Articolo 2 della Legge 8 ottobre 2020, n. 134
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 ottobre 2020
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione medesima.
Entrata in vigore il 28 ottobre 2020