Sentenza 20 dicembre 2005
Massime • 2
Ove il soggetto, convenuto in giudizio dal lavoratore perché erede del datore di lavoro, rimasto contumace in primo grado, contesti in appello tale qualità oltreché di essere titolare del rapporto controverso, la questione, pur non attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio ("legitimatio ad causam"), bensì al merito della controversia, non soggiace alle preclusioni previste dall'art. 437 cod. proc. civ., trattandosi di mera deduzione difensiva concernente un fatto integrativo dell'azionata pretesa ereditaria.
Un contratto di transazione resta ad ogni effetto negozio stipulato ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. ancorchè contenuto in una conciliazione giudiziale. Ne consegue l'applicazione delle regole sulla rappresentanza sostanziale, non processuale, con la conseguente inefficacia del contratto stipulato dal rappresentante dopo la morte del rappresentato, evento che costituisce causa di estinzione della procura.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2005, n. 28141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28141 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4853/2004
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MAIORANO CO NT - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ERMINIONE LA elettivamente domiciliata in Roma, Via Broscia n. 16, presso l'avv. Chiara Borromeo, difesa dall'avv. SCARPATI Alberto con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
1) Avv. MO NT, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lisbona, n. 20, presso l'avv. Pio Centro, in giudizio di persona;
- resistente -
2) MO CA, MO US, MO CA, MO IT, MA DE, MA NA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ludovisi, n. 35, presso l'avv. Massimo Lauro, difesi dall'avv. LAMBIASE Pasquale con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- resistenti -
3) IT NN e IT LA, elettivamente domiciliate in Roma, Via Teodosio Macrobio, n. 3, presso l'avv. Enrico Gabrielli, che le difende con procura speciale apposta in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- resistenti -
4) MO NT, GA EL, IB AR, IT IC;
- intimati -
e sul ricorso r.g.n. 2680/2004 proposto da:
Avv. MO NT, come sopra domiciliato e difeso;
- ricorrente -
contro
1) ERMINIONE LA, come sopra domiciliata e difesa;
- resistente -
2) MO CA, MO US, MO CA, MO IT, MA DE, MA NA, come sopra domiciliati e difesi;
- resistenti -
3) IT NN e IT LA, come sopra domiciliate e difese;
- resistenti -
4) MO NT, GA EL, IB AR, IT IC;
- intimati -
e sul ricorso r.g.n. 3666/2004 proposto da:
MO CA, MO US, MO CA, MO IT, MA DE, MA NA, come sopra domiciliati e difesi;
- ricorrenti -
contro
1) ERMINIONE IMMACOLATA, come sopra domiciliata e difesa;
- resistente -
2) MO NT, come sopra domiciliato e difeso;
- intimato -
3) IT NN e IT LA, come sopra domiciliate e difese;
- intimati -
4) MO NT, GA EL, IB AR, IT IC;
- intimati -
e sul ricorso r.g.n. 4853/2004 proposto da:
IT NN e IT LA, come sopra domiciliate e difese;
- ricorrenti -
contro
1) ERMINIONE LA, come sopra domiciliata e difesa;
- resistente -
2) MO NT, come sopra domiciliato e difeso;
- intimato -
3) MO CA, MO US, MO CA, MO IT, MA DE, MA NA, come sopra domiciliati e difesi;
- intimati -
6) MO NT, GA EL, LI AR, IT IC;
- intimati -
sentiti, nella pubblica udienza del 29/09/2005:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Alberto Scarpati. NT OM, Massimo Esposito per delega LLavv. Pasquale Lambiase, Enrico Gabrielli;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento del ricorso di OM CA + 5, l'accoglimento del primo motivo del ricorso di NN e LA AS, assorbiti gli altri motivi, l'accoglimento del primo motivo del ricorso di NT OM e il rigetto degli altri motivi dello stesso ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. LA NE con ricorso in data 29/10/1992, convenne in giudizio gli eredi di LU OM, deceduta il 04/11/1991, per il pagamento di crediti retributivi inerenti al rapporto di lavoro domestico prestato alle dipendenze della OM. Si costituì (tardivamente) soltanto NT OM, che tra l'altro, eccepì che la lite era stata conciliata in un precedente giudizio.
2. L'adito Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 39 del 2000, dichiarata la "nullità del verbale di conciliazione", ha condannato i convenuti in solido, nella qualità di eredi della OM, al pagamento della somma di L. 41.213.357, previa detrazione della somma di L. 40.000.000 che l'NE aveva già ricevuto.
3. La Corte di appello di Napoli, decidendo sulle impugnazioni, principali e incidentali, riunite, ha riformato in parte la sentenza di primo grado, così definendo la lite: a) rigetto della domanda proposta dalla NE nei confronti di soggetti per i quali doveva escludersi la qualità di eredi di LU OM (CA OM, US OM, CA OM, IT OM, DE NC, NA NC, NT OM, EL LO, AR EL e IC AS); b) condanna dei soggetti legittimati (NT OM, CO OM, NN AS e LA AS, queste due ultime nella qualità di eredi di NO AS e di NC EN, a sua volta erede di NO AS) al pagamento di Euro 17.111, 17, oltre rivalutazione e interessi;
c) compensazione delle spese giudiziali del doppio grado, con esclusione di quelle di consulenza tecnica.
4. La cassazione della sentenza è domandata: da LA NE con ricorso articolato in otto motivi;
da NT OM con ricorso per tre motivi;
dalle resistenti, con controricorso, NN AS e LA AS con ricorso incidentale per tre motivi;
dai resistenti, con controricorso, CA OM, US OM, CA OM, IT OM, DE NC e NA NC, con ricorso incidentale condizionato per due motivi. Ai ricorsi incidentali LA NE ha resistito con controricorso. Non hanno svolto attività di resistenza NT OM, EL LO, AR LI, IC AS e CO NO.
Sono state depositate memorie ai sensi LLart. 378 c.p.c. da NT OM e da NN e LA AS.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, la Corte riunisce tutti i ricorsi proposti contro la stessa sentenza.
2. La sentenza impugnata ha deciso, in primo luogo, la questione LLammissibilità LLappello incidentale tardivo di OM NT, AS IC, EN NC (poi deceduta) AS NN e AS LA, positivamente risolvendola in applicazione delle disposizioni LLart. 334 c.p.c.
2.1. Il ricorso LLNE denuncia al riguardo, con il primo motivo, error in procedendo sotto diversi profili: a) l'impugnazione incidentale avrebbe dovuto essere proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata;
b) sarebbe preclusa l'impugnazione incidentale per le parti che non si sono costituite in primo grado o comunque (come avvenuto per NT OM) non lo hanno fatto tempestivamente: b) dopo la riassunzione della causa a seguito della morte di EN NC, le credi erano rimaste contumaci.
2.2. Tutti i riportati profili di censura sono destituiti di fondamento.
2.2.1. Quanto al primo, in presenza di una situazione di reciproca soccombenza, l'impugnazione incidentale tardiva, prevista dall'art. 334 c.p.c. per consentire alla parte l'accettazione della sentenza purché l'avversario tenga analogo comportamento, è ammissibile - nonostante lo spirare del termine ordinario o anche l'acquiescenza e anche nei confronti di un capo autonomo della sentenza rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, sempreché l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale dipenda dall'avvenuta proposizione di quella principale (vedi Cass. 29 gennaio 2004, n. 1667).
2.2.2. Quanto al secondo, unico presupposto LLimpugnazione incidentale è la soccombenza rispetto alla pretesa della controparte, non certo il rigetto di domande o eccezioni ritualmente proposte.
2.2.3. Quanto al terzo, l'appello ritualmente proposto dalla parte successivamente deceduta non perde certamente efficacia per la mancata costituzione degli eredi nei cui confronti la causa viene riassunta.
3. La sentenza impugnata ha, poi, esaminato la questione, proposta da alcuni degli appellanti (autonomi ed incidentali), LLassenza della qualità di eredi di OM LU, sulla premessa che tale esame non risultava precluso per effetto della contumacia, o costituzione tardiva, nel giudizio di primo grado.
3.1. Il secondo motivo del ricorso LLNE denuncia al riguardo errar in procedendo per violazione, in particolare, degli artt. 416 e 437 c.p.c., con due argomentazioni: in via principale, la deduzione di non essere eredi ma soltanto legatari, concreterebbe eccezione in senso proprio;
in via gradata, non sarebbe consentito contestare in appello circostanze di fatto allegate dall'attore e rimaste incontroverse in primo grado, o, peggio, introdurre nuove circostanze di fatto (l'attribuzione di legati) per la prima volta in appello.
3.1.1. La prima deduzione non è conforme al diritto. Le Sezioni unite della Corte (sentenza 3 febbraio 1998, n. 1099) hanno chiarito definitivamente che l'eccezione in senso stretto, o propria, non si identifica con il complesso delle eccezioni di cui all'art. 2697 cod. civ., comma 2, occorrendo integrarla, che la legge esprima il principio per cui un fatto, ancorché acquisito processo, possa rilevare soltanto se l'interessato esprima specificamente la volontà di avvalersene contro la pretesa LLattore (esemplare è il caso LLeccezione di prescrizione); tutte le altre "eccezioni" lo sono in senso lato o improprio, riconducibili alle mere difese, il fondamento delle quali, se non attengono ai fatti costitutivi della pretesa, ma rendono inefficaci gli stessi fatti, ovvero modificano o estinguono il diritto azionato, deve essere provato da colui che solleva l'eccezione (art. 2697 c.c.). Con riguardo specifico alla fattispecie di eccezione di difetto di legittimazione passiva, con cui il soggetto, convenuto in giudizio dal lavoratore perché erede del datore di lavoro e rimasto contumace in primo grado, contesti in appello tale qualità e così di essere titolare del rapporto controverso, la giurisprudenza della Corte ha già da tempo fatto applicazione del richiamato principio, precisando che la questione, pur non attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio (legittimatio ad causam), bensì al merito della controversia (ed è quanto sostiene in effetti la NE), non soggiace tuttavia alle preclusioni previste dall'art. 437 c.p.c. - norma che, nel rito del lavoro, fa divieto di proporre nuove eccezioni in appello, trattandosi di mera deduzione difensiva concernente un fatto integrativo LLazionata pretesa ereditaria (Cass. 12 novembre 1985, n. 5543 e 21 febbraio 1984, n. 1254;
sostanzialmente nello stesso senso Cass. 20 marzo 1987, n. 2781 e Cass. 27 febbraio 1995, n. 2276, ancorché, la seconda, nella prospettiva, che si è ritenuta non corretta, della legittimano ad causam).
3.1.2. Il secondo ordine di censure svolge considerazioni astrattamente corrette (in linea con il decisum di Cass. S.U. 1099/1998, cit.): il giudice non può attribuire rilevanza a fatti non acquisiti ritualmente al processo e, comunque, in difetto di specifica e tempestiva contestazione dei fatti affermati dall'attore, gli stessi vanno considerati come comprovati e non è consentito rimetterli in discussione nel giudizio di appello. Ciò in base al disposto degli artt. 416 e 437 c.p.c.. Tali considerazioni non sono, tuttavia, pertinenti, alla fattispecie, siccome la qualità ereditaria dei convenuti doveva essere provata dall'attore e, a tal fine, era stato depositato il documento relativo alle disposizioni testamentarie di LU NO. Pertanto, indipendentemente da qualsiasi contestazione dei convenuti, il giudice doveva verificare se il testamento consentisse di riconoscere la qualità di chiamati all'eredità (logicamente prioritaria rispetto all'assunzione della qualità di eredi). Siffatta indagine, omessa dal giudice di primo grado, ritualmente è stata svolta dal giudice investito delle impugnazioni sul punto.
4. Con lo stesso secondo motivo del ricorso LLNE si censura la statuizione con la quale, all'esito LLesame delle disposizioni testamentarie di LU OM, la qualità ereditaria è stata esclusa per CA OM, US OM, CA OM, IT OM, DE NC, NA NC, NT OM, EL LO, AR LI e IC AS, nei cui confronti la domanda di pagamento è stata rigettata.
4.1. Alcune delle critiche mosse sul punto alla sentenza sono palesemente prive di fondamento, anche a prescindere dalla motivazione della sentenza (art. 384, c.p.c., comma 1): non si vede come possano assumere una qualsiasi rilevanza le numerose circostanze di fatto che, secondo la ricorrente, dimostrerebbero l'avvenuta accettazione LLeredità da parte dei soggetti assolti dall'istanza, atteso che il potere di accettare (espressamente o tacitamente) può spettare soltanto ai chiamati quali eredi, restando altrimenti del tutto improduttiva di effetti l'eventuale accettazione.
4.2. Si critica altresì l'accertamento secondo il quale i soggetti sopra indicati sarebbero da qualificare legatali e non eredi. Senonché, in punto di diritto, non si contesta il principio, applicato dalla sentenza, secondo cui, al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale;
- che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare;
- che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - il giudice deve compiere sia un'indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto LLatto, sia un'indagine di carattere soggettivo, riferita all'intenzione del testatore;
ne consegue che soltanto a seguito di tale duplice indagine può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'universum ius (sicché la successione è a titolo di legato).
Cosicché, non è neppure configurabile una denuncia di violazione LLart. 588 c.p.c., comma 2, che recita: "L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio". In punto di fatto, in presenza di indagine affidata esclusivamente al giudice del merito, con il controllo del giudice di legittimità limitato al rispetto delle regole sull'interpretazione dei negozi e di una motivazione sufficiente e logica (vedi Cass. 1 marzo 2002, n. 3016), la ricorrente si limita ad esprimere il proprio dissenso in ordine al risultato LLindagine stessa, contrapponendo la sua interpretazione delle disposizioni testamentarie a quella accolta dalla sentenza impugnata. Domanda quindi, inammissibilmente, che il giudice di legittimità proceda ad una rivalutazione del fatto.
5. L'esclusione della qualità ereditaria dei soggetti sopra indicati è censurala anche dal primo e dal secondo motivo del ricorso di NT NO. In particolare il secondo motivo pone la questione processuale LLammissibilità della contestazione della qualità ereditaria posta nel giudizio di appello da convenuti rimasti contumaci in primo grado: si rinvia quindi integralmente alle osservazioni svolte sub n.
3.1.1. e 3.1.2.
5.1. Il secondo motivo del ricorso di NT OM critica l'accertamento di fatto all'esito del quale alcuni convenuti sono stati ritenuti legatali ed altri eredi. Ma, anche in questo caso, come per il ricorso LLNE, la violazione di norme di diritto è enunciata ma non specificata, mentre non sono individuati precisi vizi della motivazione, limitandosi il ricorrente, del tutto genericamente, a manifestare perplessità e dubbi ed a giudicare non convincente la motivazione stessa.
Il motivo, risulta, pertanto inammissibile.
6. È attinente alla medesima questione il secondo motivo del ricorso incidentale di NN AS e LA AS. Si deduce che, in presenza di disposizioni tutte attributive di beni individuati, l'identificazione come chiamati a titolo universale di NO AS (dante causa delle ricorrenti incidentali), NT OM e CO OM è stata operata sulla base della circostanza che fossero stati onerati di legati, ma nessuna precisazione recava la sentenza in ordine ai legati di cui era stato onerato AN AS;
per questo soggetto, erano stati valorizzati erroneamente meri compiti di esecutore testamentario affidatigli, nonché la circostanza, di per se, non significativa, LLattribuzione dei "residui effetti mobili e monetari".
6.1. Il motivo è infondato.
Nella motivazione che giustifica la ritenuta chiamata a titolo universale di NO AS assume rilievo decisivo l'attribuzione di tutti i residui "effetti mobili" e "monetari" per un terzo (gli altri due terzi ad NT OM). Tale elemento oggettivo, poi, nel contesto di disposizioni testamentarie che attribuivano per il resto beni determinati, è stato valutato sul piano LLintento negoziale, valorizzando l'incarico attribuito all'AS di individuare e distribuire "gli utensili provenienti dalla famiglia di mio marito", destinati ai nipoti di questi (è in relazione a ciò che la sentenza individua i legati dei quali era stato onerato l'AS), nonché di provvedere alla sistemazione di tutte le pendenze e all'amministrazione della massa ereditaria con riscossione delle rendite per sei mesi. Queste previsioni testamentarie sono state ritenute confermative e rivelatrici LLintento di LU OM di istituirlo erede universale.
Alla stregua di queste considerazioni, l'accertamento relativo alla veste di chiamato all'eredità di NO AS si rileva immune da vizi giuridici e da insufficienze o contraddittorietà nella motivazione.
7. Il primo motivo del ricorso incidentale di NN AS e LA AS pone un'ulteriore questione relativa alla legittimazione passiva: ammessa la delazione LLeredità a favore di NO AS, sarebbe stato in ogni caso necessario accertare, anche di ufficio, che fosse intervenuta accettazione;
anche la qualità di eredi di NC EN, era stata affermata senza accertare l'accettazione.
7.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
La qualità ereditaria dei convenuti era stata affermata dall'NE nel giudizio di primo grado, anche con indicazione dei fatti che implicavano accettazione tacita LLeredità. E comunque la circostanza allegata (accettazione) non è mai stata contestata, neppure nel giudizio di appello (tra l'altro, riassunto il giudizio a seguito del decesso di NC EN, le eredi indicate non si sono costituite).
Perciò, correttamente la Corte di appello ha ritenuto la circostanza pacifica e la questione estranea ai temi dibattuti, sulla base del principio di diritto richiamato ai punti n.
3.1.1. e 3.1.2.. 8. Manifestamente privo di fondamento è il profilo di censura contenuto nel terzo motivo di ricorso di NT OM, e contrassegnato con la lettera B): correttamente non è stata disposta la chiamata in causa di AC IG, siccome il medesimo ricorrente lo qualifica come legatario.
9. Le considerazioni svolte escludono la cassazione della decisione di rigetto di ogni domanda proposta nei confronti di CA OM, US OM, CA OM, IT OM, DE NC e NA NC. Pertanto, in assenza di soccombenza, il ricorso incidentale delle indicate parti (peraltro, esplicitamente condizionato) va dichiarato inammissibile per difetto di interesse (cd. "assorbimento").
10. Esaurite le questioni preliminari attinenti alla legittimazione passiva (sostanziale), va esaminato il terzo motivo del ricorso di NT OM nella parte in cui (censura contrassegnata dalla lettera A) sostiene che la domanda di pagamento della NE doveva ritenersi preclusa per effetto del verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi al Pretore di Sorrento il 20 marzo 1992. Si deduce, in primo luogo, che la conciliazione doveva ritenersi valida perché sottoscritta da procuratore che continuava a rappresentare in giudizio la defunta (in data 04/11/1991) LU OM, giacché non ne aveva dichiarato il decesso;
in secondo luogo, che tale verbale conteneva un negozio di rinuncia della NE ai crediti inerenti al rapporto di lavoro, rinuncia non impugnata nel termine di decadenza.
10.1. Sulla prima questione, osserva la Corte che un contratto di transazione resta ad ogni effetto negozio stipulato ai sensi LLart. 1965 c.c., ancorché contenuto in una conciliazione giudiziale (Cass. 3 marzo 2002, n. 3122; 14 dicembre 1986, n. 7193; 9 novembre 1985, n. 11677). Ne discende l'applicazione delle regole sulla rappresentanza sostanziale, non processuale, con la conseguente inefficacia del contratto stipulato dal rappresentante dopo la morte del rappresentato, evento che costituisce causa di estinzione della procura (art. 1722 n. 4, e art. 1396 c.c., comma 2). 10.2. Sulla seconda, vi è stato da parte del giudice di merito l'accertamento ili fatto secondo cui la dichiarazione di "ritenersi completamente soddisfatta", "di non avere altro a pretendere" e che "nulla era dovuto", non manifestavano l'intento negoziale di rinuncia, ma, soprattutto per la genericità del contenuto, non andavano al di là delle espressioni tipiche di una quietanza a saldo. Tale accertamento, siccome immune da errori di diritto, può essere contestato nel giudizio di legittimità solo per violazione delle norme di ermeneutica o vizi di motivazione (vedi Cass. 28 marzo 2003, n. 4688), nella specie non specificamente denunciati. 11. Devono ora essere esaminati altri motivi del ricorso della NE.
Il terzo motivo di questo ricorso domanda la cassazione della statuizione relativa alla detrazione, dall'ammontare del credito riconosciuto alla lavoratrice, di complessive L. 50.000.000, di cui L. 40.000.000 pagate in esecuzione della conciliazione di cui al n. 10, e L. 10.000.000 pagate con assegno bancario in data di poco successiva alla detta conciliazione (detrazione operata dal giudice di appello in riforma, sul punto, della decisione di primo grado). La stessa questione è investita anche dal quinto motivo, che, con riferimento specifico al pagamento di L. 10.000.000, ripete in sostanza le stesse argomentazioni.
11.1. La censura di carattere pregiudiziale, secondo cui il pagamento della somma ulteriore di dieci milioni di lire, non riconosciuto dalla sentenza di primo grado, non aveva formato oggetto di appello, si pone in contrasto con quanto risulta dalla motivazione della sentenza. Si legge infatti (pag. 7) che gli appellanti incidentali OM NT ed altri avevano dedotto che "erroneamente non erano state compensate tutte le somme ricevute ( 50.000.000), bensì solo 40.000.00".
11.2. Le altre critiche alla sentenza sul punto sono tutte destituite di fondamento si è già detto (n. 10.1.) LLinefficacia del contratto di transazione, cosicché si era in presenza del mero pagamento di somme;
la NE non aveva mai dedotto alcun titolo, diverso dal rapporto di lavoro, cui riferire il pagamento ricevuto;
l'unicità del rapporto litigioso esclude l'istituto della compensazione, trattandosi soltanto di determinare il dare ed avere reciproco (cd. compensazione impropria: vedi Cass. 29 marzo 2004, n. 6214); l'allegazione tardiva del pagamento di somme (costituzione tardiva di OM NT) non è stata rilevata dal giudice di primo grado e, di conseguenza, avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di appello.
12. Il quarto motivo dello stesso ricorso investe, con diversi profili di censura, la determinazione dei crediti del)'NE avvenuta: a) valutando una prova testimoniale dalla quale NT OM era decaduto;
b) omettendo di considerare che i conteggi delle spettanze non erano stati contestati;
c) trascurando di considerare il motivo di appello (il 7) relativo alla mancata trascrizione e considerazione, nella sentenza di primo grado, delle conclusioni con le quali si chiedeva la liquidazione della somma al lordo, si specificava l'ammontare del credito e si chiedeva il rimborso delle spese del giudizio sulla base di specifica nota;
d) riformando la sentenza di primo grado con l'attribuzione all'NE di una qualifica inferiore, senza che sul punto vi fosse appello incidentale assistito da specificità.
12.1. Tutte le riportate censure sono destituite di fondamento. Cominciando da quella sub d), nella controversia l'inquadramento spettante all'NE, trattandosi di rapporto già estinto, rilevava soltanto ai fini retributivi e gli appellanti incidentale avevano sostenuto che quanto corrisposto alla lavoratrice, compresa la somma di L. 50.000.000, non lasciava residuare altre differenze retributive, del resto non dimostrate dalla prova testimoniale. Non può ritenersi, di conseguenza, formato il giudicato sulla qualifica di dama di compagnia, 1^ livello retributivo, riconosciuta giudice di primo grado, statuizione priva di autonomia e funzionale soltanto alla determinazione delle differenze retributive, specificamente contestata con l'appello.
12.2. In relazione alla censura sub b), osserva la Corte che, nel rito del lavoro, il difetto di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore per la quantificazione del credito oggetto di domanda di condanna, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti, non semplicemente alle regole legali o contrattuali di elaborazione dei conteggi medesimi, e sempre che si tratti di fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione concernente l'an debeatur (Cass. S.U. 23 gennaio 2002, n. 761, emanata a composizione di contrasto di giurisprudenza). La ricorrente non specifica per nulla i fatti che sarebbero stati affermati nei conteggi e non sarebbero stati contestati tempestivamente.
12.3. La censura sub a) è inammissibile.
La prova testimoniale per la quale si sarebbe verificata decadenza concerneva, secondo quanto si riferisce nel ricorso, le deposizioni di AN OS, IZ EL e LO CO, ma la Corte di Napoli ha fondato l'accertamento circa la qualità del lavoro reso dall'NE (riconducibile non alla prima, ma alla seconda categoria della classificazione del contratto collettivo) su altre deposizioni (Vinaccia e Minieri), mentre quelle del IZ e del LO sono menzionate soltanto a proposito LLorano di lavoro, in relazione al quale non vi è stata soccombenza.
La conclusione obbligata è l'assenza di qualsiasi interesse a far valere in questa sede il preteso errore concernente l'ammissione dei testi menzionati.
12.4. Infine, in ordine alle critiche formulate sub c), va premesso che la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per sè motivo di nullità della sentenza, occorrendo a tale fine che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice nel senso, cioè, di avere determinato o la mancata pronuncia sulle domande od eccezioni oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati (vedi Cass. 28 luglio 2004, n. 14199). Sulla base di questa premessa nessuna delle censure in esame può trovare accoglimento.
Quella relativa al lordo e al netto è inammissibile per difetto di soccombenza sul punto: la sentenza di primo grado, infatti, è stata riformata proprio nella parte in cui aveva calcolato le differenze retributive al netto e non al lordo, in accoglimento LLappello LLNE;
quella sull'erronea determinazione delle differenze retributive non riveste, evidentemente, alcuna autonomia;
quella sulle spese giudiziali è assorbita dall'ottavo motivo dello stesso ricorso (vedi n. 14).
13. I motivi sesto e settimo del ricorso LLNE (del quinto si è già detto al n. 11), non contengono censure ma, in realtà, le conclusioni in merito alla richiesta di cassazione della sentenza impugnata.
14. In ordine logico, va ora esaminato il terzo motivo del ricorso incidentale di NN AS e LA AS, che domanda la cassazione della decisione nella parte in cui reca la condanna in solido degli eredi anziché pro quota, ai sensi del disposto LLart. 754 c.c.. 14.1. La questione è stata decisa dalla sentenza impugnata ritenendo preclusa in appello la possibilità di sollevare l'eccezione, da qualificare come propria. La decisione è conforme alla giurisprudenza della Corte che attribuisce alla norma di cui all'art. 754 c.c. - secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del de cujus secondo il valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni (giusto il principio nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur) - il significato di gravare il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario LLonere di indicare, al creditore, questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi LListituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero (Cass. 5 agosto 1997 n. 7216). Il principio è stato, più di recente,
confermato da Cass. 18 giugno 2002, n. 8818, e, in difetto di argomenti non vagliati dai precedenti, non vi è alcuna valida ragione per discostarsi dalla regola di "fedeltà ai precedenti" (vedi Cass. S.U. 4 luglio 2003, n. 10615 e 15 aprile 2003, n. 5994). 15. Infine, l'ottavo motivo del ricorso LLNE domanda la cassazione della statuizione sulle spese del giudizio. 15.1. Deve farsi applicazione del principio, di recente ribadito dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale il provvedimento col quale il giudice di merito compensa, in tutto o in parte, tra le parti le spese di lite è insindacabile in sede di legittimità, a meno che ciò non si sia tradotto nella violazione della regola secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (Cass. 22 aprile 2005, n. 8540; 27 ottobre 2004, n. 20814). 16. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, vanno rigettati i ricorsi di LA NE, di NT OM, e di NN e LA AS;
va dichiarato assorbito il ricorso incidentale di CA OM più cinque.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara assorbito il ricorso di OM CA ed altri cinque e rigetta gli altri ricorsi;
compensa le spese del giudizio di Cassazione tra tutte le parti costituite. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 29 settembre 2005. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005