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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6681 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5367/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 4635/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli l'11.5.2022 e pendente
TRA
(c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in alla via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del Direttore Generale Pt_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio del 5.9.2019 (rep. n. 42728, racc. n. 16316), dagli Avv.ti Ornella Persona_1
CU (c.f.: e BE SE (c.f.: ); C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
E
NTroparte_1
(c.f.: con sede in alla via Cesare
[...] P.IVA_2 Pt_1
Battisti n. 5, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
LU IN (c.f.: ); C.F._3
APPELLATA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto di citazione notificato il 28.3.2018 all' , lo NTroparte_2 [...]
in qualità di struttura accreditata presso il NTroparte_3
S.S.N. a svolgere prestazioni sanitarie afferenti alla branca di radiodiagnostica nell'ambito territoriale della suddetta Asl - con cui aveva sottoscritto un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. n.
502/92 volto a regolare le prestazioni da rendere nel biennio 2016-2017 – chiedeva al Tribunale di
Napoli la condanna del detto ente sanitario al pagamento della somma di € 16.024,88, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate nel periodo gennaio - giugno 2017. In via subordinata, chiedeva il pagamento del detto importo a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., in quanto l'esecuzione di prestazioni non remunerabili, perché rese oltre il tetto di spesa, era imputabile alla mancata effettuazione del monitoraggio da parte NT dell' in via ulteriormente subordinata chiedeva lo stesso importo a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il Centro, a sostegno della propria pretesa, deduceva che:
- per l'anno 2017 il confronto fatturato/tetto di spesa doveva avvenire con riferimento a 4 trimestri
(gennaio/marzo; aprile/giugno; luglio/settembre e novembre/dicembre) con conseguenziale divisione del budget annuale in 4 quote;
NT
- in base al contratto e nel DCA n. 89/2016 l' doveva effettuare un monitoraggio mensile dell'andamento della spesa, comunicando la data prevedibile di esaurimento del tetto di spesa trimestrale e la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa trimestrali;
NT
- rispetto ai primi due trimestri del 2017 l' non aveva effettuato il monitoraggio, sicché non era stata mai comunicata la data prevista per l'esaurimento del tetto di spesa.
1.2. Si costituiva la con una comparsa depositata il 17.9.2018 (si riporta di seguito NTroparte_2 la ricostruzione della vicenda processuale contenuta nella sentenza impugnata) “eccependo, in via preliminare, la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e deducendo, nel merito, che: - spettava alla controparte l'onere di provare la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni eseguite, nonché la loro corrispondenza a quelle previste in contratto;
- la CP_1 doveva provare anche il rispetto dei limiti imposti dalla capacità operativa massima e dal tetto
[...] di spesa di macro-area; - l'importo richiesto non era dovuto per superamento del tetto di spesa trimestrale;
- gli sforamenti erano stati comunicati a parte attrice, a cui era stata chiesta anche
l'emissione di apposite note di credito;
- il monitoraggio era stato eseguito costantemente ed era stato comunicato ai centri e alle loro associazioni di categoria;
- la controparte riconosceva
l'avvenuto superamento del tetto, ma si lamentava del ritardo con cui le erano state inviate le comunicazioni mensili di andamento della spesa;
- con la stipula del contratto e l'accettazione della
2 clausola di salvaguardia enunziata dall'art. 11, l'attrice aveva accettato il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e si era impegnata a non instaurare contenziosi
“contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”; - non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 cod. civ. atteso che non era stata consapevole dell'arricchimento, né lo aveva voluto.
Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto delle avverse domande”.
1.3. Il Centro, nella prima memoria di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositata il 2.5.2019, in replica alle difese avverse deduceva che l'onere di provare l'asserito superamento del budget di spesa NT spettava all' in quanto soltanto l'ente sanitario poteva conoscere il dato aggregato complessivo della branca di riferimento e individuare il momento dello sforamento.
1.4. Con sentenza n. 4635/2022 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “a) condanna l' CP_2
a pagare, in favore della
[...] NTroparte_1 [...]
€ 16.024,88, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 7, comma 4, del contratto in atti, con CP_1 decorrenza dal 12.12.2017” oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite della soccombente convenuta con distrazione in favore dei difensori del che ne avevano fatto richiesta. CP_2
Osservava in particolare che:
- sussisteva la giurisdizione del G.O.;
- erano provati i fatti costitutivi del credito rivendicato (accreditamento risultante dal D.C.A. n. 124 del 27.10.2016, contratto stipulato il 12.12.2017, esecuzione delle prestazioni non oggetto di specifica NT contestazione da parte dell' onvenuta);
- il superamento della c.o.m. non era stato provato dalla convenuta che, in ordine alle contestazioni dell'attrice, si era limitata a dedurre che spettava al Centro la prova di non aver superato la capacità operativa massima;
- la convenuta neppure aveva dimostrato il superamento del tetto di spesa trimestrale avendo la stessa depositato delle note (le nn. prot. 53841 e 53891 del 31.7.2017) costituenti “mere comunicazioni delle date in cui sarebbe avvenuto il superamento del tetto di spesa trimestrale (06.03.2017 e 16.06.2017) che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende usarle a fini istruttori e in quanto sprovviste di riscontri documentali non sono dotate di adeguata forza probatoria” e della richiesta di emissione di note di credito, insufficienti a dimostrare il fatto impeditivo dedotto in quanto “la nota non presuppone, né fa riferimento alla regressione tariffaria unica, ma si limita a ritenere non remunerabili le prestazioni eseguite oltre la data di raggiungimento del tetto”;
- in ogni caso, mancavano i provvedimenti di determinazione della regressione tariffaria unitaria applicabile al Centro Accattatis, sicché le somme richieste erano dovute per intero;
orbene, in primis affermava che la regolamentazione contrattuale sul superamento dei tetti di spesa era applicabile anche al caso di specie nonostante la sottoscrizione avvenuta alla fine dell'esercizio considerato in
3 quanto “la disciplina contrattuale risulta stabilita già a monte dal decreto del commissario ad acta
n. 89 del 08.08.2016 (vedi, in particolare, allegato III), tanto che lo schema pattizio è compiutamente delineato dal suddetto decreto e i centri accreditati e le aziende sanitarie locali non possono far altro che sottoscrivere il detto schema, senza poter incidere sul suo contenuto”. Ciò considerato, richiamando la disciplina contrattuale affermava che in base all'art. 5 comma 3 del contratto ove l'esaurimento si fosse verificato prima della data presunta preventivamente comunicata, si applicava la regressione tariffaria in proporzione al contributo dato da ciascun centro allo sforamento del tetto NT di spesa;
inoltre, ad avviso del Tribunale, anche in mancanza di monitoraggio, l' era obbligata a riportare il fatturato complessivo di ciascuna branca nei limiti del tetto tramite la regressione tariffaria, non potendo, invece, rifiutarsi di pagare sic et simpliciter le prestazioni ultra tetto “perché il contratto configura la comunicazione della data presuntiva di sforamento come un presupposto necessario del diritto di astenersi dal pagamento”;
- nel caso di specie, nel primo trimestre la data previsionale di sforamento del tetto di spesa era stata comunicata ai Centri, tramite posta elettronica certificata, soltanto il 3 maggio 2017, ben dopo la fine del trimestre, né il verbale del tavolo tecnico poteva costituire prova dell'effettuazione del monitoraggio mensile nel corso del primo trimestre in quanto relativo ad una riunione tenutasi dopo la fine del I trimestre, ossia il 26 aprile 2017, sicché, non essendovi stata una comunicazione NT tempestiva, l' vrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria sulle prestazioni rese in eccesso;
NT
- in relazione al secondo trimestre, invece, affermava che l' aveva prodotto una comunicazione dell'8 giugno 2017 riguardante il monitoraggio al 30 aprile 2017, in cui non era indicata una data presuntiva di sforamento del tetto, bensì la percentuale di consumo dello stesso, pari al 97,84%, una comunicazione consegnata il 19.6.2017 inerente al monitoraggio al 31.5.2017, in cui la percentuale di consumo era pari al 123,64% e una p.e.c. consegnata il 19.7.2017, a trimestre scaduto;
da nessuna delle dette comunicazioni si poteva individuare la data presuntiva dello sforamento del tetto trimestrale bensì le percentuali di consumo che nella comunicazione dell'8 giugno 2017, relativa al consumo al 30 aprile 2017 era vicina all'esaurimento, sicché “alla data del 08.06.2017, i vari centri, agendo con diligenza e secondo buona fede, avrebbe dovuto sospendere le prestazioni, in quanto potevano presumere che il superamento del tetto fosse avvenuto nel mese di maggio”. Ciò nonostante
“tra i destinatari delle predette p.e.c. non figura la che quindi non è stata informata NTroparte_1 del consumo percentuale del tetto di spesa, con la conseguenza che non le si può applicare quanto previsto dal punto b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto. Ne consegue che l'attrice, in mancanza di un provvedimento applicativo della RTU, ha diritto al pagamento del saldo della fattura relativa alle prestazioni eseguite nel mese di giugno”;
4 - era irrilevante la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto in quanto “non è destinata
a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale” perché
“la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto;
ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti al superamento in concreto del tetto di spesa”. Pertanto, “la firma del contratto in epoca successiva alle richieste di emissione di note di credito per superamento del tetto non comporta alcuna rinunzia ad agire per ottenere il Con pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni che l' si rifiuta di versare in quanto asseritamente eseguite ultra budget”;
- quanto agli interessi moratori, l'art. 7 del contratto prevedeva la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo, escludendo la necessità della costituzione in mora;
inoltre, non riteneva nulla la detta clausola contrattuale nella parte in cui stabiliva per i primi 6 mesi un interesse di mora inferiore a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/02 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 231/02 “in quanto occorre considerare che, a seguito dell'accreditamento, provvisorio o istituzionale, e della stipula dei contratti, i centri privati entrano in un sistema, quello del Servizio sanitario nazionale, che, oltre ad essere finalizzato alla cura di un bene essenziale della persona umana quale la salute
(cfr. art. 32 Cost.), è connotato da finalità solidaristiche, che giustificano la parziale deviazione dalla regolamentazione prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002”. Tuttavia, con riferimento al caso di specie affermava che essendo stato stipulato il contratto soltanto il 12.12.2017 e “in mancanza di prova della proroga del contratto relativo all'anno precedente” si era verificato che “l'obbligo di pagamento è Con sorto in capo all' soltanto a partire dalla suddetta data, perché, in base all'art. 8 bis del d.lgs. n.
502/1992 la stipula del contratto è presupposto necessario per il sorgere di obblighi remuneratori a Con carico del soggetto pubblico. Prima del sorgere giuridico dell'obbligo, l' non può essere considerata in mora”. Dunque, il termine di decorrenza degli interessi parte dal 12.12.2017 in quanto i termini di pagamento contrattuali sarebbero scaduti prima della stipula del contratto.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto notificato il 9.6.2022, NTroparte_2 formulando cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo (“sulla giurisdizione”) l'appellante ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione amministrativa.
Con il secondo motivo, rubricato “sull'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa”,
l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata per aver ritenuto che lo sforamento del budget rientrasse tra le circostanze impeditive del diritto azionato dal con la conseguenza che l'onere CP_2
NT della prova incombesse sulla convenuta Quest'ultima, pur riconoscendo l'orientamento della
S.C. formatosi sul punto, richiamando giurisprudenza di merito di questa Corte ha di converso
5 sostenuto che “il mancato superamento del tetto di spesa, con conseguente determinazione del tavolo tecnico e regressione tariffaria, costituisce elemento integrativo della fattispecie costitutiva del credito azionato dalla struttura da cui, pertanto, deve essere fornita la relativa prova” e ciò anche alla luce dell'onere posto a carico delle strutture accreditate di seguire il monitoraggio per conoscere il raggiungimento del limite di spesa. NT Con il terzo motivo, all'uopo rubricato “sul mancato rispetto della procedura”, l' si è doluta dell'erroneo riconoscimento degli importi relativi a prestazioni sanitarie rese oltre la data di esaurimento dei tetti di spesa previsti per i primi due trimestri del 2017 “per un asserito inadempimento contrattuale in cui la stessa sarebbe incorsa per non aver applicato il meccanismo NT della regressione tariffaria”. L ha sostenuto che l'inderogabilità del limite di spesa, dettata da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica, determina che il suo superamento impedisce l'operatività del rapporto di accreditamento con riferimento alle prestazioni erogate in eccedenza e non legittima nessuna pretesa di rimborso in capo alla struttura accreditata. Ciò indipendentemente dall'asserito inadempimento contrattuale derivante dal mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 5 e dalla mancata applicazione della regressione tariffaria che non può legittimare lo sforamento e rendere esigibile il pagamento di prestazioni extra tetto. Inoltre, per l'appellante il contratto sottoscritto non prevederebbe in nessun punto la possibilità di superare il tetto di spesa stabilito e ciò sia in caso di mancata esecuzione del monitoraggio, sia in caso di applicazione della R.T.U., sia in caso di comunicazione tardiva della detta R.T.U. Anzi, con riferimento al ritardo delle comunicazioni ha altresì sostenuto che sarebbero da addebitare al Tavolo NT Tecnico, che non è organo dell' a cui spetta il monitoraggio. In particolare, sarebbero da imputare alle associazioni di categoria rappresentative delle strutture accreditate rifiutatesi di sottoscrivere il
Protocollo d'Intesa previsto dal DCA n. 89/2016. Ciò posto, ha affermato che la documentazione versata in atti sarebbe idonea a comprovare l'infondatezza della pretesa rivendicata in quanto afferente a prestazioni rese extra budget, in quanto dalla stessa si evincerebbero “gli addebiti effettuati NT dalla nei confronti di parte opposta, il quantum degli stessi, a che titolo vengono effettuati, i periodi a cui si riferiscono e le regolari comunicazioni effettuate a parte avversa”.
Con il quarto motivo, invece, ha censurato l'interpretazione fornita dal Tribunale sulla clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto in base alla quale le parti “espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso", ritenendo per tale ragione che il si era impegnato al rispetto dei provvedimenti di CP_2 determinazione del tetto di spesa e ad agli atti ad essi collegati o presupposti e, quindi, differentemente
6 da quanto affermato dal Tribunale, anche alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, sicché tutte le prestazioni rese in esubero del limite di spesa previsto e, quindi, in spregio all'accordo contrattuale, sarebbero da ritenersi non remunerabili. In più, ai sensi del secondo comma, il Centro Accattatis, con la sottoscrizione del contratto, si sarebbe impegnato a rinunciare “alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Pertanto, l'inadempimento contrattuale sarebbe da imputare all'odierna NT appellata e non all' NT Infine, con l'ultimo motivo l' i è doluta del riconoscimento degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 anche se previsti dall'art. 7, comma 6 del contratto, osservando che: a) le prestazioni effettuate da controparte si inquadrerebbero nella concessione di pubblico servizio, mentre le disposizioni del decreto suddetto sarebbero applicabili ai soli pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, nel cui novero sarebbe estranea la figura della concessione di pubblico servizio ove il rimborso delle somme relative alle prestazioni effettuate non avverrebbe a titolo di corrispettivo contrattuale;
b) gli interessi moratori non sarebbero dovuti poiché la sottoscrizione del contratto solo alla fine dell'anno di riferimento non permetteva di configurare nessun ritardo dei pagamenti;
c) non vi era stata l'emissione di fattura, come richiesto dall'art. 7 del contratto sottoscritto tra le parti.
Sulla scorta di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli di Napoli, integralmente la domanda attorea, come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
-condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
Abbiansi qui per ripetute e trascritte ed elevate a singole e specifiche conclusioni del presente atto, le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, in una alla comparsa conclusionale e riprodotti tutti gli atti e documenti dello stesso giudizio”.
2.2. Con comparsa depositata il 20.4.2023 si è costituito il Centro Accattatis, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel merito ha NT resistito ai motivi di doglianza formulati dall' sostenendo la correttezza del ragionamento del
Giudice di prime cure e riproponendo, in via subordinata, le domande assorbite in primo grado afferenti al pagamento del detto importo a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e, in via ulteriormente subordinata, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla In via principale: 2) rigettare l'appello per essere Pt_2
7 inammissibile e infondato in fatto e diritto. 3) In via subordinata: riproposizione delle domande assorbite in primo grado ex art. 346 c.p.c: 4) accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2043
c.c., dell' in ordine al danno subito dall'attrice e, in particolare, per aver violato i doveri di Pt_2 comunicazione, informazione, protezione, buona fede e correttezza , per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno in suo favore per l'importo di € 16.024,88, o, nella minore e/o maggiore somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre ulteriore importo a titolo di danno morale, e del maggiore danno da quantificarsi in corso di causa, nonché gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs 231/2002, come modificato dal d.lgs n. 192/2012; In via sussidiaria, residuale e ulteriormente gravata: 5) accertare
e dichiarare la responsabilità, ex art. 2041 c.c., dell' per aver fruito di un indebito Pt_2 arricchimento senza giusta causa attraverso il disconoscimento dei pagamenti delle prestazioni rese dall'attrice in regime di accreditamento e stante la evidente correlazione tra impoverimento di una parte e ingiustificata “utilitas” dell'altra e, per l'effetto, condannarla a titolo di indennizzo al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 16.024,88, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs. 231/02, come modificato dal d.lgs n.192/2012; 6) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali, da attribuirsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
All'udienza del 23.9.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la
Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ridotti per le comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c. e termini ordinari per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c.
Infatti, le doglianze introdotte con l'appello risultano comprensibili ed esaustive ai fini dell'individuazione delle parti del provvedimento da appellare, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge.
2. È invece infondato il primo motivo di appello relativo alla giurisdizione.
L'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui, «[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del
2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale NT stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro,
8 NT qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento NT dell'eccezione sollevata dalla;
in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (così Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge. Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa.
3. Sotto il profilo logico occorre esaminare prima il quarto motivo di impugnazione, giacché ove lo stesso fosse fondato sarebbe superfluo l'esame degli altri;
con tale doglianza, infatti, l'appellante deduce che la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11) rappresenterebbe un ulteriore limite invalicabile, poiché determinerebbe l'impegno della struttura sanitaria a rispettare i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, sicché tutte le prestazioni rese in esubero sarebbero da ritenersi non remunerabili;
dal secondo comma dell'articolo 11 NT deriverebbe poi, a detta dell'appellante, una rinuncia a qualsiasi giudizio nei confronti dell' anche laddove avesse ad oggetto il recupero di compensi non versati.
Il motivo è infondato.
La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti – quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza
9 che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano ancor più chiaramente ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri di cui neppure conosce il contenuto al momento della sottoscrizione del contratto. NT 4. Il secondo e il terzo motivo – riguardanti il superamento del tetto di spesa eccepito dall' con specifico riferimento al relativo onere probatorio e all'irrilevanza del mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 5, comma 3, del contratto – possono essere esaminati congiuntamente data la loro connessione.
In primo luogo, è infondata la censura relativa all'onere della prova: infatti, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa di branca grava sul debitore, costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass.
3403/2018; Cass. 23324/2018).
E' infondata anche la censura inerente al mancato rispetto della procedura contrattuale per cui per l'appellante l'erroneità della pronuncia del Tribunale deriverebbe da una “errata disamina della documentazione prodotta” e dalla mancata considerazione circa il “preminente ruolo” e la
“fondamentale funzione demandata all'istituto del tetto di spesa al cui rispetto tutte le strutture accreditate e/o provvisoriamente accreditate sono inderogabilmente tenute”.
Il regolamento contrattuale stabilito dalle parti per il biennio 2016 e 2017 stabilisce al comma 3 NT dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e
“la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data NT prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, per questo l'ente sanitario deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale
10 di ogni singolo centro. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) NT dall' i esaurimento del limite di spesa, non spetta nessuna remunerazione per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa.
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella prevista (e comunicata) NT dall' on è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece NT l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di
Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento, ma solo l'applicazione della regressione tariffaria che determina la riduzione dei compensi unitari.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata NT in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Alla luce di quanto esposto, va confermato quanto statuito dal Tribunale, che con riferimento al primo trimestre del 2017 ha affermato che “la data previsionale di sforamento del tetto del primo trimestre del 2017 è stata comunicata ai centri, a mezzo p.e.c., soltanto in data 03.05.2017, quando il trimestre era ampiamente spirato” sicchè “mancando una comunicazione tempestiva della data previsionale Con di superamento del budget, l' lungi dal rifiutarsi di pagare le prestazioni rese dopo la data di superamento del tetto, avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto trimestrale”. Dunque, per il NT Tribunale “[e]ssendo ormai scaduti i termini di pagamento previsti in contratto, l' è tenuta a pagare il saldo della fattura relativa al mese di marzo 2017”.
Per il secondo trimestre, invece, ha affermato che “[l]e due comunicazioni pervenute prima dello spirare del secondo trimestre non indicano una data previsionale di superamento del tetto, ma si limitano a riportare le percentuali di consumo del tetto medesimo. Nella comunicazione del
08.06.2017, la percentuale di consumo al 30.04.2017, relativa alla branca radiodiagnostica, è vicina al 100%. Ciò significa che alla data del 08.06.2017, i vari centri, agendo con diligenza e secondo buona fede, avrebbe dovuto sospendere le prestazioni, in quanto potevano presumere che il superamento del tetto fosse avvenuto nel mese di maggio. Tuttavia, tra i destinatari delle predette
p.e.c. non figura la che quindi non è stata informata del consumo percentuale del NTroparte_1
11 tetto di spesa, con la conseguenza che non le si può applicare quanto previsto dal punto b) del comma
3 dell'art. 5 del contratto. Ne consegue che l'attrice, in mancanza di un provvedimento applicativo della RTU, ha diritto al pagamento del saldo della fattura relativa alle prestazioni eseguite nel mese NT di giugno”. L infatti, non ha fornito la prova della corretta applicazione del dettato contrattuale riguardo all'applicazione del provvedimento di R.T.U. per le prestazioni extra tetto, e per il secondo trimestre non ha dimostrato la effettiva inclusione della struttura tra i destinatari delle comunicazioni sui monitoraggi.
È infondato anche l'ultimo motivo di appello inerente all'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, a fronte dell'eccezione formulata dall'appellato , occorre CP_2 affermare che anche laddove si tratti di un'eccezione sollevata per la prima volta in appello non è inammissibile, in quanto trattasi di un'eccezione in senso lato, quindi rilevabile anche d'ufficio, e non di un'eccezione in senso stretto (per cui la legge riserva espressamente alla parte il potere di rilevazione) (cfr. in argomento Cass.
6.5.2020 n. 8525, secondo cui “nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa” e “sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall'art.
345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva”).
Tanto premesso, il motivo va giudicato privo di pregio per le ragioni che seguono.
Con riferimento all'applicabilità degli interessi alla fattispecie de qua va rilevato che anche le SS.UU. della S.C. (sentenza n. 35092/2023) – a conferma l'orientamento che già si era formato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 20391/2016; Cass. 14349/2016; Cass. 17591/2018; Cass.
17665/2019) – hanno riconosciuto l'applicabilità degli interessi ex d.lgs 231/2002 nei rapporti tra i centri accreditati e le aziende sanitarie, peraltro espressamente pattuiti nell'art. 7 del contratto.
Quanto alla non debenza degli interessi in assenza di un contratto sottoscritto precedentemente all'erogazione delle prestazioni questa Corte ha già affermato in diverse occasioni (cfr. App. Napoli,
2254/2023, 3177/2023, 3482/2023, 2972/2024, 643/2025) che, nel caso stipula di contratti ex art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992, successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti.
12 La retroattività degli effetti del contratto, infatti, deve affermarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, che possono definirsi “contratti NT imposti” (richiamando una definizione adottata da autorevole dottrina), che l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, anche il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, specie con riguardo al volume massimo delle prestazioni erogate, ai requisiti del servizio e all'ammontare dei corrispettivi.
Insomma, tale contratto - per concorde volontà delle parti e, comunque, per la sua obiettiva funzione
(in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) – non può che avere valenza retroattiva rispetto alla stipula, che, dovendo contenere anche il tetto di spesa determinato solo successivamente in sede amministrativa, non può che seguire tale ultima determinazione.
A tal riguardo, infatti, occorre prendere atto del fatto che anche la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva, giacché è l'atto terminale di una procedura che richiede, in via preliminare, l'intervento di una delibera CIPE che ripartisce tra le Regioni il fondo sanitario nazionale, individuando così, solo nel corso d'anno di esecuzione delle prestazioni sanitarie o addirittura alla fine dell'anno, il dato finanziario di riferimento da riportare nel contratto (Cons. St,
Ad. Plen., 4/2012, 3/2012 e 8/2006; Cons. St. 2444/16, 724/15).
In conclusione, la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto in esame, avente ad oggetto non solo le prestazioni sanitarie da erogare nel rispetto dei suindicati tetti di spesa, ma anche i termini di adempimento del pagamento dei corrispettivi.
È, infine, infondata la censura inerente alla mancata emissione della fattura per gli importi richiesti a titolo di interessi moratori. Sul punto va rilevato che trattasi di un'obbligazione accessoria, non liquida, ma astrattamente liquidabile, dipendente, ai fini della sua determinazione, dell'adempimento dell'obbligazione principale che all'attualità non risulta verificatasi. Orbene, in assenza del termine ad quem, il creditore non avrebbe potuto emettere fattura, mancando gli estremi per la determinazione degli importi dell'obbligazione accessoria.
6. Alla luce delle osservazioni che precedono l'appello va rigettato e per l'effetto va confermata la sentenza di prime cure;
ogni altra questione è assorbita.
7. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in NTroparte_2 favore della controparte, delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00 - in € 3.200,00 per compensi ed € 480,00 per
13 il rimborso forfettario delle relative spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. LU IN per dichiarazione di anticipo fattane.
8. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti NTroparte_2 dello avverso la NTroparte_3 sentenza del Tribunale di Napoli n. 4635/2022, pubblicata l'11.5.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore dello NTroparte_2 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in NTroparte_3
€ 3.200,00 per compenso professionale ed € 480,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione al difensore, Avv. LU IN, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5367/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 4635/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli l'11.5.2022 e pendente
TRA
(c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in alla via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del Direttore Generale Pt_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio del 5.9.2019 (rep. n. 42728, racc. n. 16316), dagli Avv.ti Ornella Persona_1
CU (c.f.: e BE SE (c.f.: ); C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
E
NTroparte_1
(c.f.: con sede in alla via Cesare
[...] P.IVA_2 Pt_1
Battisti n. 5, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
LU IN (c.f.: ); C.F._3
APPELLATA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto di citazione notificato il 28.3.2018 all' , lo NTroparte_2 [...]
in qualità di struttura accreditata presso il NTroparte_3
S.S.N. a svolgere prestazioni sanitarie afferenti alla branca di radiodiagnostica nell'ambito territoriale della suddetta Asl - con cui aveva sottoscritto un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. n.
502/92 volto a regolare le prestazioni da rendere nel biennio 2016-2017 – chiedeva al Tribunale di
Napoli la condanna del detto ente sanitario al pagamento della somma di € 16.024,88, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate nel periodo gennaio - giugno 2017. In via subordinata, chiedeva il pagamento del detto importo a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., in quanto l'esecuzione di prestazioni non remunerabili, perché rese oltre il tetto di spesa, era imputabile alla mancata effettuazione del monitoraggio da parte NT dell' in via ulteriormente subordinata chiedeva lo stesso importo a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il Centro, a sostegno della propria pretesa, deduceva che:
- per l'anno 2017 il confronto fatturato/tetto di spesa doveva avvenire con riferimento a 4 trimestri
(gennaio/marzo; aprile/giugno; luglio/settembre e novembre/dicembre) con conseguenziale divisione del budget annuale in 4 quote;
NT
- in base al contratto e nel DCA n. 89/2016 l' doveva effettuare un monitoraggio mensile dell'andamento della spesa, comunicando la data prevedibile di esaurimento del tetto di spesa trimestrale e la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa trimestrali;
NT
- rispetto ai primi due trimestri del 2017 l' non aveva effettuato il monitoraggio, sicché non era stata mai comunicata la data prevista per l'esaurimento del tetto di spesa.
1.2. Si costituiva la con una comparsa depositata il 17.9.2018 (si riporta di seguito NTroparte_2 la ricostruzione della vicenda processuale contenuta nella sentenza impugnata) “eccependo, in via preliminare, la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e deducendo, nel merito, che: - spettava alla controparte l'onere di provare la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni eseguite, nonché la loro corrispondenza a quelle previste in contratto;
- la CP_1 doveva provare anche il rispetto dei limiti imposti dalla capacità operativa massima e dal tetto
[...] di spesa di macro-area; - l'importo richiesto non era dovuto per superamento del tetto di spesa trimestrale;
- gli sforamenti erano stati comunicati a parte attrice, a cui era stata chiesta anche
l'emissione di apposite note di credito;
- il monitoraggio era stato eseguito costantemente ed era stato comunicato ai centri e alle loro associazioni di categoria;
- la controparte riconosceva
l'avvenuto superamento del tetto, ma si lamentava del ritardo con cui le erano state inviate le comunicazioni mensili di andamento della spesa;
- con la stipula del contratto e l'accettazione della
2 clausola di salvaguardia enunziata dall'art. 11, l'attrice aveva accettato il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e si era impegnata a non instaurare contenziosi
“contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”; - non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 cod. civ. atteso che non era stata consapevole dell'arricchimento, né lo aveva voluto.
Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto delle avverse domande”.
1.3. Il Centro, nella prima memoria di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositata il 2.5.2019, in replica alle difese avverse deduceva che l'onere di provare l'asserito superamento del budget di spesa NT spettava all' in quanto soltanto l'ente sanitario poteva conoscere il dato aggregato complessivo della branca di riferimento e individuare il momento dello sforamento.
1.4. Con sentenza n. 4635/2022 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “a) condanna l' CP_2
a pagare, in favore della
[...] NTroparte_1 [...]
€ 16.024,88, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 7, comma 4, del contratto in atti, con CP_1 decorrenza dal 12.12.2017” oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite della soccombente convenuta con distrazione in favore dei difensori del che ne avevano fatto richiesta. CP_2
Osservava in particolare che:
- sussisteva la giurisdizione del G.O.;
- erano provati i fatti costitutivi del credito rivendicato (accreditamento risultante dal D.C.A. n. 124 del 27.10.2016, contratto stipulato il 12.12.2017, esecuzione delle prestazioni non oggetto di specifica NT contestazione da parte dell' onvenuta);
- il superamento della c.o.m. non era stato provato dalla convenuta che, in ordine alle contestazioni dell'attrice, si era limitata a dedurre che spettava al Centro la prova di non aver superato la capacità operativa massima;
- la convenuta neppure aveva dimostrato il superamento del tetto di spesa trimestrale avendo la stessa depositato delle note (le nn. prot. 53841 e 53891 del 31.7.2017) costituenti “mere comunicazioni delle date in cui sarebbe avvenuto il superamento del tetto di spesa trimestrale (06.03.2017 e 16.06.2017) che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende usarle a fini istruttori e in quanto sprovviste di riscontri documentali non sono dotate di adeguata forza probatoria” e della richiesta di emissione di note di credito, insufficienti a dimostrare il fatto impeditivo dedotto in quanto “la nota non presuppone, né fa riferimento alla regressione tariffaria unica, ma si limita a ritenere non remunerabili le prestazioni eseguite oltre la data di raggiungimento del tetto”;
- in ogni caso, mancavano i provvedimenti di determinazione della regressione tariffaria unitaria applicabile al Centro Accattatis, sicché le somme richieste erano dovute per intero;
orbene, in primis affermava che la regolamentazione contrattuale sul superamento dei tetti di spesa era applicabile anche al caso di specie nonostante la sottoscrizione avvenuta alla fine dell'esercizio considerato in
3 quanto “la disciplina contrattuale risulta stabilita già a monte dal decreto del commissario ad acta
n. 89 del 08.08.2016 (vedi, in particolare, allegato III), tanto che lo schema pattizio è compiutamente delineato dal suddetto decreto e i centri accreditati e le aziende sanitarie locali non possono far altro che sottoscrivere il detto schema, senza poter incidere sul suo contenuto”. Ciò considerato, richiamando la disciplina contrattuale affermava che in base all'art. 5 comma 3 del contratto ove l'esaurimento si fosse verificato prima della data presunta preventivamente comunicata, si applicava la regressione tariffaria in proporzione al contributo dato da ciascun centro allo sforamento del tetto NT di spesa;
inoltre, ad avviso del Tribunale, anche in mancanza di monitoraggio, l' era obbligata a riportare il fatturato complessivo di ciascuna branca nei limiti del tetto tramite la regressione tariffaria, non potendo, invece, rifiutarsi di pagare sic et simpliciter le prestazioni ultra tetto “perché il contratto configura la comunicazione della data presuntiva di sforamento come un presupposto necessario del diritto di astenersi dal pagamento”;
- nel caso di specie, nel primo trimestre la data previsionale di sforamento del tetto di spesa era stata comunicata ai Centri, tramite posta elettronica certificata, soltanto il 3 maggio 2017, ben dopo la fine del trimestre, né il verbale del tavolo tecnico poteva costituire prova dell'effettuazione del monitoraggio mensile nel corso del primo trimestre in quanto relativo ad una riunione tenutasi dopo la fine del I trimestre, ossia il 26 aprile 2017, sicché, non essendovi stata una comunicazione NT tempestiva, l' vrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria sulle prestazioni rese in eccesso;
NT
- in relazione al secondo trimestre, invece, affermava che l' aveva prodotto una comunicazione dell'8 giugno 2017 riguardante il monitoraggio al 30 aprile 2017, in cui non era indicata una data presuntiva di sforamento del tetto, bensì la percentuale di consumo dello stesso, pari al 97,84%, una comunicazione consegnata il 19.6.2017 inerente al monitoraggio al 31.5.2017, in cui la percentuale di consumo era pari al 123,64% e una p.e.c. consegnata il 19.7.2017, a trimestre scaduto;
da nessuna delle dette comunicazioni si poteva individuare la data presuntiva dello sforamento del tetto trimestrale bensì le percentuali di consumo che nella comunicazione dell'8 giugno 2017, relativa al consumo al 30 aprile 2017 era vicina all'esaurimento, sicché “alla data del 08.06.2017, i vari centri, agendo con diligenza e secondo buona fede, avrebbe dovuto sospendere le prestazioni, in quanto potevano presumere che il superamento del tetto fosse avvenuto nel mese di maggio”. Ciò nonostante
“tra i destinatari delle predette p.e.c. non figura la che quindi non è stata informata NTroparte_1 del consumo percentuale del tetto di spesa, con la conseguenza che non le si può applicare quanto previsto dal punto b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto. Ne consegue che l'attrice, in mancanza di un provvedimento applicativo della RTU, ha diritto al pagamento del saldo della fattura relativa alle prestazioni eseguite nel mese di giugno”;
4 - era irrilevante la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto in quanto “non è destinata
a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale” perché
“la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto;
ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti al superamento in concreto del tetto di spesa”. Pertanto, “la firma del contratto in epoca successiva alle richieste di emissione di note di credito per superamento del tetto non comporta alcuna rinunzia ad agire per ottenere il Con pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni che l' si rifiuta di versare in quanto asseritamente eseguite ultra budget”;
- quanto agli interessi moratori, l'art. 7 del contratto prevedeva la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo, escludendo la necessità della costituzione in mora;
inoltre, non riteneva nulla la detta clausola contrattuale nella parte in cui stabiliva per i primi 6 mesi un interesse di mora inferiore a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/02 ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 231/02 “in quanto occorre considerare che, a seguito dell'accreditamento, provvisorio o istituzionale, e della stipula dei contratti, i centri privati entrano in un sistema, quello del Servizio sanitario nazionale, che, oltre ad essere finalizzato alla cura di un bene essenziale della persona umana quale la salute
(cfr. art. 32 Cost.), è connotato da finalità solidaristiche, che giustificano la parziale deviazione dalla regolamentazione prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002”. Tuttavia, con riferimento al caso di specie affermava che essendo stato stipulato il contratto soltanto il 12.12.2017 e “in mancanza di prova della proroga del contratto relativo all'anno precedente” si era verificato che “l'obbligo di pagamento è Con sorto in capo all' soltanto a partire dalla suddetta data, perché, in base all'art. 8 bis del d.lgs. n.
502/1992 la stipula del contratto è presupposto necessario per il sorgere di obblighi remuneratori a Con carico del soggetto pubblico. Prima del sorgere giuridico dell'obbligo, l' non può essere considerata in mora”. Dunque, il termine di decorrenza degli interessi parte dal 12.12.2017 in quanto i termini di pagamento contrattuali sarebbero scaduti prima della stipula del contratto.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto notificato il 9.6.2022, NTroparte_2 formulando cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo (“sulla giurisdizione”) l'appellante ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione amministrativa.
Con il secondo motivo, rubricato “sull'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa”,
l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata per aver ritenuto che lo sforamento del budget rientrasse tra le circostanze impeditive del diritto azionato dal con la conseguenza che l'onere CP_2
NT della prova incombesse sulla convenuta Quest'ultima, pur riconoscendo l'orientamento della
S.C. formatosi sul punto, richiamando giurisprudenza di merito di questa Corte ha di converso
5 sostenuto che “il mancato superamento del tetto di spesa, con conseguente determinazione del tavolo tecnico e regressione tariffaria, costituisce elemento integrativo della fattispecie costitutiva del credito azionato dalla struttura da cui, pertanto, deve essere fornita la relativa prova” e ciò anche alla luce dell'onere posto a carico delle strutture accreditate di seguire il monitoraggio per conoscere il raggiungimento del limite di spesa. NT Con il terzo motivo, all'uopo rubricato “sul mancato rispetto della procedura”, l' si è doluta dell'erroneo riconoscimento degli importi relativi a prestazioni sanitarie rese oltre la data di esaurimento dei tetti di spesa previsti per i primi due trimestri del 2017 “per un asserito inadempimento contrattuale in cui la stessa sarebbe incorsa per non aver applicato il meccanismo NT della regressione tariffaria”. L ha sostenuto che l'inderogabilità del limite di spesa, dettata da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica, determina che il suo superamento impedisce l'operatività del rapporto di accreditamento con riferimento alle prestazioni erogate in eccedenza e non legittima nessuna pretesa di rimborso in capo alla struttura accreditata. Ciò indipendentemente dall'asserito inadempimento contrattuale derivante dal mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 5 e dalla mancata applicazione della regressione tariffaria che non può legittimare lo sforamento e rendere esigibile il pagamento di prestazioni extra tetto. Inoltre, per l'appellante il contratto sottoscritto non prevederebbe in nessun punto la possibilità di superare il tetto di spesa stabilito e ciò sia in caso di mancata esecuzione del monitoraggio, sia in caso di applicazione della R.T.U., sia in caso di comunicazione tardiva della detta R.T.U. Anzi, con riferimento al ritardo delle comunicazioni ha altresì sostenuto che sarebbero da addebitare al Tavolo NT Tecnico, che non è organo dell' a cui spetta il monitoraggio. In particolare, sarebbero da imputare alle associazioni di categoria rappresentative delle strutture accreditate rifiutatesi di sottoscrivere il
Protocollo d'Intesa previsto dal DCA n. 89/2016. Ciò posto, ha affermato che la documentazione versata in atti sarebbe idonea a comprovare l'infondatezza della pretesa rivendicata in quanto afferente a prestazioni rese extra budget, in quanto dalla stessa si evincerebbero “gli addebiti effettuati NT dalla nei confronti di parte opposta, il quantum degli stessi, a che titolo vengono effettuati, i periodi a cui si riferiscono e le regolari comunicazioni effettuate a parte avversa”.
Con il quarto motivo, invece, ha censurato l'interpretazione fornita dal Tribunale sulla clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto in base alla quale le parti “espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso", ritenendo per tale ragione che il si era impegnato al rispetto dei provvedimenti di CP_2 determinazione del tetto di spesa e ad agli atti ad essi collegati o presupposti e, quindi, differentemente
6 da quanto affermato dal Tribunale, anche alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, sicché tutte le prestazioni rese in esubero del limite di spesa previsto e, quindi, in spregio all'accordo contrattuale, sarebbero da ritenersi non remunerabili. In più, ai sensi del secondo comma, il Centro Accattatis, con la sottoscrizione del contratto, si sarebbe impegnato a rinunciare “alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Pertanto, l'inadempimento contrattuale sarebbe da imputare all'odierna NT appellata e non all' NT Infine, con l'ultimo motivo l' i è doluta del riconoscimento degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 anche se previsti dall'art. 7, comma 6 del contratto, osservando che: a) le prestazioni effettuate da controparte si inquadrerebbero nella concessione di pubblico servizio, mentre le disposizioni del decreto suddetto sarebbero applicabili ai soli pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, nel cui novero sarebbe estranea la figura della concessione di pubblico servizio ove il rimborso delle somme relative alle prestazioni effettuate non avverrebbe a titolo di corrispettivo contrattuale;
b) gli interessi moratori non sarebbero dovuti poiché la sottoscrizione del contratto solo alla fine dell'anno di riferimento non permetteva di configurare nessun ritardo dei pagamenti;
c) non vi era stata l'emissione di fattura, come richiesto dall'art. 7 del contratto sottoscritto tra le parti.
Sulla scorta di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli di Napoli, integralmente la domanda attorea, come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
-condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
Abbiansi qui per ripetute e trascritte ed elevate a singole e specifiche conclusioni del presente atto, le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, in una alla comparsa conclusionale e riprodotti tutti gli atti e documenti dello stesso giudizio”.
2.2. Con comparsa depositata il 20.4.2023 si è costituito il Centro Accattatis, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel merito ha NT resistito ai motivi di doglianza formulati dall' sostenendo la correttezza del ragionamento del
Giudice di prime cure e riproponendo, in via subordinata, le domande assorbite in primo grado afferenti al pagamento del detto importo a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e, in via ulteriormente subordinata, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla In via principale: 2) rigettare l'appello per essere Pt_2
7 inammissibile e infondato in fatto e diritto. 3) In via subordinata: riproposizione delle domande assorbite in primo grado ex art. 346 c.p.c: 4) accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2043
c.c., dell' in ordine al danno subito dall'attrice e, in particolare, per aver violato i doveri di Pt_2 comunicazione, informazione, protezione, buona fede e correttezza , per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno in suo favore per l'importo di € 16.024,88, o, nella minore e/o maggiore somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre ulteriore importo a titolo di danno morale, e del maggiore danno da quantificarsi in corso di causa, nonché gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs 231/2002, come modificato dal d.lgs n. 192/2012; In via sussidiaria, residuale e ulteriormente gravata: 5) accertare
e dichiarare la responsabilità, ex art. 2041 c.c., dell' per aver fruito di un indebito Pt_2 arricchimento senza giusta causa attraverso il disconoscimento dei pagamenti delle prestazioni rese dall'attrice in regime di accreditamento e stante la evidente correlazione tra impoverimento di una parte e ingiustificata “utilitas” dell'altra e, per l'effetto, condannarla a titolo di indennizzo al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 16.024,88, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex d.lgs. 231/02, come modificato dal d.lgs n.192/2012; 6) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali, da attribuirsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
All'udienza del 23.9.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la
Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ridotti per le comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c. e termini ordinari per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c.
Infatti, le doglianze introdotte con l'appello risultano comprensibili ed esaustive ai fini dell'individuazione delle parti del provvedimento da appellare, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge.
2. È invece infondato il primo motivo di appello relativo alla giurisdizione.
L'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui, «[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del
2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale NT stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro,
8 NT qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento NT dell'eccezione sollevata dalla;
in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (così Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge. Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa.
3. Sotto il profilo logico occorre esaminare prima il quarto motivo di impugnazione, giacché ove lo stesso fosse fondato sarebbe superfluo l'esame degli altri;
con tale doglianza, infatti, l'appellante deduce che la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11) rappresenterebbe un ulteriore limite invalicabile, poiché determinerebbe l'impegno della struttura sanitaria a rispettare i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, sicché tutte le prestazioni rese in esubero sarebbero da ritenersi non remunerabili;
dal secondo comma dell'articolo 11 NT deriverebbe poi, a detta dell'appellante, una rinuncia a qualsiasi giudizio nei confronti dell' anche laddove avesse ad oggetto il recupero di compensi non versati.
Il motivo è infondato.
La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti – quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza
9 che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano ancor più chiaramente ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri di cui neppure conosce il contenuto al momento della sottoscrizione del contratto. NT 4. Il secondo e il terzo motivo – riguardanti il superamento del tetto di spesa eccepito dall' con specifico riferimento al relativo onere probatorio e all'irrilevanza del mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 5, comma 3, del contratto – possono essere esaminati congiuntamente data la loro connessione.
In primo luogo, è infondata la censura relativa all'onere della prova: infatti, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa di branca grava sul debitore, costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass.
3403/2018; Cass. 23324/2018).
E' infondata anche la censura inerente al mancato rispetto della procedura contrattuale per cui per l'appellante l'erroneità della pronuncia del Tribunale deriverebbe da una “errata disamina della documentazione prodotta” e dalla mancata considerazione circa il “preminente ruolo” e la
“fondamentale funzione demandata all'istituto del tetto di spesa al cui rispetto tutte le strutture accreditate e/o provvisoriamente accreditate sono inderogabilmente tenute”.
Il regolamento contrattuale stabilito dalle parti per il biennio 2016 e 2017 stabilisce al comma 3 NT dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e
“la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data NT prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, per questo l'ente sanitario deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale
10 di ogni singolo centro. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) NT dall' i esaurimento del limite di spesa, non spetta nessuna remunerazione per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa.
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella prevista (e comunicata) NT dall' on è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece NT l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di
Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento, ma solo l'applicazione della regressione tariffaria che determina la riduzione dei compensi unitari.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata NT in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Alla luce di quanto esposto, va confermato quanto statuito dal Tribunale, che con riferimento al primo trimestre del 2017 ha affermato che “la data previsionale di sforamento del tetto del primo trimestre del 2017 è stata comunicata ai centri, a mezzo p.e.c., soltanto in data 03.05.2017, quando il trimestre era ampiamente spirato” sicchè “mancando una comunicazione tempestiva della data previsionale Con di superamento del budget, l' lungi dal rifiutarsi di pagare le prestazioni rese dopo la data di superamento del tetto, avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto trimestrale”. Dunque, per il NT Tribunale “[e]ssendo ormai scaduti i termini di pagamento previsti in contratto, l' è tenuta a pagare il saldo della fattura relativa al mese di marzo 2017”.
Per il secondo trimestre, invece, ha affermato che “[l]e due comunicazioni pervenute prima dello spirare del secondo trimestre non indicano una data previsionale di superamento del tetto, ma si limitano a riportare le percentuali di consumo del tetto medesimo. Nella comunicazione del
08.06.2017, la percentuale di consumo al 30.04.2017, relativa alla branca radiodiagnostica, è vicina al 100%. Ciò significa che alla data del 08.06.2017, i vari centri, agendo con diligenza e secondo buona fede, avrebbe dovuto sospendere le prestazioni, in quanto potevano presumere che il superamento del tetto fosse avvenuto nel mese di maggio. Tuttavia, tra i destinatari delle predette
p.e.c. non figura la che quindi non è stata informata del consumo percentuale del NTroparte_1
11 tetto di spesa, con la conseguenza che non le si può applicare quanto previsto dal punto b) del comma
3 dell'art. 5 del contratto. Ne consegue che l'attrice, in mancanza di un provvedimento applicativo della RTU, ha diritto al pagamento del saldo della fattura relativa alle prestazioni eseguite nel mese NT di giugno”. L infatti, non ha fornito la prova della corretta applicazione del dettato contrattuale riguardo all'applicazione del provvedimento di R.T.U. per le prestazioni extra tetto, e per il secondo trimestre non ha dimostrato la effettiva inclusione della struttura tra i destinatari delle comunicazioni sui monitoraggi.
È infondato anche l'ultimo motivo di appello inerente all'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, a fronte dell'eccezione formulata dall'appellato , occorre CP_2 affermare che anche laddove si tratti di un'eccezione sollevata per la prima volta in appello non è inammissibile, in quanto trattasi di un'eccezione in senso lato, quindi rilevabile anche d'ufficio, e non di un'eccezione in senso stretto (per cui la legge riserva espressamente alla parte il potere di rilevazione) (cfr. in argomento Cass.
6.5.2020 n. 8525, secondo cui “nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa” e “sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall'art.
345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva”).
Tanto premesso, il motivo va giudicato privo di pregio per le ragioni che seguono.
Con riferimento all'applicabilità degli interessi alla fattispecie de qua va rilevato che anche le SS.UU. della S.C. (sentenza n. 35092/2023) – a conferma l'orientamento che già si era formato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 20391/2016; Cass. 14349/2016; Cass. 17591/2018; Cass.
17665/2019) – hanno riconosciuto l'applicabilità degli interessi ex d.lgs 231/2002 nei rapporti tra i centri accreditati e le aziende sanitarie, peraltro espressamente pattuiti nell'art. 7 del contratto.
Quanto alla non debenza degli interessi in assenza di un contratto sottoscritto precedentemente all'erogazione delle prestazioni questa Corte ha già affermato in diverse occasioni (cfr. App. Napoli,
2254/2023, 3177/2023, 3482/2023, 2972/2024, 643/2025) che, nel caso stipula di contratti ex art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992, successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti.
12 La retroattività degli effetti del contratto, infatti, deve affermarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, che possono definirsi “contratti NT imposti” (richiamando una definizione adottata da autorevole dottrina), che l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, anche il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, specie con riguardo al volume massimo delle prestazioni erogate, ai requisiti del servizio e all'ammontare dei corrispettivi.
Insomma, tale contratto - per concorde volontà delle parti e, comunque, per la sua obiettiva funzione
(in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) – non può che avere valenza retroattiva rispetto alla stipula, che, dovendo contenere anche il tetto di spesa determinato solo successivamente in sede amministrativa, non può che seguire tale ultima determinazione.
A tal riguardo, infatti, occorre prendere atto del fatto che anche la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva, giacché è l'atto terminale di una procedura che richiede, in via preliminare, l'intervento di una delibera CIPE che ripartisce tra le Regioni il fondo sanitario nazionale, individuando così, solo nel corso d'anno di esecuzione delle prestazioni sanitarie o addirittura alla fine dell'anno, il dato finanziario di riferimento da riportare nel contratto (Cons. St,
Ad. Plen., 4/2012, 3/2012 e 8/2006; Cons. St. 2444/16, 724/15).
In conclusione, la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto in esame, avente ad oggetto non solo le prestazioni sanitarie da erogare nel rispetto dei suindicati tetti di spesa, ma anche i termini di adempimento del pagamento dei corrispettivi.
È, infine, infondata la censura inerente alla mancata emissione della fattura per gli importi richiesti a titolo di interessi moratori. Sul punto va rilevato che trattasi di un'obbligazione accessoria, non liquida, ma astrattamente liquidabile, dipendente, ai fini della sua determinazione, dell'adempimento dell'obbligazione principale che all'attualità non risulta verificatasi. Orbene, in assenza del termine ad quem, il creditore non avrebbe potuto emettere fattura, mancando gli estremi per la determinazione degli importi dell'obbligazione accessoria.
6. Alla luce delle osservazioni che precedono l'appello va rigettato e per l'effetto va confermata la sentenza di prime cure;
ogni altra questione è assorbita.
7. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in NTroparte_2 favore della controparte, delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00 - in € 3.200,00 per compensi ed € 480,00 per
13 il rimborso forfettario delle relative spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. LU IN per dichiarazione di anticipo fattane.
8. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti NTroparte_2 dello avverso la NTroparte_3 sentenza del Tribunale di Napoli n. 4635/2022, pubblicata l'11.5.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore dello NTroparte_2 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in NTroparte_3
€ 3.200,00 per compenso professionale ed € 480,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione al difensore, Avv. LU IN, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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