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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/09/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2331/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ARCURI MARIA STEFANIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FOLINO CRISTINA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla revisione ex artt.83 e 137, d.p.r.1124/1965 dell'indennizzo del danno biologico (da inabilità permanente) già liquidatole dall' in misura pari al 38 %, chiedendo l'accertamento della CP_1 sussistenza di una maggiore percentuale (45 %) di danno biologico e la condanna dell' al pagamento della prestazione ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 dovuta a CP_1 titolo di indennizzo del suddetto danno (oltre vittoria di spese di lite, con distrazione). L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni seguenti. Gli artt.83 e 137, d.p.r.1124/1965 e l'art.13, d.lgs.38/2000 prevedono la possibilità di revisione o soppressione (su istanza di parte o d'ufficio) dell'indennizzo del danno biologico (da inabilità permanente) ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 già liquidato, nell'ipotesi di miglioramento o peggioramento (in quest'ultimo caso, purché derivi dall'infortunio sul lavoro/dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione dell'indennizzo) delle condizioni fisiche del suo titolare. Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso
1 il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio (disposizione relativa agli infortuni sul lavoro). La prima revisione della rendita può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita (disposizione relativa alle malattie professionali). La revisione dell'indennizzo in capitale per sopravvenuto aggravamento della menomazione può avvenire una sola volta, entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici anni nell'ipotesi di malattia professionale. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. Nel caso di revisione ad istanza di parte, l' deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla relativa domanda CP_1 amministrativa, decorsi inutilmente i quali l'istante può proporre il ricorso giudiziario. L'art.13, d.lgs.38/2000 prevede invece il diritto dell'assicurato (dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale/in rendita) alla liquidazione del capitale/della rendita, nell'ipotesi di peggioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato derivante dall'infortunio sul lavoro/dalla malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale/in rendita. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La domanda amministrativa deve essere proposta (nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento) entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici anni nell'ipotesi di malattia professionale. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione. Il presente giudizio verte sulla quantificazione del danno biologico ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 conseguente all'infortunio sul lavoro/alla malattia professionale denunciati dalla parte ricorrente, liquidato dall' in misura pari al 38 % (anche in CP_1 sede di revisione). Ritenendo insufficiente tale quantificazione del danno, la parte ricorrente ha adito questo Giudice, chiedendo l'accertamento della sussistenza di una maggiore percentuale (45 %) di danno biologico e la condanna dell' al CP_1
2 pagamento della prestazione ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 dovuta a titolo di indennizzo del suddetto danno. Su tali basi è stata disposta CTU che ha quantificato il danno biologico nel 45 %: non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica. Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la conseguenza che l' deve essere condannato alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'indennizzo (in rendita) del danno biologico (da inabilità permanente pari al 45 %, con decorrenza dal 25/6/2024 -data del certificato su cui il CTU ha fondato le sue conclusioni- , cogliendo dunque nel segno la doglianza dell in ordine alla CP_1 decorrenza dell'acclarato aggravamento), ai sensi dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, oltre accessori come per legge. Le spese di lite sono compensate per metà (atteso che l'aggravamento è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data dell'istanza amministrativa di revisione del 23/1/2024) e, per il resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla revisione ex artt.83 e 137, d.p.r.1124/1965 dell'indennizzo in capitale del danno biologico (da inabilità permanente) già liquidatole (in misura pari al 38 %) e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, all'indennizzo (in rendita) ex art.13, co.2, d.lgs.38/2000 del danno biologico (da inabilità permanente pari al 45 %, con decorrenza dal 25/6/2024) conseguente all'infortunio sul lavoro/alla malattia professionale denunciati. Condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi (o, se CP_1 maggiore, rivalutazione) come per legge. Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante CP_1 metà, liquidata in euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto) a carico dell' . CP_1
Crotone, 19/09/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2331/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ARCURI MARIA STEFANIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FOLINO CRISTINA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla revisione ex artt.83 e 137, d.p.r.1124/1965 dell'indennizzo del danno biologico (da inabilità permanente) già liquidatole dall' in misura pari al 38 %, chiedendo l'accertamento della CP_1 sussistenza di una maggiore percentuale (45 %) di danno biologico e la condanna dell' al pagamento della prestazione ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 dovuta a CP_1 titolo di indennizzo del suddetto danno (oltre vittoria di spese di lite, con distrazione). L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni seguenti. Gli artt.83 e 137, d.p.r.1124/1965 e l'art.13, d.lgs.38/2000 prevedono la possibilità di revisione o soppressione (su istanza di parte o d'ufficio) dell'indennizzo del danno biologico (da inabilità permanente) ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 già liquidato, nell'ipotesi di miglioramento o peggioramento (in quest'ultimo caso, purché derivi dall'infortunio sul lavoro/dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione dell'indennizzo) delle condizioni fisiche del suo titolare. Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso
1 il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio (disposizione relativa agli infortuni sul lavoro). La prima revisione della rendita può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita (disposizione relativa alle malattie professionali). La revisione dell'indennizzo in capitale per sopravvenuto aggravamento della menomazione può avvenire una sola volta, entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici anni nell'ipotesi di malattia professionale. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. Nel caso di revisione ad istanza di parte, l' deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla relativa domanda CP_1 amministrativa, decorsi inutilmente i quali l'istante può proporre il ricorso giudiziario. L'art.13, d.lgs.38/2000 prevede invece il diritto dell'assicurato (dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale/in rendita) alla liquidazione del capitale/della rendita, nell'ipotesi di peggioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato derivante dall'infortunio sul lavoro/dalla malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale/in rendita. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La domanda amministrativa deve essere proposta (nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento) entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici anni nell'ipotesi di malattia professionale. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione. Il presente giudizio verte sulla quantificazione del danno biologico ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 conseguente all'infortunio sul lavoro/alla malattia professionale denunciati dalla parte ricorrente, liquidato dall' in misura pari al 38 % (anche in CP_1 sede di revisione). Ritenendo insufficiente tale quantificazione del danno, la parte ricorrente ha adito questo Giudice, chiedendo l'accertamento della sussistenza di una maggiore percentuale (45 %) di danno biologico e la condanna dell' al CP_1
2 pagamento della prestazione ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 dovuta a titolo di indennizzo del suddetto danno. Su tali basi è stata disposta CTU che ha quantificato il danno biologico nel 45 %: non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica. Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la conseguenza che l' deve essere condannato alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'indennizzo (in rendita) del danno biologico (da inabilità permanente pari al 45 %, con decorrenza dal 25/6/2024 -data del certificato su cui il CTU ha fondato le sue conclusioni- , cogliendo dunque nel segno la doglianza dell in ordine alla CP_1 decorrenza dell'acclarato aggravamento), ai sensi dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, oltre accessori come per legge. Le spese di lite sono compensate per metà (atteso che l'aggravamento è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data dell'istanza amministrativa di revisione del 23/1/2024) e, per il resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla revisione ex artt.83 e 137, d.p.r.1124/1965 dell'indennizzo in capitale del danno biologico (da inabilità permanente) già liquidatole (in misura pari al 38 %) e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, all'indennizzo (in rendita) ex art.13, co.2, d.lgs.38/2000 del danno biologico (da inabilità permanente pari al 45 %, con decorrenza dal 25/6/2024) conseguente all'infortunio sul lavoro/alla malattia professionale denunciati. Condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi (o, se CP_1 maggiore, rivalutazione) come per legge. Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante CP_1 metà, liquidata in euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto) a carico dell' . CP_1
Crotone, 19/09/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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