Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella causa n. 8503 R.G. 2023
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1 [...] con ricorso depositato il 24/07/2023, così provvede: Controparte_1
-accoglie la domanda;
-dichiara la inefficacia del licenziamento intimato in data 8.01.2023;
-dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del 24.01.2025 per effetto della richiesta di pagamento di indennità sostitutiva alla reintegrazione ex art. 2, co.3, d.lgs. n. 23 del 2015;
-condanna la società convenuta ai sensi dell'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 23 del 2015 al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dall'8.01.2023 al 24.01.2025;
-condanna la società convenuta al pagamento dei contributi previdenziali per il periodo dall'8.01.2023 al 24.01.2025;
-condanna la società convenuta, ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.lgs. 23/2015, al pagamento, in luogo della reintegrazione, di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
-rigetta per il resto il ricorso;
- condanna parte resistente al pagamento di due terzi delle spese processuali, che liquida, per l'intero, in complessivi euro 5.500,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
compensa il restante terzo.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bari, in data 24/01/2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli