TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16097 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22770/24 del Ruolo Generale posta in deliberazione alla udienza del 16.9.25
TRA
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, difesa da avv. Alessandra Caroselli ATTRICE E P.I. , in persona dell'Amministratore Unico e Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante difesa dall' avvocato Gaetano Martellucci
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa pagina 1 di 3 sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiama, quindi, il contenuto degli atti di parte.
Sinteticamente, parte attrice, premesso di aver commissionato, in data 26.10.2021, alla l'esecuzione di lavori di riparazione e sostituzione di alcune parti della propria CP_1 imbarcazione da diporto, con un primo preventivo di euro 10.820,00, poi aumentato, con aggiunta di lavorazioni, ad euro 16.320,00 e di aver riscontrato vizi nella esecuzione dei lavori, verificati a seguito di procedimento di accertamento tecnico preventivo, chiedeva la rimozione dei vizi o, in subordine, la condanna della società convenuta al pagamento delle spese per la riparazione, oltre il risarcimento del danno e le spese per l'istruzione preventiva.
Si è costituita la convenuta, riconoscendo di non aver effettuato le lavorazioni seguendo del tutto le regole dell'arte e sostenendo che le difformità rilevate in sede di accertamento tecnico preventivo, in merito ai lavori commissionati al cantiere, non costituiscano un inadempimento contrattuale, ma la conseguenza della indicazione data dal committente di ridurre al minimo i costi dell'intervento; la convenuta ha, poi, contestato la prova del danno lamentato e si è dichiarata disponibile alla eliminazione dei vizi, previa verifica di quali siano strettamente necessari per rendere fruibile il natante.
Ciò premesso, in linea generale va ricordato che: “in tema di appalto, l'art. 1668, primo comma, cod. civ., si interpreta nel senso che l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire gli interventi di correzione e di riparazione dell'opera senza diritto ad alcun ulteriore compenso - salva la possibilità, per il committente, in caso di rifiuto del primo, di avvalersi del procedimento per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare - e non anche che i vizi debbono necessariamente essere eliminati da un terzo, ponendosi a carico dell'appaltatore il solo rimborso delle spese.” (Cass. 19482/14).
Quindi, la domanda svolta in via principale dalla parte attrice di condanna della parte convenuta alla eliminazione dei vizi, non può essere seguita da una statuizione sul pagamento delle spese per la eliminazione, perché, nel caso di inadempimento alla condanna, si dovrà attivare una procedura esecutiva ex art. 2931 c.c..
I vizi dell'opera e le lavorazioni necessarie all'adempimento del preventivo accettato dal committente, sono state elencate analiticamente dal CTU nel procedimento di istruzione preventiva e le risultanze della relazione sono fatte proprie da questo giudice in quanto tecnicamente ben esposte;
esse sono state, poi, in parte riconosciute dalla parte convenuta.
Pertanto, quest'ultima sarà condannata ad eliminare i vizi, come riscontrati dalla perizia in atti.
Non si ritiene, invece, di accogliere la domanda di risarcimento del danno per il mancato noleggio della imbarcazione;
infatti, non sono stati dimostrati elementi fondamentali della domanda, come l'impossibilità del noleggio e l'effettivo ricavo possibile;
anzi, dalla email del 22.6.22 a pag. 7 dell'allegato 14 di parte attrice, sembra dedursi che la pagina 2 di 3 imbarcazione sia stata noleggiata, visto che la società attrice rispondeva ad un utente che non era libera per una parte del mese di agosto.
Stesso discorso per i costi di ormeggio, non essendone provati il costo, il pagamento, quanta parte di essi potesse essere recuperata con il noleggio e se la circostanza si sia avverata o meno.
Possono, invece, essere rimborsate le spese per il compenso del CTU dell'ATP, vista la soccombenza per la domanda sui vizi;
infatti, al Suprema Corte è pacifica nel ritenere che:
“ Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto. (Cass. n. 15672/2005; n. 14268/2017) del 27/07/2005). In altre parole, i costi sostenuti nella fase dell'ATP, comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali” (Cass. 13154/25).
Pertanto, la parte convenuta sarà condannata al pagamento della somma liquidata dal giudice nel procedimento di ATP, pari ad euro 2.158,00 per compenso ed euro 436,00 per spese;
non possono, invece, riconoscersi le spese per il difensore, in mancanza di prova di accordo scritto sul compenso o di pagamento dello stesso, potendo in linea teorica il patrocinio legale essere anche gratuito.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate secondo i parametri medi del DM 55/14 per la fase di studio e introduttiva, nonché minimi per quella istruttoria e decisionale, limitata al deposito di memorie, confermative di quanto esposto negli atti introduttivi per quelle conclusionali.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accerta l'inadempimento della società convenuta al contratto in questione e condanna la predetta, ex art. 1668 c.c., alla rimozione dei vizi sulla imbarcazione di cui è causa, secondo quanto previsto dal CTU nel procedimento ATP n. 52929/22 di cui al doc. 11 di parte attrice;
2) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 2.594,00, quale spesa per il procedimento di ATP;
3) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
4) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite della parte attrice, che liquida ex DM 55/14 in euro 3.387,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonché euro 237,00 per spese.
Roma, 17.11.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 3 di 3
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22770/24 del Ruolo Generale posta in deliberazione alla udienza del 16.9.25
TRA
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, difesa da avv. Alessandra Caroselli ATTRICE E P.I. , in persona dell'Amministratore Unico e Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante difesa dall' avvocato Gaetano Martellucci
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa pagina 1 di 3 sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiama, quindi, il contenuto degli atti di parte.
Sinteticamente, parte attrice, premesso di aver commissionato, in data 26.10.2021, alla l'esecuzione di lavori di riparazione e sostituzione di alcune parti della propria CP_1 imbarcazione da diporto, con un primo preventivo di euro 10.820,00, poi aumentato, con aggiunta di lavorazioni, ad euro 16.320,00 e di aver riscontrato vizi nella esecuzione dei lavori, verificati a seguito di procedimento di accertamento tecnico preventivo, chiedeva la rimozione dei vizi o, in subordine, la condanna della società convenuta al pagamento delle spese per la riparazione, oltre il risarcimento del danno e le spese per l'istruzione preventiva.
Si è costituita la convenuta, riconoscendo di non aver effettuato le lavorazioni seguendo del tutto le regole dell'arte e sostenendo che le difformità rilevate in sede di accertamento tecnico preventivo, in merito ai lavori commissionati al cantiere, non costituiscano un inadempimento contrattuale, ma la conseguenza della indicazione data dal committente di ridurre al minimo i costi dell'intervento; la convenuta ha, poi, contestato la prova del danno lamentato e si è dichiarata disponibile alla eliminazione dei vizi, previa verifica di quali siano strettamente necessari per rendere fruibile il natante.
Ciò premesso, in linea generale va ricordato che: “in tema di appalto, l'art. 1668, primo comma, cod. civ., si interpreta nel senso che l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire gli interventi di correzione e di riparazione dell'opera senza diritto ad alcun ulteriore compenso - salva la possibilità, per il committente, in caso di rifiuto del primo, di avvalersi del procedimento per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare - e non anche che i vizi debbono necessariamente essere eliminati da un terzo, ponendosi a carico dell'appaltatore il solo rimborso delle spese.” (Cass. 19482/14).
Quindi, la domanda svolta in via principale dalla parte attrice di condanna della parte convenuta alla eliminazione dei vizi, non può essere seguita da una statuizione sul pagamento delle spese per la eliminazione, perché, nel caso di inadempimento alla condanna, si dovrà attivare una procedura esecutiva ex art. 2931 c.c..
I vizi dell'opera e le lavorazioni necessarie all'adempimento del preventivo accettato dal committente, sono state elencate analiticamente dal CTU nel procedimento di istruzione preventiva e le risultanze della relazione sono fatte proprie da questo giudice in quanto tecnicamente ben esposte;
esse sono state, poi, in parte riconosciute dalla parte convenuta.
Pertanto, quest'ultima sarà condannata ad eliminare i vizi, come riscontrati dalla perizia in atti.
Non si ritiene, invece, di accogliere la domanda di risarcimento del danno per il mancato noleggio della imbarcazione;
infatti, non sono stati dimostrati elementi fondamentali della domanda, come l'impossibilità del noleggio e l'effettivo ricavo possibile;
anzi, dalla email del 22.6.22 a pag. 7 dell'allegato 14 di parte attrice, sembra dedursi che la pagina 2 di 3 imbarcazione sia stata noleggiata, visto che la società attrice rispondeva ad un utente che non era libera per una parte del mese di agosto.
Stesso discorso per i costi di ormeggio, non essendone provati il costo, il pagamento, quanta parte di essi potesse essere recuperata con il noleggio e se la circostanza si sia avverata o meno.
Possono, invece, essere rimborsate le spese per il compenso del CTU dell'ATP, vista la soccombenza per la domanda sui vizi;
infatti, al Suprema Corte è pacifica nel ritenere che:
“ Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto. (Cass. n. 15672/2005; n. 14268/2017) del 27/07/2005). In altre parole, i costi sostenuti nella fase dell'ATP, comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali” (Cass. 13154/25).
Pertanto, la parte convenuta sarà condannata al pagamento della somma liquidata dal giudice nel procedimento di ATP, pari ad euro 2.158,00 per compenso ed euro 436,00 per spese;
non possono, invece, riconoscersi le spese per il difensore, in mancanza di prova di accordo scritto sul compenso o di pagamento dello stesso, potendo in linea teorica il patrocinio legale essere anche gratuito.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate secondo i parametri medi del DM 55/14 per la fase di studio e introduttiva, nonché minimi per quella istruttoria e decisionale, limitata al deposito di memorie, confermative di quanto esposto negli atti introduttivi per quelle conclusionali.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accerta l'inadempimento della società convenuta al contratto in questione e condanna la predetta, ex art. 1668 c.c., alla rimozione dei vizi sulla imbarcazione di cui è causa, secondo quanto previsto dal CTU nel procedimento ATP n. 52929/22 di cui al doc. 11 di parte attrice;
2) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 2.594,00, quale spesa per il procedimento di ATP;
3) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
4) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite della parte attrice, che liquida ex DM 55/14 in euro 3.387,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonché euro 237,00 per spese.
Roma, 17.11.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 3 di 3