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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/08/2025, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14775/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14775/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] [...], residente in [...], Parte_1 Pt_1
Gravina di Catania (CT), codice fiscale , elettivamente domiciliata C.F._1 in via Palmanova n. 3, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Pizzotti (codice fiscale Pt_1
) che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su documento C.F._2 separato da considerarsi in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nato a [...] [...], residente in [...] Pt_1
8/A, Mascalucia (CT), codice fiscale , elettivamente domiciliato in C.F._3 via Morosoli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Francesca Minnicino (codice fiscale Pt_1
) che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su C.F._4 documento separato da considerarsi in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
Opponenti
contro
:
a socio unico Controparte_1
con sede legale Controparte_2 Controparte_3 in via Caldera n. 21, Milano, codice fiscale , partita IVA di gruppo P.IVA_1
, in persona dei suoi procuratori muniti di poteri di firma, e per essa, quale P.IVA_2 mandataria per la gestione del credito, con sede legale in via Adolfo Ravà n. CP_4
75, Roma, Partita IVA , giusta procura a rogito del Notar Dott. P.IVA_3 Persona_1
(Rep. n. 74869, Racc. n. 17172), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che pagina 1 di 7 disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Polverino (codice fiscale ) e Luigi C.F._5
Coluccino (codice fiscale ), giusta procura generale alle liti a rogito C.F._6 del Notar Dott.ssa (Rep. n. 26633, Racc. n. 26633) ed elettivamente Persona_2 domiciliata presso l'Avv. Saverio Spina (codice fiscale ), con studio C.F._7 in via Cagliari, n. 56/B, , come da nomina in calce alla comparsa di costituzione e Pt_1 risposta depositata nel fascicolo telematico n. 14775/2022 R.G. Trib. Catania;
Opposta
e con sede legale in via Caldera n. 21 Milano, partita IVA di Gruppo CP_5
, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano n. P.IVA_2
, REA 2657480, nella sua espressa qualità di procuratrice della P.IVA_4 [...] per atto del 17 febbraio 2023 a rogito del Notar Dott. nn. Controparte_1 Persona_1
76924/17956, in persona dei suoi procuratori, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino (codice fiscale ), giusta procura rilasciata su documento C.F._6 separato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione depositata nel fascicolo telematico n. 14775/2022 R.G. Trib. Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Saverio Spina (codice fiscale ), con C.F._7 studio in via Cagliari n. 56/B, , come da nomina rilasciata su documento separato da Pt_1 considerarsi in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione depositata nel fascicolo telematico n. 14775/2022 R.G. Trib. Catania;
Intervenuta
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 maggio 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi agli atti già ritualmente depositati e la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 7 novembre 2022, i sig.ri e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto monitorio n. 2994/2022 del 13 Parte_2 luglio 2022, emesso all'esito del procedimento iscritto al n. 8048/2022 R.G. Trib. Catania, asseritamente notificato “presso la residenza dei genitori non conviventi di Parte_1 in data 28.09.2022 e a in data 26.09.2022”, con cui veniva loro ingiunto Parte_2 il pagamento dell'importo di euro 48.212,25, oltre interessi come da domanda, nonché spese e compensi di procedura in favore della Controparte_1
La ridetta somma veniva richiesta quale saldo debitore relativo alla linea di credito n. 300435082 (€ 3.219,32, a titolo di sorte capitale e interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuito e già maturati) e del contratto di finanziamento personale n.
pagina 2 di 7 12036005 (€ 44.992,93) sottoscritti dagli opponenti, il primo quale obbligato principale e la seconda quale coobbligata, con Controparte_6
Tale credito era stato poi ceduto pro soluto alla (cessione Controparte_7 pubblicata sulla G.U. parte seconda anno 159° - numero 74 del 28 giugno 2018).
In seno all'atto introduttivo del presente giudizio, gli opponenti rilevavano:
- l'omessa produzione dei due contratti posti alla base del decreto monitorio da cui sarebbe conseguito il “mancato esercizio del diritto al contraddittorio, atteso che gli ingiunti non possono essere in grado di proporre compiutamente le eccezioni e deduzioni in opposizione al procedimento monitorio, attesa l'impossibilità di risalire alle originarie intese contrattuali”, con conseguente nullità e/o annullabilità del provvedimento opposto per mancanza della prova del debito e applicazione del “principio del saldo zero, ovverosia per tutto il periodo non provato nulla si intenderà dovuto”;
- la nullità e/o indeterminatezza della pretesa vantata dall'opposta ed errato calcolo della somma ingiunta, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto “alla luce dei nuovi calcoli da effettuarsi mediante la sottrazione di tutte le voci illecitamente applicate”, anche mediante nomina di un CTU contabile.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, rilevata “l'assoluta genericità della Controparte_1 domanda… fondata su mere enunciazioni e deduzioni di parte, totalmente pretestuose e finalizzate unicamente a paralizzare la legittima pretesa creditoria della società opposta” e, richiesta la provvisoria esecutività del decreto ex art. 648 c.p.c:
- esponeva che “l'estratto conto certificato, recante la dichiarazione ex art. 50 del D.lgs. n. 385/1993… ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 1832 c.c., assumendo rilievo nel procedimento di opposizione non solo come documento indiziario, ma come documento avente efficacia probatoria” e che, pertanto, lo stesso costituiva prova del credito non solo in sede monitoria ma anche di opposizione;
- depositava, a corredo della documentazione già prodotta in sede monitoria, gli estratti conto periodici relativi all'intero rapporto di conto corrente n. 300435082 azionato, il contratto di finanziamento n. 0000CP0001070763 sottoscritto dagli odierni opponenti a consolidamento di un debito precedente (contratto di finanziamento n. 3308326 del 20 agosto 2009), l'estratto conto partitario, riepilogativo delle rate pagate e di quelle omesse da parte degli opponenti e il piano di ammortamento relativo al ridetto finanziamento (ID pratica 2036005);
pagina 3 di 7 - rilevava che i debitori, “con la sottoscrizione del contratto di finanziamento, accettavano, in maniera esplicita e consapevole, tutto quanto in esso previsto e contenuto” nonché
l'inapplicabilità del cd. saldo zero, atteso che “l'opposta ha ben provato la genesi del proprio diritto di credito e l'andamento del rapporto con i Sig.ri e Pt_1 Pt_2 attraverso il deposito degli estratti conto, sicché l'onere probatorio su di essa gravante risulta essere stato egregiamente assolto”;
- si opponeva alla richiesta di CTU stante che, “nel caso di specie, risulta opportunamente provato, anche con copiosa produzione documentale, il diritto di credito della Finanziaria” e che, in ogni caso, gli opponenti avevano chiesto l'ammissione della consulenza “senza, tuttavia, determinare l'ambito dell'indagine peritale e senza nemmeno canalizzare degli spunti di riflessione per l'esperto contabile, di cui chiede la nomina. A ciò si aggiunga che l'espletamento di una CTU determinerebbe, inevitabilmente, un considerevole aggravio dei costi della procedura, con conseguente dilatazione dei tempi processuali”.
All'udienza del 27 marzo 2023, gli opponenti, contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedevano volersi concedere un termine per il deposito di una relazione tecnico- contabile di parte, non espletata “a seguito della carenza di documentazione in sede monitoria” nonché per lo svolgimento della procedura di mediazione;
in subordine, un rinvio con assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
L'opposta insisteva nella concessione della provvisoria esecutività, evidenziando l'infondatezza delle domande ed eccezioni sollevate in ordine alle presunte carenze probatorie;
in ogni caso, si associava alla richiesta di rinvio per espletare la procedura di mediazione e, in subordine, ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Il Giudice riservava ordinanza e accordava agli opponenti un termine di 15 giorni per il deposito della consulenza tecnica e a controparte ulteriori 7 giorni per eventuali repliche.
Pertanto, i sig.ri e depositavano perizia a firma del Dott. , il quale, Pt_1 Pt_2 Per_3 in sintesi, chiedeva il deposito di una “copia leggibile del contratto di finanziamento in oggetto, dell'eventuale piano di ammortamento allegato e di quanto altro utile all'espletamento del mandato conferitogli”, atteso che “la documentazione in atti non permette di individuare con esattezza il TAEG del contratto di finanziamento n. 2030005 in quanto la copia della documentazione fornita… è illeggibile… non si riesce a determinare l'importo della rata di ammortamento del prestito… il piano di ammortamento allegato a tale finanziamento non rispetta quello che si può evincere dal su indicato contratto di finanziamento stipulato con in quanto il numero riportato non è uguale a CP_6 quello che si può evincere dalla copia fornita, non è intestato a , non è CP_6 stampato su carta UNICREDIT e non riporta nessuna sottoscrizione né da parte di funzionari né da parte del sig. o della sig.ra ”. CP_6 Pt_2 Pt_1
pagina 4 di 7 In replica, l'opposta rilevava, preliminarmente, l'inesistenza della relazione, stante che la stessa “non fa altro che enunciare l'impossibilità di poter effettuare le analisi che sarebbe stata chiamata a svolgere per un'asserita illeggibilità della documentazione in atti, tale da non permettere l'estrapolazione dei dati necessari alle verifiche del caso”; che, invero, dal contratto risulterebbero “evidenti l'ammontare della singola rata costanza (€ 657,61), il totale del finanziamento (€ 55.400,00) ed i relativi Tan (7,56%) e TAEG (7,83%)”; e che
“dall'estratto conto suesposto può constatarsi come la rata di € 657,61 sia relativa al movimento finanziamento numero: 0…2036005; lo stesso del piano di ammortamento versato in atti”.
A scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Decidente “ritenuto che ricorrono ragioni di opportunità per rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, debitamente considerati i motivi posti a fondamento della proposta opposizione (mancanza del contratto relativo a c/c) nonché la documentazione allegata”, fissava la successiva udienza per il 30 ottobre 2023 e assegnava all'opposta un termine di 15 giorni per avviare la procedura di mediazione.
Medio tempore, si costituiva in giudizio risultante dalla scissione parziale CP_5 di del 21 dicembre 2022, facendo proprie tutte le conclusioni, Controparte_8 eccezioni e deduzioni già formulate nei precedenti scritti difensivi.
All'udienza del 30 ottobre 2023, le parti, rilevato l'esito negativo del tentativo di mediazione per mancanza dei presupposti, insistevano in atti e il Giudice rinviava la causa al 23 settembre 2024, concedendo i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
insisteva in tutto quanto già dedotto ed eccepito;
gli opponenti, “poiché… CP_5 non è stata ancora prodotta la documentazione richiesta, né qualsivoglia ulteriore documento a sostegno della pretesa avversa”, allegavano “un'ulteriore relazione tecnico contabile, più analitica, da cui emergono le medesime criticità e carenze probatorie evidenziate nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo” e insistevano nella “richiesta di CTU tecnico contabile al fine di verificare quanto dedotto da parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio e quanto rilevato attraverso la relazione di parte che con le presenti memorie si deposita”.
In seno alla ridetta relazione, le consulenti nominate riscontravano “un TAEG effettivo alla data di stipula del mutuo pari al 10,35% e, dunque, superiore rispetto a quello sottoscritto pari al 7,83%”, in violazione dei principi di buona fede e correttezza nel contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente “nullità ed inesistenza del contratto di finanziamento ovvero in via subordinata la nullità parziale con riguardo alle clausole degli interessi corrispettivi eventualmente moratori”.
pagina 5 di 7 Ed ancora, “ricostruito il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7 T.U.B.”, rideterminavano il quantum ripetibile (interessi corrispettivi versati, interessi ricalcolati al tasso minimo BOT, dal 23 marzo 2011 al 20 dicembre 2014) in € 12.334,60 nonché il quantum non dovuto (interessi corrispettivi addebitati, interessi ricalcolati al tasso minimo BOT dal 20 dicembre 2015 al 20 agosto 2017) in € 4.186,76, ritenendo infine non dovuti gli interessi di mora, (anche) per “mancata indicazione (indeterminatezza) nel contratto di finanziamento sottoscritto dai Sig.ri e ”. Pt_2 Pt_1
Tanto premesso, “senza recesso alcuno dalle superiori considerazioni in merito alla nullità ed indeterminatezza, per il contratto di finanziamento n. 12036005 il quantum eventualmente dovuto pari a € 22.344,30, invece che all'importo ingiunto”.
Infine, veniva chiarito che il mancato deposito del contratto di apertura del conto corrente, delle successive modifiche alle condizioni contrattuali applicate (debitamente firmate dai correntisti) e degli estratti conto a scalare dall'apertura del rapporto al 30 settembre 2005
“non permette l'esatta ricostruzione reale al 4.12.2017 (data di estinzione per giro a sofferenze), con contestuale accertamento del rispetto delle condizioni contrattuali tempo per tempo sottoscritte e della verifica della possibile usurarietà dei tassi effettivamente applicati”.
L'opponente, ferme e impregiudicate le ulteriori eccezioni, evidenziava l'impossibilità di qualificare la perizia di parte, anche qualora accompagnata dal giuramento, quale mezzo di prova e si opponeva alla richiesta di CTU contabile “atteso che, nel caso di specie, risulta opportunamente provato, anche con copiosa produzione documentale, il diritto di credito della finanziaria”.
Alla successiva udienza, le parti insistevano in atti e il Giudice riservava ordinanza.
A scioglimento della riserva precedentemente assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, il Decidente rinviava all'udienza del 12 maggio 2025, nel corso della quale le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge.
*****************
L'opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile, in quanto tardiva.
In seno al proprio atto difensivo, gli opponenti dichiarano che il decreto ingiuntivo è stato notificato “presso la residenza dei genitori non conviventi di in data Parte_1
28.09.2022 e a in data 26.09.2022”. Parte_2
Tale affermazione è meramente labiale e priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
pagina 6 di 7 Invero, dalla relata posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo – ritualmente depositato in copia conforme all'originale, come attestato dalle medesime parti – risulta che la notifica si è perfezionata nei confronti del sig. , “a mani del padre… ”, Parte_2 Per_4 il 21 settembre 2022, come da schermata che segue per comodità espositiva.
Da tale giorno, è decorso il termine (40 giorni) per la proposizione dell'opposizione, inutilmente
Infatti, dagli atti di causa emerge chiaramente che l'opposizione è stata notificata, a mezzo posta elettronica certificata, il 7 novembre 2022 e che, pertanto, la stessa è inesorabilmente tardiva.
Nessuna traccia della notifica effettuata nei confronti della sig.ra , per la Parte_1 quale valgono, a fortiori, le medesime considerazioni.
La pronuncia di inammissibilità dell'opposizione consente di non esaminare le ulteriori questioni che restano da questa assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti, in misura ridotta al 50% per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione in quanto inammissibile e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2994/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 13 luglio 2022, all'esito del procedimento iscritto al n. 8048/2022 R.G.;
- Condanna i sig.ri e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, in favore di quale procuratrice della CP_5 Controparte_1 delle spese legali liquidate in € 1.904,50 a titolo di compensi, oltre alle spese
[...] generali nella misura del 15%, IVA e C.p.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 16 agosto 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14775/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] [...], residente in [...], Parte_1 Pt_1
Gravina di Catania (CT), codice fiscale , elettivamente domiciliata C.F._1 in via Palmanova n. 3, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Pizzotti (codice fiscale Pt_1
) che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su documento C.F._2 separato da considerarsi in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nato a [...] [...], residente in [...] Pt_1
8/A, Mascalucia (CT), codice fiscale , elettivamente domiciliato in C.F._3 via Morosoli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Francesca Minnicino (codice fiscale Pt_1
) che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su C.F._4 documento separato da considerarsi in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
Opponenti
contro
:
a socio unico Controparte_1
con sede legale Controparte_2 Controparte_3 in via Caldera n. 21, Milano, codice fiscale , partita IVA di gruppo P.IVA_1
, in persona dei suoi procuratori muniti di poteri di firma, e per essa, quale P.IVA_2 mandataria per la gestione del credito, con sede legale in via Adolfo Ravà n. CP_4
75, Roma, Partita IVA , giusta procura a rogito del Notar Dott. P.IVA_3 Persona_1
(Rep. n. 74869, Racc. n. 17172), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che pagina 1 di 7 disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Polverino (codice fiscale ) e Luigi C.F._5
Coluccino (codice fiscale ), giusta procura generale alle liti a rogito C.F._6 del Notar Dott.ssa (Rep. n. 26633, Racc. n. 26633) ed elettivamente Persona_2 domiciliata presso l'Avv. Saverio Spina (codice fiscale ), con studio C.F._7 in via Cagliari, n. 56/B, , come da nomina in calce alla comparsa di costituzione e Pt_1 risposta depositata nel fascicolo telematico n. 14775/2022 R.G. Trib. Catania;
Opposta
e con sede legale in via Caldera n. 21 Milano, partita IVA di Gruppo CP_5
, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano n. P.IVA_2
, REA 2657480, nella sua espressa qualità di procuratrice della P.IVA_4 [...] per atto del 17 febbraio 2023 a rogito del Notar Dott. nn. Controparte_1 Persona_1
76924/17956, in persona dei suoi procuratori, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino (codice fiscale ), giusta procura rilasciata su documento C.F._6 separato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione depositata nel fascicolo telematico n. 14775/2022 R.G. Trib. Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Saverio Spina (codice fiscale ), con C.F._7 studio in via Cagliari n. 56/B, , come da nomina rilasciata su documento separato da Pt_1 considerarsi in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione depositata nel fascicolo telematico n. 14775/2022 R.G. Trib. Catania;
Intervenuta
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 maggio 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi agli atti già ritualmente depositati e la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 7 novembre 2022, i sig.ri e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto monitorio n. 2994/2022 del 13 Parte_2 luglio 2022, emesso all'esito del procedimento iscritto al n. 8048/2022 R.G. Trib. Catania, asseritamente notificato “presso la residenza dei genitori non conviventi di Parte_1 in data 28.09.2022 e a in data 26.09.2022”, con cui veniva loro ingiunto Parte_2 il pagamento dell'importo di euro 48.212,25, oltre interessi come da domanda, nonché spese e compensi di procedura in favore della Controparte_1
La ridetta somma veniva richiesta quale saldo debitore relativo alla linea di credito n. 300435082 (€ 3.219,32, a titolo di sorte capitale e interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuito e già maturati) e del contratto di finanziamento personale n.
pagina 2 di 7 12036005 (€ 44.992,93) sottoscritti dagli opponenti, il primo quale obbligato principale e la seconda quale coobbligata, con Controparte_6
Tale credito era stato poi ceduto pro soluto alla (cessione Controparte_7 pubblicata sulla G.U. parte seconda anno 159° - numero 74 del 28 giugno 2018).
In seno all'atto introduttivo del presente giudizio, gli opponenti rilevavano:
- l'omessa produzione dei due contratti posti alla base del decreto monitorio da cui sarebbe conseguito il “mancato esercizio del diritto al contraddittorio, atteso che gli ingiunti non possono essere in grado di proporre compiutamente le eccezioni e deduzioni in opposizione al procedimento monitorio, attesa l'impossibilità di risalire alle originarie intese contrattuali”, con conseguente nullità e/o annullabilità del provvedimento opposto per mancanza della prova del debito e applicazione del “principio del saldo zero, ovverosia per tutto il periodo non provato nulla si intenderà dovuto”;
- la nullità e/o indeterminatezza della pretesa vantata dall'opposta ed errato calcolo della somma ingiunta, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto “alla luce dei nuovi calcoli da effettuarsi mediante la sottrazione di tutte le voci illecitamente applicate”, anche mediante nomina di un CTU contabile.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, rilevata “l'assoluta genericità della Controparte_1 domanda… fondata su mere enunciazioni e deduzioni di parte, totalmente pretestuose e finalizzate unicamente a paralizzare la legittima pretesa creditoria della società opposta” e, richiesta la provvisoria esecutività del decreto ex art. 648 c.p.c:
- esponeva che “l'estratto conto certificato, recante la dichiarazione ex art. 50 del D.lgs. n. 385/1993… ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 1832 c.c., assumendo rilievo nel procedimento di opposizione non solo come documento indiziario, ma come documento avente efficacia probatoria” e che, pertanto, lo stesso costituiva prova del credito non solo in sede monitoria ma anche di opposizione;
- depositava, a corredo della documentazione già prodotta in sede monitoria, gli estratti conto periodici relativi all'intero rapporto di conto corrente n. 300435082 azionato, il contratto di finanziamento n. 0000CP0001070763 sottoscritto dagli odierni opponenti a consolidamento di un debito precedente (contratto di finanziamento n. 3308326 del 20 agosto 2009), l'estratto conto partitario, riepilogativo delle rate pagate e di quelle omesse da parte degli opponenti e il piano di ammortamento relativo al ridetto finanziamento (ID pratica 2036005);
pagina 3 di 7 - rilevava che i debitori, “con la sottoscrizione del contratto di finanziamento, accettavano, in maniera esplicita e consapevole, tutto quanto in esso previsto e contenuto” nonché
l'inapplicabilità del cd. saldo zero, atteso che “l'opposta ha ben provato la genesi del proprio diritto di credito e l'andamento del rapporto con i Sig.ri e Pt_1 Pt_2 attraverso il deposito degli estratti conto, sicché l'onere probatorio su di essa gravante risulta essere stato egregiamente assolto”;
- si opponeva alla richiesta di CTU stante che, “nel caso di specie, risulta opportunamente provato, anche con copiosa produzione documentale, il diritto di credito della Finanziaria” e che, in ogni caso, gli opponenti avevano chiesto l'ammissione della consulenza “senza, tuttavia, determinare l'ambito dell'indagine peritale e senza nemmeno canalizzare degli spunti di riflessione per l'esperto contabile, di cui chiede la nomina. A ciò si aggiunga che l'espletamento di una CTU determinerebbe, inevitabilmente, un considerevole aggravio dei costi della procedura, con conseguente dilatazione dei tempi processuali”.
All'udienza del 27 marzo 2023, gli opponenti, contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedevano volersi concedere un termine per il deposito di una relazione tecnico- contabile di parte, non espletata “a seguito della carenza di documentazione in sede monitoria” nonché per lo svolgimento della procedura di mediazione;
in subordine, un rinvio con assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
L'opposta insisteva nella concessione della provvisoria esecutività, evidenziando l'infondatezza delle domande ed eccezioni sollevate in ordine alle presunte carenze probatorie;
in ogni caso, si associava alla richiesta di rinvio per espletare la procedura di mediazione e, in subordine, ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Il Giudice riservava ordinanza e accordava agli opponenti un termine di 15 giorni per il deposito della consulenza tecnica e a controparte ulteriori 7 giorni per eventuali repliche.
Pertanto, i sig.ri e depositavano perizia a firma del Dott. , il quale, Pt_1 Pt_2 Per_3 in sintesi, chiedeva il deposito di una “copia leggibile del contratto di finanziamento in oggetto, dell'eventuale piano di ammortamento allegato e di quanto altro utile all'espletamento del mandato conferitogli”, atteso che “la documentazione in atti non permette di individuare con esattezza il TAEG del contratto di finanziamento n. 2030005 in quanto la copia della documentazione fornita… è illeggibile… non si riesce a determinare l'importo della rata di ammortamento del prestito… il piano di ammortamento allegato a tale finanziamento non rispetta quello che si può evincere dal su indicato contratto di finanziamento stipulato con in quanto il numero riportato non è uguale a CP_6 quello che si può evincere dalla copia fornita, non è intestato a , non è CP_6 stampato su carta UNICREDIT e non riporta nessuna sottoscrizione né da parte di funzionari né da parte del sig. o della sig.ra ”. CP_6 Pt_2 Pt_1
pagina 4 di 7 In replica, l'opposta rilevava, preliminarmente, l'inesistenza della relazione, stante che la stessa “non fa altro che enunciare l'impossibilità di poter effettuare le analisi che sarebbe stata chiamata a svolgere per un'asserita illeggibilità della documentazione in atti, tale da non permettere l'estrapolazione dei dati necessari alle verifiche del caso”; che, invero, dal contratto risulterebbero “evidenti l'ammontare della singola rata costanza (€ 657,61), il totale del finanziamento (€ 55.400,00) ed i relativi Tan (7,56%) e TAEG (7,83%)”; e che
“dall'estratto conto suesposto può constatarsi come la rata di € 657,61 sia relativa al movimento finanziamento numero: 0…2036005; lo stesso del piano di ammortamento versato in atti”.
A scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Decidente “ritenuto che ricorrono ragioni di opportunità per rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, debitamente considerati i motivi posti a fondamento della proposta opposizione (mancanza del contratto relativo a c/c) nonché la documentazione allegata”, fissava la successiva udienza per il 30 ottobre 2023 e assegnava all'opposta un termine di 15 giorni per avviare la procedura di mediazione.
Medio tempore, si costituiva in giudizio risultante dalla scissione parziale CP_5 di del 21 dicembre 2022, facendo proprie tutte le conclusioni, Controparte_8 eccezioni e deduzioni già formulate nei precedenti scritti difensivi.
All'udienza del 30 ottobre 2023, le parti, rilevato l'esito negativo del tentativo di mediazione per mancanza dei presupposti, insistevano in atti e il Giudice rinviava la causa al 23 settembre 2024, concedendo i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
insisteva in tutto quanto già dedotto ed eccepito;
gli opponenti, “poiché… CP_5 non è stata ancora prodotta la documentazione richiesta, né qualsivoglia ulteriore documento a sostegno della pretesa avversa”, allegavano “un'ulteriore relazione tecnico contabile, più analitica, da cui emergono le medesime criticità e carenze probatorie evidenziate nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo” e insistevano nella “richiesta di CTU tecnico contabile al fine di verificare quanto dedotto da parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio e quanto rilevato attraverso la relazione di parte che con le presenti memorie si deposita”.
In seno alla ridetta relazione, le consulenti nominate riscontravano “un TAEG effettivo alla data di stipula del mutuo pari al 10,35% e, dunque, superiore rispetto a quello sottoscritto pari al 7,83%”, in violazione dei principi di buona fede e correttezza nel contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente “nullità ed inesistenza del contratto di finanziamento ovvero in via subordinata la nullità parziale con riguardo alle clausole degli interessi corrispettivi eventualmente moratori”.
pagina 5 di 7 Ed ancora, “ricostruito il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7 T.U.B.”, rideterminavano il quantum ripetibile (interessi corrispettivi versati, interessi ricalcolati al tasso minimo BOT, dal 23 marzo 2011 al 20 dicembre 2014) in € 12.334,60 nonché il quantum non dovuto (interessi corrispettivi addebitati, interessi ricalcolati al tasso minimo BOT dal 20 dicembre 2015 al 20 agosto 2017) in € 4.186,76, ritenendo infine non dovuti gli interessi di mora, (anche) per “mancata indicazione (indeterminatezza) nel contratto di finanziamento sottoscritto dai Sig.ri e ”. Pt_2 Pt_1
Tanto premesso, “senza recesso alcuno dalle superiori considerazioni in merito alla nullità ed indeterminatezza, per il contratto di finanziamento n. 12036005 il quantum eventualmente dovuto pari a € 22.344,30, invece che all'importo ingiunto”.
Infine, veniva chiarito che il mancato deposito del contratto di apertura del conto corrente, delle successive modifiche alle condizioni contrattuali applicate (debitamente firmate dai correntisti) e degli estratti conto a scalare dall'apertura del rapporto al 30 settembre 2005
“non permette l'esatta ricostruzione reale al 4.12.2017 (data di estinzione per giro a sofferenze), con contestuale accertamento del rispetto delle condizioni contrattuali tempo per tempo sottoscritte e della verifica della possibile usurarietà dei tassi effettivamente applicati”.
L'opponente, ferme e impregiudicate le ulteriori eccezioni, evidenziava l'impossibilità di qualificare la perizia di parte, anche qualora accompagnata dal giuramento, quale mezzo di prova e si opponeva alla richiesta di CTU contabile “atteso che, nel caso di specie, risulta opportunamente provato, anche con copiosa produzione documentale, il diritto di credito della finanziaria”.
Alla successiva udienza, le parti insistevano in atti e il Giudice riservava ordinanza.
A scioglimento della riserva precedentemente assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, il Decidente rinviava all'udienza del 12 maggio 2025, nel corso della quale le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge.
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L'opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile, in quanto tardiva.
In seno al proprio atto difensivo, gli opponenti dichiarano che il decreto ingiuntivo è stato notificato “presso la residenza dei genitori non conviventi di in data Parte_1
28.09.2022 e a in data 26.09.2022”. Parte_2
Tale affermazione è meramente labiale e priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
pagina 6 di 7 Invero, dalla relata posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo – ritualmente depositato in copia conforme all'originale, come attestato dalle medesime parti – risulta che la notifica si è perfezionata nei confronti del sig. , “a mani del padre… ”, Parte_2 Per_4 il 21 settembre 2022, come da schermata che segue per comodità espositiva.
Da tale giorno, è decorso il termine (40 giorni) per la proposizione dell'opposizione, inutilmente
Infatti, dagli atti di causa emerge chiaramente che l'opposizione è stata notificata, a mezzo posta elettronica certificata, il 7 novembre 2022 e che, pertanto, la stessa è inesorabilmente tardiva.
Nessuna traccia della notifica effettuata nei confronti della sig.ra , per la Parte_1 quale valgono, a fortiori, le medesime considerazioni.
La pronuncia di inammissibilità dell'opposizione consente di non esaminare le ulteriori questioni che restano da questa assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti, in misura ridotta al 50% per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione in quanto inammissibile e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2994/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 13 luglio 2022, all'esito del procedimento iscritto al n. 8048/2022 R.G.;
- Condanna i sig.ri e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, in favore di quale procuratrice della CP_5 Controparte_1 delle spese legali liquidate in € 1.904,50 a titolo di compensi, oltre alle spese
[...] generali nella misura del 15%, IVA e C.p.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 16 agosto 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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