Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott. Lorenzo Benini - Consigliere dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data
22.09.2023 da
(P.IVA Parte_1
) in persona del titolare , rappresentata e P.IVA_1 Parte_1 difesa dall'avv. Leonardo Delugan
- appellante - contro
(P. IVA ) in persona del titolare CP_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Cristanelli
[...]
- appellata –
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 144/2023 pubblicata il 28.02.2023
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 14.1.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“contrariis reiectis, Voglia l'On.le Corte di Appello di Trento accogliere il presente appello ed in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Trento sub n. 144/23 dd. 22.2.23 pubblicata in data 28.2.23 specificamente indicata in epigrafe, salva la disposta revoca del decreto ingiuntivo emesso in data 19-20.9.2019, n. 987/2019 Ing., N.R.G.
3307/2019 dal Giudice Dott. Giuseppe Barbato del Tribunale di Trento e
1
[...] Parte_1 CP_1 dichiarando pertanto la totale inesistenza del relativo diritto di credito di e comunque la sua inefficacia nei confronti di con CP_1 Parte_1 ogni conseguenza di legge, ivi inclusa la condanna della convenuta alla restituzione alla attrice di € 26.180,21, importo corrispondente a quanto pagato da questa ultima in data 3.3.23 all'esclusivo fine di non essere gravata da procedure esecutive;
in via subordinata riconvenzionale, ossia nell'eventualità che il
Giudicante accerti e dichiari in tutto o in parte dovute delle somme a da parte di per il titolo costituito dalla scrittura CP_1 Parte_1 privata dd. 12.5.2016: accertare e dichiarare, per la totale compensazione di dette somme ed in via riconvenzionale per le somme aggiuntive,
l'anticipato recesso ex art. 1671 cc di dal contratto di appalto CP_1 di servizi di trasporto di durata quadriennale stipulato il 12.5.2016 fra le parti e per l'effetto condannare in pers. del l.r.p.t. al ristoro CP_1 delle spese sostenute da nel corso dell'esecuzione del Parte_1 contratto di appalto pari a € 7.000,00 ovvero la maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa e sarà ritenuta di Giustizia nonché al ristoro del mancato guadagno quantificato in € 38.000,00 o nella diversa somma che emergerà nel corso della causa e che il Giudice riterrà di Giustizia e dunque complessivamente € 45.000,00 oltre interessi di legge, eventuali maggiorazioni di legge e rivalutazione dal dovuto al saldo ovvero la somma maggiore o minore che sarà accertata
2 in corso di causa e ritenuta di Giustizia, comunque entro lo scaglione di
€ 52.000,00, con ogni conseguenza di legge, ivi inclusa la condanna della convenuta alla restituzione alla attrice di € 26.180,21, importo corrispondente a quanto pagato da questa ultima in data 3.3.23 all'esclusivo fine di non essere gravata da procedure esecutive;
in ogni caso: con condanna di al pagamento in favore CP_1 dell'attrice delle competenze, spese, diritti ed onorari di lite oltre ad accessori come per legge sostenute dall'attrice per il presente grado di giudizio di appello e per quello di primo grado, delle relative spese forfettarie (15%), dei relativi contributi unificati ed anticipazioni non imponibili e dei relativi esborsi, oltre IVA se ed in quanto dovuta e
CNPA come per legge, oltre a quelle previste come per legge, ivi incluse le spese di registrazione delle sentenze di primo e secondo grado e con condanna della convenuta al pagamento in favore della attrice di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c., con ogni conseguenza di legge (cfr. motivo sub 3H): accoglimento della principale o della subordinata riconvenzionale dell'attrice), oppure con condanna della convenuta al pagamento in favore della attrice di tutte le competenze, spese ed onorari di lite e relativi accessori di legge oltre
IVA e CNPA come per legge oltre delle relative spese forfettarie (15%) oltre a quelle previste come per legge sostenute dall'attrice relativamente al grado di appello, con compensazione totale o perlomeno parziale di tutte le competenze, spese ed onorari di lite e relativi accessori di legge oltre IVA e CNPA come per legge oltre delle relative spese forfettarie
(15%) oltre a quelle previste come per legge relativamente al primo grado di giudizio, con ogni conseguenza di legge, ivi inclusa la condanna della convenuta alla restituzione alla attrice del corrispondente importo pagato dall'attrice in data 3.3.23 all'esclusivo fine di non essere gravata da procedure esecutive (cfr. motivo sub 3C): accoglimento solo della preliminare della attrice e/o comunque riconosciuta soccombenza reciproca e/o riconosciuto mutamento giurisprudenziale); in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova indicati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (memoria ex art. 183 co. VI n.
2) c.p.c. dd. 29.6.2020) specialmente di natura testimoniale e per interpello così come ritrascritti al motivo sub 3F) dell'atto di appello, opponendosi alla ammissione degli avversari mezzi di prova contenuti nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. per le ragioni, rispettivamente, di cui alla terza memoria ex art. 183 c.p.c. (memoria ex art. 183 co. VI n. 3) c.p.c. dd. 14.7.2020) e di cui alle note di udienza
3 dell'attrice dd.
7.10.2021 chiedendo, nella denegata ipotesi che il
Giudicante ritenesse ammissibili i capitoli di prova di indicati CP_1 nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c., prova contraria a mezzo dei testi già indicati (Testi indicati:
1. dipendente Tes_1 dell'attrice, esecutore materiale dell'appalto per cui è processo, 2.
[...]
dipendente della convenuta, 3. esecutore di Tes_2 Persona_1 consegne delle merci della convenuta nell'interesse della stessa, 4.
: dipendente dell'attrice, esecutore materiale dell'appalto Controparte_3 per cui è processo e 5. conoscente del Dott. Testimone_3 CP_2
l.r.p.t della convenuta) sui capitoli avversari eventualmente
[...] ammessi. Con riserva di ogni ulteriore istanza, anche in relazione all'atteggiamento processuale di controparte. Con riserva di produzioni documentali ed articolazioni di richieste istruttorie nelle modalità e nei termini di legge” Per l'appellata
“Voglia l'Ecc. Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis, nel merito, in via principale: rigettare l'appello di data 15.09.2023 proposto dall'appellante, confermando integralmente l'impugnata sentenza n.
144/23 del Tribunale di Trento;
in stretto subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, anche in via riconvenzionale, ridurre l'entità delle somme pretese da a quanto rigorosamente provato in Controparte_4 Parte_1 causa con conseguente condanna di quest'ultimo alla rifusione a favore di delle eventuali somme residue;
CP_1 in ogni caso: con vittoria di spese, competenze del presente grado di giudizio, rimborso spese generali e accessori di legge;
in via subordinata istruttoria: opponendosi alle istanze istruttorie avversarie per le ragioni già dedotte in terza memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c., nella denegata ipotesi di ritenuta necessità, da parte della Corte, di procedere con l'istruzione della causa mediante ammissione, anche parziale delle istanze istruttorie avversarie, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate in primo grado e contenute in seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di data 16.7.2020”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio datato 6.9.2019 chiedeva l'emissione CP_1 di decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1 per l'importo di €15.000,00 a titolo di somme ancora dovute
[...]
4 per rate scadute integranti corrispettivo dell'acquisto di un autocarro commerciale Opel Movano.
A sostegno del ricorso allegava di aver venduto l'autocarro CP_1 alla mediante scrittura privata per un prezzo di € Parte_1
22.500,00 che quest'ultima si era impegnata a pagare ratealmente in €
500,00 al mese IVA compresa per 45 rate mensili. Nonostante l'impegno di pagamento assunto, aveva saldato unicamente le Parte_1 prime undici rate, interrompendo il pagamento nell'aprile 2017. Pt_1 titolare della ditta aveva manifestato la
[...] Parte_1 disponibilità ad una eventuale restituzione dell'automezzo commerciale e le parti avevano concordato in tal senso una restituzione a fine maggio
2017 ma successivamente il aveva comunicato con e mail del Pt_1
29.5.2017 di aver necessità di tenere per sé il mezzo, promettendo di saldare le rate in sospeso e di pagare quelle successive entro il giorno 10 di ogni mese, il che non era avvenuto. affermava dunque di essere creditrice delle trenta rate CP_1 scadute e non pagate da aprile 2017 a settembre 2019 compreso per € 15.000,00; chiedeva dunque, ed otteneva, l'emissione di decreto ingiuntivo (il n 987/2019) per il pagamento di detta somma oltre interessi moratori, spese stragiudiziali e spese notarili di certificazione, importo di € 40,00 ex art 6 D lgs 231/2002, e spese processuali. Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo,
[...] esponeva che il contratto di vendita dell'autocarro era Parte_1 collegato ad un ulteriore contratto, di appalto di trasporti, concluso tra le parti in forma verbale, in forza del quale essa si era impegnata ad effettuare trasporti per conto di per la durata di quattro anni CP_1 ed affermava che l'acquisto del mezzo era avvenuto unicamente perché ciò era stato imposto come condizione necessaria da al fine di CP_1 stipulare il suddetto contratto quadriennale di appalto;
egli aveva acquistato il furgone solo in ragione della stipula del contratto di appalto quadriennale e solo per effettuare i trasporti della merce di CP_1 posto che non aveva altrimenti bisogno di altri mezzi aggiuntivi rispetto a quelli che già aveva in dotazione. Asseriva che in data CP_1
16.3.217 aveva esercitato il recesso unilaterale dal contratto di appalto pretendendo però che continuasse a pagare le rate Parte_1 del furgone. Vi erano anche state trattative per raggiungere un accordo transattivo che però erano naufragate;
nelle more l'opponente aveva pagato in buona fede le rate relative ai mesi di aprile, maggio e giugno
2017 .
5 Affermava l'opponente che il contratto di compravendita del furgone era viziato per dolo ed andava dunque annullato ex art 1439 co.1 cc. . Ciò in quanto, a suo dire, aveva venduto il furgone con la volontà CP_1 di recedere dal contratto di appalto;
chiedeva quindi l'annullamento del contratto di compravendita per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c., nonché la restituzione degli importi versati per il pagamento del furgone (€ 7000,00) con la decurtazione del ricavato della rivendita del furgone
(posto che essa opponente aveva poi venduto a sua volta a terzi il furgone per € 10.980,00 ) e chiedeva anche il risarcimento del danno per le spese sostenute per manutenzione e mantenimento del mezzo quantificate in € 3980,00 iva compresa.
In via subordinata l'opponente asseriva che stante l'anticipato recesso di dal contratto di appalto le spettava ex art 1671 cc il ristoro CP_1 per il mancato guadagno atteso dall'esecuzione del contratto e quantificato in € 38.000,00 (corrispondente alla fatturazione media mensile di per il numero di mensilità rimanenti) oltre che Parte_1 delle spese sostenute (pari ad € 7.000,00 per le rate del furgone già pagate, relativo bollo assicurazione e manutenzione del mezzo) : eccepiva la compensazione degli importi ad essa spettanti, con le somme eventualmente dovute a controparte in forza del contratto di compravendita del furgone e via riconvenzionale chiedeva la condanna di controparte al pagamento dell'eccedenza.
In ogni caso ribadito il già avvenuto pagamento ad opera di Parte_1 delle rate di aprile, maggio e giugno 2017 assumeva che la somma ingiunta (€ 15.000,00) doveva esser ridotta in sorte capitale ad € 13.500,00 e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ovvero il suo annullamento o declaratoria di inefficacia. resisteva alla predetta opposizione e alle domande CP_1 riconvenzionali formulate da controparte, chiedendone il rigetto;
negava in particolare di aver stipulato un contratto di appalto di servizi e di aver esercitato recesso in relazione ad un inesistente contratto di appalto. Affermava che per il tipo di attività svolta ( CP_1 commercio all'ingrosso e al dettaglio prodotti di cartoleria e di presidi per la sicurezza sul lavoro) non poteva prevedere gli ordini giornalieri dei suoi clienti con la conseguenza che, una volta arrivato l'ordine, provvedeva a contattare i corrieri espressi presenti in zona al fine di verificare chi di questi era disponibile a procedere alle consegne;
precisava di avvalersi di vari corrieri espressi.
6 Negava altresì che vi fosse collegamento tra il contratto d'acquisto del furgone e il preteso (da controparte) contratto di appalto.
Evidenziava la palese infondatezza della ricostruzione posta a fondamento della richiesta di annullamento del contratto di vendita per dolo osservando come non erano neppure allegati i pretesi raggiri ed artifici posti in essere e tesi a far concludere all'odierno opponente il contratto di acquisto del furgone e rilevando in ogni caso che il
“diritto a recedere da un contratto non può certamente costituire elemento per l'annullamento di un contratto collegato, né l'istituto del recesso costituisce una fattispecie di raggiro o artifizio utilizzabile ai fini dell'annullamento del contratto per dolo”. Contestava in ogni caso anche nel quantum le pretese risarcitorie ed altresì contestava l'an e il quantum delle richieste formulate ex art 1671 cc.
Dava atto che il residuo debito per le rate fino a settembre 2019 era di € 13.500,00 anzichè € 15.000,00; osservava che però medio tempore erano maturate anche altre 4 rate ovvero quelle da ottobre 2019 a gennaio
2020 (non ancora scadute alla data del ricorso monitorio) che non erano state pagate e chiedeva la condanna dell'opponente al CP_4 pagamento anche delle rate di ottobre, novembre, dicembre 2019 e gennaio 2020, per complessivi Euro 2.000,00.
Con sentenza n. 144/23 pubblicata il 28.02.2023, il Tribunale di Trento: revocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava Parte_1 al pagamento in favore di della somma di e 15.500,00 di cui CP_1
€ 13.500,00 per rate scadute fino a settembre 2019) oltre interessi ed €
2.000,00 per rate da ottobre 2019 a gennaio 2020 con interessi dalle scadenze delle rate;
rigettava le domande dell'opponente con condanna dello stesso a rifondere a controparte le spese del giudizio.
In particolare, il giudice di primo grado osservava che era pacifico oltre che provato documentalmente che avesse eseguito Controparte_4 trasporti per la ma riteneva non raggiunta la prova del fatto che CP_1 fosse stato stipulato un contratto per incarichi di servizi di trasporto per la durata di quattro anni;
altresì osservava come non fosse stata raggiunta la prova che l'acquisto del furgone fosse stato posto come condizione imprescindibile per la stipula di un contratto di appalto di servizi di trasporto per un periodo quadriennale.
Il giudice di primo grado oltre a rilevare la mancata prova di cui sopra osservava che in ogni caso, anche se fosse stato di mostrato il vincolo funzionale tra contratti, il successivo recesso di non poteva CP_1 assurgere a prova di dolo della stessa al momento della conclusione degli
7 accordi, non essendovi prova alcuna del fatto che avesse già CP_1 deciso, al momento della conclusione degli accordi, di interrompere il rapporto di appalto traendo in inganno . Ed anzi, dalla Parte_1 comunicazione del 29.05.2017 inviata dalla alla Parte_1
con la quale la prima esprimeva la necessità di tenere CP_1
l'autocarro impegnandosi a corrispondere le rate sospese, si desumeva che tra l'acquisto del mezzo e il presunto contratto di appalto non vi fosse alcuna necessaria interdipendenza. Rigettava dunque la eccezione di compensazione e la domanda svolta in via riconvenzionale da
[...]
Parte_1
Infine riteneva ammissibile e fondata la domanda di parte opposta relativa al pagamento delle rate scadute da ottobre 2019 a gennaio 2020
- di cui l'opponente predicava la inammissibilità - evidenziando come non avesse introdotto temi nuovi di difesa;
dava invece atto CP_1 che l' importo ingiunto in linea capitale andava decurtato della somma di € 1500,00 pari alle rate di aprile, maggio e giugno 2019 già pagate. Avverso tale sentenza propone appello Parte_1 Pt_1
[...]
Con il primo motivo di appello (paragrafo 3B di citazione) parte appellante lamenta la violazione o errata applicazione da parte del primo giudice dell'art. 116 co.1 c.p.c. per avere egli travisato l'iter processuale sulla base di una erronea valutazione dei documenti di causa ed in particolare della registrazione avente una valenza confessoria prodotta da parte opponente sub doc. 16), desumendo detto travisamento da vari passaggi della sentenza ed in particolare dal fatto che il giudice avesse affermato erroneamente che il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo, dal fatto che la società venisse indicata anche CP_1 erroneamente come “Moar Trasporti” o “Moar Costruzioni”; in sentenza e dal fatto che il giudice nel dar conto del contenuto della registrazione doc 16 avesse riportato che tal era dipendente della opponente Per_1 nel mentre egli non era mai stato tale
Con secondo motivo (paragrafo 3C di citazione) l'appellante evidenzia, che vi è prova documentale del pagamento delle rate relative alle mensilità da aprile 2017 a giugno 2017 per un importo pari ad € 1.500,00
e prova documentale che detto pagamento è avvenuto prima del deposito del decreto ingiuntivo, circostanza del resto riconosciuta dal
Tribunale. Lamenta l'errore commesso dal Tribunale che ha ritenuto totalmente soccombente l'opponente onerandolo delle spese di lite
8 nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, circostanza questa comportante invece la soccombenza della convenuta/opposta.
Eccepisce altresì l'inammissibilità della domanda con cui la convenuta ha richiesto il pagamento della ulteriore la somma di € 2.000,00 per le rate da ottobre 2019 a gennaio 2020 assumendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in forza delle posizioni sostanziali delle parti, la domanda riconvenzionale può essere proposta solo da parte opponente e non anche da parte opposta. Inoltre, rileva che poiché la domanda riconvenzionale di essa opponente trova la propria causa nel contratto di appalto e non nel contratto di vendita, la ulteriore domanda della opposta non ne è consequenziale di tal che non si tratta di reconventio reconventionis bensì di vietata mutatio libelli.
Osserva inoltre che il Tribunale ammettendo detta domanda in ragione di un preteso mutamento giurisprudenziale avrebbe quantomeno dovuto in applicazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c., disporre la compensazione delle spese di lite.
Con il terzo motivo (paragrafo 3D di citazione) l'appellante lamenta che
è stata fatta una errata applicazione degli art. 1427 e 1439 cc per l'omessa valutazione da parte del Tribunale dei docc 10,13,15,19 di parte attrice e del doc 13 di parte convenuta. Afferma che dai documenti suddetti risulta che non è intervenuta alcuna transazione tra le parti a causa del mancato pagamento della somma degli € 1.000,00 richiesti da in fase di trattative per la composizione bonaria Parte_1 della vicenda;
il giudice di primo grado aveva omesso di effettuare l'indagine sulla sussistenza del vizio del consenso con riferimento ai citati documenti, non aveva tenuto conto della situazione quale esistente al momento della stipula del contratto del 12.5.2016 e aveva invece dato rilevanza alla successiva mail del 29.5.2017 mentre dovevasi ritenere irrilevante ogni fatto verificatosi successivamente ed anche i successivi mutamenti di volontà dell'assicurato
Con il quarto motivo di appello (paragrafo 3E di citazione) l'appellante afferma che i doc 16 e 17 prodotti nell'ambito del giudizio di primo grado sono stati travisati dal primo giudice;
ribadisce che la registrazione oggetto dell'allegato n. 16, trascritta in parte nel doc 17, contiene la confessione di su come l'acquisto del furgone costituisse CP_1 condizione per la stipula del collegato contratto di appalto;
inoltre la durata del contratto di appalto era ricostruibile desumendola con presunzione semplice dal contratto di compravendita del mezzo e particolarmente dalla prevista rateizzazione in quattro anni della
9 obbligazione di pagamento del corrispettivo. Ribadisce che la circostanza per cui una volta receduta con contratto di CP_1 appalto, avesse preteso di riavere indietro il furgone, costituisce ulteriore prova del fatto che la vendita del furgone fosse legata al contratto di appalto. Ancora, la scelta di di recedere CP_1 unilateralmente dallo stesso dopo neanche un anno dalla sua esecuzione proverebbe a detta dell'appellante che già dal principio Moer, che pur aveva garantito verbalmente (e appositamente non per iscritto) a controparte la durata quadriennale del rapporto, intendeva recedere anticipatamente dal contratto di tal che sussisteva il dolo comportante l'annullamento del contratto di vendita. Con il quinto motivo di appello (paragafo 3F di citazione) l'appellante stigmatizza l'omessa ammissione e l'omesso espletamento delle prove testimoniali formulate nella propria memoria istruttoria per provare le circostanze sopra riportate e chiede che venga espletata istruttoria orale sui capitoli di prova formulati in primo grado con opposizione a tutte le avversarie istanze istruttorie avversarie perché inammissibili.
Con il sesto motivo di appello (paragrafo 3 G di citazione) lamenta nuovamente la violazione dell'art. 116, co. 1, c.p.c. per il travisamento da parte del primo Giudice della registrazione del doc. 16 e 17 oltre che delle ulteriori prove documentali di cui ai doc 12,14,18 e 20 atte a comprovare la esistenza del contratto di appalto e l'oggetto dello stesso, ossia la distribuzione, mediante il furgone Opel Movano, delle merci della ai clienti della stessa. CP_1
Con il settimo ed ultimo motivo di appello (paragrafo 3 H di citazione)
l'appellante censura nuovamente la decisione del Tribunale relativa alla condanna alle spese di lite e chiede la condanna di controparte a rifondere integralmente le spese del giudizio di primo e di secondo grado. Contesta la condotta processuale di asserendo che la CP_1 stessa ha mutato la propria linea difensiva e che tale condotta rientra nell'alveo della responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. Rassegna quindi le conclusioni in epigrafe. nel costituirsi eccepisce il difetto della specificità dei motivi CP_1 di appello di controparte integranti mera riproposizione delle questioni di fatto e di diritto già affrontate dal giudice di primo grado.
Quanto al primo motivo di appello osserva che l'appellante ha stigmatizzato dei meri errori materiali del tutto ininfluenti ai fini della decisione.
10 Quanto al secondo motivo di appello evidenzia come la revoca del decreto ingiuntivo è avvenuta in ragione del fatto che era stato ingiunto anche il pagamento della tre rate dei mesi di aprile, maggio e giugno
2019 già corrisposte da prima del deposito del Parte_2 ricorso;
osserva però che la condanna finale al pagamento delle spese di lite è corretta posto che l'unico soggetto soccombente in primo grado
è condannato al pagamento della somma di € Parte_1
13.500,00, oltre al che al pagamento delle rate relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019 e gennaio 2020 scadute dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e non vi è reciproca soccombenza
Circa la pretesa inammissibilità per novità della domanda di pagamento degli ulteriori ratei scaduti evidenzia come pacificamente la giurisprudenza riconosca l'ammissibilità della domanda “diversa” da quella proposta con il ricorso monitorio purchè concernente la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Quanto al terzo, quarto, quinto e sesto motivo di appello osserva come dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emerge chiaramente la circostanza per cui le parti avevano concluso un accordo transattivo in forza del quale si era impegnata alla restituzione del Parte_1 furgone;
rimarca che proprio aveva manifestato Parte_1 successivamente la propria necessità di trattenere il mezzo nonostante gli accordi presi. Evidenzia come dalla registrazione doc 16 e 17 e dagli altri documenti indicati da controparte non emerga affatto prova della interdipendenza di un preteso contratto di appalto per la durata indicata dalla appellante con il contratto di acquisto del furgone osservando anche che le prime consegne effettuate per risalivano al CP_1 febbraio marzo 2016 mentre il contratto di compravendita era stato stipulato il 12.5.2016. Ribadisce come in ogni caso la volontà di
[...] di recedere dagli impegni assunti con parte appellante, non può CP_1 integrare un vizio del consenso valevole per l'annullamento del contratto di compravendita potendosi tuttalpiù parlare di risoluzione per inadempimento dal momento che i clienti di si erano CP_1 frequentemente lamentati per inadempimenti nella consegna dei pacchi da parte dei dipendenti di Parte_1
Eccepisce l'inammissibilità e l'irrilevanza delle richieste istruttorie avanzate da controparte. In via subordinata istruttoria ripropone le istanze istruttorie avanzate in primo grado
11 Quanto al settimo motivo di appello rileva come, CP_1 contrariamente a quanto sostenuto da controparte, essa non abbia mai mutato la propria linea difensiva, continuando a sostenere l'inesistenza di un contratto di appalto di trasporto collegato al contratto di vendita del furgone e contesta siccome infondata la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. avanzata da parte appellante, osservando che, al contrario, è controparte ad avere
“ricostruito” i fatti di causa in modo fallace. Si deve preliminarmente escludere la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 c.p.c., posto che l'atto introduttivo contiene, sia pure con modalità “discorsiva”, l'esposizione degli elementi richiesti dalla citata norma essendo possibile individuare sia le parti del provvedimento che si è inteso appellare, sia le censure mosse alla sentenza appellata con l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal Giudice di primo grado.
Il primo motivo di appello evidenzia dei meri errori materiali che però non inficiano il percorso motivazionale della sentenza
Il secondo motivo di appello relativo alla pretesa inammissibilità della domanda di pagamento delle rate successivamente scadute è infondato.
Sul punto giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità, sin dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, n. 12310 del 2015 - cui ha fatto seguito un ulteriore intervento delle Sezioni Unite del 13.9.2018 con pronuncia n. 22404/18- ha rivisto la distinzione tra domande nuove, modificate e precisate adottando, rispetto al precedente orientamento, una interpretazione basata sulla “sostanza” della vicenda dedotta in giudizio. In particolare, mediante la pronuncia in parola la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il seguente principio di diritto:
“La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero
l'allungamento dei tempi processuali.” Tale interpretazione- già formatasi anteriormente al contenzioso che qui occupa - affermata e ribadita da successive decisioni di legittimità (v. ad es. Corte di Cassazione, ordinanza 1° luglio – 7 settembre 2020 n.
18546) è rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole
12 durata del processo, oltre che del principio del contraddittorio. Invero
l'eventuale modifica della domanda per essere ammissibile deve avere riguardo alla medesima vicenda sostanziale già dedotta in causa e in relazione alla quale la parte medesima è stata evocata in giudizio, sì da evitare “sorpresa” per la controparte, che può dunque pienamente esercitare diritto di difesa, anche sul piano probatorio.
In applicazione dei suddetti principi va ritenuto che anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia ammissibile la proposizione da parte dell'opposto (“attore” sostanziale) con la comparsa di risposta di domande che trovano il loro fondamento nel medesimo interesse e nella medesima “vicenda sostanziale” che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e ciò “anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto”
(in tal senso v. Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez.
3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933 da ultimo anche Cass sezioni unite
15.10.2024 n. 26727 ) . Nel caso in esame sono state richieste in pagamento dall'opposto ulteriori rate non ancora scadute al momento della proposizione della domanda monitoria, relative al medesimo acquisto del furgone di tal che è indubbio che la vicenda sostanziale sia la medesima fatta valere con la domanda monitoria.
Il motivo di appello in parte qua va dunque rigettato.
Quanto alle spese di lite se ne tratterà nel proseguo assieme al motivo di appello 7, dopo l'esame dei altri motivi di appello 3,4,5,6 che viene effettuato congiuntamente in quanto motivi strettamente connessi
Concorda il Collegio con l'appellante nel ritenere che il rapporto inter partes relativo ai trasporti sia qualificabile come contratto di appalto.
Per giurisprudenza consolidata (v. già sentenza Cass.civ.
n. 2926 del 11/05/1982) la “ricorrenza di un unitario contratto di appalto del relativo servizio, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, sussiste, qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, ed in genere il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni”; ancora si è affermato (v Cass.civ sent. n.14670/2015 che richiama Cass.civ. n.1902 /1980 e Cass. Civ. n. 2620/81) che “la ricorrenza, anziché di un semplice contratto di trasporto, di un appalto anzidetto, postula la presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione
13 all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni”. Nel caso di specie può desumersi dalla documentazione dimessa in giudizio che il rapporto inter partes, relativo ai trasporti avesse connotazioni di appalto di servizi di trasporto.
In primis si ricava già dalle fatture dimesse sub doc 12 dall'appellante che non si è trattato di meri sporadici trasporti di merci di volta in volta concordati e regolati, bensì di “ servizi di trasporto” reiterati e
“continuativi”.
Le zone indicate nelle varie fatture sono sempre le stesse (salvo la voce extra di cui si dirà infra) e per ogni “zona” il corrispettivo è sempre il medesimo: per Trento città” € 180,00, per “Valli della Provincia di
Trento” € 210,00, per “Bolzano e Provincia” € 220,00. Da ciò si desume che le parti avevano predeterminato un corrispettivo fisso unitario per ogni “giro” nelle zone predette, indipendentemente dal numero di clienti destinatari delle consegne effettuate con detto “giro”: in buona sostanza il pagamento riguardava “i giri” che Big 1One doveva effettuare per servire i clienti con corrispettivo predeterminato “a giro ”
e non a singolo cliente.
Le fatture sono state emesse con le diciture “ servizio effettuato con furgone Opel Movano in…” (segue indicazione della zona)- dicitura mai contestata da controparte (che ha via via pagato le fatture senza formulare rilievi) e congruente con quanto sopra evidenziato . Il fatto stesso che in alcune fatture si trovi la voce “extra” sta ad indicare che vi era un unitario accordo con regolamentazione “a monte” delle reciproche prestazioni (sia quanto alle zone che dovevano esser servite da sia quanto ai corrispettivi dovuti ) tanto che Parte_1 laddove vi era prestazioni che esulavano da detti accordi (prestazioni
“extra”) queste venivano appositamente indicate.
Risulta ancora che le fatture venivano regolarmente emesse ogni mese il che depone ulteriormente per la continuità delle prestazioni.
Ancora risulta che proprio per effettuare le consegne Parte_1
“ordinarie” della merce di nelle zone predeterminate, aveva CP_1 implementato le sue dotazioni aziendali, sia quanto a mezzi che a dipendenti.
Il mezzo utilizzato per le consegne della merci nella zona “Trento città” , “Valli della Provincia di Trento” e “Bolzano e Provincia” era
14 sempre lo stesso ed era proprio il furgone Opel Movano acquistato da e precedentemente utilizzato da quest'ultima per i trasporti CP_1 della sua merce.
Dalla registrazione doc 16 non emerge che l'acquisto del mezzo fosse stato “imposto” come condizione necessaria da per stipulare il CP_1 contratto di appalto: in tal senso non vi è affatto la pretesa
(dall'appellante) confessione del legale rappresentante di CP_1
Emerge comunque dalla conversazione registrata di cui al doc 16 che il mezzo fu acquistato dall'opponente/appellante proprio per soddisfare le esigenze di trasporto del materiale di ciò è stato affermato da CP_1
nel colloquio registrato, con dichiarazione in allora non Pt_1 contraddetta dal legale rappresentante di L'utilizzo di detto CP_1 mezzo per i “servizi di trasporto” in favore di è del resto CP_1 indicato anche specificamente nelle fatture doc 12 emesse dall'appellante e pagate dall'appellata.
Infine risulta dalla registrazione doc 16 che sono stati assunti da
[...] dipendenti destinati appositamente al servizio di trasporto Parte_1 delle merci per Dalla conversazione registrata doc 16 CP_1 emerge in particolare che si sono succediti in tali mansioni tre dipendenti (la loro assunzione risulta anche dal doc 18 della appellante); emerge altresì che l'ultimo dipendente a ciò destinato (delle cui prestazioni peraltro lamenta l'inadeguatezza) era stato assunto CP_1
a tempo determinato con rapporto in allora “prossimo” alla scadenza. Vi sono insomma già dalla documentazione versata in causa tutti gli elementi da cui desumere che il rapporto intercorso è un rapporto di appalto di servizi di trasporto per cui le prove orali offerte dall'appellante sul punto risultano del tutto superflue Pur ritenendo per le su esposte ragioni che il contratto in esame sia effettivamente un contratto di appalto nondimeno le domande dell'opponente/ appellante vanno comunque rigettate.
In primissi osserva che il collegamento negoziale viene addotto dall'appellante solo per invocare l'annullamento del contratto di compravendita del furgone per dolo in ragione dell' esercizio del recesso della committenza dal contratto di appalto di servizi. La domanda così formulata va rigettata senza che sia neppure necessario verificare se si trattasse di una contratto di appalto a tempo indeterminato o per la durata indicata dall'appellante (quattro anni).
15 Va osservato che il committente ai sensi dell'art 1671 cc, anche nel caso di appalto con durata predeterminata, può far cessare il rapporto di appalto insindacabilmente in qualsiasi momento, dovendo solo tenere indenne l'appaltatore delle spese e del mancato guadagno. Ciò posto, in primo luogo a fronte di tale legittima facoltà riconosciuta ex lege a qualsivoglia committente (anche nel caso di rapporto di appalto di servizi con durata predeterminata) l'esercizio del recesso di per se non risulta incompatibile con la asserita (dall'appellante) durata quadriennale del rapporto e men che mai può dunque integrare dolo. In secondo luogo non vi è alcuna prova (né offerta di prova ) che CP_1
[...
avesse stipulato il contratto di appalto già preordinando di recedervi dopo un po' di mesi, un tanto non potendosi certo ricavare dal fatto che il contratto di appalto non è stato redatto in forma scritta La domanda principale di annullamento del contratto di compravendita per dolo e la conseguente domanda restitutoria delle somme vanno dunque rigettate.
Quanto alla domanda svolta in via subordinata ex art 1671 cc si osserva che grava sull' appaltatore che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione dei servizi appaltati in difetto di esercizio del recesso (v. anche ord Cass civ 15335/24; Cass. Civ Sez. 2 5-4-
2017 n. 8853 , Cass. civ Sez. 6-2 6-6-2012 n. 9132). Nel caso in esame l' appellante si è limitato a far riferimento agli importi fatturati (id est ai ricavi) mentre non ha offerto alcuna prova dell' effettivo utile netto/guadagno conseguito (su cui se del caso parametrare l'utile conseguibile) né più in generale ha offerto prova di qualsivoglia elemento atto a determinare l'utile conseguibile. Non vi sono neppure i presupposti per procedere a CTU stante il deficit probatorio in relazione ai dati necessari per poter effettuare una attendibile valutazione tecnica sul punto.
Parte appellate indica poi in € 7.000,00 le spese oggetto di rimborso
“ovvero la maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa e sarà ritenuta di Giustizia”. Le spese da rimborsare ex art 1671 cc in caso di recesso del committente possono essere sia quelle che non si siano “tradotte” nei servizi già resi ed oggetto del contratto, sia quelle
“generali” proporzionalmente alla parte rimasta ineseguita. Anche in tal caso, l'onere della prova non è stato assolto dall'appellante; il mezzo è stato comprato con separato valido contratto di compravendita
(è stata sopra rigettata la domanda di annullamento per dolo) di tal che è
16 dovuto a fronte del passaggio di proprietà il corrispettivo concordato;
anche poi a voler ritenere collegati l'acquisto del mezzo e il contratto di appalto, non può che osservarsi che il mezzo è stato effettivamente utilizzato per svariati mesi dalla appellante per fornire i servizi che sono stati mensilmente fatturati di tal che le relative spese (ratei, spese di manutenzione e assicurazione bollo) per il periodo in cui il mezzo è stato utilizzato sono state funzionali alla esecuzione dei servizi mensili già resi e pagati. A fronte poi di una successiva concreta disponibilità di a “riprendersi” dopo l'interruzione del rapporto, a CP_1
“riprendersi” l'automezzo è stato il a richiedere, di poterlo Pt_1 trattenere in proprietà per altri suoi usi.
Vi è infatti la mail del 29.5.2017 del seguente tenore: “malgrado quanto ci eravamo detti ora ho necessità di trattenere l'autocarro Opel. Entro questo fine settimana salderò le due rate in sospeso di aprile e maggio e pagherò inoltre le rate di giugno per un importo totale di €
1.500,00. Le rate successive saranno tutte pagate con scadenza 10 di ogni mese”. Nulla è dunque dovuto per le asserite “spese” successive. Quanto alle spese di lite si osserva ciò che segue. Con l'appellata sentenza il decreto ingiuntivo (comprendente anche l'ingiunzione al pagamento delle spese di lite della procedura monitoria) è stato revocato in ragione del fatto che esso è stato emesso per un importo maggiore del dovuto di tal che parte opponente non è stata gravata delle spese di lite per la fase monitoria.
Per il resto non può che rilevarsi che le domande dell'opponente/appellante sia svolte in via principale che in via subordinata sono state rigettate nel mentre è stata accolta la domanda originaria di sia pure per un importo inferiore, ed accolta la CP_1 ulteriore richiesta di di pagamento delle ulteriori rate scadute. CP_1
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma
2, c.p.c. (v Cass civ sezioni unite, sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061; v anche la recente Cass civ. n 13827/2024) . Nel caso in esame non vi è
17 soccombenza reciproca né sussistono gli altri presupposti ( ovvero assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, nel corso del giudizio, rispetto a questioni dirimenti ) che consentano una compensazione delle spese di lite di tal che correttamente la sentenza di primo grado, stante la soccombenza ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Conclusivamente l'appello va rigettato e parte appellante va condannata, stante l'esito complessivo del procedimento, anche alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate come dispositivo sulla scorta del valore della causa (scaglione da € 52.001,00 a d € 260.000,00 ). Non vi sono, stante l'esito della lite, i presupposti per la condanna dell'appellata ex art 96 co.3 cpc Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_3 avverso la sentenza n. 144/2023 del Tribunale di
[...]
Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che si liquidano in Euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, camera di consiglio del 14.01.2025
La Presidente rel ed est dott Guzzo Liliana
18