Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 276/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Romeo
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Gallo
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/03/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/11/2003 in EG
AL (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 151 part I, serie A anno 2003) e che dall'unione è nato il figlio (10/02/2004), hanno dedotto che Per_1 nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati portandosi rispetto reciproco.
2. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti sicché non è dovuto alcun contributo di mantenimento del coniuge e nessuna richiesta economica avanzano l'uno verso l'altra avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti.
3. I coniugi null'altro hanno a che pretendere reciprocamente.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 29/11/2003 in EG AL (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 151 part
I, serie A anno 2003) e che dall'unione è nato il figlio (10/02/2004). Per_1
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1. I coniugi vivranno separati portandosi rispetto reciproco.
2. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti sicché non è dovuto alcun contributo di mantenimento del coniuge e nessuna richiesta economica avanzano l'uno verso l'altra avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti.
3. I coniugi null'altro hanno a che pretendere reciprocamente.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente dott. Piero Viola