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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8681 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14919 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 avente per oggetto: pronuncia parziale di separazione personale tra nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VERGA MARIA VALENTINA e presso il cui studio è elett.te dom.to CP_1
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata e Controparte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in atti dall'Avv. COPPOLA GIORGIO presso il cui studio è elett.te dom.to
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare dell'11.09.2025 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale di status. Il Pubblico Ministero ha chiesto emettersi sentenza di separazione. Il Giudice relatore riservava la causa al Collegio sulla sola pronuncia di status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., qualora- come nel caso in esame - sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, ma la causa necessiti di istruttoria in relazione alle ulteriori domande
1 concernenti l'addebito, i rapporti patrimoniali tra i coniugi ed i provvedimenti accessori relativi alla prole, non sussiste discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse reciproche che i coniugi si sono mossi reciprocamente, la perdurante cessazione della convivenza e l'affermazione delle parti circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
NAPOLI il 02/07/1969 e nata a [...] il [...]; Controparte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 136, parte II, Serie
A sez. P, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 19/09/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14919 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 avente per oggetto: pronuncia parziale di separazione personale tra nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VERGA MARIA VALENTINA e presso il cui studio è elett.te dom.to CP_1
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata e Controparte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in atti dall'Avv. COPPOLA GIORGIO presso il cui studio è elett.te dom.to
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare dell'11.09.2025 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale di status. Il Pubblico Ministero ha chiesto emettersi sentenza di separazione. Il Giudice relatore riservava la causa al Collegio sulla sola pronuncia di status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., qualora- come nel caso in esame - sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, ma la causa necessiti di istruttoria in relazione alle ulteriori domande
1 concernenti l'addebito, i rapporti patrimoniali tra i coniugi ed i provvedimenti accessori relativi alla prole, non sussiste discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse reciproche che i coniugi si sono mossi reciprocamente, la perdurante cessazione della convivenza e l'affermazione delle parti circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
NAPOLI il 02/07/1969 e nata a [...] il [...]; Controparte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 136, parte II, Serie
A sez. P, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 19/09/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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