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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/10/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pistoia, in persona del presidente ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. R.G. 1260/2025 avente ad oggetto opposizione ex art.170 t.u. spese di giustizia avverso decreto di liquidazione, su ricorso depositato in data 16.06.2025, da:
nato a [...] il [...], residente in Parte_1 A 30 51100 PISTOIA ITALIA, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. , presso lo Parte_1 studio del quale elegge domicilio in LEDDA 30 PISTOIA;
e
Controparte_1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.06.2025 l'avvocato Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione avvocato emesso dal Tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di a seguito di istanza presentata quale difensore CP_2 d'ufficio. Deduceva che il Giudice avrebbe erroneamente liquidato solo la somma spettante al difensore per la fase di studio e non anche per l'attività svolta nell'unica udienza nella quale il difensore era presente e nella quale si effettuava il c.d. smistamento. Lamentava altresì che non era stata liquidata per i compensi spettantegli per le spese sostenute per il recupero del credito, avendo infruttuosamente esperito le procedure esecutive per il recupero coattivo dei propri compensi presso l'imputato debitore. Chiedeva pertanto che il Tribunale in sede di opposizione annullasse il decreto di liquidazione e accogliesse integralmente l'istanza depositata. Il , ricevuta notifica del ricorso e del decreto di Controparte_1 fissazione dell'udienza, non si costituiva restando contumace. All'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente depositava note nelle quali insisteva nel ricorso e nelle conclusioni quivi esposte.
1 2. Il ricorso è fondato solo parzialmente. Correttamente invero il giudice della liquidazione ha limitato quest'ultima alla sola fase dello studio della controversia, nulla spettando al difensore per la fase introduttiva, in assenza di attività scritte ad essa riferibili, e non potendo la semplice presenza alla richiesta di ammissione delle prove integrare una attività introduttiva liquidabile. Il decreto di liquidazione opposto va dunque confermato sul punto in quanto correttamente motivato, in relazione alla limitata attività professionale svolta dal difensore d'ufficio prima della nomina del difensore di fiducia, immediatamente dopo subentrato nella difesa. L'arco temporale in cui la difesa di ufficio ha operato appare quindi essersi limitata alla sola fase dello studio della controversia, essendosi interrotta all'udienza di c.d. smistamento, nella quale il difensore ha presenziato alla richiesta di ammissione delle prove. Deve viceversa ritenersi spettante al difensore che ha infruttuosamente esperito la procedura di recupero del credito in forma coattiva, il compenso relativo a tale attività. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, (tra le varie, v. 30484/2017; 15394/2012; 24104/2011; 27854/2011); d'altra parte, poiché l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria;
proprio perché il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali (laddove solo tra le parti esso può operare come statuizione avente forza di giudicato), i costi delle stesse devono invero essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (così, Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 2011 cit.; Cass. pen., Sez. 4, 14 gennaio 2008, n. 1630; Cass., pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473). Nel caso di specie, il decreto di liquidazione non tiene conto di tale profilo, né nulla viene in proposito osservato. In tale prospettiva, deve liquidarsi in questa sede di opposizione la somma di 300,00 euro richiesta quale compenso per l'attività di recupero del credito, valutata in via forfettaria sulla base dei protocolli in atto presso il Tribunale di Pistoia 3. Nulla va disposto in ordine alle spese della presente procedura stante la mancata costituzione del e il solo parziale accoglimento del CP_1 ricorso
PQM
Il Tribunale di Pistoia, così definitivamente decidendo sull'opposizione presentata dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione: Parte_1
1) conferma il decreto di liquidazione n.99/2024 R.G. liquid.U.I. emesso dal Tribunale di Pistoia in data 17.05.2025 nel procedimento penale n.106/2022 R.R. Dib. per la somma
2 complessiva di euro 243,06 (comprensiva di compensi, spese del 15% e spese documentate), oltre IVA e CPA come per legge;
2) liquida ad integrazione del decreto opposto all'Avvocato
[...]
in parziale accoglimento dell'opposizione, la ulteriore Parte_1 i euro 300,00 quale compenso per la procedura di recupero coattivo del credito, e ne decreta il pagamento 3) Nulla sulle spese
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente Stefano Billet
3
TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pistoia, in persona del presidente ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. R.G. 1260/2025 avente ad oggetto opposizione ex art.170 t.u. spese di giustizia avverso decreto di liquidazione, su ricorso depositato in data 16.06.2025, da:
nato a [...] il [...], residente in Parte_1 A 30 51100 PISTOIA ITALIA, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. , presso lo Parte_1 studio del quale elegge domicilio in LEDDA 30 PISTOIA;
e
Controparte_1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.06.2025 l'avvocato Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione avvocato emesso dal Tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di a seguito di istanza presentata quale difensore CP_2 d'ufficio. Deduceva che il Giudice avrebbe erroneamente liquidato solo la somma spettante al difensore per la fase di studio e non anche per l'attività svolta nell'unica udienza nella quale il difensore era presente e nella quale si effettuava il c.d. smistamento. Lamentava altresì che non era stata liquidata per i compensi spettantegli per le spese sostenute per il recupero del credito, avendo infruttuosamente esperito le procedure esecutive per il recupero coattivo dei propri compensi presso l'imputato debitore. Chiedeva pertanto che il Tribunale in sede di opposizione annullasse il decreto di liquidazione e accogliesse integralmente l'istanza depositata. Il , ricevuta notifica del ricorso e del decreto di Controparte_1 fissazione dell'udienza, non si costituiva restando contumace. All'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente depositava note nelle quali insisteva nel ricorso e nelle conclusioni quivi esposte.
1 2. Il ricorso è fondato solo parzialmente. Correttamente invero il giudice della liquidazione ha limitato quest'ultima alla sola fase dello studio della controversia, nulla spettando al difensore per la fase introduttiva, in assenza di attività scritte ad essa riferibili, e non potendo la semplice presenza alla richiesta di ammissione delle prove integrare una attività introduttiva liquidabile. Il decreto di liquidazione opposto va dunque confermato sul punto in quanto correttamente motivato, in relazione alla limitata attività professionale svolta dal difensore d'ufficio prima della nomina del difensore di fiducia, immediatamente dopo subentrato nella difesa. L'arco temporale in cui la difesa di ufficio ha operato appare quindi essersi limitata alla sola fase dello studio della controversia, essendosi interrotta all'udienza di c.d. smistamento, nella quale il difensore ha presenziato alla richiesta di ammissione delle prove. Deve viceversa ritenersi spettante al difensore che ha infruttuosamente esperito la procedura di recupero del credito in forma coattiva, il compenso relativo a tale attività. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, (tra le varie, v. 30484/2017; 15394/2012; 24104/2011; 27854/2011); d'altra parte, poiché l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria;
proprio perché il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali (laddove solo tra le parti esso può operare come statuizione avente forza di giudicato), i costi delle stesse devono invero essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (così, Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 2011 cit.; Cass. pen., Sez. 4, 14 gennaio 2008, n. 1630; Cass., pen., Sez. 4, 6 luglio 2009, n. 27473). Nel caso di specie, il decreto di liquidazione non tiene conto di tale profilo, né nulla viene in proposito osservato. In tale prospettiva, deve liquidarsi in questa sede di opposizione la somma di 300,00 euro richiesta quale compenso per l'attività di recupero del credito, valutata in via forfettaria sulla base dei protocolli in atto presso il Tribunale di Pistoia 3. Nulla va disposto in ordine alle spese della presente procedura stante la mancata costituzione del e il solo parziale accoglimento del CP_1 ricorso
PQM
Il Tribunale di Pistoia, così definitivamente decidendo sull'opposizione presentata dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione: Parte_1
1) conferma il decreto di liquidazione n.99/2024 R.G. liquid.U.I. emesso dal Tribunale di Pistoia in data 17.05.2025 nel procedimento penale n.106/2022 R.R. Dib. per la somma
2 complessiva di euro 243,06 (comprensiva di compensi, spese del 15% e spese documentate), oltre IVA e CPA come per legge;
2) liquida ad integrazione del decreto opposto all'Avvocato
[...]
in parziale accoglimento dell'opposizione, la ulteriore Parte_1 i euro 300,00 quale compenso per la procedura di recupero coattivo del credito, e ne decreta il pagamento 3) Nulla sulle spese
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente Stefano Billet
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