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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 3971/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato il 30/08/2024
da
DA (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv. ti Stefano Arrigo
(C.F. ) e Claudia De Pellegrini (C.F. ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Vittorio Veneto;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa, come da procura redatta su foglio separato alla memoria di costituzione, dall'avv. Alessandra Cadalt (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il CodiceFiscale_5
suo studio in Vittorio Veneto;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
I coniugi concludono come da proposta di conciliazione riportata nel verbale di udienza del
06/03/2025.
______________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3971/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che dal rapporto di Parte_2
convivenza more uxorio con la resistente, nascevano due figli: il 15/04/2008 e Per_1
il 04/12/2018; che dal mese di dicembre 2023 il rapporto si incrinava Persona_2
definitivamente; che si rendeva quindi necessario regolare la responsabilità genitoriale delle parti con i figli minori.
Ampiamente illustrate le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, il ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva in data 19/12/2024 contestando integralmente gli assunti di Controparte_1
controparte ritenuti infondati in fatto e in diritto. Fornita quindi la propria la ricostruzione dei fatti chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza di prima comparizione del 06/03/2025 erano presenti i procuratori e le parti in persona. Il Giudice formulava ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano pertanto conclusioni congiunte, chiedendo l'approvazione dell'accordo.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento alle condizioni congiunte di cui le parti chiedono l'accoglimento, ritenute congrue e rispondenti all'interesse dei figli minori e Per_1
, non presentando profili di illegittimità. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti che di seguito si riportano:
1- i figli minori, e , sono congiuntamente affidati ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2- viene stabilito il collocamento prevalente dei figli presso il padre;
3- la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Tarzo (TV), via Molino di Fratta, 6, con quanto la arreda e correda, viene assegnata al signor affinché ivi risieda Parte_2 con i figli minori;
la signora si impegna a rilasciare l'abitazione e a trasferirsi in Controparte_1
altra sede entro il 15/04/2025;
4- , potrà tenere con sé i minori: Controparte_1
- a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 18.00 quando ritirerà i minori presso la ex casa coniugale o presso la baby-sitter, fino alla domenica sera, alle ore 19.30, quando riaccompagnerà ivi i minori;
______________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3971/2024 - il mercoledì pomeriggio, dalle ore 18.00 (quando prenderà i minori presso la ex casa coniugale o dalla baby-sitter) sino al giorno successivo alle ore 19.30, quando, dopo aver somministrato la cena, riaccompagnerà i minori presso la ex casa coniugale la stessa provvederà pertanto ad accompagnare il figlio più piccolo a scuola nella giornata di giovedì;
- durante il periodo estivo la madre potrà trascorrere con i figli almeno due settimane di vacanze, anche non consecutive. Le date verranno concordate tra i genitori, secondo i loro rispettivi impegni ed esigenze, entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie la madre trascorrerà con i minori ad anni alternati il giorno di Natale, con facoltà, qualora i minori non trascorrano con lei il giorno di Natale, di tenerli con sé a pranzo la vigilia di Natale o il giorno di Santo Stefano;
- le festività pasquali (Pasqua e Pasquetta) saranno equamente divise alternando i giorni di Pasqua
e Pasquetta con l'uno o l'altro dei genitori;
- le altre festività previste dal calendario scolastico (carnevale, festa del patrono, primo maggio,
Festa della Liberazione, compleanno, ecc…) verranno alternate tra i genitori di anno in anno.
Le parti di danno atto che Pasqua di quest'anno sarà trascorsa con la madre e con il Parte_3
padre;
5- pone a carico di , a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli, Controparte_1
e , un assegno mensile pari ad euro 130,00= per ciascun figlio, per un Per_1 Persona_2
totale di euro 260,00=, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 30% di tutte le spese straordinarie, debitamente documentate, di cui al Protocollo del Tribunale di Treviso. Il residuo 70% delle spese straordinarie è posto a carico del Pt_2
L'importo suindicato a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, e , Per_1 Persona_2
dovrà essere corrisposto anticipatamente, ogni mese in coincidenza con la percezione dello stipendio, a far data dal mese di marzo 2025 e sarà eseguito mediante bonifico bancario da eseguirsi presso il conto corrente intestato a presso Banca della Marca – Parte_2
filiale di Pieve di Soligo - Iban [...];
6- le detrazioni fiscali per i figli sono a favore di entrambi i genitori nella misura del 50%;
7- l'assegno unico e universale per i figli sarà percepito dal signor . Parte_2
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso in data 10/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
______________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3971/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 3971/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato il 30/08/2024
da
DA (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv. ti Stefano Arrigo
(C.F. ) e Claudia De Pellegrini (C.F. ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Vittorio Veneto;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa, come da procura redatta su foglio separato alla memoria di costituzione, dall'avv. Alessandra Cadalt (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il CodiceFiscale_5
suo studio in Vittorio Veneto;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
I coniugi concludono come da proposta di conciliazione riportata nel verbale di udienza del
06/03/2025.
______________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3971/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che dal rapporto di Parte_2
convivenza more uxorio con la resistente, nascevano due figli: il 15/04/2008 e Per_1
il 04/12/2018; che dal mese di dicembre 2023 il rapporto si incrinava Persona_2
definitivamente; che si rendeva quindi necessario regolare la responsabilità genitoriale delle parti con i figli minori.
Ampiamente illustrate le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, il ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva in data 19/12/2024 contestando integralmente gli assunti di Controparte_1
controparte ritenuti infondati in fatto e in diritto. Fornita quindi la propria la ricostruzione dei fatti chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza di prima comparizione del 06/03/2025 erano presenti i procuratori e le parti in persona. Il Giudice formulava ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano pertanto conclusioni congiunte, chiedendo l'approvazione dell'accordo.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento alle condizioni congiunte di cui le parti chiedono l'accoglimento, ritenute congrue e rispondenti all'interesse dei figli minori e Per_1
, non presentando profili di illegittimità. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti che di seguito si riportano:
1- i figli minori, e , sono congiuntamente affidati ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2- viene stabilito il collocamento prevalente dei figli presso il padre;
3- la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Tarzo (TV), via Molino di Fratta, 6, con quanto la arreda e correda, viene assegnata al signor affinché ivi risieda Parte_2 con i figli minori;
la signora si impegna a rilasciare l'abitazione e a trasferirsi in Controparte_1
altra sede entro il 15/04/2025;
4- , potrà tenere con sé i minori: Controparte_1
- a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 18.00 quando ritirerà i minori presso la ex casa coniugale o presso la baby-sitter, fino alla domenica sera, alle ore 19.30, quando riaccompagnerà ivi i minori;
______________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3971/2024 - il mercoledì pomeriggio, dalle ore 18.00 (quando prenderà i minori presso la ex casa coniugale o dalla baby-sitter) sino al giorno successivo alle ore 19.30, quando, dopo aver somministrato la cena, riaccompagnerà i minori presso la ex casa coniugale la stessa provvederà pertanto ad accompagnare il figlio più piccolo a scuola nella giornata di giovedì;
- durante il periodo estivo la madre potrà trascorrere con i figli almeno due settimane di vacanze, anche non consecutive. Le date verranno concordate tra i genitori, secondo i loro rispettivi impegni ed esigenze, entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie la madre trascorrerà con i minori ad anni alternati il giorno di Natale, con facoltà, qualora i minori non trascorrano con lei il giorno di Natale, di tenerli con sé a pranzo la vigilia di Natale o il giorno di Santo Stefano;
- le festività pasquali (Pasqua e Pasquetta) saranno equamente divise alternando i giorni di Pasqua
e Pasquetta con l'uno o l'altro dei genitori;
- le altre festività previste dal calendario scolastico (carnevale, festa del patrono, primo maggio,
Festa della Liberazione, compleanno, ecc…) verranno alternate tra i genitori di anno in anno.
Le parti di danno atto che Pasqua di quest'anno sarà trascorsa con la madre e con il Parte_3
padre;
5- pone a carico di , a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli, Controparte_1
e , un assegno mensile pari ad euro 130,00= per ciascun figlio, per un Per_1 Persona_2
totale di euro 260,00=, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 30% di tutte le spese straordinarie, debitamente documentate, di cui al Protocollo del Tribunale di Treviso. Il residuo 70% delle spese straordinarie è posto a carico del Pt_2
L'importo suindicato a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, e , Per_1 Persona_2
dovrà essere corrisposto anticipatamente, ogni mese in coincidenza con la percezione dello stipendio, a far data dal mese di marzo 2025 e sarà eseguito mediante bonifico bancario da eseguirsi presso il conto corrente intestato a presso Banca della Marca – Parte_2
filiale di Pieve di Soligo - Iban [...];
6- le detrazioni fiscali per i figli sono a favore di entrambi i genitori nella misura del 50%;
7- l'assegno unico e universale per i figli sarà percepito dal signor . Parte_2
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso in data 10/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
______________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3971/2024