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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.4048 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
(nome da nubile Parte_1 Parte_2
o 1952 a Brooklyn, N
[...] cittadina statunitense, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Arturo Grasso del Foro di Roma, rappresentante e difensore,
– ricorrente -
, rappresentato e difeso, ex lege, Controparte_1 ale dello Stato,
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 28.3.2025, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretta discendente di nata il [...] a Persona_1
Castellammare del Golfo, provincia di Trapani (all.1 al ricorso), la quale sposava il 6 settembre Persona_2
1902 a Castellammare del Golfo (all.2). I due sposi emigravano negli Stati Uniti e non si è mai Per_1 naturalizzata cittadina statunitense, come attestato dalla dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di
Sicurezza Nazionale e dei Servizi di Cittadinanza e
Immigrazione (U.S.C.I.S.) (all.3).
Dal suddetto matrimonio nasceva il 18 Parte_3 luglio 1913 a New York (all.4), il quale sposava IL
RE ST il 25 settembre 1942 a Richmond, Virginia
(all.5).
In seguito nasceva il 6 aprile 1952 a Parte_2
Brooklyn, New York (all.6), la quale è unita in matrimonio con l'8 luglio 2008 a Santa Monica, Controparte_2
California (all.7). era precedentemente sposata con da Pt_2 Persona_3 cui divorziava l'11 dicembre 1996 (all.8).
Il convenuto si costituiva chiedendo “il rigetto del CP_1 ricorso avversario. In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui l'eccezione di cui sopra dovesse essere rigettata, vorrà il Tribunale adito decidere la causa secundum legem, verificando la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della cittadinanza in capo agli odierni richiedenti”.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
2 Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
quanto all'eccezione, sollevata dall'Amministrazione resistente, in ordine alla normativa da applicarsi, va subito rilevato che il deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento risulta effettuato in data 28.3.2025, e pertanto in data anteriore all'entrata in vigore del D.L.
36/2025, pubblicato in G.U. del 28.3.2025 ed entrato in vigore il giorno successivo (art.2 stesso).
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n.
1, della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine.
La stessa Corte ha inoltre riconosciuto che deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Inoltre, con sentenza n. 87 del 16.04.1975, ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale
3 dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466 del 25.02.2009, hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero (o naturalizzatosi tale) prima del 01.01.1948.
Va altresì rilevato che, come risulta dalla documentazione prodotta, l'avo del ricorrente, , non ha Persona_1 mai acquisito la cittadinanza statunitense.
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Le spese del giudizio, stante l'esito e l'atteggiamento processuale di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico della ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il
Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che:
(nome da nubile Parte_1 Parte_2
1952 a Brooklyn, N
[...]
è cittadina italiana.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
4 - Si dispone la trasmissione al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il giorno 9 giugno 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.4048 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
(nome da nubile Parte_1 Parte_2
o 1952 a Brooklyn, N
[...] cittadina statunitense, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Arturo Grasso del Foro di Roma, rappresentante e difensore,
– ricorrente -
, rappresentato e difeso, ex lege, Controparte_1 ale dello Stato,
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 28.3.2025, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretta discendente di nata il [...] a Persona_1
Castellammare del Golfo, provincia di Trapani (all.1 al ricorso), la quale sposava il 6 settembre Persona_2
1902 a Castellammare del Golfo (all.2). I due sposi emigravano negli Stati Uniti e non si è mai Per_1 naturalizzata cittadina statunitense, come attestato dalla dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di
Sicurezza Nazionale e dei Servizi di Cittadinanza e
Immigrazione (U.S.C.I.S.) (all.3).
Dal suddetto matrimonio nasceva il 18 Parte_3 luglio 1913 a New York (all.4), il quale sposava IL
RE ST il 25 settembre 1942 a Richmond, Virginia
(all.5).
In seguito nasceva il 6 aprile 1952 a Parte_2
Brooklyn, New York (all.6), la quale è unita in matrimonio con l'8 luglio 2008 a Santa Monica, Controparte_2
California (all.7). era precedentemente sposata con da Pt_2 Persona_3 cui divorziava l'11 dicembre 1996 (all.8).
Il convenuto si costituiva chiedendo “il rigetto del CP_1 ricorso avversario. In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui l'eccezione di cui sopra dovesse essere rigettata, vorrà il Tribunale adito decidere la causa secundum legem, verificando la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della cittadinanza in capo agli odierni richiedenti”.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
2 Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
quanto all'eccezione, sollevata dall'Amministrazione resistente, in ordine alla normativa da applicarsi, va subito rilevato che il deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento risulta effettuato in data 28.3.2025, e pertanto in data anteriore all'entrata in vigore del D.L.
36/2025, pubblicato in G.U. del 28.3.2025 ed entrato in vigore il giorno successivo (art.2 stesso).
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n.
1, della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine.
La stessa Corte ha inoltre riconosciuto che deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Inoltre, con sentenza n. 87 del 16.04.1975, ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale
3 dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466 del 25.02.2009, hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero (o naturalizzatosi tale) prima del 01.01.1948.
Va altresì rilevato che, come risulta dalla documentazione prodotta, l'avo del ricorrente, , non ha Persona_1 mai acquisito la cittadinanza statunitense.
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Le spese del giudizio, stante l'esito e l'atteggiamento processuale di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico della ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il
Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che:
(nome da nubile Parte_1 Parte_2
1952 a Brooklyn, N
[...]
è cittadina italiana.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
4 - Si dispone la trasmissione al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il giorno 9 giugno 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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