/4/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. invocata dalla parte appellata pare sufficiente richiamare il CP_2
principio di diritto, alla stregua del quale ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cass. civ. sez. VI-III, 17/12/2021, (ord.) n. 40560).
Applicando tale principio di diritto al caso concreto, l'appello proposto da
(“C.O.M.”) va Parte_1
considerato ammissibile, in quanto con esso l'appellante ha individuato le parti della sentenza di cui intende ottenere la modifica e le ragioni per cui ritiene errata la decisione del giudice di prime cure.
Pertanto, la preliminare eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342
c.p.c. sollevata da va disattesa. CP_2
3. Il primo motivo di impugnazione è connesso al terzo motivo, pertanto, vanno esaminati congiuntamente e vanno considerati entrambi infondati. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da laddove, al contrario, avrebbe dovuto Controparte_1
essere dichiarata inammissibile, atteso che l'opponente non ha dedotto in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale, l'annullabilità della delibera consortile del 01/08/2018, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto, è opportuno rilevare che l'opponente Controparte_1
odierna appellata, ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, prospettando la nullità della delibera consortile sotto il profilo costitutivo e deliberativo
(“l'impugnato provvedimento monitorio ha fonte nella deliberazione assembleare del
01.08.2018, radicalmente nulla. Come si arguisce dal tenore del relativo verbale,
l'assemblea ha deliberato con la presenza di due consorziati: Seventeen Real Estate, del quale è rappresentante Laccadive S.r.l., presente nella Controparte_4
persona del delegato, . Quest'ultimo ad oggi riveste la carica di Controparte_4
Presidente del C.O.M. e, all'occasione, ha pure rivestito la funzione di presidente dell'assemblea nella seduta incriminata. Insomma, l'assemblea del 01.08.2018 si è tenuta in presenza del solo , assenti tutti gli altri consorziati. Il Controparte_4
deliberato è stato emesso, quindi, in difetto di seduta legittimamente costituita e convocata e con la presenza di un soggetto in palese conflitto di interesse. […] nei diversi giudizi di impugnazione delle delibere assembleari, più volte è stato censurato il comportamento del Presidente/socio del sotto il profilo dell'abuso di Parte_1 potere, visibilmente finalizzato, tramite la strumentale esclusione di soci “scomodi” e dissenzienti, ad indirizzare la formazione delle maggioranze assembleari e a limitare il diritto partecipativo, ossia di status, di tali soci” cfr. atto introduttivo giudizio di primo grado).
Sebbene nell'atto introduttivo non siano indicati in maniera puntuale i vizi inficianti la delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, gli stessi possono essere individuati nei diversi atti di impugnazione delle delibere assembleari proposte e offerte in giudizio, vale a dire la duplicazione dei voti (riconoscendo il diritto di voto tanto al proprietario dell'unità immobiliare quanto all'esercente l'attività commerciale), nonché l'esclusione dalla votazione del consorziato moroso, precisati poi negli atti successivi. Posto quanto sopra, va richiamato il principio alla stregua del quale: “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata
d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via
d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass. civ., sez. un., 14/04/2021, n. 9839).
In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al 'difetto assoluto di attribuzioni' -, contenuto illecito, ossia contrario a 'norme imperative' o all''ordine pubblico' o al
'buon costume'. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (Cass. civ., sez. un., 14/04/2021, n. 9839).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione proposta da rilevando che “le denunciate anomalie afferenti alla Controparte_1
regolare costituzione dell'assemblea del giorno 01/08/2018 sono di fatto fondate e minano in radice l'intera procedura esecutiva” (cfr. sentenza impugnata), richiamando, peraltro, le sentenza dell'intestato UN in materia, ritenendo non estensibili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni le disposizioni in materia di condominio.
La ragione sottesa all'accoglimento dell'opposizione proposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, si rinviene, dunque, nella ritenuta sussistenza di due entità distinte ( e ), ognuna con proprie Parte_1 P_
competenze, con esclusione della legittimazione del a richiedere il Parte_1
pagamento degli oneri condominiali.
3.1. La decisione del giudice di prime cure va confermata, ancorché si rendano necessarie alcune precisazioni.
La delibera del 01/08/2018 (cfr. all. a) atto di citazione) ha ad oggetto l'approvazione di preventivi di spesa per lavori di ristrutturazione del
[...]
e approvazione differenza fondo spese a titolo di fondo consortile per lavori Pt_1
di ristrutturazione del vale a dire l'approvazione di spese avente Parte_1
natura condominiale, mediante la formazione di una volontà assembleare in contrasto con le norme, anche inderogabili, dettate in materia di condominio.
È opportuno premettere e ribadire, per quel che qui rileva, che le Sezioni
Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 9839 del 14/04/2021 hanno precisato che
l'art. 1137 cod.civ., per sua formulazione non consente di ritenere che la categoria della nullità delle deliberazioni condominiali sia interamente espunta dalla materia delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, neppure dopo la riforma del 2013.
Esistono infatti categorie, nel mondo del diritto, che non sono monopolio del legislatore, ma scaturiscono spontaneamente dal sistema giuridico, al di fuori e prima della legge: accanto alle ipotesi di annullamento, pertanto, devono essere mantenute, quali nullità, le ipotesi residuali in cui sussistano quei vizi talmente radicali «da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico». È questo il caso della «impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico», da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione. L'impossibilità materiale dell'oggetto della deliberazione va valutata con riferimento alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato;
l'impossibilità giuridica dell'oggetto, invece, va valutata in relazione alle «attribuzioni» proprie dell'assemblea. In ordine all'impossibilità giuridica dell'oggetto, vale la pena di osservare che l'assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni;
essa è abilitata ad adottare qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio (avendo le attribuzioni indicate dall'art. 1135 cod. civ. carattere meramente esemplificativo), purché destinato alla gestione delle cose e dei servizi comuni” (Cass. civ., sez. II, 13/01/2023, ord. n. 921).
3.2. Posto quanto sopra - e qui rilevano profili di connessione tra il primo e il terzo motivo di impugnazione (con cui l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui nega la legittimazione del a richiedere il pagamento delle Pt_1
spese condominiali, stante la diversità tra C.O.M. e condominio) - va osservato che il tribunale di Latina ha accertato, con decisione che si intende condividere, che la realtà del è strutturata sia come , competente in Parte_1 P_
merito alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni (qual è oggetto della delibera impugnata), di conservazione ed utilizzo dei beni comuni, sia come , con la diversa finalità di gestire, coordinare e promuovere le attività Parte_1
imprenditoriali del centro svolte dai consorziati (si richiamano l'ordinanza del
5/1/2023 resa nel giudizio n. 6692/2021 R.G. e l'ordinanza del 5/11/2022 nella causa n. 1762/2022).
Sul punto le predette pronunce richiamano la sentenza n. 6681/2021 della
Corte d'appello di Roma, per la quale “dalla disposizione di cui allo Statuto consortile (art. 2 lett. c) in base alla quale spetta al la 'gestione degli spazi Parte_1
e dei servizi comuni' non può dedursi automaticamente il potere in capo allo stesso di riscuotere gli oneri condominiali in nome e per conto proprio. A fondamento di tale convinzione vi è la peculiarità dei due istituti, i cui confini, in termini di disciplina applicabile devono mantenersi ben distinti”.
La Corte d'appello richiama la Suprema Corte, per la quale e P_
, pur essendo figure simili, si differenziano profondamente tra loro per una Parte_1
serie di caratteristiche particolari. Da ciò deriva una conseguenza fondamentale: la normativa in materia di condominio non è applicabile automaticamente al Parte_1
(Cass. civ., sez. I, 28/05/2015, n. 11035). È pacifico che il Parte_1
sia stato costituito per atto del notaio del 28/9/1989, mentre il Per_1 P_
risulta costituito per successivo atto del notaio del 12/6/1990. Per_2
Tale distinzione e la stessa successione temporale degli atti confermano la volontà dei consorziati di distinguere l'organismo destinato alla gestione mutualistica dell'attività di comune collaborazione tra imprese rispetto alla tradizionale gestione degli spazi comuni del complesso immobiliare.
Ed infatti l'art. 1 del regolamento condominiale prevede che il condominio, nel rispetto delle norme statutarie del , con il quale dunque, Parte_1
differenziandosi, si pone in relazione, ha lo scopo di regolamentare la corretta utilizzazione dei servizi e delle cose comuni, con disciplina delle spese generali e particolari ripartire secondo le tabelle millesimali allegate al regolamento stesso.
Parimenti l'art. 5 dello Statuto, che delinea l'oggetto sociale del Pt_1 recita: “Il ha lo scopo di rendere il Centro Commerciale un Parte_1 Pt_1
importante polo di attrazione per gli utenti, promuovendo le seguenti attività: […] i) ottemperare a quanto previsto dal Regolamento immobiliare del Centro commerciale
(allegato A)”. Pt_1
A tal proposito, l'art. 23 del regolamento condominiale (che, diversamente da quanto sostenuto dal C.O.M., è volto a governare l'uso e l'amministrazione del complesso immobiliare composto da cinque fabbricati, rispettivamente denominati
“N1” “N2” “N3” “N4” “N5” con destinazione d'uso a negozi, uffici, banca, supermercato, magazzini e autorimesse private, costituente nel suo insieme il
[...]
cfr. documentazione prodotta in primo grado), che Parte_1
costituisce l'allegato B dell'atto di deposito del regolamento di condominio del
12/06/1990 (Rep. n. 44.355 - racc. n. 2381), a rogito del notaio , prevede che ai Per_2
fini della determinazione delle spese comuni indicate nel presente Regolamento, queste saranno addebitate in ragione delle tabelle millesimali e relativi criteri di ripartizione depositate presso il notaio , prevedendo altresì, all'art. 24, la Per_2
costituzione a cura del Consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni esercizio, il fondo per le spese condominiali e quello relativo alle attività commerciali approvati dall'assemblea. Deriva dunque dall'assunto della predetta distinzione, come pure argomentato dal tribunale di Latina nelle pronunce citate, che, data l'indifferenziata possibile ricomprensione nel consorzio dei proprietari, degli affittuari e degli esercenti l'attività commerciale, nel condominio non è consentita l'applicazione delle regole statutarie sul calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi.
Invero, tale duplice natura (a cui si aggiunge il carattere derivato del potere gestorio per effetto dell'art. 2 del regolamento condominiale) impone che, sotto il profilo strettamente funzionale, il deve rispettare le previsioni civilistiche Parte_1
in materia condominiale di carattere imperativo e non derogabile, non potendo in tal caso prevalere previsioni statutarie derogatorie sul punto, che potrebbero avere efficacia relativamente agli aspetti strettamente commerciali ed imprenditoriali di gestione della struttura (aspetti affidati al ). Parte_1
A tal proposito, va osservato tra le norme inderogabili con il regolamento di condominio, individuate dall'art. 1138, quarto comma, c.c., si annovera l'art. 1136
c.c., concernente la costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.
Ne consegue che lo statuto del , il cui potere gestorio deriva dal Parte_1
relativo conferimento di poteri di cui all'art. 2 del regolamento, non avrebbe potuto introdurre deroghe, che è in alcun modo è consentito apportare nemmeno con il regolamento condominiale.
Pertanto, non può trovare applicazione in sede condominiale la disposizione dell'art. 16 dello statuto consortile per la quale il consorziato proprietario dell'unità immobiliare che esercita contestualmente un'attività commerciale nell'immobile di proprietà ha diritto di esprimere due volte il suo voto né l'art. 6, che prevede l'indifferenziata possibile partecipazione con diritto di voto dei proprietari, degli affittuari e degli esercenti l'attività commerciale.
3.3. A ciò si aggiunga, in merito all'esclusione dei soggetti morosi, l'articolo
16 dello Statuto, prevede espressamente che: “il consorziato non provveda al pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo” al “è considerato moroso, Parte_1 senza ulteriore avviso”; il successivo articolo 19 prevede che “in qualsiasi assemblea potranno votare solo i consorziati non morosi, come previsto dall'articolo 16”. Va osservato in generale che la privazione del diritto di voto in capo al socio di enti collettivi non è estraneo all'ordinamento e non vi è dubbio che esso possa essere previsto anche pattiziamente.
Ne costituisce un esempio l'art. 2466 c.c. in tema di mancata esecuzione dei conferimenti nelle società a responsabilità limitata. Il socio che non esegue il conferimento nel termine prescritto è considerato moroso dalla disposizione richiamata e non può partecipare alle decisioni dei soci.
La ratio della disciplina dell'art. 2466 c.c. sta nella tutela dell'integrità del capitale sia verso la società sia verso i terzi che fanno affidamento sullo stesso nei rapporti con la società medesima.
L'ordinamento prevede, in via del tutto eccezionale e per un caso definito (la mancata esecuzione dei conferimenti), che il socio sia privato del diritto di partecipare alle deliberazioni dell'ente: il diritto in cui si sostanzia la stessa qualità di socio.
La possibilità che per volontà negoziale questa ipotesi normativa esaminata venga estesa a tutti i possibili casi di morosità del socio (qui consorziato) non è di per sé da considerarsi illegittima, ma non può essere letta, nelle clausole contrattuali che la prevedono, come implicante l'esercizio di un potere dichiarativo degli organi dell'ente (segnatamente il soggetto che presiede l'assemblea) del tutto arbitrario e libero da alcuna procedimentalizzazione che ne garantisca un minimo grado di certezza.
In altri termini, per essere considerate legittime le disposizioni statutarie richiamate e che escludono de plano il consorziato moroso dall'attività deliberativa dell'ente, esse vanno interpretate nel senso che la morosità idonea ad escludere dall'esercizio del diritto di voto sia stata accertata, non necessariamente attraverso il ricorso alla sede giudiziaria, ma almeno in un procedimento in contraddittorio con l'interessato, ovvero mediante una deliberazione dell'ente.
Ritenere che un soggetto (il presidente dell'assemblea), sia pure chiamato a verificare la legittimità della partecipazione al voto dei convocati, possa limitarsi ad enunciare la morosità di un partecipante e perciò solo escluderlo dal voto, al di fuori di una fattispecie come quella delineata in modo definito dalla norma codicistica esaminata, implica una regolazione della struttura organizzativa dell'ente, sotto il profilo del funzionamento dell'assemblea, del tutto deficitaria.
Si pensi alla irragionevolezza delle disposizioni richiamate, laddove ad esempio si prendano in considerazione le innumerevoli fattispecie dello statuto che sottopongono i consorziati ad un regime sanzionatorio per una serie di condotte ritenute illecite e per le quali sono convenzionalmente previste sanzioni a volte molto rilevanti, suscettibili di essere contestate quanto alla loro imputabilità, alla misura dell'applicazione e al loro stesso fondamento causale. In questi casi escludere dal voto il consorziato che, per assunto unilaterale dei suoi organi, risulti destinatario di una ingiusta o indebita sanzione determina un vulnus nella stessa operatività dell'assemblea i cui esiti deliberativi verrebbero falsati dalla mancata partecipazione di soggetti meramente imputati di morosità, senza che questa trovi alcun riscontro neppure nell'ambito di un procedimento interno informato ad un minimo di contraddittorio.
L'onere della prova circa la legittimità dell'esclusione debba essere fornita dal convenuto, che deve cioè, sotto altro profilo, fornire la dimostrazione che la Parte_1
delibera assembleare sia stata legittimamente adottata e cioè senza l'illegittima esclusione dal voto dei soci/consorziati che ne hanno diritto. Nel caso in questione, nessuna dimostrazione della pretesa morosità è stata fornita dal in sede di Parte_1
deliberazione assembleare.
3.4. Ne consegue che l'assemblea del consorzio del 01/08/2018, con ordine del giorno di approvazione di preventivi di spesa per lavori di ristrutturazione
[...]
e approvazione differenza fondo spese a titolo di fondo Parte_1
consortile per lavori di ristrutturazione non avrebbe Parte_1
potuto deliberare sulle questioni di competenza dell'assemblea condominiale, disciplinata quanto alla partecipazione e alle regole di espressione del voto da una disciplina tutt'affatto differente.
La formazione della volontà assembleare, in una materia strettamente condominiale, qual è l'approvazione di lavori di ristrutturazione delle parti comuni, con la partecipazione sia dei proprietari dell'unità immobiliare che del titolare dell'attività commerciale e l'esclusione di soggetti legittimati a partecipare (i consorziati morosi), determina la nullità della delibera (e non l'annullabilità della stessa per difetto di calcolo del quorum strutturale), ponendosi in diretto contrasto con norme imperative ai sensi dell'art. 1138 c.c. in combinato disposto con l'art. 1418
c.c..
All'accertata nullità della delibera che, in applicazione del principio di diritto richiamato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio, consegue l'infondatezza dei motivi di appello proposti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi di impugnazione proposti non meritano accoglimento.
4. Parimenti infondato il motivo di impugnazione relativo alla nullità della sentenza per difetto di motivazione.
L'appellante ha eccepito la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., stante la mera indicazione dell'esistenza dei provvedimenti giurisdizionali richiamati, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte in quei giudizi e della loro pertinenza e decisività rispetto alle questioni poste dalle parti.
Come espressamente previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella motivazione della sentenza i fatti e le ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione possono essere esposti anche con riferimento a precedenti conformi.
Il richiamo dei provvedimenti pronunciati in altri processi deve avvenire attraverso l'indicazione degli estremi necessari per la relativa identificazione e reperibilità, in modo tale da consentire un controllo della motivazione, quale principio generale dell'ordinamento.
La tecnica motivazione per relationem è valida purché i contenuti mutuati siano fatti oggetto di valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass. civ., sez. V, 06/11/2024, n. 28517).
Ed ancora: “Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del
16/01/2015, Rv. 634091 - 01)” (Cass. civ., sez. V, 06/10/2022, ord. n. 29028).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha motivato sull'accoglimento dell'opposizione, individuandone le ragioni di fatto e di diritto (censurate dall'odierna appellante), operando anche un richiamo ai precedenti conformi dell'intestato
UN (le sentenze sono state versate in atti) in merito alla non estensibilità al delle disposizioni in materia di condominio (che costituisce solo una delle Parte_1
ragioni poste a fondamento della decisione).
È da escludere, dunque, che la motivazione della impugnata sentenza si sia risolta in un'acritica adesione al precedente conforme.
Non può, in altri termini, ritenersi che l'argomentazione non sia stata emessa all'esito di un vaglio critico e che non sia validamente “motivata”, in quanto il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in materia esprime anche le ragioni per le quali il giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere l'opposizione, senza che sia per questo esclusa la disamina delle contrapposte posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è infondato va, pertanto, rigettato, sebbene sulla base di un iter logico giuridico diverso da quello seguito dal giudice di prime cure.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, , come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(scaglione ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, applicati i parametri medi ridotti del 20% relativamente a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della difesa svolta, ad esclusione della fase istruttoria, non espletata), seguono la soccombenza.
6. In ragione del rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il UN, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
[...]
- condanna il Consorzio degli Operatori del centro commerciale Pt_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1 Controparte_1 che liquida in € 1.360,80 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
-condanna il Consorzio degli Operatori del centro commerciale Pt_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € Pt_1 CP_2
1.360,80 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Latina, lì 03/04/2025
Il giudice
Luca Venditto