Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3291/2020 R.G., vertente
TRA
C.F. P.IVA_1 Parte_1
,
con sede in Torre del Greco, C/so V. Emanuele, 92/100, Palazzo Vallelonga, iscritta nell'Albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs. 1/9/93 n.385 con numero di matricola
4708.4.0 e codice meccanografico 5142.5, sottoposta alla vigilanza della Banca
d'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla Via M.
Cervantes, 64 presso gli avv.ti Faustino Manfredonia, C.F. Codice Fiscale_1
che la rappresentano e e Claudio Manfredonia, C.F. Codice Fiscale_2 و
difendono in virtù di mandato in atti;
Appellante
[
E I
]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., C.F.: P.IVA_2
Appellata contumace
NONCHE'
della Libertà nr 1268, C.F. nato il C.F. 3
, Controparte_2
,
17/7/1963 a Villaricca, NA, e residente in [...], C.F.
, nato a [...], NA, il C.F._4 Controparte_3
24/05/1995 e residente in [...] , C.F. tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Pascarella, C.F._5
presso cui elettivamente domiciliano in Caserta alla Via Cimarosa nr 34, in virtù di procura in atti;
Appellati
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la Parte_1 deduceva di essere titolare del credito di importo complessivo pari a euro 16.376,56 sulla base del contratto di conto corrente n. 1110786 sottoscritto in data 6.3.13, di quello sottoscritto in data
24.12.15 e del relativo contratto di affidamento con la società Parte_2
,Aggiungeva che, in data 29.12.16, Controparte_1 CP_4
[...] Controparte_3 si erano obbligati a pagare immediatamente, a semplice
[...] e richiesta scritta e anche in caso di opposizione del debitore, fino alla concorrenza della somma di euro 22.500 quanto fosse dovuto dalla società CP_1 alla Pt_1 per capitale, interessi, spese e tasse.
Il Tribunale di Napoli Nord, con decreto n. 1716/17, ingiungeva a
[...]
e Controparte_3 diParte_2 Controparte_2 Controparte_1
,
pagare, in favore di
,la somma di euro 16.376,56, oltre Parte_1
interesse e spese del monitorio.
Avverso detto decreto ingiuntivo proponevano opposizione l' Parte_2
e Controparte_3 , i quali
[...] Controparte_1 Controparte_2
,
chiedevano: "a) revocare l'opposto decreto ingiuntivo in accoglimento delle eccezioni preliminari e di merito sollevate ovvero stante: 1) la carenza delle condizioni ex art. 633 c.c in quanto la certificazione ex art. 50 D.Lgs.
1.9.93 non sarebbe sufficiente a provare il credito azionato e il relativo ammontare;
2) l'insussistenza del credito così come contabilizzato e intimato con conseguente nullità anche delle fideiussioni e scritture sottoscritte dagli opponenti, tra l'altro in modo cronologicamente mai coincidente e sempre a seguito delle pressioni effettuate dalla banca di minaccia di classificazione a sofferenza della posizione;
3) l'applicazione di tassi usurai, l'assoluta indeterminatezza delle condizioni economiche del rapporto e la violazione degli obblighi di trasparenza da cui discende la nullità anche delle fideiussioni e dei contratti e scritture collegate al conto corrente controverso, tra l'altro fatte sottoscrivere dalla banca sotto la minaccia della collocazione a sofferenza della posizione e del contratto oggetto di giudizio, nonché 4) la violazione del tasso soglia da parte del TEG già al momento della stipula dei contratti oggetto di causa, oltre che in più trimestri del rapporto controverso;
5) la violazione dell'art. 1346 cc e della Delibera CICR del 9.2.2000 e difetto di trasparenza contrattuale in relazione alla capitalizzazione degli interessi, all'applicazione delle
CMS e di disponibilità delle somme, la violazione dell'art. 1284 cc secondo cui gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale, la violazione della legge 154/92 e del TUB,
l'illegittima applicazione dello ius variandi per la eccepita e riscontrata indeterminatezza contrattuale ex art. 1346 c.c.; 6) la conseguente nullità e invalidità del decreto ingiuntivo. In via meramente gradata, nel caso di mancato accoglimento dell'opposizione, chiedevano di dichiarare comunque la nullità o l'inefficacia totale e/o parziale dei contratti oggetto di causa, rideterminando il quantum debeatur in relazione all'eventuale saldo negativo epurato delle anomalie e falsità contabili da individuare con CTU e, per effetto, dell'usura dei tassi praticati ab initio, nonché anche in corso di rapporto, condannando, di conseguenza ed eventualmente, gli opponenti al solo pagamento dei minori importi risultanti legittimi e dovuti a seguito di rideterminazione anche alla luce della CTP in atti. Il tutto con vittoria di spese, diritti,
onorari, da distrarre in favore del procuratore anticipatario". La Banca opposta, costituitasi in giudizio, contestava le difese degli opponenti e concludeva domandando al Tribunale: a) preliminarmente, disporre l'acquisizione agli atti del fascicolo rubricato n. 3341/17 relativo alla fase monitoria, e, segnatamente, dei documenti allegati a corredo della richiesta di ingiunzione;
b) all'esito, ma in tutti i casi, dichiarare inammissibile in rito ed infondata nel merito e, comunque, rigettare l'opposizione; c) subordinatamente e salvo gravame, nella malaugurata ipotesi di accoglimento, dichiarare tenuti e condannare gli opponenti, in solido tra loro, ovvero, in subordine e salvo gravame, condannarli secondo le diverse modalità e/o chi o con chi di essi tenuto a pagare, per i titoli di cui al ricorso per ingiunzione, la somma di euro 16.376,56 oltre interessi convenzionali dal 31.12.16 come da contratto dall'1.1.17
al saldo ovvero, in subordine e salvo gravame, la diversa somma e/o i diversi interessi che le risulteranno dovuti fino al saldo;
d) nel caso sub b) con la condanna degli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di opposizione e, in quello sub c) anche di quella relativa alla precedente fase previa, ove necessario, loro riliquidazione rispetto all'eventuale minor valore della controversia;
e) in via preliminare autorizzare e/o concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Alla prima udienza del 21.12.2017 il Giudice rilevava immediatamente la necessità di esperire il tentativo di mediazione e si riserva su tutte le istanze. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice dichiarava la provvisoria esecutività del titolo monitorio e dettava i tempi e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione. In particolare, il primo giudice poneva a carico di parte opposta l'onere di impulso della procedura di mediazione ed evidenziava anche la necessità della presenza personale delle parti all'incontro di mediazione. Indi, all'udienza successiva del 07.06.2028 concedeva alle parti i chiesti termini ex art. 183 co. 6 cpc e, a seguito del deposito delle memorie istruttorie, ritenuta la causa pronta per la decisione, invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni e riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La sentenza di primo grado Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 3490/2029, pubblicata in data 30/12/19, così provvedeva: "revoca il decreto ingiuntivo n. 1716/17 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord nei confronti di Parte_2 CP_2
, Controparte_1 ; -dichiara improcedibile la domanda
[...] Controparte_3
,
; -dichiara inammissibili le domande degli opponenti;
di Parte_1
dichiara irripetibili le spese di lite del processo monitorio sostenute da [...]
Parte_1 ;-compensa le spese del giudizio di opposizione al titolo monitorio".
In particolare, il Tribunale dichiarava la domanda monitoria improcedibile ai sensi dell'art. 5 co. 2 bis D.lgs. 28/10, considerando che la Pt_1 non aveva dimostrato la partecipazione al primo incontro personalmente o con soggetto munito di pieni poteri per transigere la lite fondati su procura senza obbligo di rendiconto. Sul punto, rilevava che all'incontro di mediazione partecipava l'Avv. Paolo Terzi in base alla delega conferita non dalla parte opposta ma dal difensore della parte stessa. Quanto all'opposizione proposta riteneva l'assoluta genericità delle domande e le dichiarava inammissibili perché non suscettibili di sanatoria.
Il Giudizio di appello
Parte_1Con atto di citazione notificato in data 23.09.2020 la proponeva appello avverso la suindicata sentenza, chiedendo di dichiarare, in riforma della sentenza gravata, procedibile la domanda monitoria e, comunque, di confermare il decreto ingiuntivo n. 1716/17 del Tribunale, anche per quanto concerne la ripetibilità delle spese del relativo procedimento con condanna degli appellati al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.
L'appellante sosteneva che, una volta disposta l'apertura dell'istruzione con l'assegnazione dei termini istruttori ex art 183 cpc e senza che le parti opponenti avessero formulato alcuna eccezione, al primo Giudice sarebbe stata preclusa la possibilità di rilevare d'ufficio in sede di decisione che, all'incontro di mediazione, la
Banca non era stata adeguatamente rappresentata e che, conseguentemente, era da ritenere assente, e sulla base di tale circostanza ritenere improcedibile la domanda monitoria. Secondo l'appellante l'art. 5 del Dlgs 28/10 consentirebbe il rilievo non oltre la prima udienza, donde, non essendo stata entro la stessa formulata alcuna eccezione al riguardo da parte degli odierni appellati, né avendo, del resto, neanche lo stesso giudice effettuato alcun rilievo ufficioso entro il predetto termine, sarebbe stato precluso il successivo rilievo della questione. Aggiungevano che per prima udienza si intenderebbe pacificamente solo quella dell'art. 183 cpc, ovvero fino al momento previsto dal 4° co. di tale norma in cui il Giudice può porre alle parti le questioni rilevabili di Ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, per cui, una volta che, all'esito della sia pure irregolare partecipazione della Banca alla mediazione, aveva provveduto ad assegnare alle parti i termini ex art. 183 co. 6, sarebbe precluso un successivo rilievo d'ufficio della questione di improcedibilità. Asseriva che, stante la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione perché estremamente generica e perché la relativa nullità che ne derivava non sarebbe suscettibile di potere essere eventualmente sanata – il giudice avrebbe dovuto non già dichiarare improcedibile la domanda di pagamento formulata dalla Pt_1 con il ricorso per ingiunzione, ma piuttosto confermare il decreto opposto e condannare gli opponenti, attuali appellati, al pagamento delle spese del giudizio. Inoltre, la Pt_1 appellante sosteneva che al primo giudice sarebbe stata comunque preclusa la stessa possibilità di disporre la mediazione, essendo, come rilevato in sentenza, generiche le contestazioni che gli opponenti avevano proposto all'ingiunzione e avendo la nullità dell'atto di opposizione che discendeva da tale circostanza determinato, di conseguenza, il passaggio in giudicato del decreto prima del rilievo dell'improcedibilità. Infine, chiedeva, stante l'illegittimità
e l'erroneità della sentenza impugnata, di far applicazione del principio di soccombenza e di condannare le controparti, in solido tra loro, al pagamento dellespese
e delle competenze del giudizio.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, Controparte_1
, Controparte_2 e CP_3
[...] si costituivano in data 29.12.2020 per la prima udienza fissata in citazione per il 22.01.2021. Gli appellati illustravano varie ragioni volte alla conferma della sentenza di improcedibilità della domanda avversaria e, nel merito, sostenevano la rilevabilità
d'ufficio delle varie questioni di nullità azionate con l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo e la conseguente infondatezza del credito ingiunto. Di conseguenza, spiegavano le seguenti testuali conclusioni: "A) respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto atteso che il procedimento di mediazione è stato comunque incardinato dall'appellante in ossequio all'ordinanza resa dal Giudice
Istruttore e poi non completato in modo valido ed efficace, stante la mancata partecipazione della parte innanzi al mediatore. B) Con vittoria di spese diritti ed onorari in favore del sottoscritto avvocato anticipatario. C) In via gradata, per il caso malaugurato di accoglimento dell'appello, voglia l'adita Corte in accoglimento le eccezioni formulate dagli appellanti sin dalla premessa, capi 1 a 7, della narrativa della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, e da 1 a 8 della narrativa della memoria integrativa ex art. 183 cpc nr 1, qui da considerarsi per ripetuti e trascritti, respingere ogni avversa domanda attesa: 1) la carenza delle condizioni ex art. 633 cpc in quanto il credito azionato certificato ex art. 50 D. Leg. 1/9/93 non è affatto sufficiente a provare il relativo ammontare, nonché, 2) in forza della documentata e dedotta falsità del credito così come contabilizzato e intimato con conseguente nullità anche delle fidejussioni e scritture sottoscritte dagli opponenti/appellati, tra l'altro in modo cronologicamente mai coincidente e sempre a seguito alle pressioni effettuate dalla banca di minaccia di classificazione a sofferenza della posizione, 3) in quanto risultano applicati tassi usurai (mancato rispetto della normativa antiusura e delle condizioni previste dalla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000) e stante la genericità del conto corrente per assoluta indeterminatezza delle condizioni e per violazione degli obblighi di trasparenza, per cui ne discende anche la nullità anche delle fidejussioni e dei contratti e scritture collegate al conto corrente controverso, tra l'altro fatte sottoscrivere dalla banca sotto la minaccia della collocazione a sofferenza della posizione e del contratto oggetto di giudizio, nonchè, 4) in quanto dall'analisi del rapporto contrattuale in atti ed in premessa richiamata, è emerso chiaramente che il
T.E.G. è risultato superiore al tasso soglia già al momento della stipula dei contratti oggetto di causa, oltre che in più trimestri del rapporto controverso;
5) per l'eccepita violazione dell'art. 1346 cc e della Delibera CIRC del 9/2/2000, oltre che per difetto di trasparenza contrattuale in relazione alla capitalizzazione degli interessi, all'applicazione delle CMS e di disponibilità delle somme, della eccepita violazione dell'art. 1284 c.c. secondo cui gli interessi superiori alla misura legale debbano essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. La legge 154/92 ed il T.U.B. d.lgs. n. 385/93 e dell'illegittima applicazione dello ius variandi, per la eccepita e riscontrata indeterminatezza contrattuale ex art. 1346 c.c. in quanto nella documentazione oggetto di causa non sono indicati una serie di tassi di interesse debitori i quali non sono mai stati né stabiliti contrattualmente, né tantomeno pattuiti, oltre che per l'evidente violazione dei dettami della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000,
D) Per effetto di quanto accertato e dichiarato, si chiede, quindi, dichiarare nullo ed invalido il D.I. in epigrafe indicato e disporne conseguentemente la revoca. E) In via meramente gradata, dichiarare comunque la nullità o l'inefficacia totale e/o parziale dei contratti oggetto di causa rideterminando il quantum debeatur, in relazione all'eventuale saldo negativo epurato delle anomalie e falsità contabili da individuare con CTU che ancora una volta si invoca e per effetto dell'usura dei tassi praticati ab initio, nonchè anche in corso di rapporto, condannando, di conseguenza ed eventualmente, gli appellati al solo pagamento dei minori importi risultanti legittimi e dovuti a seguito della determinazione secondo quanto in narrativa dedotto ed alla luce della CTP in atti. Si chiede, quindi, procedere all'eventuale condanna degli appellati solo alle residue somme di cui al contratto, una volta epurato integralmente il saldo del conto dagli effetti dell'illegittima applicazione dell'usura dei tassi applicati, della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto o di utilizzazione e messa a disposizione di fondi, per genericità ed indeterminatezza dei tassi e delle condizioni contrattuali e di tutte le altre ulteriori anomalie descritte in atti accertate e dedotte dalle CTP in atti e da confermare con CTU invocata. F) Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimb. forfett, cpa e iva come per legge da distrarre in favore del sottoscritto avvocato anticipatario". Perfezionatasi regolarmente la notifica dell'atto di appello nei confronti della [...] la società non si costituiva nel presente giudizioParte_2 di secondo grado.
All'esito del deposito delle note scritte di parte per la trattazione dell'udienza precedentemente fissata in data 13.02.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la Corte riservava in decisone la causa con assegnazione alle parti dei termini ex art 190 cpc.
Motivi della decisione
L'art. 5 co. 1 bis D.lgs 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che:
"Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007,
n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate (-)
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione
è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni".
Come sopra riportato, la disposizione normativa citata prescrive che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia nelle materie ivi elencate è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, il primo Giudice, avendo rilevato inizialmente all'udienza del
21.12.2017 il mancato preventivo esperimento di tale procedura obbligatoria sul dichiarato presupposto che la vertenza riguardava contratti bancari e atti negoziali connessi, assegnava alle parti il termine di 15 giorni ai fini del tentativo di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 07.06.2018. Alla predetta udienza concedeva i termini di cui all'art 183 sesto comma cpc e, successivamente, ritenuta la causa pronta per la decisione e precisate dalle parti le definitive conclusioni, pronunciava sentenza di improcedibilità della domanda monitoria per l'assenza della parte opposta al primo incontro innanzi al mediatore.
Più precisamente, il primo giudice rilevava che la Pt_1 non aveva partecipato personalmente, quale parte attivatrice della procedura, all'incontro di mediazione, essendo presente soltanto un delegato dell'avvocato della Pt_1 senza procura e, dunque, senza contezza dei fatti di causa e senza potere di transigere la controversia e di disporre del diritto controverso (cfr. verbale negativo di mediazione del 12.04.2018).
Ed, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr Cass 18485/2024; Cass 8473/2019;
Cass 18068/2019) in materia ha ritenuto che: -nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale. A giustificazione della necessità della presenza personale delle parti, ha affermato che "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore perché solo nel dialogo informale e diretto tra le parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto alle parti (o meglio, alla parte che intenda agire in giudizio), questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti e allo Stato) un buon numero di controversie ben più onerose e lunghe rispetto alla mediazione obbligatoria" (così Cass n 8473/2019 cit.); -la condizione di procedibilità imposta dalla legge può ritenersi realizzata al termine del primo incontro innanzi al mediatore qualora una o entrambe le parti richieste dal mediatore, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre. In altri termini, “l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria può ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione" (così Cass. n. 8473 del 2019, cit.; Cass
n.18485 del 2024).
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, il fatto che all'udienza del 07.06.2018 si sia soltanto provveduto alla concessione dei chiesti termini ex art 183 sesto comma cpc, non assume rilievo preclusivo della declaratoria di improcedibilità in conseguenza del fatto che la parte attivatrice non abbia dato correttamente corso alla mediazione in ottemperanza all'ordine ad hoc del giudice.
Deve, infatti, aversi riguardo al già operato rilievo officioso alla prima udienza della necessità di esperire la mediazione con successiva adozione dell'ordine di tentare la mediazione medesima. Una volta disposta dal giudice la mediazione, dopo il rilievo della sua preventiva necessità, non è fissato dalla legge alcun ulteriore termine preclusivo per il rilievo della mancata ottemperanza all'incombente e, dunque, della mancata integrazione della condizione di procedibilità della domanda. Tra l'altro, la citata disposizione di legge nel testo applicabile ratione temporis non precisa neanche che all'udienza di rinvio il giudice avrebbe dovuto verificare l'esperimento del tentativo di mediazione e dichiarare la improcedibilità, sussistendone eventualmente i presupposti.
Inoltre, deve considerarsi che l'appellante ha dedotto solo in comparsa conclusionale che, in ogni caso, "mancava l'antecedente perché potesse eventualmente ritenere improcedibile la sua domanda di pagamento, sia perché di fatto essa aveva ritualmente aderito al relativo procedimento, sia, soprattutto, perché vertendo l'opposizione con i garanti, non vi sarebbe da parte sua affatto l'obbligo di dare corso al procedimento di mediazione ex art. 5 Dlgs n. 28/2010". Detta difesa, peraltro alquanto generica, non può esaminarsi nel merito, essendo stata formulata dall'appellante non con l'atto di impugnazione ma tardivamente ex novo in sede di comparsa conclusionale.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'appello va rigettato con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni attinenti al merito della controversia.
Le spese di giudizio
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come in dispositivo con attribuzione al procuratore degli appellati per dichiarazione di fatton anticipo delle spese e mancata riscossione degli onorari, tenuto conto del valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.201 a euro 26.000) e dell'articolazione concreta delle difese espletate con applicazione dei medi tariffari, ad eccezione della fase di trattazione/istruzione e conclusionale liquidate al minimo.
Nulla sulle spese quanto alla società appellata contumace Parte_2
Trovando la condanna alle spese processuali, infatti, il suo
[...]
fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per difendersi da pretese infondate, la condanna alle spese non può essere pronunziata in favore della parte contumace vittoriosa, poiché questa, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cassazione civile sez. II, 18/03/2024, n.7179; Cassazione civile sez. III, 14/03/2023, n.7361). Va rilevato, infine, che, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
a norma del comma 1-bis.
PQM
La Corte di Appello di Napoli - settima sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- Condanna l'appellante Parte_3 in
[...]persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli appellati e Controparte_3 delle spese del presente grado, cheCP_1
, Controparte_4
,
liquida in complessivi euro 3.933,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi all'Avv.
Vincenzo Pascarella per dichiarazione di fattone anticipo;
-Nulla sulle spese nei confronti della appellata contumace Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
· Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrendone i presupposti di
-
legge, si dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio dott.ssa Paola Giglio Cobuzio