Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
dott. Carlo Luigi Santilli Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 656/2024 R. G.,
promosso da nato a [...] il [...] (CF Parte_1
residente in [...], con il C.F._1
patrocinio dell'avv. Michelina Grillo.
- appellante -
Contro
nato a [...] il [...] (CF e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Carmela Gigante.
- appellato -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 577/2024 del Tribunale di Bologna.
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dalle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Su ricorso di , il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. Controparte_1
577/2024 del 24 gennaio- 21 febbraio 2024, dopo avere pronunciato, con precedente sentenza parziale n. 1436/2019, pubblicata il 19 giugno 2019, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dal predetto e da CP_1 Parte_1
il 15 maggio 1994, ha confermato l'assegnazione della ex casa familiare
[...]
a ; ha posto a carico di l'obbligo Parte_1 Controparte_1
di corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
(maggiorenne ma non economicamente indipendente), la somma mensile di Per_1
900,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie relative alla figlia predetta, come stabilite da Protocollo in uso al Tribunale di Bologna
dell' agosto 2017; ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
alla a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Per_2
(maggiorenne ma non economicamente indipendente), la somma mensile di 600,00
Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia predetta, come stabilite da Protocollo in uso al Tribunale di Bologna dell' agosto 2017;
ha rigettato la domanda di mirante al riconoscimento di Parte_1
pag. 2/19 assegno divorzile;
ha dichiarato interamente compensate, tra le parti, le spese di lite;
ha posto a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna, le spese di CTU,
come liquidate con precedente decreto.
, con ricorso depositato in data 24 aprile 2024, ha Parte_2
proposto tempestivo appello avverso la sentenza predetta, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 Legge n.898/1970, travisamento delle prove ed omesso esame di fatti decisivi, conflitto con precedente giudicato tra le parti, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di attribuzione dell'assegno divorzile formulata da essa appellante;
b) violazione ed erronea applicazione dell'art. 92 c. p. c.; Erroneità della pronuncia di compensazione delle spese di lite e della condanna di essa appellante al pagamento della metà delle spese di CTU.
Si è costituito in giudizio e ha resistito all'impugnazione, Controparte_1
invocandone il rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE, intervenuto in causa, ha espresso parere favorevole all'accoglimento parziale dell'appello della con previsione di assegno Parte_1
divorzile in favore di quest'ultima non inferiore a 400,00 Euro mensili e di un riparto delle spese di lite più favorevole alla appellante.
La causa, trattata con rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31
ottobre 2024.
pag. 3/19 3 – Osserva preliminarmente la Corte che, nel giudizio di divorzio in appello, che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma
15, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in Camera di Consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunciabile anche nei procedimenti camerali (Cass. civ., sezione I, n. 5876 del 13
aprile 2012 e n. 11319 del 27 maggio 2005; Cass. Civ. Sez.VI n.11784 del 8 giugno
2016).
Discende da tale principio di diritto che possono essere utilizzati tutti i documenti prodotti nel presente grado, essendosi instaurato sugli stessi un pieno e completo contraddittorio.
4- L'appello di investe esclusivamente le statuizioni Parte_1
della sentenza impugnata, con le quali il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda di quest'ultima mirante al riconoscimento di assegno divorzile e ha regolato le spese di lite.
Il Tribunale, a sostegno delle statuizioni oggetto di appello, ha rilevato:
-che, nel ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti, non era necessario pervenire ad un accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006;
Cass. n. 19291/2005);
-che il veva sempre svolto attività di agente di commercio presso varie CP_1
società e che lo stesso, nel marzo 2013, aveva iniziato a collaborare con la , CP_2
pag. 4/19 rapporto di lavoro assai proficuo che, tuttavia, si era bruscamente interrotto nell'agosto
2022, dando luogo ad un contenzioso tra le parti risoltosi con un accordo stragiudiziale sottoscritto nel marzo 2023 (in atti sub doc. n. 73 fasc. Avv. Gigante);
-che, dopo un periodo di disoccupazione, nel giugno 2023, il aveva CP_1
nuovamente reperito lavoro come agente per VERISURE ITALY SRL e subito dopo, da ottobre 2023, come consulente esterno per una azienda che si occupava di food service;
-che la situazione economico-patrimoniale del ra stata oggetto di analisi CP_1
da parte del CTU dott. nominato in istruttoria;
Per_3
-che dall'esame della documentazione versata in atti risultava che, nel triennio 2017-
2019 (ovvero in epoca antecedente all'avvento della pandemia da Covid19), il veva avuto un reddito netto annuo in costante crescita, mediamente pari CP_1
nel triennio a € 77.735,00 netti annui, corrispondenti ad un netto mensile di € 6.477,00
[nel dettaglio: anno 2017 € 66.419 netti annui (€ 5534 netto mese); anno 2018/€ 74.603
netti annui (€ 6216 netto mese); anno 2019/€ 92.183 netti annui (€ 7681 netto mese)];
-che l'anno 2020 era stato fortemente inciso dalla pandemia, con una significativa flessione dei redditi netti, cui, tuttavia, era seguita una eccezionale ripresa nel successivo anno di imposta 2021, tanto che, nel biennio in esame 2020-2021, la media dei redditi netti annui risultava pari a € 111.660,00, corrispondente a € 9.305,00 netti mensili su 12 mensilità, valori addirittura superiori al periodo ante pandemia [nel
dettaglio: anno 2020/€ 32.008 netti annui (€ 2.667 netto mese); anno 2021/€ 191.313
netti annui (€ 13.443 netto mese)];
pag. 5/19 - che l'analisi del CTU si era estesa anche a parte dell'annualità 2022: il reddito netto complessivo per i primi 9 mesi considerati, da gennaio e settembre 2022, era risultato pari a € 96.293,00;
-che, anche volendo aderire all'affermazione della difesa attorea secondo cui,
nell'ultimo trimestre dell'anno (ottobre-dicembre 2022), il non aveva CP_1
percepito alcun reddito essendosi interrotto il rapporto lavorativo con la , tale CP_2
importo netto comprovava un reddito netto mensile su 12 mensilità pari a € 8.024,00,
somma di poco superiore al netto mensile dell'anno 2019 e comunque perfettamente in linea con i valori medi del successivo biennio 2020-2021;
-che, relativamente, infine, all'anno 2023, la documentazione agli atti era oltremodo lacunosa: a parte poche fatture relative a piccole provvigioni maturate nell'ambito del breve rapporto lavorativo con VERISURE ITALY SRL, l'attore aveva inteso sostenere che il nuovo (attuale) rapporto lavorativo di consulenza esterna con la CP_3
– in riferimento al quale nulla, invero, era stato prodotto – avrebbe comportato un
[...]
compenso mensile di circa € 4.500,00 netti, variabile in base al raggiungimento degli obiettivi trimestrali;
-che, tuttavia, non era possibile pervenire ad una stima attendibile delle effettive disponibilità economiche del per l'annualità 2023, per la quale non erano CP_1
maturati i termini per la presentazione della relativa dichiarazione fiscale;
-che, allo stato, non vi era, dunque, ragione di ritenere che la capacità reddituale lavorativa dell'attore fosse inferiore rispetto a quella comprovata per un lasso di tempo oltremodo significativo, quale quello degli ultimi 6 anni, pari a circa € 8.000,00 netti pag. 6/19 mensili (valore corrispondente alla media tra il valore medio del triennio 2017-2019, del biennio 2020-2021 e dell'anno 2022 come sopra riportati);
-che a completare la profilazione del doveva, infine, essere evidenziato CP_1
che lo stesso era proprietario di un appartamento con autorimessa in Rimini alla Via D.
Campana n. 22 acquistato nel marzo 2022 al prezzo di € 200.000,00 e che lo stesso aveva sostenuto – quantomeno in parte se non in tutto (come pure dimostrato dalla dettagliata analisi compiuta al riguardo dal CTU nella relazione cit.) – l'investimento parallelo correlato all'acquisto di altro appartamento con garage sempre in Rimini nello stesso stabile di Via D. Campana n. 22, formalmente intestato all'attuale compagna e convivente, nonché madre degli altri due figli maschi nati nel 2015 e nel 2016;
- che il ra, inoltre, proprietario di un'auto Mercedes cabrio acquistata nel CP_1
2018, nonché utilizzatore di altra Mercedes familiare in leasing, e che entrambi i mezzi erano detenuti a fini aziendali;
- che ben diverse erano le disponibilità della che, sulla base dell'analisi Parte_1
compiuta dal CTU relativamente agli anni 2017-2021 e ai primi 9 mesi del 2022,
risultava avere dichiarato al fisco redditi per somme corrispondenti quasi esclusivamente all'assegno di mantenimento percepito dal coniuge di € 800,00 mensili
(oltre rivalutazione Istat);
-che la stessa non risultava proprietaria di immobili né titolare di investimenti e che la ex casa coniugale, nella quale viveva unitamente alle figlie, era condotta in locazione al canone originariamente di € 350,00 mensili, poi aumentato ad € 400,00 a decorrere dal
1.12.2020, per effetto della sottoscrizione di un nuovo contratto;
pag. 7/19 -che la aveva chiesto per sé assegno divorzile in misura pari a € Parte_1
1.500,00 mensili.;
-che, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18287/2018, lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi non era di per sé sufficiente a garantire a quello economicamente più debole un assegno divorzile, occorrendo infatti riscontrare, in aggiunta a tale squilibrio (nonché, in ogni caso, per la determinazione del quantum del contributo), che il predetto squilibrio derivasse dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali della parte richiedente correlato a scelte familiari condivise, idonee a dimostrare che il coniuge richiedente l'emolumento avesse assunto un ruolo endofamiliare prevalente a tutto vantaggio della realizzazione lavorativa e dell'incremento patrimoniale conseguito dall'altro;
-che, nel caso di specie, non era in discussione l'evidente differenza di condizione economico-patrimoniale tra le parti;
- che occorreva, tuttavia, verificare se un tale squilibrio derivasse effettivamente da scelte compiute dalla coppia durante il menage matrimoniale che avessero comportato, a tutto vantaggio dell'altro coniuge, sacrifici o rinunce di carriera da parte del coniuge debole in nome dell'attribuzione a sé di un ruolo endofamiliare prevalente;
- che era dato pacifico, in quanto desumibile da un accertamento probatorio compiuto dal Tribunale già in sede separativa e di cui si dava espressamente conto nella sentenza n. 932/2019 passata in giudicato, che la in costanza di matrimonio Parte_1
avesse sempre svolto “attività artigianale in proprio, in un laboratorio allestito nella
casa familiare, consistente nella creazione e vendita, tramite presentazione in
pag. 8/19 occasione di sfilate di moda e pubblicizzazione tramite siti internet e social network, di
accessori di abbigliamento” (così a pag. 8 della sentenza n. 932/2019 cit.);
-che tale occupazione, che l'odierna convenuta aveva inteso qualificare come mero passatempo, hobby o addirittura “un semplice vezzo” (come testualmente affermato in sede separativa – cfr. pag. 9 della sentenza n. 932/2019 cit.), risultava, invero, essere un'attività ormai ultradecennale, che perdurava ancora oggi e che, negli anni, aveva raggiunto livelli tutt'altro che amatoriali;
- che la madre dell'attore, escussa come teste all'udienza del 6.2.2020, Testimone_1
aveva riferito che, nel 1998, la nuora, che all'epoca lavorava come dipendente, aveva deciso di mettersi in proprio come grafica pubblicitaria, avendo ricevuto “un grosso
incarico da ”; CP_4
- che tutti gli altri testi, indotti dalla convenuta, avevano riferito di plurime esperienze lavorative della er la realizzazione di accessori per conto di qualificate Parte_1
aziende nel settore del design e della moda: negli anni erano state comprovate collaborazioni per il confezionamento di servizi pubblicitari in riviste specializzate a tiratura nazionale (teste fotografa amica della convenuta: “dal 2011 e Testimone_2
fino al 2018 ho lavorato per una rivista wedding quadrimestrale;
nelle 3 occasioni di
uscita annuali della rivista si dovevano preparare al massimo 6 servizi fotografici e in
alcune di queste 6 occasioni è capitato che io chiedessi ad di Parte_3
realizzarmi accessori per le foto;
talvolta è venuta anche sul posto per portarmi i
materiali”), svolgimento di mansioni di Direttore Creativo in azienda specializzata in pubblicità (teste : “all'epoca, ovvero nel 2003, ero amministratore Testimone_3
della mia azienda Tequila ProAd che trattava pubblicità; ricordo che conoscevo molto
pag. 9/19 bene la e, essendo in maternità, le chiesi di sostituirmi. Ero Direttore Parte_1
Creativo e quindi doveva assumere le mie mansioni … la mia sostituzione in azienda
comportava una presenza sul posto dal mattino alla sera e quindi era particolarmente
impegnativa…”), collaborazioni per aspetti creativi correlati a gare di appalto per conto di ditte di livello nazionale (teste “… Quanto a Wind, la mia Testimone_3
agenzia era in gara per l'appalto della campagna pubblicitaria: partecipammo alla
gara e l'aspetto creativo fu curato dalla per conto della mia agenzia…”), Parte_1
realizzazioni di accessori moda e costumi per personaggi dello spettacolo e noti programmi televisivi di rilievo nazionale (teste cugina della convenuta: Testimone_4
“so che la regalava alcuni accessori da lei realizzati a personaggi dello Parte_1
spettacolo…”; teste stilista: “… nel settembre 2020 stavo lavorando per Tes_5
il programma televisivo X-Factor e ho commissionato tutta una serie di accessori da
indossare da parte dei ballerini;
avevo visto alcune creazioni della che mi Parte_1
erano piaciute. … Dovevamo realizzare uno show per una star;
io ho conosciuto la
tramite amici comuni;
l'accordo fu meramente verbale … in base alla Parte_1
tipologia dello show che mi viene commissionato, attingo ad alcune persone, tra cui la
per la realizzazione di costumi. Nello specifico è avvenuto un paio di volte Parte_1
l'anno, per la realizzazione di costumi per conto dell'azienda ”); CP_5
-che anche la documentazione versata in atti dava riscontro del fatto che l'attività della i produzione di accessori di moda era stata svolta e si era affermata Parte_1
negli anni ad un livello, di fatto, “professionale”, come dimostravano le plurime pubblicazioni su rinomate riviste di alta moda, come Glamour, White Sposa e pag. 10/19 , nonché i profili aziendali su siti e social network per la pubblicizzazione CP_6
della vendita dei prodotti;
-che le risultanze istruttorie, in definitiva, davano conto di un'ottima capacità lavorativa nel settore di elezione della odierna convenuta, che, grazie all'abilità personale,
all'esperienza maturata, alla visibilità e ai positivi riscontri via via ottenuti, le aveva consentito di raggiungere traguardi professionali oggettivamente incompatibili con una mera dimensione amatoriale;
-che era bene rimarcare, peraltro, che a nulla rilevava che i testi escussi, specie quelli indotti dalla convenuta, fossero rimasti vaghi in merito ai compensi e ai rimborsi riconosciuti alla er l'impegno e i lavori a lei commissionati;
Parte_1
-che, a prescindere, infatti, da ogni altra considerazione al riguardo (pure possibile), ciò
che era importante evidenziare era il fatto – di cui era prova certa in atti – che la aveva sempre svolto, in costanza di matrimonio come dopo la Parte_1
separazione ed ancora oggi in fase divorzile, una attività di design e creazione di accessori di moda che, per durata ultradecennale, impegno di tempo e denaro per approvvigionamento dei materiali e realizzazione dei prodotti, nonché per livello di diffusione in ambiti pubblicitari ed artistici di rilievo, aveva le caratteristiche essenziali di una vera e propria attività lavorativa, che non solo era perfettamente corrispondente ai desideri, alle aspirazioni e alle capacità della odierna convenuta ma che era anche, in sé, certamente idonea a costituire fonte di vero e proprio guadagno;
-che, allo stato degli atti, dunque, se anche vi era una obiettiva disparità economico-
reddituale tra gli ex coniugi sulla base di quanto formalmente risultava dalle dichiarazioni fiscali prodotte da ciascuna parte, mancava nella fattispecie in esame pag. 11/19 prova del fatto che tale disallineamento reddituale fosse dipeso da un sacrificio di aspettative professionali da parte del coniuge “debole”, che nella specie, al contrario,
risultava avere coltivato sia durante che dopo la fine del matrimonio, con progressivi e crescenti positivi riscontri nel settore di sua elezione, la propria passione e le proprie attitudini creative, senza che fosse mai stato allegato né tantomeno provato se e quali occasioni redditizie di carriera avesse perso o trascurato per assumere su di sé un ruolo endofamiliare prevalente, quale conseguenza di una originaria scelta comune di coppia in tal senso;
-che non sussistevano, in definitiva, i presupposti per accogliere la domanda della convenuta volta ad ottenere da parte dell'ex marito un assegno divorzile, domanda che doveva, pertanto, essere respinta;
- che, a far data dalla definitiva modifica dello status di coniugi, conseguente al passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti (sentenza n. 1436/2019), doveva ritenersi, pertanto, cessato ogni obbligo economico a carico del ei confronti della CP_1 Parte_1
-che, all'esito della causa, le parti erano risultate reciprocamente soccombenti e che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c., le spese di lite dovevano essere integralmente compensate;
-che il compenso spettante al CTU, dott. liquidato con separato decreto agli Per_3
atti, doveva essere definitivamente posto a carico di ciascuna parte nella misura del
50%.
5- Fatte le superiori premesse, le censure rivolte da alla Parte_1
sentenza impugnata paiono fondate.
pag. 12/19 Va, in proposito, evidenziato che già le testimonianze valorizzate dal Giudice di prime cure, sopra riportate, inducono al convincimento che l'odierna appellante, nel corso della convivenza matrimoniale, abbia espletato “attività artigianale in proprio, in un
laboratorio allestito nella casa familiare, consistente nella creazione e vendita, tramite
presentazione in occasione di sfilate di moda e pubblicizzazione tramite siti internet e
social network, di accessori di abbigliamento”, senza che tale attività comportasse l'instaurazione di rapporti contrattuali stabili o, comunque, di carattere continuativo con i soggetti con i quali la stessa entrava in contatto e, quindi, il conseguimento di significative entrate, tanto è vero che la CTU contabile espletata in primo grado e le indagini delegate dal primo Giudice alla Guardia di Finanza hanno consentito di appurare che il reddito annualmente conseguito dalla dopo la Parte_1
separazione, era costituito, in misura assolutamente preponderante, dall'assegno di mantenimento erogatole dal pari a 800,00 Euro mensili. CP_1
In proposito, preme, peraltro, sottolineare che le dichiarazioni fiscali della on sono state ritenute inattendibili dal Giudice di prime cure. Parte_1
L'attendibilità delle dichiarazioni dei redditi della appellante non pare, del resto,
contestabile, ove si tenga presente che la on risulta proprietaria di beni Parte_1
immobili, è proprietaria di una autovettura CITROEN immatricolata nel 2010, non risulta detenere partecipazioni in società e non ha effettuato, nel periodo 2017-2022,
investimenti significativi in fondi comuni, titoli azionari o obbligazioni (vedi relazione del CTU incaricato in primo grado e accertamenti della Guardia di Finanzi, in atti).
Va, comunque, sottolineato che, nella sentenza di separazione dei coniugi passata in giudicato (sentenza del Tribunale di Bologna Parte_4
pag. 13/19 n.932/2019 pubblicata il 17 aprile 2019), è stato accertato che l'attività di design e di creazione di accessori di moda, svolta dalla appellante durante la convivenza matrimoniale, non sia stata fonte di significative entrate, con la conseguenza che se ne può senz'altro affermare il carattere meramente amatoriale. Ove si consideri, ancora,
che, nella sentenza di separazione predetta, è stato accertato, con efficacia di giudicato,
che alle spese del nucleo familiare provvedeva il può presumersi che sia CP_1
stata la per decisione concordata con il marito, ad occuparsi, in via Parte_1
prevalente, dell'accudimento delle figlie e alla cura della casa, rinunciando ad incrementare l'attività artigianale della quale si è detto, così da farne fonte di reddito stabile, idoneo a consentire all'appellante di far fronte autonomamente al suo sostentamento e a contribuire alle esigenze economiche della famiglia.
Alla luce dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte
n.18287/2018, va, quindi, senz'altro riconosciuto il diritto di Parte_1
alla percezione di assegno divorzile a carico dell'ex coniuge.
[...]
Con la sentenza sopra citata, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio secondo cui, ai sensi dell'art.5 comma 6 della Legge n.898 del 1970, dopo le modifiche introdotte dalla Legge n.n.74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio , cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari tempo compensativa e perequativa, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle pag. 14/19 parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La Suprema
Corte ha, in particolare, sottolineato” ……..L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto,
essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma
anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita
familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per
una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri
determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento
ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non
comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli
indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria una
valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla
comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause
che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere
ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita
endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex
coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa
attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di
situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato
proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle
pag. 15/19 fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati,
non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in
dottrina………….”.
Orbene, appare, innanzitutto, evidente che il ell'arco temporale 2017 – CP_1
2022 abbia conseguito un reddito mensile netto di 8.000,00 Euro, come accertato dal
Giudice di prime cure (l'appellato non ha impugnato la sentenza di primo grado) e che la documentazione prodotta non permette di affermare che quest'ultimo abbia subito una contrazione del reddito suddetto nel periodo successivo, non essendo stata prodotta,
la dichiarazione dei redditi 2024, relativa all'esercizio 2023. L'alienazione, da parte del di un immobile e di una autovettura, nel corso del presente giudizio di CP_1
appello, risulta, del resto, ininfluente, non avendo determinato, di per sé, una riduzione del patrimonio dell'appellato, ma soltanto una variazione meramente qualitativa dello stesso.
Va, ancora, rilevato che non è titolare di beni Parte_1
patrimoniali, fatta eccezione per una autovettura immatricolata nel 2010, e che la stessa
è stata titolare di reddito costituito in massima parte dall'assegno di mantenimento erogatole dal in forza di sentenza adottata nel giudizio di separazione CP_1
personale dei coniugi.
Il considerevole divario tra le situazioni economiche delle parti trova, come si è visto,
causa nel ruolo preponderante assunto dalla ella cura delle due figlie e Parte_1
della casa (con il consenso del marito), con la conseguenza che a quest'ultima debba riconoscersi assegno divorzile con funzione perequativa.
pag. 16/19 Pare, invero, riconducibile a tale ruolo, la scelta dell'appellante di svolgere, nei 22 anni di convivenza matrimoniale, attività artigianale di creazione e vendita di accessori per la moda, avente carattere saltuario e amatoriale, come tale non idonea al conseguimento di significative entrate. Il ha, per contro, potuto svolgere proficuamente CP_1
l'attività di agente di commercio, che gli ha procurato (e gli procura ancora), come si è
già avuto modo di sottolineare, cospicui redditi.
Alla luce delle superiori considerazioni, risulta, inoltre, evidente che la scelta della che deve ritenersi, come si è detto, condivisa dal marito) di dedicarsi Parte_1
prevalentemente alla cura delle figlie e della casa, non possa non ripercuotersi sul suo futuro trattamento pensionistico, provocando alla appellante un pregiudizio economico di un certo rilievo.
6- Lo squilibrio tra i redditi delle parti, la durata della convivenza matrimoniale (22
anni), che ha comportato per la a sostanziale assenza di un significativo Parte_1
reddito e, quindi, di una contribuzione previdenziale adeguata, che influirà
significativamente sul suo trattamento pensionistico, la circostanza che il CP_1
deve ora provvedere anche al mantenimento di due figli avuti dalla nuova compagna e il fatto che, comunque, l'appellante è oggettivamente in condizione di migliorare la sua situazione reddituale, sfruttando l'esperienza acquisita nel tempo nella creazione e vendita di accessori per la moda, induce a ritenere congruo il riconoscimento, in favore di quest'ultima, di un assegno divorzile dell'importo mensile di 500,00 Euro, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pag. 17/19 7- In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, va posto a carico di il versamento, in favore di di , a Controparte_1 Parte_1
titolo di assegno divorzile, della somma mensile di 500,00 Euro, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8- Non vi è necessità di esaminare il motivo dell'appello di Parte_1
, investente il regolamento delle spese di lite operato dal Giudice di
[...]
primo grado.
La riforma, anche se parziale della sentenza impugnata, comporta, infatti, che il Giudice
di appello debba provvedere sulle spese di entrambi i gradi, tenendo conto dell'esito globale della lite.
Nel caso che ci occupa, la prevalente soccombenza del (sia con CP_1
riferimento al contributo per il mantenimento delle figlie che in relazione alla domanda della mirante al riconoscimento di assegno divorzile) comporta che Parte_1
l'appellato debba essere condannato al rimborso, in favore della delle Parte_1
spese di entrambi i gradi, liquidate, ex DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, come di seguito:
primo grado (tenendo anche conto dei sub- procedimenti svolti) 8.200,00 Euro per compenso di avvocato (2.000,00 Euro per la fase di studio, 1.500,00 Euro per la fase introduttiva, 1.806,00 Euro per la fase di trattazione e istruttori e 2.905,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato;
pag. 18/19 appello- 5.211,00 Euro per compenso di avvocato (2.058,00 Euro per la fase di studio,
1.418,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Per la medesima ragione, le spese della CTU espletata in primo grado, così come liquidate con separato decreto del Tribunale, devono essere poste definitivamente a carico dell'appellato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-In parziale riforma della sentenza n. 577/2024 del 24 gennaio- 21 febbraio 2024 del Tribunale
di Bologna, pone a carico di , con decorrenza dal passaggio in giudicato Controparte_1
della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il versamento, in favore di , a titolo di assegno divorzile, della Parte_1
somma mensile di 500,00 Euro, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita;
II- Condanna il a rimborsare a le spese di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in 8.211,00 Euro per compenso di avvocato,
oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge, e,
quanto al presente grado, in 5.211,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
pone le spese della
CTU espletata in primo grado, così come liquidate con decreto del Tribunale, definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 31 ottobre 2024 il Consigliere estensore Il Presidente Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
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