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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1918/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Gianni Belatti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli Avv.ti Maria Grazia Passaretti e Roberta Febbrai presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ZO (PC) il 19.7.2019
(Atto N. 3 parte 1 – anno 2019 – Comune di ZO)
In separazione dei beni. pagina 1 di 7 con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le parti si impegnano ad interpretare gli accordi secondo buona fede ed a mantenere una serena e rispettosa comunicazione tra loro.
3) La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti alla figlia nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa.
4) La figlia verrà collocata prevalentemente, anche ai fini anagrafici, presso la madre Persona_1 nella dimora da questa locata ed ove già abita di IG (Mi) Via Marconi Res. Ripa nr. 3.
5) Il signor vive attualmente presso la dimora della propria sorella sita in Buccinasco, Via Pt_2
Nanetti n. 15 ed ivi ha già trasferito la propria residenza.
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori:
a) a weekend alternati;
- il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al sabato sera alle ore 21.00
- il sabato dalle ore 14.00 sino alla domenica alle ore 19.00. In entrambe le situazioni il padre si farà carico di riaccompagnare la minore a casa.
b) il padre starà con la minore dal mercoledì prelevandola da scuola sino al giovedì alle ore 19.00 quando la madre ritirerà la minore presso il luogo di lavoro del signor diversamente sarà cura Pt_2 del signor riaccompagnare la minore a casa della madre;
Pt_2
c) per quanto concerne il periodo natalizio, trascorrerà con il padre 4 notti ad anni Persona_1 alterni: un anno dal 26/12 al 30/12 e un anno dal 30/12 al 03/01. Il 2025 starà con il Persona_1 padre dal 26/12 al 30/12.
Tutti gli anni la sera del 25/12 dalle 17.00 starà con il padre sino al 26/12. Persona_1
d) per quanto concerne le vacanze pasquali, la minore trascorrerà l'intero periodo con uno o l'altro genitore, in via alternata: Pasqua 2025 starà con il padre;
Per_1
e) Ogni altro ponte e festività prevista dal calendario scolastico verranno suddivisi tra i genitori pariteticamente e ad anni alterni;
f) per quanto concerne le vacanze estive, la figlia potrà trascorrere nel mese di agosto due settimane anche non consecutive con ciascun genitore in via alternata, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, il padre trascorrerà la seconda e la terza di agosto 2025. Per l'anno 2025 la figlia trascorrerà con il padre la settimana dal 9 al 17 di agosto.
Nel caso in cui i genitori abbiano ferie dal lavoro, gli stessi si impegnano a stare con la minore consecutivamente una settimana a luglio, dando preavviso all'altro genitore sempre entro il 30 maggio pagina 2 di 7 di ogni anno, diversamente vige il calendario ordinario.
7) Il signor verserà alla signora a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato Pt_2 Pt_1
a quest'ultima presso ED (IBAN [...] 0000 100240475), in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00),
a titolo di mantenimento indiretto per;
tale importo verrà rivalutato annualmente Persona_1 secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo.
8) Le spese straordinarie per la figlia, individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano, che le parti assumono come riferimento, verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, compresa la retta scolastica, i buoni pasto ed eventuali corredi.
Le stesse verranno richieste secondo la procedura ivi disciplinata ossia:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. pagina 3 di 7 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo email, sms o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.” 9) L'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla signora Pt_1
10) Quanto alla dimora di EL, il cui contratto di locazione risulta formalmente intestato ad entrambi i coniugi, gli stessi dichiarano che in realtà detta abitazione continuerà, come già avviene dal momento della loro separazione di fatto, ad essere utilizzata esclusivamente dalla signora
Quest'ultima invero si impegna a sostenere interamente ogni spesa e costo relativi a detto Pt_1 immobile continuando a tenere a proprio esclusivo carico i canoni di locazione (euro 700,00 mese)
e le utenze di luce, gas e acqua. Il sig. si impegna al saldo della morosità pregressa in Pt_2 relazione alle bollette dell'acqua, producendo copia di piano di rateizzo approvato dalla società erogatrice. In caso di mancato pagamento del rateizzo, la SI.ra sarà libera di saldare il Pt_1 dovuto e di richiedere la ripetizione del dovuto al SI. senza ulteriore avviso in quattro rate Pt_2 mensili.
Il signor si impegna a provvedere, a proprie spese, alla riparazione e sistemazione dell'immobile Pt_2
e degli eventuali danni causati dal cane di proprietà della famiglia nonchè ad imbiancare internamente tutto l'edificio, ad aggiustare l'impianto di irrigazione e ripristinare il giardino.
Lo stesso inoltre provvederà a traslocare in luogo indicato dalla signora la cameretta ed i beni Pt_1 personali di al termine del contratto di locazione. Persona_1
I coniugi si impegnano a riconsegnare l'immobile come richiesto dal locatario e, ogni eventuale contestazione mossa da quest'ultimo, verrà divisa in pari quota tra i conduttori. Quanto al deposito cauzionale versato inizialmente (Euro 1.400,00), i coniugi dichiarano che, ove restituito, verrà tra di loro suddiviso al 50% (Euro 700,00 a ciascuno).
11) Quanto al cane, i coniugi concordano che le spese relative al mantenimento del medesimo saranno sostenute al 50% ciascuno.
12) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, il signor si impegna a Pt_2 corrispondere alla signora la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) al mese a Pt_1 mezzo bonifico bancario sul c/c di cui al punto n. 7, a titolo di restituzione del finanziamento nr.
8767603 contratto con ED di cui la signora è intestataria, sino alla sua estinzione. Pt_1
13) La signora ha corrisposto, e sta corrispondendo le tasse per la propria quota di Pt_1 partecipazione quale socio accomandatario della società Malff sas di ZI SI & C. La stessa terminerà di saldare dette tasse per un totale di € 6.809,67 quale calcolo Irpef su reddito annuo 2018 derivante dalla predetta partecipazione societaria e il signor si impegna a Pt_2 continuare a corrispondere alla signora l'importo di euro 250,00 mensili a titolo di Pt_1 restituzione di detto importo fino alla soddisfazione dell'intera somma per 27 mesi a mezzo bonifico bancario sul c/c di cui al precedente punto n. 12.
14) la sig.ra si impegna a sospendere la richiesta di pagamento al sig. per le spese Pt_1 Pt_2 straordinarie scolastiche nella misura a lui spettante del 50% sostenute e anticipate per la figlia dalla separazione di fatto alla data odierna. La quota di competenza del signor pari ad Per_1 Pt_2 oggi ad € 1.821,10 (milleottocentoventuno/10 euro) corrisposta dalla per le spese Pt_1 straordinarie di cui sopra, gli sarà rimborsata dal signor a far data dal mese di aprile 2025 in Pt_2 rate di pari importo mensili di Euro 150 l'una. La SI.ra NI dichiara di non aver nulla a che pretendere per le altre spese straordinarie anticipate. pagina 4 di 7 15) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore ed alle gite scolastiche.
16) I coniugi dichiarano, altresì, che con la definizione degli accordi concordati, tutti funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, hanno regolato ogni e qualsiasi rapporto tra loro intercorrente e, pertanto, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
17) Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, VIII comma, L.P.
18) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di cessazione degli effetti civili e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del
Tribunale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in ZO (PC) il 19/07/2019;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 5 di 7 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZO (PC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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