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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 17926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17926 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR FA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 24/01/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore, Avv. Manfredi Bontempelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17926 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 10/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha sostituito gli arresti domiciliari ristretti, ai sensi dell'art. 284, comma 2, cod. proc. pen., con quelli non ristretti all'estradando FA AR, rigettando l'istanza di revoca della misura. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di FA AR deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, mancanza della motivazione, non essendo sufficiente il richiamo alla decisione del 23 gennaio 2025 favorevole alla estradizione, la cui motivazione non era ancora stata depositata. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art.
2.1. del Trattato di estradizione Italia-Uruguay del 2017. Il titolo di reato di cui si discute non consente l'estradizione passiva in base al citato Trattato che impone un limite edittale riguardante il minimo e non il massimo, essendo quello contestato punito nel minimo in dodici mesi, essendo il limite stabilito dal Trattato fissato in almeno due anni. Cosicché l'impossibilità di concedere l'estradizione del ricorrente incide sulle condizioni applicative della misura cautelare disposta a fini estradizionali, ostandovi ad essa ai sensi dell'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo, estinzione del reato oggetto della domanda di estradizione in base al diritto italiano e conseguente divieto di estradizione in base al Trattato del 2017. La fattispecie oggetto di contestazione non è assimilabile alla bancarotta fraudolenta per mancanza dell'elemento costitutivo della dichiarazione di fallimento e, pertanto, l'unica fattispecie alla quale essa è riconducibile è l'appropriazione indebita, estinta per prescrizione, in base al diritto italiano, considerando la commissione del fatto nel 2016, operando la previsione di cui all'art. 3 lett. h) del Trattato di estradizione del 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è palesemente generico rispetto al rinvio alle precedenti decisioni sulle ragioni della reiezione delle analoghe istanze. 3.11 secondo e terzo motivo sono generici rispetto alla intervenuta decisione favorevole all'estradizione, sede propria di valutazione degli addotti elementi ostativi. 2 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/04/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore, Avv. Manfredi Bontempelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17926 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 10/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha sostituito gli arresti domiciliari ristretti, ai sensi dell'art. 284, comma 2, cod. proc. pen., con quelli non ristretti all'estradando FA AR, rigettando l'istanza di revoca della misura. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di FA AR deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, mancanza della motivazione, non essendo sufficiente il richiamo alla decisione del 23 gennaio 2025 favorevole alla estradizione, la cui motivazione non era ancora stata depositata. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art.
2.1. del Trattato di estradizione Italia-Uruguay del 2017. Il titolo di reato di cui si discute non consente l'estradizione passiva in base al citato Trattato che impone un limite edittale riguardante il minimo e non il massimo, essendo quello contestato punito nel minimo in dodici mesi, essendo il limite stabilito dal Trattato fissato in almeno due anni. Cosicché l'impossibilità di concedere l'estradizione del ricorrente incide sulle condizioni applicative della misura cautelare disposta a fini estradizionali, ostandovi ad essa ai sensi dell'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo, estinzione del reato oggetto della domanda di estradizione in base al diritto italiano e conseguente divieto di estradizione in base al Trattato del 2017. La fattispecie oggetto di contestazione non è assimilabile alla bancarotta fraudolenta per mancanza dell'elemento costitutivo della dichiarazione di fallimento e, pertanto, l'unica fattispecie alla quale essa è riconducibile è l'appropriazione indebita, estinta per prescrizione, in base al diritto italiano, considerando la commissione del fatto nel 2016, operando la previsione di cui all'art. 3 lett. h) del Trattato di estradizione del 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è palesemente generico rispetto al rinvio alle precedenti decisioni sulle ragioni della reiezione delle analoghe istanze. 3.11 secondo e terzo motivo sono generici rispetto alla intervenuta decisione favorevole all'estradizione, sede propria di valutazione degli addotti elementi ostativi. 2 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/04/2025.