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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 398/2025-Trib. Latina
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Latina, composto dai Magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
***** visti gli atti del procedimento iscritto al n. 398/2025 R.G. promosso ex artt. 14 ter ss. della L. n. 3/2012
s.m.i. avverso il provvedimento del 23.01.2025-R.G. n.4438/2020-Trib. Latina presentato da
[...]
(con gli Avv.ti Giuseppe M. Valenti, Andrea Galli e Maria Paola Noccaro – Parte_1
ricorrente/reclamante), a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.03.2025 tenuta a trattazione cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note difensive in favore delle parti tutte di giorni dieci ed ulteriore successivo termine (dunque, con decorrenza dalla scadenza del detto pregresso termine di giorni dieci per note difensive) in favore delle parti tutte medesime per eventuali repliche di giorni cinque nonché approvato e/o ratificato integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe (nominato con provvedimento presidenziale del 05-06.02.2025, in atti) quale magistrato già designato/delegato alla trattazione della presente vertenza;
considerato che con ricorso ex artt. 14 ter ss. della L. n. 3/2012 s.m.i. depositato il 03.02.2025
[...]
ha impugnato il provvedimento del 23.01.2025-R.G. n.4438/2020-Trib. Latina con cui si è Parte_1 testualmente disposto che “(…) Il Giudice, letta l'istanza depositata in data 16/01/2025 con la quale il
Liquidatore “Chiede 1-Di essere autorizzato alla modifica del programma di liquidazione, prevedendo la vendita contestuale di tutti i lotti, ad esclusione di un ultimo lotto che verrà liquidato unicamente nel caso in cui il ricavo delle vendite non fosse tale da assicurare la tutela della massa dei creditori.
Le indicazioni in ordine ai beni che saranno alienati in un unico lotto verranno riportate nella modifica del programma di liquidazione.
2-Di essere autorizzato alla modifica dell'onorario dell'Occ sia nello stato passivo che nel programma di liquidazione, o in subordine, che all'atto del progetto di riparto sia esso parziale o totale, voglia l'Onorevole giudicante determinare il compenso in favore dell'organismo.
3- Rilevata la mancata disponibilità di denaro sufficiente a sostenere le spese occorrenti, si chiede al giudice autorizzazione per la prenotazione a debito delle spese di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, che si renderanno necessarie per il prossimo esperimento;
ritenuto opportuno procedere alla vendita di tutti i lotti, al fine di accelerare le operazioni di liquidazione dell'attivo;
considerato che
il compenso finale verrà determinato all'esito
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della procedura;
PQM
autorizza il Liquidatore a procedere alla vendita contestuale di tutti i lotti, come da istanza. Autorizza la prenotazione a debito delle spese per la pubblicazione sul PVP (…)”, così chiedendo testualmente che “(…) il Collegio annulli o, comunque dichiari inefficace il decreto emesso in data 23 gennaio 2025 nella procedura n. RG 4438/2020, qui impugnato. Con vittoria di spese (…)” per i motivi illustrati in atti;
vista la prova della notifica degli atti introduttivi di causa depositata in telematico ad opera di parte reclamante in data 17.03.2025 giusto il provvedimento anche ex art. 127 ter c.p.c. del 14-17.02.2025; vista la memoria di costituzione del 10.03.2025 della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt.
14 ter ss. della L. n. 3/2012 s.m.i. in oggetto facente capo alla sovraindebitata Parte_1
R.G. n.4438/2020-Trib. Latina in persona del Liquidatore Dott. (con l'Avv. Enrico CP_1
LI – resistente/reclamato), con cui si chiede testualmente che “(…) I) confermare il provvedimento di modifica del programma di liquidazione emesso in data 23.01.2025 dalla Dr.ssa
con ogni conseguenziale statuizione di legge;
II) rigettare, comunque, le avverse difese in Pt_2
quanto destituite di fondamento;
II) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario (…)” per i motivi illustrati in atti;
vista la memoria di costituzione del 12.03.2025 di e per essa in Controparte_2 CP_3 persona del l.r.p.t. (con l'Avv. Fausto Tasciotti – resistente/reclamato), con cui si chiede testualmente che “(…) Voglia il Collegio del Tribunale ordinario di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - in via principale, respingere l'avversario reclamo, siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sin qui dedotte. - In via subordinata, ci si rimette alla decisione che il Collegio vorrà adottare. Con vittoria di spese e compensi professionali (aumentati del
30% come previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, del di seguito citato D.M. poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M. n.
55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge (…)” per i motivi illustrati in atti;
esaminati gli atti e la documentazione allegata/prodotta/acquisita; considerato che le procedure di sovraindebitamento ex L. n.3/2012 s.m.i. possono assimilarsi alle procedure concorsuali attesi notoriamente la loro tendenziale equiparazione alle prime ed i medesimi principi ispiratori, con conseguente applicazione delle norme della cd. “Legge Fallimentare” in particolare alle procedure di liquidazione del patrimonio (come nella specie) ex artt. 14 ter ss. della L.
n. 3/2012 s.m.i. in via estensiva e/o analogica e nei limiti della compatibilità (cfr., tra le altre ed in generale: Trib. Milano, 16.03.2022 secondo cui “In tema di sovraindebitamento, in mancanza di indicazioni specifiche nella disciplina di settore si applicano analogicamente le disposizioni della
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legge fallimentare, posto che la procedura della liquidazione del patrimonio mutua lo schema generale, la struttura procedimentale, l'universalità e la funzione propri delle procedure concorsuali liquidatorie. In questo quadro, chiunque si ritenga leso da atti e/o comportamenti assunti dal liquidatore o dal Giudice della procedura non può reagire nelle forme dell'opposizione all'esecuzione
o agli atti esecutivi o di terzo previste per l'esecuzione forzata, dovendo, viceversa, affidarsi ai reclami agli artt. 26 e 36 L. fall. (…)” e Trib. Milano, 26.05.2022 e Trib. Como, 18.12.2019 e Trib. Bari,
03.06.2021 e Trib. Udine, 01.06.2020); considerato, ciò posto, che l'art. 104 ter della cd. “Legge Fallimentare” in tema di procedure concorsuali/fallimentari prevede che il curatore fallimentare predisponga il piano di liquidazione o programma di liquidazione ossia l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità ed ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, che per sopravvenute esigenze possa essere dal curatore predisposto un supplemento o modifica del piano di liquidazione, che essi atti debbano essere approvati dal comitato dei creditori o – in caso di mancata costituzione/funzionamento di detto organo o in caso d'urgenza o simili - dal giudice delegato in surroga ex art. 41 comma 4 della cd. “Legge
Fallimentare” e che il programma di liquidazione approvato o suoi eventuali supplementi sono sottoposti dal curatore al giudice delegato affinchè questi autorizzi eventualmente l'esecuzione degli atti ad essi conformi;
in tema di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. della L. n. 3/2012 s.m.i.,
l'art. 14 novies della L. n. 3/2012 s.m.i. in punto di programma di liquidazione o piano di liquidazione prevede che il liquidatore (organo gestorio della procedura ed omologo del curatore fallimentare) elabori un programma di liquidazione destinato ad essere comunicato da parte propria al debitore/sovraindebitato ed ai creditori tutti e ad essere depositato indi presso la cancelleria del giudice, che il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura, che il giudice incaricato della procedura (organo di vigilanza ed omologo del giudice delegato ai fallimenti ed alle procedure concorsuali) verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione ed indi autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e di ogni altro vincolo in relazione alle vendite competitive eventualmente espletate e così via, che il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione e che accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda il giudice dispone con decreto la chiusura della procedura di sovraindebitamento;
orbene, trattasi di discipline sostanzialmente sovrapponibili sia pure con le peculiarità (specie procedurali) proprie di ciascuna, essendo entrambe volte a regolamentare le modalità di liquidazione e realizzazione dell'attivo nelle procedure concorsuali di cui trattasi, modalità destinate a svolgersi secondo un piano di liquidazione, suscettibile di eventuali supplementi, sotto la direzione del curatore ovvero del liquidatore quale organo gestorio e sotto la vigilanza del giudice quale organo di controllo (cfr., con specifico riferimento al piano di
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liquidazione nelle procedure ex artt. 14 ter ss. della L. n.3/2012 s.m.i.: Trib. Udine, 01.06.2020 secondo cui sul punto “Sebbene la legge n. 3/2012 disciplinando la procedura di liquidazione del patrimonio non preveda in modo esplicito l'approvazione del programma di liquidazione da parte del giudice delegato (diversamente da quanto disposto, in prospettiva futura, dall'art. 272, comma 2, del
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), non può tuttavia essere negato il potere/dovere del giudice di controllare la conformità alla legge del programma di liquidazione. In primo luogo, infatti,
l'esistenza stessa di un giudice che, con suo decreto, apre la procedura (art. 14-quinquies, legge n° 3 del 2012) ed è preposto a seguirne l'andamento fino al decreto di chiusura (art. 14-novies, comma 5, legge n° 3 del 2012) è incompatibile con l'ipotesi che a quel giudice non sia affidato il compito di vigilare sulla legittimità di tutti gli atti compiuti, adottando, se del caso, i provvedimenti necessari. In secondo luogo, depone in tal senso l'art. art. 14-novies, comma 2, legge n° 3 del 2012 che attribuisce al giudice, “quando ricorrono gravi e giustificati motivi”, il potere di “sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione”: non potendosi dubitare del fatto che
l'illegittimità dell'atto di esecuzione rappresenti un grave e giustificato motivo per impedirne il compimento, conseguentemente, nel caso in cui il profilo di illegittimità inficiasse lo stesso programma di liquidazione, non avrebbe senso impedire al giudice un controllo preventivo e limitare il suo potere di interdizione alla sola fase esecutiva del programma”); rilevato, dunque e tutto ciò posto, che, a fronte delle specificità (rectius, specialità) della regolamentazione contenuta nell'art. 14 novies della L. n. 3/2012 s.m.i. in punto di programma di liquidazione nelle procedure di liquidazione del patrimonio, la disciplina di cui all'art. 104 ter della cd.
“Legge Fallimentare” è destinata ad intervenire in via estensiva e/o analogica e nei limiti della compatibilità in via residuale, ad esempio per colmare eventuali lacune normative, apprezzata anche la sostanziale e tendenziale sovrapponibilità degli istituti giuridici di cui trattasi nei termini esposti;
considerato che non appare pertanto potersi dubitare, segnatamente in punto di programma di liquidazione per tutto quanto detto (criterio di interpretazione letterale), che anche nell'ambito delle procedure di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. della L. n. 3/2012 s.m.i. sia suscettibile, per sopravvenuti motivi, di essere adottata un'eventuale modifica del piano o programma di liquidazione originariamente approvato (cd. “supplemento”), trattandosi del resto di fattispecie di carattere generale volta a consentire la regolamentazione delle modalità di liquidazione dell'attivo secondo le forme e cadenze di legge e destinata – come tale – ad adattarsi in corso d'opera ad eventuali sopravvenute esigenze (criterio di interpretazione teleologico), il tutto altresì nell'ottica di assicurare la ragionevole durata del procedimento (criterio di interpretazione sistematico); d'altro canto, fermi siffatti tratti comuni, la procedura in sé di approvazione del programma di liquidazione o di suoi eventuali supplementi risulta strutturata dal Legislatore diversamente a seconda che si tratti di procedure fallimentari/concorsuali ex art. 104 ter della cd. “Legge Fallimentare” o di procedure di liquidazione
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del patrimonio ex art. 14 novies della L. n. 3/2012 s.m.i.; invero, come accennato, in caso di procedure fallimentari/concorsuali l'art. 104 ter della cd. “Legge Fallimentare” prevede che l'approvazione del programma di liquidazione o di suoi eventuali supplementi avvenga ad opera del comitato dei creditori ovvero - in caso di mancata costituzione/funzionamento di detto organo o in caso d'urgenza o simili – ad opera del giudice delegato in surroga ex art. 41 comma 4 della cd. “Legge Fallimentare”, mentre in tema di procedure di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 novies della L. n. 3/2012 s.m.i. ciò è destinato ad avvenire nella forma del deposito di detti atti da parte del liquidatore presso la cancelleria del giudice previa comunicazione di essi atti da parte del liquidatore medesimo al debitore/sovraindebitato ed ai creditori tutti e salvi eventuali reclami del debitore/sovraindebitato e/o dei creditori avverso essi atti al giudice incaricato della procedura e/o al tribunale anche ex artt. 26 e/o
36 della cd. “Legge Fallimentare” in via estensiva e/o analogica e nei limiti della compatibilità (cfr.:
Trib. Milano, 16.03.2022 e Trib. Udine, 01.06.2020 già citati); considerato, d'altro canto, che, fermo tutto ciò, se la predisposizione ed approvazione del programma di liquidazione nelle procedure di sovraindebitamento avviene ed è destinata ad avvenire ex art. 14 novies della L. n. 3/2012 s.m.i. secondo determinate forme e cadenze (ossia le forme e cadenze innanzi descritte), analogamente eventuali modifiche (cd. “supplementi”) di detto atto non possono non avvenire ed essere destinate ad intervenire con le medesime forme e cadenze (ossia le forme e cadenze analogamente innanzi descritte), salvi – fra l'altro - eventuali reclami del debitore/sovraindebitato e/o dei creditori avverso essi atti al giudice incaricato della procedura e/o al tribunale anche ex artt. 26 e/o 36 della cd. “Legge Fallimentare” in via estensiva e/o analogica e nei limiti della compatibilità; rilevato che nel caso di specie dagli atti non risulta l'intervenuta previa comunicazione del supplemento al piano di liquidazione in oggetto da parte del Liquidatore al debitore/sovraindebitato ed ai creditori tutti nelle forme di rito in vista del suo successivo deposito presso la Cancelleria del
Giudice incaricato della procedura di liquidazione del patrimonio di cui trattasi ex art. 14 novies della
L. n. 3/2012 s.m.i. per l'adozione delle conseguenti determinazioni e, del resto, siffatta circostanza non risulta essere contestata compiutamente anche ex art. 115 c.p.c. nei limiti della compatibilità; ritenuto, pertanto ed in conclusione, che il provvedimento qui reclamato del 23.01.2025-R.G.
n.4438/2020-Trib. Latina debba essere revocato in accoglimento del reclamo proposto da Parte_1
per quanto di ragione per tali motivi in fatto ed in diritto, con ogni ulteriore conseguenza di
[...]
legge ed assorbito così ogni altro profilo ed aspetto;
reputato che le spese di lite del presente procedimento (astrattamente liquidabili, trattandosi di giudizio camerale di natura contenziosa - cfr., mutatis mutandis e tra le altre: Trib. Asti, 11-
12.02.2015-RGVG n. 13/2014 e Trib. Mantova, 12.07.2018) debbano essere integralmente compensate tra le parti costituite ex art. 92 c.p.c. e ciò attesa l'assoluta novità delle questioni trattate in rapporto
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anche al panorama giurisprudenziale in materia (non risulta giurisprudenza stratificatasi;
cfr., più in generale e tra le altre: Cass., n.3977/2020), mentre non vi è luogo a provvedere per i contumaci;
ritenuto, infine, che il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115/2002 s.m.i., in linea teorica ed astratta, è destinato ad intervenire anche in relazione a consimili procedimenti, ove ne ricorrano i presupposti di legge (cfr., con precipuo riferimento alla materia dei reclami ex L. n. 3/2012 s.m.i.: Trib. Udine, 02.05.2019; cfr. altresì, più in generale: Cass. SS. UU., n.
4315/2020 secondo cui “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno”); al contempo, fermo ciò, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti di legge per l'applicazione di detta norma ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 s.m.i., la quale richiede l'integrale rigetto dell'impugnazione intesa in senso ampio, e ciò atteso l'esito del giudizio in oggetto come detto (invero, “In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R., n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame” – cfr.: Cass., n. 26981/2023 – e “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza
è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” – cfr.: Cass., SS. UU., n.4315/2020 già citata;
inoltre, “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” - cfr.: Cass., SS. UU., n.4315/2020 già citata); visti anche gli artt. 737 ss. c.p.c. nei limiti della compatibilità; visto l'art. 390 del D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. in tema di diritto intertemporale;
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tutto ciò considerato;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Latina, in composizione collegiale come in epigrafe ed ogni diversa domanda e/o eccezione e/o difesa disattese, così provvede nel presente giudizio con R.G. n. 398/2025:
- in accoglimento del reclamo di introduttivo del presente procedimento per quanto Parte_1
di ragione, revoca ad ogni effetto il provvedimento qui reclamato del 23.01.2025-R.G. n.4438/2020-
Trib. Latina e/o atti correlati, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
- dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite della presente vertenza per le parti contumaci.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 08.04.2025
Il Presidente
(Dott. Pier Luigi De Cinti)
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