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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9207 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48662/2022 promossa da:
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Marco Gangemi (c.f. del Foro di Bolzano giusta procura in calce al presente C.F._2 ricorso e con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Bolzano via Manci 25 ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRIGERIO CP_1 C.F._3 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA GAMBERINI PASSACORTI, 7 20900 MONZA presso il difensore avv. FRIGERIO ALESSANDRA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
NEL MERITO 1) Accertarsi e dichiararsi che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 179 lett. f) con riferimento all'assegnazione al Sig. dell'immobile sito Milano (MI) via Ornato CP_1
110 di cui all'atto notarile a Rogito del Notaio , rep. 95.651/15.195 in data Persona_1
11/04/2006 doc. n. 9) e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che il prezzo della vendita del suddetto immobile di cui al doc. n. 8) del convenuto non riguarda beni personali del Sig. ma CP_1 beni della comunione legale dei coniugi. 2) Accertarsi e dichiararsi che non sussistono le condizioni di cui all'art. 179 lett. f) con riferimento all'acquisto del Sig. relativo all'immobile sito CP_1
AT (MI) via dell'Olmo 25 di cui all'atto notarile a Rogito del Notaio n. rep. Persona_2
(doc. n. 2) e per l'effetto accertarsi e dichiararsi la comproprietà dell'immobile in pari misura fra l'attrice e il convenuto;
3) ordinarsi al competente conservatore la trascrizione del diritto di proprietà della Sig.ra sull'immobile sito in AT (MI) via dell'Olmo 25, così Parte_1 catastalmente identificati: Comune I577 - SEGRATE (MI), catasto fabbricati foglio n. 11 particella 259; foglio n.11 particella 261 subalterno 701; foglio n.11 particella 503, oltre alle parti comuni e alle pertinenze.
pagina 1 di 7 IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze del presente grado IN VIA ISTRUTTORIA 1. Ordinarsi a Banca Intesa San Paolo S.p.A. di produrre in giudizio il pagamento del mutuo di cui all'atto di compravendita prodotto sub doc. n. 9 per € 152.000 indicato all'art. 3, indicando i soggetti pagatori a seguito dell'accollo indicato nel suddetto documento;
2. ordinarsi al convenuto di CP_1 produrre in giudizio l'atto di accollo del mutuo indicato quale pagamento del prezzo al doc. n. 9 fascicolo attore;
3. ordinarsi al convenuto di produrre in giudizio copia della prova dei CP_1 pagamenti eseguiti a favore della ( indicati nel doc. n. Parte_2 P.IVA_1
9 art. 3, per 63.751,88.
Per la parte convenuta
NEL MERITO Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che prescritte/decadute e/o tardive. Accertata la mala fede e/o colpa grave caratterizzante la condotta della sig.ra condannare quest'ultima al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. comma uno o, in Pt_1 subordine, condannare la stessa al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. terzo comma in favore del sig. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA Con piu' ampia riserva di ulteriormente argomentare e produrre anche alla luce delle difese avversarie. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze.
Motivi della decisione
1. Le domande delle parti Con citazione notificata in data 22.11.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(ex coniuge) svolgendo azione di accertamento negativo rispetto alla natura di bene CP_1 personale dell'immobile sito in AT (MI) Via dell'Olmo 25 acquistato dall'ex coniuge con atto notaio rep. 50.363/18.739 ed al fine di accertare la comproprietà dell'immobile tra Persona_2 attrice e convenuto.
Ha allegato che aveva contratto matrimonio concordatario con in data 2.7.2005 con CP_1 regime di comunione legale dei beni;
che l'immobile era stato acquistato in costanza di matrimonio in data 23.12.2009 e nell'atto di compravendita il convenuto aveva dichiarato che il bene doveva considerarsi escluso dalla comunione legale;
all'atto aveva partecipato anche l'attrice in qualità di coniuge ai fini di rendere la dichiarazione di esclusione dalla comunione legale dell'immobile acquistato.
Successivamente i due coniugi dapprima si separavano consensualmente (omologa in data 13.12.2017) e quindi giungevano allo scioglimento del matrimonio (sentenza del Tribunale di Milano del 10.6.2019).
Ha allegato che “in seguito a recenti indagini sui documenti inerenti all'acquisto dell'immobile” era emerso che l'esclusione dal regime della comunione legale era avvenuto in assenza dei presupposti di cui all'art. 179 cc essendo stato corrisposto il prezzo di acquisto attraverso un mutuo fondiario.
Né a diversa soluzione poteva giungersi tenendo conto degli accordi di separazione e di divorzio atteso che la clausola di non avere più nulla da pretendere in relazione ai beni dell'ex coniuge non potrebbe pagina 2 di 7 avere efficacia se non rispetto agli aspetti di mantenimento tra coniuge e figli e che il riconoscimento della proprietà esclusiva dell'immobile in capo al coniuge conseguiva ad una valutazione errata della attrice e non espressione di una volontà di rinuncia.
Si è tempestivamente costituito contestando le deduzioni attoree ed osservando che CP_1 quanto dichiarato dalla attrice nei vari atti (atto di acquisto, separazione e divorzio) doveva considerarsi quale rinuncia al suo (presunto) diritto di vedersi riconosciuta la liquidazione della sua quota/comproprietà sul bene.
Ha rilevato come gli accordi raggiunti tra gli ex coniugi in sede di separazione prima e di divorzio poi non avessero mai messo in dubbio la proprietà del bene immobile di AT in capo esclusivamente al convenuto che lo aveva acquistato con il ricavato della vendita di un precedente bene immobile personale sito in Milano, Via Ornato e con alcune regalie del padre e che aveva sempre pagato in via esclusiva le rate di mutuo;
inoltre solo a seguito del rilascio dell'immobile da parte della attrice, il convenuto aveva effettato il versamento dell'assegno di mantenimento delle figlie (prima compensato dal versamento totale delle rate di mutuo relative all'immobile occupato dalla ex moglie e dalle figlie) con definizione “tombale” delle reciproche pretese economiche.
Ha chiesto il rigetto della domanda richiamando il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia n. 22775/2009 e rilevando che la volontà espressa dalla sigra in Pt_1 sede di acquisto dell'immobile non fosse stata viziata né da errore di fatto né da violenza di tal chè la proprietà esclusiva doveva rimanere accertata in capo al convenuto.
Alla luce della condotta fortemente oppositiva della attrice, sia in relazioni a precedenti vicende sia in relazione alla capziosa iniziativa giudiziaria volta ad ottenere l'accertamento della comproprietà del bene immobile pacificamente di proprietà del convenuto con trascrizione della domanda giudiziale sul bene immobile molto pregiudizievole per il convenuto che aveva necessità di venderlo, cosa ben nota alla attrice, ha chiesto la condanna della attrice ex art. 96 cpc.
Alla prima udienza di comparizione la difesa di parte attrice ha svolto domanda riconvenzionale (svolgendo una reconventio reconventionis) e chiedendo di estendere l'accertamento in ordine alla ricomprensione nella comunione legale anche dell'immobile sito in Milano, Via Ornato 10; rispetto a tale domanda nel corso della stessa udienza la difesa di parte convenuta ha eccepito la inammissibilità per tardività non avendo il convenuto spiegato alcuna domanda riconvenzionale.
A seguito della concessione di termini ex art. 183 sesto comma cpc, senza svolgimento di attività istruttoria ritenuta inammissibile ed irrilevante dal Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 10.4.2025 dal nuovo giudice assegnatario, previa concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
2. La reconventio reconventionis Va preliminarmente rilevata la tardività della domanda riconvenzionale in riconvenzione svolta dalla difesa di parte attrice in sede di prima udienza ex art. 183 cpc (vecchio rito).
Invero tale facoltà è riconosciuta alla parte attrice nei limiti di cui all'art. 183 quinto comma cpc (allora vigente) e cioè se essa è conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Quest'ultimo nella comparsa di costituzione si è limitato a chiedere il rigetto della domanda attorea, senza svolgere domande riconvenzionali, e, quanto alle eccezioni non ha proposto eccezioni che danno luogo all'apertura alla suddetta facoltà avendo semplicemente osservato che mancano i presupposti per ritenere il bene immobile oggetto della domanda di accertamento negativo di cui alla pagina 3 di 7 citazione bene ricadente nella comunione legale dei coniugi essendo esso bene personale in quanto acquistato con risorse dell'ex coniuge di provenienza donativa paterna e legate alla vendita di precedente immobile personale (come del resto testualmente recita l'art. 179 lettera f). Del resto la circostanza che il convenuto avesse acquistato e poi venduto il bene immobile sito in Milano, Via Ornato non è circostanza nuova – neppure sotto il profilo processuale – atteso che era ben nota alla attrice che aveva partecipato anche a detto acquisto intervenuto in costanza di matrimonio per rendere anche in tale sede la dichiarazione ex art. 179 lettera f) cc..
3. La domanda di accertamento negativo
La domanda attorea è infondata.
I fatti che avrebbero determinato l'attrice a proporre la domanda di cui al presente processo appaiono essere collegati più che alla circostanza rappresentata dalla difesa in citazione (“in seguito a recenti indagini sui documenti inerenti all'acquisto dell'immobile”) invero alla pronuncia di alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione, successive alle Sezioni Unite n. 22755 del 28/10/2009 , che avrebbero inteso mutare detto granitico insegnamento a favore di una maggiore specificità della dichiarazione del coniuge non proprietario del bene immobile in regime di comunione legale resa nell'ambito dell'atto di trasferimento immobiliare, circostanza che per il vero pure emerge dalle difese attoree pur solo nelle memorie istruttorie e nella comparsa conclusionale.
La disputa in ordine al carattere confessorio o meno delle dichiarazioni rese dal coniuge in regime di comunione legale di beni nell'atto di acquisto del bene immobile ex art. 179 lettera f) cc. infatti ha formato oggetto di un contrasto giurisprudenziale chiarito dall'intervento della Suprema Corte a sezioni unite che nel 2009 ha affermato che “nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa nell'atto dall'altro coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179, secondo comma, cod. civ., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia diversamente a seconda che tale natura dipenda dall'acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente o dalla destinazione del bene all'uso personale
o all'esercizio della professione di quest'ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell'intento del coniuge acquirente. Ne consegue che l'azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732 cod. civ., e nel secondo la verifica dell'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell'intento manifestato”.
Più in dettaglio nella motivazione della sentenza si precisa che “Deve rilevarsi che in caso di acquisto di bene immobile da parte di uno dei coniugi dopo il matrimonio l'art. 179 secondo comma cc al fine di escludere la comunione legale richiede, oltre alla sussistenza di uno dei requisiti oggettivi di cui alle lettere c), d) ed f) del primo comma anche che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto purchè a detto atto partecipi il detto coniuge;
la mancata contestazione da parte di quest'ultimo in detta sede ovvero la esplicita conferma attraverso una propria dichiarazione, di quella dell'acquirente in ordine alla natura personale del bene di cui si tratta ha carattere ricognitivo e non negoziale e tuttavia costituisce pur sempre un atto giuridico volontario e consapevole cui il legislatore attribuisce valenza di testimonianza privilegiata ricollegandovi l'effetto di una presunzione juris et de jure di esclusione della contitolarità dell'acquisto. Il vincolo derivante da tale presunzione peraltro non è assoluto potendo essere rimosso per errore di fatto o violenza nei limiti in cui ciò è consentito per la confessione”. pagina 4 di 7 Ora la giurisprudenza di legittimità successiva a detto pronunciamento (a sezioni unite) non ha inteso offrire una diversa ricostruzione ma, nel solco di quanto già affermato dal Supremo Collegio, ha inteso precisare il contenuto della dichiarazione della quale ha approfondito la natura di dichiarazione consapevole.
Tuttavia la lettura che ne offre la difesa attorea è fuorviante avendo lo scopo di pretendere la conoscenza, da parte del coniuge, della precisa individuazione in diritto della inclusione o meno dei beni nella comunione legale dei coniugi (tema assai complesso anche per gli operatori del diritto). La natura confessoria della dichiarazione è invece specifica se chi la rende è a conoscenza del fatto storico sotteso e cioè nel caso che interessa al Tribunale della provenienza effettiva del denaro attraverso il quale detto bene risulta acquistato.
Ora, poiché la conoscenza di detto fatto era ben nota alla attrice, avendo ella perfettamente conosciuto che il bene immobile era stato acquistato con la vendita di precedente immobile personale del coniuge atto al quale aveva partecipato e mediante accollo di mutuo gravante su un conto corrente cointestato tra coniuge e padre di quest'ultimo ed interamente dotato di provvista da parte del padre, stante il modesto stipendio del coniuge, del quale pure era a perfetta conoscenza, non può sostenersi che la dichiarazione della attrice in quella sede fosse meramente formale e generica ma fosse dichiarazione confessoria di scienza assolutamente completa.
E del resto tali circostanze risultano ampiamente documentate dalla parte convenuta che ha depositato l'estratto del conto corrente sul quale gravavano le rate di mutuo (docc 4, 10 e 10 bis delle produzioni del convenuto) ed ha ricostruito le movimentazioni in denaro legate all'acquisto ( • il mutuo è stato richiesto per la minor somma di Euro 188.000,00= a fronte di un prezzo di acquisto di Euro 355.000,00= (cfr. doc. 3 - 4); • il mutuo è appoggiato al conto del signor padre del Persona_3 convenuto, con lo stesso cointestato IO aveva richiesto un mutuo a nome del signor CP_1
(al quale sarebbe stato intestato l'immobile, anche in considerazione dei benefici CP_1 prima casa spettanti allo stesso), appoggiato però al conto cointestato con il padre, il quale, per consentire l'operazione, si è costituito fideiussore (doc. 14 - 15); * Detto conto è stato cointestato con l'odierno convenuto, ancor prima degli anni 2000, e ciò al fine di favorire l'acquisto del precedente immobile di proprietà esclusiva del convenuto sito in Milano, con le medesime modalità sopra rappresentate (doc. 16 e 17)).
In assenza pertanto di allegazione e di prova della sussistenza di violenza o errore in fatto nel rendere la dichiarazione suddetta da parte della difesa attorea, deve conseguentemente ritenersi che la dichiarazione abbia portata confessoria e non sia stata vinta dalla prova contraria offerta in questa sede giudiziale dalla attrice.
In ogni caso assumono efficacia decisiva le dichiarazioni contenute nel verbale di separazione, poi omologato, e recepite nella sentenza che ha pronunziato lo scioglimento del matrimonio tra coniugi aventi ad oggetto il riconoscimento della “proprietà esclusiva” in capo al sig. CP_1 dell'immobile sito in AT, Via dell'Olmo 25, pronunciate dalla attrice, sig.ra Pt_1
Invero le dichiarazioni rese dalla attrice nell'ambito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione e risposta “Le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del seguente accordo, nulla sarà più reciprocamente dovuto dall'una all'altra per qualsiasi titolo e/o ragione”; le dichiarazione rese dall'attrice in sede di separazione: “6. La casa coniugale è di esclusiva proprietà del padre non collocatario gravato da mutuo contratto per l'acquisto ( identica dichiarazione è contenuta al punto 7 del ricorso per divorzio congiunto); 12. I coniugi dichiarano che con il presente pagina 5 di 7 accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro” (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione e risposta); le dichiarazioni effettuate dalla signora in sede di divorzio: “15. le parti danno atto di aver provveduto a definire e regolamentare ogni Pt_1 reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra” (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione e risposta) recepite nei provvedimenti del Tribunale ( omologa e sentenza) danno ampiamente conto della ricognizione confessoria della sig.ra e della ricomprensione di tali dichiarazioni nel più ampio ambito della Pt_1 regolamentazione degli accordi tra coniugi nell'ambito della separazione prima e del divorzio poi.
Nell'ambito infatti degli accordi di separazione e divorzio le parti possono effettuare dichiarazioni rilevanti in ordine alle reciproche posizioni patrimoniali che, una volta passate in giudicato, sono irrevocabili.
Così infatti Cass.Sez. 1, Sentenza n. 4306 del 15/05/1997 che ha affermato che “sono pienamente valide le clausole dell'accordo di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento. Il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi”.
Ed ancora la Suprema Corte ha ribadito il principio già affermato a Sezioni Unite (Sentenza n. 21761 del 29/07/2021) precisando che “le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
La circostanza che nell'accordo di separazione e nella sentenza di divorzio non siano rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, costituisce ulteriore motivo del carattere personale del bene immobile in capo al convenuto;
tale determinazione infatti non modifica l'assetto della proprietà in capo al coniuge e pertanto non richiede, diversamente dal trasferimento, alcuna dichiarazione ex art. 29, comma 1-bis limitata alle ipotesi di effettivo trasferimento.
Ne consegue che la domanda di accertamento negativo della attrice è infondata e va respinta.
4. La domanda per lite temeraria ex art. 96 cpc
pagina 6 di 7 Quanto alla domanda ex art. 96 cpc svolta dal convenuto si osserva che essa si fonda su una molteplice serie di condotte attribuite alla attrice che per la gran parte esulano dal presente processo e si riferiscono alla vicenda successiva alla separazione. Con riguardo alla presente vicenda, pur prendendosi atto delle difficoltà legate alla circolazione del bene immobile a causa della trascrizione della domanda giudiziale, non si ravvisano comportamenti processuali esorbitanti la difesa tecnica.
La domanda volta alla condanna per lite temeraria va pertanto respinta.
5. La regolamentazione delle spese Quanto alla regolamentazione delle spese il Tribunale osserva che, essedo stata respinta la domanda attorea, quest'ultima è senza dubbio soccombente, avendo dato causa alla controversia e pertanto è tenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta. Esse si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (valore dell'immobile che si ritiene caduto in comunione legale tra coniugi – comunione pro indiviso- come da contratto di compravendita pari a 355.000,00), avuto riguardo al valore tariffario medio per le quattro fasi del processo ad eccezione che per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, per la quale si utilizza il valore minimo.
In conseguenza del rigetto della domanda attorea va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale a cura e spese della parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra questione assorbita o disattesa, così provvede: dichiara inammissibile la reconventio reconventionis svolta dalla parte attrice;
rigetta la domanda attorea;
rigetta la domanda del convenuto ex art. 96 cpc condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le Parte_1 CP_1 spese sostenute per la rappresentanza e difesa in giudizio pari ad euro 17.252,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.
Milano, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48662/2022 promossa da:
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Marco Gangemi (c.f. del Foro di Bolzano giusta procura in calce al presente C.F._2 ricorso e con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Bolzano via Manci 25 ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRIGERIO CP_1 C.F._3 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA GAMBERINI PASSACORTI, 7 20900 MONZA presso il difensore avv. FRIGERIO ALESSANDRA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
NEL MERITO 1) Accertarsi e dichiararsi che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 179 lett. f) con riferimento all'assegnazione al Sig. dell'immobile sito Milano (MI) via Ornato CP_1
110 di cui all'atto notarile a Rogito del Notaio , rep. 95.651/15.195 in data Persona_1
11/04/2006 doc. n. 9) e per l'effetto accertarsi e dichiararsi che il prezzo della vendita del suddetto immobile di cui al doc. n. 8) del convenuto non riguarda beni personali del Sig. ma CP_1 beni della comunione legale dei coniugi. 2) Accertarsi e dichiararsi che non sussistono le condizioni di cui all'art. 179 lett. f) con riferimento all'acquisto del Sig. relativo all'immobile sito CP_1
AT (MI) via dell'Olmo 25 di cui all'atto notarile a Rogito del Notaio n. rep. Persona_2
(doc. n. 2) e per l'effetto accertarsi e dichiararsi la comproprietà dell'immobile in pari misura fra l'attrice e il convenuto;
3) ordinarsi al competente conservatore la trascrizione del diritto di proprietà della Sig.ra sull'immobile sito in AT (MI) via dell'Olmo 25, così Parte_1 catastalmente identificati: Comune I577 - SEGRATE (MI), catasto fabbricati foglio n. 11 particella 259; foglio n.11 particella 261 subalterno 701; foglio n.11 particella 503, oltre alle parti comuni e alle pertinenze.
pagina 1 di 7 IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze del presente grado IN VIA ISTRUTTORIA 1. Ordinarsi a Banca Intesa San Paolo S.p.A. di produrre in giudizio il pagamento del mutuo di cui all'atto di compravendita prodotto sub doc. n. 9 per € 152.000 indicato all'art. 3, indicando i soggetti pagatori a seguito dell'accollo indicato nel suddetto documento;
2. ordinarsi al convenuto di CP_1 produrre in giudizio l'atto di accollo del mutuo indicato quale pagamento del prezzo al doc. n. 9 fascicolo attore;
3. ordinarsi al convenuto di produrre in giudizio copia della prova dei CP_1 pagamenti eseguiti a favore della ( indicati nel doc. n. Parte_2 P.IVA_1
9 art. 3, per 63.751,88.
Per la parte convenuta
NEL MERITO Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che prescritte/decadute e/o tardive. Accertata la mala fede e/o colpa grave caratterizzante la condotta della sig.ra condannare quest'ultima al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. comma uno o, in Pt_1 subordine, condannare la stessa al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. terzo comma in favore del sig. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA Con piu' ampia riserva di ulteriormente argomentare e produrre anche alla luce delle difese avversarie. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze.
Motivi della decisione
1. Le domande delle parti Con citazione notificata in data 22.11.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(ex coniuge) svolgendo azione di accertamento negativo rispetto alla natura di bene CP_1 personale dell'immobile sito in AT (MI) Via dell'Olmo 25 acquistato dall'ex coniuge con atto notaio rep. 50.363/18.739 ed al fine di accertare la comproprietà dell'immobile tra Persona_2 attrice e convenuto.
Ha allegato che aveva contratto matrimonio concordatario con in data 2.7.2005 con CP_1 regime di comunione legale dei beni;
che l'immobile era stato acquistato in costanza di matrimonio in data 23.12.2009 e nell'atto di compravendita il convenuto aveva dichiarato che il bene doveva considerarsi escluso dalla comunione legale;
all'atto aveva partecipato anche l'attrice in qualità di coniuge ai fini di rendere la dichiarazione di esclusione dalla comunione legale dell'immobile acquistato.
Successivamente i due coniugi dapprima si separavano consensualmente (omologa in data 13.12.2017) e quindi giungevano allo scioglimento del matrimonio (sentenza del Tribunale di Milano del 10.6.2019).
Ha allegato che “in seguito a recenti indagini sui documenti inerenti all'acquisto dell'immobile” era emerso che l'esclusione dal regime della comunione legale era avvenuto in assenza dei presupposti di cui all'art. 179 cc essendo stato corrisposto il prezzo di acquisto attraverso un mutuo fondiario.
Né a diversa soluzione poteva giungersi tenendo conto degli accordi di separazione e di divorzio atteso che la clausola di non avere più nulla da pretendere in relazione ai beni dell'ex coniuge non potrebbe pagina 2 di 7 avere efficacia se non rispetto agli aspetti di mantenimento tra coniuge e figli e che il riconoscimento della proprietà esclusiva dell'immobile in capo al coniuge conseguiva ad una valutazione errata della attrice e non espressione di una volontà di rinuncia.
Si è tempestivamente costituito contestando le deduzioni attoree ed osservando che CP_1 quanto dichiarato dalla attrice nei vari atti (atto di acquisto, separazione e divorzio) doveva considerarsi quale rinuncia al suo (presunto) diritto di vedersi riconosciuta la liquidazione della sua quota/comproprietà sul bene.
Ha rilevato come gli accordi raggiunti tra gli ex coniugi in sede di separazione prima e di divorzio poi non avessero mai messo in dubbio la proprietà del bene immobile di AT in capo esclusivamente al convenuto che lo aveva acquistato con il ricavato della vendita di un precedente bene immobile personale sito in Milano, Via Ornato e con alcune regalie del padre e che aveva sempre pagato in via esclusiva le rate di mutuo;
inoltre solo a seguito del rilascio dell'immobile da parte della attrice, il convenuto aveva effettato il versamento dell'assegno di mantenimento delle figlie (prima compensato dal versamento totale delle rate di mutuo relative all'immobile occupato dalla ex moglie e dalle figlie) con definizione “tombale” delle reciproche pretese economiche.
Ha chiesto il rigetto della domanda richiamando il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia n. 22775/2009 e rilevando che la volontà espressa dalla sigra in Pt_1 sede di acquisto dell'immobile non fosse stata viziata né da errore di fatto né da violenza di tal chè la proprietà esclusiva doveva rimanere accertata in capo al convenuto.
Alla luce della condotta fortemente oppositiva della attrice, sia in relazioni a precedenti vicende sia in relazione alla capziosa iniziativa giudiziaria volta ad ottenere l'accertamento della comproprietà del bene immobile pacificamente di proprietà del convenuto con trascrizione della domanda giudiziale sul bene immobile molto pregiudizievole per il convenuto che aveva necessità di venderlo, cosa ben nota alla attrice, ha chiesto la condanna della attrice ex art. 96 cpc.
Alla prima udienza di comparizione la difesa di parte attrice ha svolto domanda riconvenzionale (svolgendo una reconventio reconventionis) e chiedendo di estendere l'accertamento in ordine alla ricomprensione nella comunione legale anche dell'immobile sito in Milano, Via Ornato 10; rispetto a tale domanda nel corso della stessa udienza la difesa di parte convenuta ha eccepito la inammissibilità per tardività non avendo il convenuto spiegato alcuna domanda riconvenzionale.
A seguito della concessione di termini ex art. 183 sesto comma cpc, senza svolgimento di attività istruttoria ritenuta inammissibile ed irrilevante dal Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 10.4.2025 dal nuovo giudice assegnatario, previa concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
2. La reconventio reconventionis Va preliminarmente rilevata la tardività della domanda riconvenzionale in riconvenzione svolta dalla difesa di parte attrice in sede di prima udienza ex art. 183 cpc (vecchio rito).
Invero tale facoltà è riconosciuta alla parte attrice nei limiti di cui all'art. 183 quinto comma cpc (allora vigente) e cioè se essa è conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Quest'ultimo nella comparsa di costituzione si è limitato a chiedere il rigetto della domanda attorea, senza svolgere domande riconvenzionali, e, quanto alle eccezioni non ha proposto eccezioni che danno luogo all'apertura alla suddetta facoltà avendo semplicemente osservato che mancano i presupposti per ritenere il bene immobile oggetto della domanda di accertamento negativo di cui alla pagina 3 di 7 citazione bene ricadente nella comunione legale dei coniugi essendo esso bene personale in quanto acquistato con risorse dell'ex coniuge di provenienza donativa paterna e legate alla vendita di precedente immobile personale (come del resto testualmente recita l'art. 179 lettera f). Del resto la circostanza che il convenuto avesse acquistato e poi venduto il bene immobile sito in Milano, Via Ornato non è circostanza nuova – neppure sotto il profilo processuale – atteso che era ben nota alla attrice che aveva partecipato anche a detto acquisto intervenuto in costanza di matrimonio per rendere anche in tale sede la dichiarazione ex art. 179 lettera f) cc..
3. La domanda di accertamento negativo
La domanda attorea è infondata.
I fatti che avrebbero determinato l'attrice a proporre la domanda di cui al presente processo appaiono essere collegati più che alla circostanza rappresentata dalla difesa in citazione (“in seguito a recenti indagini sui documenti inerenti all'acquisto dell'immobile”) invero alla pronuncia di alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione, successive alle Sezioni Unite n. 22755 del 28/10/2009 , che avrebbero inteso mutare detto granitico insegnamento a favore di una maggiore specificità della dichiarazione del coniuge non proprietario del bene immobile in regime di comunione legale resa nell'ambito dell'atto di trasferimento immobiliare, circostanza che per il vero pure emerge dalle difese attoree pur solo nelle memorie istruttorie e nella comparsa conclusionale.
La disputa in ordine al carattere confessorio o meno delle dichiarazioni rese dal coniuge in regime di comunione legale di beni nell'atto di acquisto del bene immobile ex art. 179 lettera f) cc. infatti ha formato oggetto di un contrasto giurisprudenziale chiarito dall'intervento della Suprema Corte a sezioni unite che nel 2009 ha affermato che “nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa nell'atto dall'altro coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179, secondo comma, cod. civ., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia diversamente a seconda che tale natura dipenda dall'acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente o dalla destinazione del bene all'uso personale
o all'esercizio della professione di quest'ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell'intento del coniuge acquirente. Ne consegue che l'azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732 cod. civ., e nel secondo la verifica dell'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell'intento manifestato”.
Più in dettaglio nella motivazione della sentenza si precisa che “Deve rilevarsi che in caso di acquisto di bene immobile da parte di uno dei coniugi dopo il matrimonio l'art. 179 secondo comma cc al fine di escludere la comunione legale richiede, oltre alla sussistenza di uno dei requisiti oggettivi di cui alle lettere c), d) ed f) del primo comma anche che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto purchè a detto atto partecipi il detto coniuge;
la mancata contestazione da parte di quest'ultimo in detta sede ovvero la esplicita conferma attraverso una propria dichiarazione, di quella dell'acquirente in ordine alla natura personale del bene di cui si tratta ha carattere ricognitivo e non negoziale e tuttavia costituisce pur sempre un atto giuridico volontario e consapevole cui il legislatore attribuisce valenza di testimonianza privilegiata ricollegandovi l'effetto di una presunzione juris et de jure di esclusione della contitolarità dell'acquisto. Il vincolo derivante da tale presunzione peraltro non è assoluto potendo essere rimosso per errore di fatto o violenza nei limiti in cui ciò è consentito per la confessione”. pagina 4 di 7 Ora la giurisprudenza di legittimità successiva a detto pronunciamento (a sezioni unite) non ha inteso offrire una diversa ricostruzione ma, nel solco di quanto già affermato dal Supremo Collegio, ha inteso precisare il contenuto della dichiarazione della quale ha approfondito la natura di dichiarazione consapevole.
Tuttavia la lettura che ne offre la difesa attorea è fuorviante avendo lo scopo di pretendere la conoscenza, da parte del coniuge, della precisa individuazione in diritto della inclusione o meno dei beni nella comunione legale dei coniugi (tema assai complesso anche per gli operatori del diritto). La natura confessoria della dichiarazione è invece specifica se chi la rende è a conoscenza del fatto storico sotteso e cioè nel caso che interessa al Tribunale della provenienza effettiva del denaro attraverso il quale detto bene risulta acquistato.
Ora, poiché la conoscenza di detto fatto era ben nota alla attrice, avendo ella perfettamente conosciuto che il bene immobile era stato acquistato con la vendita di precedente immobile personale del coniuge atto al quale aveva partecipato e mediante accollo di mutuo gravante su un conto corrente cointestato tra coniuge e padre di quest'ultimo ed interamente dotato di provvista da parte del padre, stante il modesto stipendio del coniuge, del quale pure era a perfetta conoscenza, non può sostenersi che la dichiarazione della attrice in quella sede fosse meramente formale e generica ma fosse dichiarazione confessoria di scienza assolutamente completa.
E del resto tali circostanze risultano ampiamente documentate dalla parte convenuta che ha depositato l'estratto del conto corrente sul quale gravavano le rate di mutuo (docc 4, 10 e 10 bis delle produzioni del convenuto) ed ha ricostruito le movimentazioni in denaro legate all'acquisto ( • il mutuo è stato richiesto per la minor somma di Euro 188.000,00= a fronte di un prezzo di acquisto di Euro 355.000,00= (cfr. doc. 3 - 4); • il mutuo è appoggiato al conto del signor padre del Persona_3 convenuto, con lo stesso cointestato IO aveva richiesto un mutuo a nome del signor CP_1
(al quale sarebbe stato intestato l'immobile, anche in considerazione dei benefici CP_1 prima casa spettanti allo stesso), appoggiato però al conto cointestato con il padre, il quale, per consentire l'operazione, si è costituito fideiussore (doc. 14 - 15); * Detto conto è stato cointestato con l'odierno convenuto, ancor prima degli anni 2000, e ciò al fine di favorire l'acquisto del precedente immobile di proprietà esclusiva del convenuto sito in Milano, con le medesime modalità sopra rappresentate (doc. 16 e 17)).
In assenza pertanto di allegazione e di prova della sussistenza di violenza o errore in fatto nel rendere la dichiarazione suddetta da parte della difesa attorea, deve conseguentemente ritenersi che la dichiarazione abbia portata confessoria e non sia stata vinta dalla prova contraria offerta in questa sede giudiziale dalla attrice.
In ogni caso assumono efficacia decisiva le dichiarazioni contenute nel verbale di separazione, poi omologato, e recepite nella sentenza che ha pronunziato lo scioglimento del matrimonio tra coniugi aventi ad oggetto il riconoscimento della “proprietà esclusiva” in capo al sig. CP_1 dell'immobile sito in AT, Via dell'Olmo 25, pronunciate dalla attrice, sig.ra Pt_1
Invero le dichiarazioni rese dalla attrice nell'ambito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione e risposta “Le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del seguente accordo, nulla sarà più reciprocamente dovuto dall'una all'altra per qualsiasi titolo e/o ragione”; le dichiarazione rese dall'attrice in sede di separazione: “6. La casa coniugale è di esclusiva proprietà del padre non collocatario gravato da mutuo contratto per l'acquisto ( identica dichiarazione è contenuta al punto 7 del ricorso per divorzio congiunto); 12. I coniugi dichiarano che con il presente pagina 5 di 7 accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro” (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione e risposta); le dichiarazioni effettuate dalla signora in sede di divorzio: “15. le parti danno atto di aver provveduto a definire e regolamentare ogni Pt_1 reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra” (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione e risposta) recepite nei provvedimenti del Tribunale ( omologa e sentenza) danno ampiamente conto della ricognizione confessoria della sig.ra e della ricomprensione di tali dichiarazioni nel più ampio ambito della Pt_1 regolamentazione degli accordi tra coniugi nell'ambito della separazione prima e del divorzio poi.
Nell'ambito infatti degli accordi di separazione e divorzio le parti possono effettuare dichiarazioni rilevanti in ordine alle reciproche posizioni patrimoniali che, una volta passate in giudicato, sono irrevocabili.
Così infatti Cass.Sez. 1, Sentenza n. 4306 del 15/05/1997 che ha affermato che “sono pienamente valide le clausole dell'accordo di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento. Il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi”.
Ed ancora la Suprema Corte ha ribadito il principio già affermato a Sezioni Unite (Sentenza n. 21761 del 29/07/2021) precisando che “le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
La circostanza che nell'accordo di separazione e nella sentenza di divorzio non siano rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, costituisce ulteriore motivo del carattere personale del bene immobile in capo al convenuto;
tale determinazione infatti non modifica l'assetto della proprietà in capo al coniuge e pertanto non richiede, diversamente dal trasferimento, alcuna dichiarazione ex art. 29, comma 1-bis limitata alle ipotesi di effettivo trasferimento.
Ne consegue che la domanda di accertamento negativo della attrice è infondata e va respinta.
4. La domanda per lite temeraria ex art. 96 cpc
pagina 6 di 7 Quanto alla domanda ex art. 96 cpc svolta dal convenuto si osserva che essa si fonda su una molteplice serie di condotte attribuite alla attrice che per la gran parte esulano dal presente processo e si riferiscono alla vicenda successiva alla separazione. Con riguardo alla presente vicenda, pur prendendosi atto delle difficoltà legate alla circolazione del bene immobile a causa della trascrizione della domanda giudiziale, non si ravvisano comportamenti processuali esorbitanti la difesa tecnica.
La domanda volta alla condanna per lite temeraria va pertanto respinta.
5. La regolamentazione delle spese Quanto alla regolamentazione delle spese il Tribunale osserva che, essedo stata respinta la domanda attorea, quest'ultima è senza dubbio soccombente, avendo dato causa alla controversia e pertanto è tenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta. Esse si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (valore dell'immobile che si ritiene caduto in comunione legale tra coniugi – comunione pro indiviso- come da contratto di compravendita pari a 355.000,00), avuto riguardo al valore tariffario medio per le quattro fasi del processo ad eccezione che per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, per la quale si utilizza il valore minimo.
In conseguenza del rigetto della domanda attorea va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale a cura e spese della parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra questione assorbita o disattesa, così provvede: dichiara inammissibile la reconventio reconventionis svolta dalla parte attrice;
rigetta la domanda attorea;
rigetta la domanda del convenuto ex art. 96 cpc condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le Parte_1 CP_1 spese sostenute per la rappresentanza e difesa in giudizio pari ad euro 17.252,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.
Milano, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
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