Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2005, n. 28141
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Sentenza 20 dicembre 2005

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Ove il soggetto, convenuto in giudizio dal lavoratore perché erede del datore di lavoro, rimasto contumace in primo grado, contesti in appello tale qualità oltreché di essere titolare del rapporto controverso, la questione, pur non attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio ("legitimatio ad causam"), bensì al merito della controversia, non soggiace alle preclusioni previste dall'art. 437 cod. proc. civ., trattandosi di mera deduzione difensiva concernente un fatto integrativo dell'azionata pretesa ereditaria.

Un contratto di transazione resta ad ogni effetto negozio stipulato ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. ancorchè contenuto in una conciliazione giudiziale. Ne consegue l'applicazione delle regole sulla rappresentanza sostanziale, non processuale, con la conseguente inefficacia del contratto stipulato dal rappresentante dopo la morte del rappresentato, evento che costituisce causa di estinzione della procura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2005, n. 28141
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28141
    Data del deposito : 20 dicembre 2005

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