Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/12/2024, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 134-1/2024 R.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto x art. 40 D.L. n. 14/2019 (di seguito per brevità CCII) da:
PREGIS S.P.A. (C.F. e P.IVA 00440600229), con Sede Legale in Milano (MI), Foro Buonaparte
n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Segantini in virtù di procura allegata al ricorso nei confronti di:
FRAGOS S.R.L.S. (P.IVA 02223060688) con Sede Legale in Montesilvano (PE) alla Via Carlo
Maresca n. 23
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2024, la PREGIS S.P.A. avanzava domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società FRAGOS S.R.L.S., della quale era creditrice della somma complessiva di € 26.837,66, in forza di decreto ingiuntivo n. 14444/2023 del 15.09.2023 dichiarato esecutivo dal Tribunale di Milano il successivo 15.11.2023 e pedissequo atto di precetto in rinnovazione del 25.06.2024, regolarmente notificato alla debitrice in pari data.
Convocata per il 24.10.2024 l'intimata, sebbene regolarmente chiamata in giudizio ai sensi dell'art. 40 commi 7 e 8 del CCII, mediante notifica del ricorso con PEC della Cancelleria consegnata il
20.09.2024, la debitrice non si è costituita né è comparsa all'udienza fissata mentre il ricorrente ha insisto per l'apertura della liquidazione giudiziale. In quell'udienza il Giudice Delegato, considerati i ritardi da parte dell'Agenzia delle Entrate nella trasmissione dell'esito dell'istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri ai sensi dell'art. 42 CCII, ha rinviato al 05 novembre. In quella data, dato atto delle risultanze prodotte dall'Ente di Riscossione, il G.D. si è riservato di riferire al collegio.
Pag. 1 a 4
rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società di capitali che esercita attività di gestione di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, tavole calde e fredde;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non avendo questa dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII, né tale possesso risulta altrimenti dimostrato, essendo l'ultimo bilancio depositato riferito all'annualità 2021;
Osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti, le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi”
(Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769);
Rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che dagli atti risulta che:
- la debitrice non ha soddisfatto il credito vantato dall'istante portato da titolo esecutivo, circostanza da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- il creditore ha tentato il pignoramento mobiliare con esito negativo;
- la resistente è priva di patrimonio immobiliare;
- la debitrice presenta altresì, come attestato a seguito di istruttoria espletata ai sensi dell'art. 42
CCII, debiti verso:
Agenzia delle Entrate, per oltre € 38.000,00;
I.N.P.S. per € 90.447,81;
Pag. 2 a 4 Considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
Rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCII.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di FRAGOS S.R.L.S. (P.IVA
02223060688) con Sede Legale in Montesilvano (PE) alla Via Carlo Maresca n. 23
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott.
Michele Iacovone, con studio in Pescara, Via Ravenna, 3/4 65122 Pescara, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
Pag. 3 a 4 AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA il giorno 25/03/2024 ore 9.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Dott. Elio Bongrazio
Pag. 4 a 4