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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 11992/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità - Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Cipriani e Saverio Parte_10
IN
-Ricorrenti- E
rappresentata e difesa Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Resistente-
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
-Resistente contumace-
pagina 1 di 25 , rappresentato e Controparte_2 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Intervenuto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 27.10.2022, Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
evocavano in giudizio innanzi a questo Tribunale la REPUBBLICA
[...]
FEDERALE di GERMANIA, la REPUBBLICA ITALIANA e la in persona del Presidente Controparte_1
del Consiglio dei Ministri p.t., chiedendone la condanna in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 30 Aprile 2022, convertito con modifiche dalla l. 29 Giugno 2022 n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. n.
198 del 29 Dicembre 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del
24.2.2023, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza degli eccidi nazisti compiuti il 13 Aprile 1944 in provincia di Arezzo, e in particolare in località Vallucciole nel Comune di Pratovecchio Stia e in località
IN e IO nel Comune di Bibbiena, ove avevano perso la vita i loro congiunti.
Premettevano i ricorrenti, a fondamento della propria pretesa, che i fatti per cui è causa erano stati già accertati dal Tribunale militare di Verona con la sentenza n. 43 del 6 Luglio 2011.
La sentenza di primo grado era stata successivamente appellata e parzialmente riformata dalla Seconda Sezione della Corte militare di Appello (Sent. n.
107/2012).
pagina 2 di 25 Avverso la pronuncia di Appello era stato proposto ricorso per SA la quale aveva annullava con rinvio ad altra sezione della Corte militare di
Appello (Sent. n. 23288/2014).
In quest'ultimo grado di giudizio, la Prima Sezione della Corte militare di
Appello, con la sentenza n. 171 del 3 dicembre 2014, aveva confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
Tanto premesso esponevano che il procedimento penale aveva accertato, con giudizio passato in giudicato, che gli imputati, appartenenti alle forze armate del Terzo Reich, «dal 13 aprile 1944 al 18 aprile 1944 cagionavano la morte di circa
200 cittadini italiani non belligeranti – tra cui donne e bambini – i quali non prendevano parte alle operazioni militari, agendo con crudeltà e premeditazione, in varie zone del Monte
Falterona, fra cui: Vallucciole, Stia, Pratovecchio, IN, IO, , Controparte_3
, . Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Per quanto riguarda invece l'uccisione dei parenti degli odierni attori, il giudicato penale aveva accertato che:
- nato il [...], era stato ucciso in località Persona_1
IN, a Bibbiena in provincia di Arezzo, il 13 Aprile 1944.
All'epoca dei fatti aveva 53 anni ed era coniugato con dalla CP_7
quale aveva avuto due figli, tra cui l'odierna attrice che Parte_1
all'epoca dei fatti aveva 16 anni.
- nata il [...] era stata uccisa a Vallucciole il 13 Persona_2
Aprile 1944.
All'epoca dei fatti aveva 68 anni ed era coniugata e vedova di Persona_3
con il quale aveva avuto, tra gli altri, la figlia deceduta, la quale CP_8
era madre di anch'egli deceduto, il quale aveva sposato Parte_11 Pt_5
con la quale aveva avuto, tra gli altri, il figlio odierno
[...] Parte_4
ricorrente.
Era madre di anch'egli attuale ricorrente. Parte_3
pagina 3 di 25 Era altresì madre di la quale, deceduta, era a sua volta Persona_4
madre del ricorrente Parte_8
Era madre di padre di e oggi Persona_5 Pt_6 Parte_7
ricorrenti.
- nata il [...], veniva uccisa a Vallucciole il Persona_6
13 aprile 1944.
All'epoca dei fatti aveva 21 anni ed era nubile, figlia di e Persona_2
sorella di quindi zia di (padre di CP_8 Parte_11 [...]
e marito di , (madre di ), Parte_4 Parte_5 Per_4 Parte_8
(padre di e e Per_5 Pt_6 Parte_7 Pt_3
- nato l'[...] e ucciso a Vallucciole il 13 aprile Persona_7
1944.
All'epoca dei fatti aveva 41 anni ed era celibe, figlio e Persona_8
fratello di quindi zio di (padre di CP_8 Parte_11 [...]
e marito di , (madre di ), Parte_4 Parte_5 Per_4 Parte_8
(padre di e e Per_5 Pt_6 Parte_7 Pt_3
- nata il [...] e uccisa a Vallucciole il 13 aprile Persona_9
1944.
All'epoca dei fatti aveva 21 anni ed era nubile, figlia di Persona_2
pertanto sorella di quindi zia di (padre di CP_8 Parte_11
e marito di , (madre di Parte_4 Parte_5 Per_4 Parte_8
), (padre di e e
[...] Per_5 Pt_6 Parte_7 Pt_3
- nato il [...] ed ucciso a Vallucciole il 13 aprile Persona_10
1944.
Era coniugato con nata il [...] ed uccisa Persona_11
a Vallucciole il 13 aprile 1944.
La coppia aveva avuto, tra gli altri, una figlia, nata nel 1901 e Persona_12
deceduta nel 1998, la quale a sua volta aveva avuto un figlio, Per_13
pagina 4 di 25 nato nel 1926 e morto nel 2008, che a sua volta aveva avuto un Parte_7
figlio, attuale ricorrente. Parte_2
- nata il [...] ed uccisa a Vallucciole il 13 aprile Persona_14
1944.
Era coniugata con figlio di nato [...] e Persona_15 Per_16
ucciso a Vallucciole il 13 aprile 1944 e fratello di nato l'11 Per_17
novembre 1932 e ucciso il 13 aprile 1944 a Vallucciole.
Gli odierni ricorrenti, e figli di sono Pt_10 Parte_9 Per_8
nipoti della nonna materna bisnipoti del bisnonno paterno Persona_14
e bisnipoti ex frate paterno di Per_16 Per_18
Chiedevano, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della
Repubblica Federale di Germania per i danni arrecati in occasione dell'eccidio del 13 Aprile 1944.
Per l'effetto, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dagli attori, in particolare, della Repubblica
Federale di Germania, quale responsabile civile per danni arrecati dall'esercito tedesco, in solido, con la Repubblica Italiana e, per essa, la
[...]
ai sensi dell'articolo 43 del DL n. 36 del 2022. Controparte_1
Si costituivano la e il Controparte_1
i quali, contestando Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, eccepivano, il difetto di legittimazione passiva della
Repubblica Federale di Germania.
Il difetto di legittimazione ad agire da parte degli odierni ricorrenti per mancanza di prova della loro qualità di eredi universali.
Nel merito, chiedevano il rigetto di ogni domanda attorea in quanto improponibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto.
In caso di riconoscimento dell'an del diritto vantato, chiedevano di accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dal pagina 5 di 25 risarcimento eventualmente liquidato le somme già percepite per il medesimo titolo.
Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA della quale pertanto veniva dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 16 Luglio 2023 il precedente istruttore disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.3.2025, assegnati alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita solo parziale accoglimento.
1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui pagina 6 di 25 all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della Germania, ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. pagina 7 di 25 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che
«la proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024).
Affermata la giurisdizione dello Stato italiano, si vedrà infra quale dovrà essere la statuizione nei confronti della Repubblica Federale di Germania qualora il fatto illecito allegato da parte ricorrente quale causa petendi della sua pretesa risarcitoria sia sussumibile tra i crimini di guerra e contro l'umanità e la responsabilità del fatto sia ascrivibile alla Repubblica Tedesca: ovverosia se il contenuto del provvedimento decisorio debba essere di accertamento o di condanna.
In ogni caso, quanto sin qui affermato esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della Germania sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di
Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
2)La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto dei congiunti al risarcimento per perdita del rapporto parentale
pagina 8 di 25 La produzione documentale di parte attrice- unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte dei convenuti, si sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
Innanzi tutto, sono storicamente provate le stragi e gli eccidi perpetrati il 13 aprile 1944, in provincia di Arezzo e in particolare in località Vallucciole nel
Comune di Pratovecchio Stia e in località IN e IO nel Comune di
Bibbiena, dove persero la vita i congiunti degli odierni attori.
La presenza di Persona_1 Persona_2 Persona_6
e tra le Persona_7 Persona_9 Persona_10 Persona_14
vittime di tali stragi ed eccidi si ricava, oltre che dai loro certificati di morte, anche dalle seguenti sentenze penali:
- Sentenza del Tribunale militare di Verona n. 43/2011 del 6 Luglio 2011;
- Sentenza della Corte militare d'Appello n. 107 del 10 Dicembre 2012;
- Sentenza della Corte di SA n. 23288 del 19 Marzo 2014;
- Sentenza della Corte militare d'Appello n. 171 del 3 Dicembre 2014.
Trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso- le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del Terzo Reich e, come tali, imputabili alla Germania in forza del rapporto organico esistente.
Ed invero, l'art. 6 secondo comma, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare
Internazionale di Norimberga (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi
pagina 9 di 25 altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
L'uccisione della popolazione civile avvenuta il 13 Aprile 1944 in provincia di
Arezzo, nelle località di Vallucciole nel Comune di Pratovecchio Stia e in località IN e IO nel Comune di Bibbiena, dove persero la vita i congiunti degli odierni attori, integra pertanto crimine di guerra.
Gli attori hanno quindi diritto al risarcimento del danno- nei limiti di cui infra- derivante da perdita del rapporto parentale ai sensi dell'art 2043 cc, evidenziandosi al riguardo che la giurisprudenza di legittimità lo ha elaborato descrivendolo come «quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti» (Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n.
23469/2018; Cass. 901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ai fini probatori va aggiunto che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita pagina 10 di 25 dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art.
2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che
«l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur").
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte della convenuta, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta.
Come accennato prima, la perdita del rapporto parentale riguarda le vittime primarie e le vittime secondarie che, per effetto dell'illecito commesso dalle truppe naziste, si sono viste recise definitivamente ogni possibilità di vita in comune con i propri congiunti.
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si farà ricorso alle tabelle integrate a punto del Tribunale di Milano del 2024, ove il
'valore punto' è pari, per la perdita di genitori, figli, coniugi e assimilati, come nel caso in questione, ad € 3.911.
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità pagina 11 di 25 della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si valuteranno i rapporti tra vittima primaria e congiunti mettendo in rilievo tuttavia, quanto al requisito previsto supra sub n. 5), che per la brutalità del fatto come sopra ricostruito, per la improvvisa e sconvolgente perdita del congiunto che gli odierni attori hanno patito- soprattutto in considerazione della loro giovane età- per il vuoto che tali uccisioni hanno lasciato nelle loro vite e, soprattutto, per la intensità della relazione affettiva assolutamente piena tra i congiunti superstiti e le vittime, si riconoscerà-di regola- il valore massimo, ferma restando le diversificazioni che richiederanno le singole fattispecie delittuose.
Prima di procedere all'attribuzione dei punti va osservato che nessuna prescrizione(peraltro, neppure eccepita) ad accettare l'eredità si è maturata in capo agli odierni attori in quanto, avendo l'Avvocatura dello Stato contestato solo e in modo del tutto generico la loro qualità di eredi universali, e non avendo invece sollevato l'eccezione secondo cui il chiamato all'eredità diviene erede soltanto con l'accettazione- espressa o tacita che sia- e che tale accettazione deve intervenire, ai sensi dell'art. 480 cc, entro 10 anni dall'apertura della successione, l'introduzione della presente azione giudiziaria, anche oltre il termine prescrizionale decennale, implica in modo inequivoco la volontà degli odierni attori di accettare l'eredità dei loro danti causa.
Ed invero, è stato precisato al riguardo che «un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art.
480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione»
(Cass. n. 12646/2020).
Svolta tale precisazione, con l'introduzione del presente giudizio gli odierni attori hanno dimostrato in modo inequivoco la loro qualità di erede rispetto ai loro danti causa. pagina 12 di 25 Si procederà quindi alla quantificazione dei risarcimenti dovuti.
Risarcimento dovuto a iure proprio, quale figlia della Parte_1
vittima primaria deceduta nell'eccidio in termini di punti. Persona_1
-Età della vittima primaria, 53 anni: 18 punti.
-Età della vittima secondaria, 16 anni: 26 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria si presume convivessero.
-Sopravvivenza di altri congiunti: non dimostrata, niente è stato provato in ordine allo stato di famiglia: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlia.
Totale punti: 90, pari ad € 351.990,00.
Risarcimento dovuto a quale figlio della de cuius Parte_3 CP_8
(vittima secondaria), a sua volta figlia della vittima primaria deceduta
[...]
nell'eccidio oltre che, sorella delle vittime primarie Persona_2
decedute nell'eccidio e Persona_9 Persona_7 Per_6 [...]
in termini di punti. Per_6
-Età della vittima primaria 68 anni: 16 punti. Persona_2
-Età della vittima secondaria 38 anni: 22 punti. CP_8
-Convivenza: 0 punti, in quanto non è stata fornita prova che la madre, vittima primaria, e la figlia, vittima secondaria, convivessero all'epoca dei fatti.
-Sopravvivenza di altri congiunti: oltre 3 congiunti (3 figli e il coniuge): 0 punti
pagina 13 di 25 -Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita della madre, dell'intensità del vincolo tra madre e figlia.
Totale punti: 68, pari ad € 265.948,00.
-Età della vittima primaria 44 anni: 14 punti. Persona_9
-Età della vittima secondaria 38 anni: 16 punti. CP_8
-Convivenza: 0 punti, in quanto non è stata fornita prova che le due sorelle, vittima primaria e vittima secondaria, convivessero all'epoca dei fatti.
-Sopravvivenza di altri congiunti: oltre 3 congiunti (3 figli e il coniuge): 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, nel caso di specie, nulla è stato provato in ordine ad una maggiore intensità posto che non
è stata dimostrata né la convivenza delle due sorelle, né in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà.
Totale punti: 45, pari ad € 76.410,00.
-Età della vittima primaria 40 anni: 16 punti. Persona_7
-Età della vittima secondaria 38 anni: 16 punti. CP_8
-Convivenza: 0 punti, in quanto non è stata fornita prova che i due fratelli, vittima primaria e vittima secondaria, convivessero all'epoca dei fatti.
-Sopravvivenza di altri congiunti: oltre 3 congiunti (3 figli e il coniuge): 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, nel caso di specie, nulla è stato provato in ordine ad una maggiore intensità posto che, non è stata dimostrata né la convivenza dei due fratelli, né in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà.
Totale punti: 47, pari ad € 79.806,00. pagina 14 di 25 -Età della vittima primaria 24 anni: 18 punti. Persona_6
-Età della vittima secondaria 38 anni: 16 punti. CP_8
-Convivenza: 0 punti, in quanto non è stata fornita prova che le due sorelle, vittima primaria e vittima secondaria, convivessero all'epoca dei fatti.
-Sopravvivenza di altri congiunti: oltre 3 congiunti (3 figli e il coniuge): 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, nel caso di specie, nulla è stato provato in ordine ad una maggiore intensità posto che, non è stata dimostrata né la convivenza delle due sorelle, né in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà.
Totale punti: 49, pari ad € 83.202,00.
La predette somme vanno liquidate per intero all'odierno attore
[...]
quale unico erede della vittima secondaria in quanto, il diritto Parte_3
risarcitorio di al momento del suo decesso, intervenuto il 6 CP_8
Febbraio 1992, si è a lui trasmesso secondo le regole della successione legittima.
Pertanto, il diritto risarcitorio di risulta pari ad € Parte_3
505.366,00.
Risarcimento dovuto a e a quali eredi (figli) Parte_9 Parte_10
di (vittima secondaria), a sua volta figlia della vittima primaria Per_2
deceduta nell'eccidio in termini di punti. Persona_14
-Età della vittima primaria 39 anni: 22 punti. Persona_14
-Età della vittima secondaria presunta tra zero e dieci anni: 28 Per_2
punti.
pagina 15 di 25 -Convivenza: 16 punti, data la giovane età presunta della vittima secondaria, si desume la convivenza della madre con la figlia.
-Sopravvivenza di altri congiunti: non dimostrata, niente è stato provato in ordine allo stato di famiglia: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita della madre, dell'intensità del vincolo tra madre e figlia.
Totale punti: 96, pari ad € 375.456,00.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali unici eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Per_2
momento del suo decesso, si è trasmesso, secondo le regole della successione legittima, ai suoi due figli e per 1/2 ciascuno. Pt_10 Parte_9
Pertanto, il diritto risarcitorio di risulta così suddiviso: Per_2
€ 187.728,00 (1/2); Parte_9
€ 187.728,00 (1/2). Parte_10
Per tutte le somme come sopra quantificata va osservato che, trattandosi di importi espressi in moneta attuale, niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. civ. sentenza n. 3131/2010; Cass. civ. sentenza n.
16237/2005).
Agli attori spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle pagina 16 di 25 somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n.
20742/2004; Cass. n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere esattamente individuata nel tempo esattamente a metà tra la morte delle vittime e la presente decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva all'istituzione del
Fondo ristori di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022, allorquando l'obbligo risarcitorio
è divenuto esigibile nei confronti del sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 27.10.2022 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
3) Individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e relative statuizioni da adottare nel presente procedimento
L'unico soggetto tenuto al pagamento dei danni reclamati dalla parte attrice è il presso cui è stato istituito, con d.l. n. 36/2022, il c.d. 'Fondo ristori'. pagina 17 di 25 Ed invero, l'art. 43 del citato d.l. n. 36/2022 è così rubricato: «Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945»
Esso, inoltre, prevede:
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro
13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_10
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_10
pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per pagina 18 di 25 il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1…».
Inoltre, l'art. 2 co 2 del decreto interministeriale del 28 Giugno 2023- che ha introdotto una normativa sub-primaria autorizzata proprio dall'art. 43- prevede che è «a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94».
In definitiva, dalle previsioni normative primarie e sub-primarie richiamate si ricava che 1) il diritto all'accesso al Fondo spetta a chi è munito di titolo divenuto definitivo che contenga l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra compiuti da Terzo Reich, 2) l'obbligo di pagamento grava solo ed esclusivamente sul in forza della dotazione monetaria prevista CP_10
dall'art. 43, 3) l'unico soggetto tenuto quindi al pagamento è il presso cui pagina 19 di 25 il predetto è stato istituito, con esclusione quindi di ogni possibile CP_10
condanna della Controparte_1
Quanto appena affermato sub 2)- in ordine al pagamento a carico esclusivo del con provvista proveniente dal Fondo- esclude che vi possa essere una condanna della Repubblica Federale di Germania.
Le norma richiamate, infatti, sono inequivoche nello stabilire che i diritti risarcitori possano essere fatti valere solo sul 'Fondo ristori' con obbligo al pagamento da parte del
D'altra parte, che non vi possa essere condanna della Germania si ricava dallo stesso incipit dell'art. 43 là dove afferma l'istituzione del Fondo, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1961, n. 1263»: il che evidenzia la volontà, da parte del Legislatore, di chiudere definitivamente ogni questione risarcitoria nei confronti della Germania, già definita negli accordi di
Bonn del 1961, di cui uno recepito dal DPR n. 1263/1961, tenendo indenne la
Germania e facendosi «carico- con una norma virtuosa, anche se onerosa - del 'ristoro' dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani»(Corte Cost. n.
159/2023).
Conferma, infine, la conclusione cui si è giunti in ordine alla non assoggettabilità della Germania ad un pronuncia di condanna l'ulteriore previsione prevista dall'art. 43 co 3 ove si prevede che «Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti», tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha avuto modo di affermare, per quel che riguarda la fase esecutiva di sentenze di condanna della Germania, che l'accesso al Fondo pagina 20 di 25 configura «una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova».
Tanto renderebbe giuridicamente inutile una sentenza di condanna della
Germania quando, poi, essa non sarebbe eseguibile esecutivamente.
La pronuncia riguardante la Germania, a giusto titolo evocata nel presente giudizio, sarà di mero accertamento in ordine alla strage e all'eccidio perpetrato il 13 Aprile 1944 nelle località Vallucciole nel Comune di Pratovecchio Stia e in località IN e IO nel Comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove persero la vita i congiunti degli odierni attori nei termini sopra esposti.
4)Le statuizioni di rigetto
Non possono essere accolte le domande risarcitorie proposte da parte attrice iure hereditatis per la perdita dei seguenti rapporti parentali:
e quali eredi (figlio e coniuge) di Parte_4 Parte_5 [...]
figlio della de cuius, (vittima secondaria), a sua Parte_11 CP_8
volta figlia della vittima primaria deceduta nell'eccidio Persona_2
oltre che, sorella delle vittime primarie decedute nell'eccidio Persona_9
e Persona_7 Persona_6
e quali eredi (figli) di Parte_6 Parte_7 [...]
figlio della de cuius (vittima secondaria), a sua Persona_5 CP_8
volta figlia della vittima primaria deceduta nell'eccidio Persona_2
oltre che, sorella delle vittime primarie decedute nell'eccidio Persona_9
e Persona_7 Persona_6
quale erede (figlio) di figlia della de cuius, Parte_8 Persona_4
(vittima secondaria), a sua volta figlia della vittima primaria CP_8
deceduta nell'eccidio oltre che, sorella delle vittime Persona_2
pagina 21 di 25 primarie decedute nell'eccidio e Persona_9 Persona_7 [...]
Persona_6
quale erede (figlio) di figlio della Parte_2 Persona_19
de cuius, (vittima secondaria), a sua volta figlia delle vittime Persona_12
primarie decedute nell'eccidio e Persona_10 Persona_11
[...]
Infatti, sebbene astrattamente predicabile, gli attori- in questo caso- non possono essere qualificati quali successori universali nei rapporti giuridici facenti capo ai loro congiunti poiché difetta l'accettazione di questi ultimi dell'eredità delle vittime secondarie che patirono il danno all'epoca dei fatti.
Parte attrice non ha infatti dimostrato le accettazioni ereditarie di cui sopra e non ha quindi provato la qualità di erede dei propri congiunti.
Va rammentato che il nostro ordinamento, differentemente da quello francese e tedesco, non ha accolto il principio del passaggio automatico, in capo all'erede, del patrimonio del de cuius (principio della saisine) e che, di conseguenza, l'eredità si acquista esclusivamente con l'accettazione, espressa o tacita che sia, oppure a mezzo di atti quale la vendita, la donazione o la cessione dei propri diritti successori che il chiamato all'eredità compia.
Poiché non risulta alcun atto dal quale desumere l'accettazione dell'eredità di e tutte vittime secondarie) CP_8 Persona_20 Persona_12
da parte di Parte_11 Persona_5 Persona_4 Per_2
(per la quota spettante a suo padre e
[...] Persona_20 [...]
si deve concludere che alcun diritto si è trasferito iure hereditatis da Per_19
questi agli odierni attori e Parte_4 Parte_5 Parte_6
e e con la Parte_7 Parte_8 Parte_2
conseguenza che parte attrice non può conseguire un credito risarcitorio che non è mai entrato nel patrimonio dei suoi dante causa: o quanto meno, di cui non vi è prova che si sia trasmesso per successione universale.
pagina 22 di 25 In definitiva: 1) e hanno CP_8 Persona_20 Persona_12
acquisito, iure proprio, un diritto risarcitorio per la perdita dei loro congiunti;
2)
(per la Parte_11 Persona_5 Persona_4 Per_2
quota spettante a suo padre e avrebbero Persona_20 Persona_19
potuto acquisite iure hereditatis i predetti diritti dei loro danti causa;
3) difetta, tuttavia, la dimostrazione che Parte_11 Persona_5 [...]
(per la quota spettante a suo padre e Persona_4 Per_2 Persona_20
abbiano accettato l'eredità delle vittime secondarie;
4) Persona_19
conseguentemente, i predetti attori non possono vantare alcuna pretesa risarcitoria in relazione ad un credito che non risulta essere entrato nel patrimonio dei loro danti causa.
Quanto, invece, ai danni relativi alla perdita del rapporto parentale subìti iure proprio per la perdita degli zii e nonni, si deve osservare come, in questo caso, la domanda sia sfornita di prova in ordine all'effettivo legame tra , e Per_5
con gli zii e e con Persona_4 Per_9 Per_7 Persona_6
la NO RI AB analoghe considerazioni vanno svolte anche per Per_2
quanto riguarda la perdita del rapporto parentale tra suo zio Per_2
e suo nonno ed infine anche tra e Per_17 Per_16 Persona_19
i nonni e Persona_10 Persona_11
Invero, ai fini probatori va osservato che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione
e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai pagina 23 di 25 fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del
"quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022;
Cass. n. 3767/2018).
In definitiva, la presunzione appena menzionata riguarda i genitori, il coniuge, i figli ed i fratelli: in tutti gli atri casi, ancorché ipotizzabile la perdita del rapporto parentale tra la vittima secondaria ed il parente, tale presunzione non può dirsi operante, essendo per contro onere di parte attrice allegare e provare l'effettività e la consistenza che legava i parenti al defunto.
5) Le spese processuali
Le spese, quanto al rapporto tra le parti attrici vittoriose ed il seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra
€ 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00, e vanno compensate quanto al rapporto tra di esse e la in considerazione della Controparte_1
assoluta novità delle questioni trattate.
Anche le spese tra gli attori soccombenti e le altre parti vanno compensate per il medesimo motivo relativo alla novità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, dichiara la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA responsabile della morte di Persona_1 Persona_2 Persona_6
e
[...] Persona_7 Persona_9 Persona_10 Per_14
pagina 24 di 25 avvenuta il 13 aprile 1944, in provincia di Arezzo e in particolare in Per_10
località Vallucciole nel Comune di Pratovecchio Stia e in località IN e
IO nel Comune di Bibbiena;
condanna il al Controparte_2
pagamento, mediante provista proveniente esclusivamente dal Fondo ristori istituito con d.l. n 36/2022, al pagamento delle complessive somme, in favore di:
€ 351.990; Parte_1
505.366; Parte_3
187.728; Parte_9
€ 187.728 oltre alla corresponsione, in favore delle predette Parte_10
parti e sulle somme come sopra determinate, degli interessi compensativi nella misura legale a decorrere dalla data della domanda, 27.10.2022, e sino a quella della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra determinato, ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna il alla rifusione, Controparte_2
in favore di parte attrice, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 843 per esborsi, € 37.951 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
rigetta la domanda proposta da Parte_5 Parte_4
e Parte_7 Parte_6 Parte_8
e compensa tra le parti le spese processuali;
Parte_2
rigetta ogni domanda proposta dagli attori nei confronti della
[...]
e compensa tra le parti le spese processuali. Controparte_1
Firenze, 8.X.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 25 di 25
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 11992/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità - Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Cipriani e Saverio Parte_10
IN
-Ricorrenti- E
rappresentata e difesa Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Resistente-
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
-Resistente contumace-
pagina 1 di 25 , rappresentato e Controparte_2 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Intervenuto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 27.10.2022, Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
evocavano in giudizio innanzi a questo Tribunale la REPUBBLICA
[...]
FEDERALE di GERMANIA, la REPUBBLICA ITALIANA e la in persona del Presidente Controparte_1
del Consiglio dei Ministri p.t., chiedendone la condanna in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 30 Aprile 2022, convertito con modifiche dalla l. 29 Giugno 2022 n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. n.
198 del 29 Dicembre 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del
24.2.2023, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza degli eccidi nazisti compiuti il 13 Aprile 1944 in provincia di Arezzo, e in particolare in località Vallucciole nel Comune di Pratovecchio Stia e in località
IN e IO nel Comune di Bibbiena, ove avevano perso la vita i loro congiunti.
Premettevano i ricorrenti, a fondamento della propria pretesa, che i fatti per cui è causa erano stati già accertati dal Tribunale militare di Verona con la sentenza n. 43 del 6 Luglio 2011.
La sentenza di primo grado era stata successivamente appellata e parzialmente riformata dalla Seconda Sezione della Corte militare di Appello (Sent. n.
107/2012).
pagina 2 di 25 Avverso la pronuncia di Appello era stato proposto ricorso per SA la quale aveva annullava con rinvio ad altra sezione della Corte militare di
Appello (Sent. n. 23288/2014).
In quest'ultimo grado di giudizio, la Prima Sezione della Corte militare di
Appello, con la sentenza n. 171 del 3 dicembre 2014, aveva confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
Tanto premesso esponevano che il procedimento penale aveva accertato, con giudizio passato in giudicato, che gli imputati, appartenenti alle forze armate del Terzo Reich, «dal 13 aprile 1944 al 18 aprile 1944 cagionavano la morte di circa
200 cittadini italiani non belligeranti – tra cui donne e bambini – i quali non prendevano parte alle operazioni militari, agendo con crudeltà e premeditazione, in varie zone del Monte
Falterona, fra cui: Vallucciole, Stia, Pratovecchio, IN, IO, , Controparte_3
, . Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Per quanto riguarda invece l'uccisione dei parenti degli odierni attori, il giudicato penale aveva accertato che:
- nato il [...], era stato ucciso in località Persona_1
IN, a Bibbiena in provincia di Arezzo, il 13 Aprile 1944.
All'epoca dei fatti aveva 53 anni ed era coniugato con dalla CP_7
quale aveva avuto due figli, tra cui l'odierna attrice che Parte_1
all'epoca dei fatti aveva 16 anni.
- nata il [...] era stata uccisa a Vallucciole il 13 Persona_2
Aprile 1944.
All'epoca dei fatti aveva 68 anni ed era coniugata e vedova di Persona_3
con il quale aveva avuto, tra gli altri, la figlia deceduta, la quale CP_8
era madre di anch'egli deceduto, il quale aveva sposato Parte_11 Pt_5
con la quale aveva avuto, tra gli altri, il figlio odierno
[...] Parte_4
ricorrente.
Era madre di anch'egli attuale ricorrente. Parte_3
pagina 3 di 25 Era altresì madre di la quale, deceduta, era a sua volta Persona_4
madre del ricorrente Parte_8
Era madre di padre di e oggi Persona_5 Pt_6 Parte_7
ricorrenti.
- nata il [...], veniva uccisa a Vallucciole il Persona_6
13 aprile 1944.
All'epoca dei fatti aveva 21 anni ed era nubile, figlia di e Persona_2
sorella di quindi zia di (padre di CP_8 Parte_11 [...]
e marito di , (madre di ), Parte_4 Parte_5 Per_4 Parte_8
(padre di e e Per_5 Pt_6 Parte_7 Pt_3
- nato l'[...] e ucciso a Vallucciole il 13 aprile Persona_7
1944.
All'epoca dei fatti aveva 41 anni ed era celibe, figlio e Persona_8
fratello di quindi zio di (padre di CP_8 Parte_11 [...]
e marito di , (madre di ), Parte_4 Parte_5 Per_4 Parte_8
(padre di e e Per_5 Pt_6 Parte_7 Pt_3
- nata il [...] e uccisa a Vallucciole il 13 aprile Persona_9
1944.
All'epoca dei fatti aveva 21 anni ed era nubile, figlia di Persona_2
pertanto sorella di quindi zia di (padre di CP_8 Parte_11
e marito di , (madre di Parte_4 Parte_5 Per_4 Parte_8
), (padre di e e
[...] Per_5 Pt_6 Parte_7 Pt_3
- nato il [...] ed ucciso a Vallucciole il 13 aprile Persona_10
1944.
Era coniugato con nata il [...] ed uccisa Persona_11
a Vallucciole il 13 aprile 1944.
La coppia aveva avuto, tra gli altri, una figlia, nata nel 1901 e Persona_12
deceduta nel 1998, la quale a sua volta aveva avuto un figlio, Per_13
pagina 4 di 25 nato nel 1926 e morto nel 2008, che a sua volta aveva avuto un Parte_7
figlio, attuale ricorrente. Parte_2
- nata il [...] ed uccisa a Vallucciole il 13 aprile Persona_14
1944.
Era coniugata con figlio di nato [...] e Persona_15 Per_16
ucciso a Vallucciole il 13 aprile 1944 e fratello di nato l'11 Per_17
novembre 1932 e ucciso il 13 aprile 1944 a Vallucciole.
Gli odierni ricorrenti, e figli di sono Pt_10 Parte_9 Per_8
nipoti della nonna materna bisnipoti del bisnonno paterno Persona_14
e bisnipoti ex frate paterno di Per_16 Per_18
Chiedevano, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della
Repubblica Federale di Germania per i danni arrecati in occasione dell'eccidio del 13 Aprile 1944.
Per l'effetto, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dagli attori, in particolare, della Repubblica
Federale di Germania, quale responsabile civile per danni arrecati dall'esercito tedesco, in solido, con la Repubblica Italiana e, per essa, la
[...]
ai sensi dell'articolo 43 del DL n. 36 del 2022. Controparte_1
Si costituivano la e il Controparte_1
i quali, contestando Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, eccepivano, il difetto di legittimazione passiva della
Repubblica Federale di Germania.
Il difetto di legittimazione ad agire da parte degli odierni ricorrenti per mancanza di prova della loro qualità di eredi universali.
Nel merito, chiedevano il rigetto di ogni domanda attorea in quanto improponibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto.
In caso di riconoscimento dell'an del diritto vantato, chiedevano di accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dal pagina 5 di 25 risarcimento eventualmente liquidato le somme già percepite per il medesimo titolo.
Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA della quale pertanto veniva dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 16 Luglio 2023 il precedente istruttore disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.3.2025, assegnati alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita solo parziale accoglimento.
1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui pagina 6 di 25 all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della Germania, ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. pagina 7 di 25 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che
«la proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024).
Affermata la giurisdizione dello Stato italiano, si vedrà infra quale dovrà essere la statuizione nei confronti della Repubblica Federale di Germania qualora il fatto illecito allegato da parte ricorrente quale causa petendi della sua pretesa risarcitoria sia sussumibile tra i crimini di guerra e contro l'umanità e la responsabilità del fatto sia ascrivibile alla Repubblica Tedesca: ovverosia se il contenuto del provvedimento decisorio debba essere di accertamento o di condanna.
In ogni caso, quanto sin qui affermato esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della Germania sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di
Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
2)La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto dei congiunti al risarcimento per perdita del rapporto parentale
pagina 8 di 25 La produzione documentale di parte attrice- unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte dei convenuti, si sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
Innanzi tutto, sono storicamente provate le stragi e gli eccidi perpetrati il 13 aprile 1944, in provincia di Arezzo e in particolare in località Vallucciole nel
Comune di Pratovecchio Stia e in località IN e IO nel Comune di
Bibbiena, dove persero la vita i congiunti degli odierni attori.
La presenza di Persona_1 Persona_2 Persona_6
e tra le Persona_7 Persona_9 Persona_10 Persona_14
vittime di tali stragi ed eccidi si ricava, oltre che dai loro certificati di morte, anche dalle seguenti sentenze penali:
- Sentenza del Tribunale militare di Verona n. 43/2011 del 6 Luglio 2011;
- Sentenza della Corte militare d'Appello n. 107 del 10 Dicembre 2012;
- Sentenza della Corte di SA n. 23288 del 19 Marzo 2014;
- Sentenza della Corte militare d'Appello n. 171 del 3 Dicembre 2014.
Trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso- le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del Terzo Reich e, come tali, imputabili alla Germania in forza del rapporto organico esistente.
Ed invero, l'art. 6 secondo comma, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare
Internazionale di Norimberga (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi
pagina 9 di 25 altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
L'uccisione della popolazione civile avvenuta il 13 Aprile 1944 in provincia di
Arezzo, nelle località di Vallucciole nel Comune di Pratovecchio Stia e in località IN e IO nel Comune di Bibbiena, dove persero la vita i congiunti degli odierni attori, integra pertanto crimine di guerra.
Gli attori hanno quindi diritto al risarcimento del danno- nei limiti di cui infra- derivante da perdita del rapporto parentale ai sensi dell'art 2043 cc, evidenziandosi al riguardo che la giurisprudenza di legittimità lo ha elaborato descrivendolo come «quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti» (Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n.
23469/2018; Cass. 901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ai fini probatori va aggiunto che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita pagina 10 di 25 dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art.
2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che
«l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur").
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte della convenuta, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta.
Come accennato prima, la perdita del rapporto parentale riguarda le vittime primarie e le vittime secondarie che, per effetto dell'illecito commesso dalle truppe naziste, si sono viste recise definitivamente ogni possibilità di vita in comune con i propri congiunti.
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si farà ricorso alle tabelle integrate a punto del Tribunale di Milano del 2024, ove il
'valore punto' è pari, per la perdita di genitori, figli, coniugi e assimilati, come nel caso in questione, ad € 3.911.
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità pagina 11 di 25 della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si valuteranno i rapporti tra vittima primaria e congiunti mettendo in rilievo tuttavia, quanto al requisito previsto supra sub n. 5), che per la brutalità del fatto come sopra ricostruito, per la improvvisa e sconvolgente perdita del congiunto che gli odierni attori hanno patito- soprattutto in considerazione della loro giovane età- per il vuoto che tali uccisioni hanno lasciato nelle loro vite e, soprattutto, per la intensità della relazione affettiva assolutamente piena tra i congiunti superstiti e le vittime, si riconoscerà-di regola- il valore massimo, ferma restando le diversificazioni che richiederanno le singole fattispecie delittuose.
Prima di procedere all'attribuzione dei punti va osservato che nessuna prescrizione(peraltro, neppure eccepita) ad accettare l'eredità si è maturata in capo agli odierni attori in quanto, avendo l'Avvocatura dello Stato contestato solo e in modo del tutto generico la loro qualità di eredi universali, e non avendo invece sollevato l'eccezione secondo cui il chiamato all'eredità diviene erede soltanto con l'accettazione- espressa o tacita che sia- e che tale accettazione deve intervenire, ai sensi dell'art. 480 cc, entro 10 anni dall'apertura della successione, l'introduzione della presente azione giudiziaria, anche oltre il termine prescrizionale decennale, implica in modo inequivoco la volontà degli odierni attori di accettare l'eredità dei loro danti causa.
Ed invero, è stato precisato al riguardo che «un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art.
480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione»
(Cass. n. 12646/2020).
Svolta tale precisazione, con l'introduzione del presente giudizio gli odierni attori hanno dimostrato in modo inequivoco la loro qualità di erede rispetto ai loro danti causa. pagina 12 di 25 Si procederà quindi alla quantificazione dei risarcimenti dovuti.
Risarcimento dovuto a iure proprio, quale figlia della Parte_1
vittima primaria deceduta nell'eccidio in termini di punti. Persona_1
-Età della vittima primaria, 53 anni: 18 punti.
-Età della vittima secondaria, 16 anni: 26 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria si presume convivessero.
-Sopravvivenza di altri congiunti: non dimostrata, niente è stato provato in ordine allo stato di famiglia: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlia.
Totale punti: 90, pari ad € 351.990,00.
Risarcimento dovuto a quale figlio della de cuius Parte_3 CP_8
(vittima secondaria), a sua volta figlia della vittima primaria deceduta
[...]
nell'eccidio oltre che, sorella delle vittime primarie Persona_2
decedute nell'eccidio e Persona_9 Persona_7 Per_6 [...]
in termini di punti. Per_6
-Età della vittima primaria 68 anni: 16 punti. Persona_2
-Età della vittima secondaria 38 anni: 22 punti. CP_8
-Convivenza: 0 punti, in quanto non è stata fornita prova che la madre, vittima primaria, e la figlia, vittima secondaria, convivessero all'epoca dei fatti.
-Sopravvivenza di altri congiunti: oltre 3 congiunti (3 figli e il coniuge): 0 punti
pagina 13 di 25 -Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita della madre, dell'intensità del vincolo tra madre e figlia.
Totale punti: 68, pari ad € 265.948,00.
-Età della vittima primaria 44 anni: 14 punti. Persona_9
-Età della vittima secondaria 38 anni: 16 punti. CP_8
-Convivenza: 0 punti, in quanto non è stata fornita prova che le due sorelle, vittima primaria e vittima secondaria, convivessero all'epoca dei fatti.
-Sopravvivenza di altri congiunti: oltre 3 congiunti (3 figli e il coniuge): 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, nel caso di specie, nulla è stato provato in ordine ad una maggiore intensità posto che non
è stata dimostrata né la convivenza delle due sorelle, né in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà.
Totale punti: 45, pari ad € 76.410,00.
-Età della vittima primaria 40 anni: 16 punti. Persona_7
-Età della vittima secondaria 38 anni: 16 punti. CP_8
-Convivenza: 0 punti, in quanto non è stata fornita prova che i due fratelli, vittima primaria e vittima secondaria, convivessero all'epoca dei fatti.
-Sopravvivenza di altri congiunti: oltre 3 congiunti (3 figli e il coniuge): 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, nel caso di specie, nulla è stato provato in ordine ad una maggiore intensità posto che, non è stata dimostrata né la convivenza dei due fratelli, né in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà.
Totale punti: 47, pari ad € 79.806,00. pagina 14 di 25 -Età della vittima primaria 24 anni: 18 punti. Persona_6
-Età della vittima secondaria 38 anni: 16 punti. CP_8
-Convivenza: 0 punti, in quanto non è stata fornita prova che le due sorelle, vittima primaria e vittima secondaria, convivessero all'epoca dei fatti.
-Sopravvivenza di altri congiunti: oltre 3 congiunti (3 figli e il coniuge): 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, nel caso di specie, nulla è stato provato in ordine ad una maggiore intensità posto che, non è stata dimostrata né la convivenza delle due sorelle, né in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà.
Totale punti: 49, pari ad € 83.202,00.
La predette somme vanno liquidate per intero all'odierno attore
[...]
quale unico erede della vittima secondaria in quanto, il diritto Parte_3
risarcitorio di al momento del suo decesso, intervenuto il 6 CP_8
Febbraio 1992, si è a lui trasmesso secondo le regole della successione legittima.
Pertanto, il diritto risarcitorio di risulta pari ad € Parte_3
505.366,00.
Risarcimento dovuto a e a quali eredi (figli) Parte_9 Parte_10
di (vittima secondaria), a sua volta figlia della vittima primaria Per_2
deceduta nell'eccidio in termini di punti. Persona_14
-Età della vittima primaria 39 anni: 22 punti. Persona_14
-Età della vittima secondaria presunta tra zero e dieci anni: 28 Per_2
punti.
pagina 15 di 25 -Convivenza: 16 punti, data la giovane età presunta della vittima secondaria, si desume la convivenza della madre con la figlia.
-Sopravvivenza di altri congiunti: non dimostrata, niente è stato provato in ordine allo stato di famiglia: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita della madre, dell'intensità del vincolo tra madre e figlia.
Totale punti: 96, pari ad € 375.456,00.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali unici eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Per_2
momento del suo decesso, si è trasmesso, secondo le regole della successione legittima, ai suoi due figli e per 1/2 ciascuno. Pt_10 Parte_9
Pertanto, il diritto risarcitorio di risulta così suddiviso: Per_2
€ 187.728,00 (1/2); Parte_9
€ 187.728,00 (1/2). Parte_10
Per tutte le somme come sopra quantificata va osservato che, trattandosi di importi espressi in moneta attuale, niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. civ. sentenza n. 3131/2010; Cass. civ. sentenza n.
16237/2005).
Agli attori spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle pagina 16 di 25 somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n.
20742/2004; Cass. n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere esattamente individuata nel tempo esattamente a metà tra la morte delle vittime e la presente decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva all'istituzione del
Fondo ristori di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022, allorquando l'obbligo risarcitorio
è divenuto esigibile nei confronti del sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 27.10.2022 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
3) Individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e relative statuizioni da adottare nel presente procedimento
L'unico soggetto tenuto al pagamento dei danni reclamati dalla parte attrice è il presso cui è stato istituito, con d.l. n. 36/2022, il c.d. 'Fondo ristori'. pagina 17 di 25 Ed invero, l'art. 43 del citato d.l. n. 36/2022 è così rubricato: «Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945»
Esso, inoltre, prevede:
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro
13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_10
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_10
pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per pagina 18 di 25 il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1…».
Inoltre, l'art. 2 co 2 del decreto interministeriale del 28 Giugno 2023- che ha introdotto una normativa sub-primaria autorizzata proprio dall'art. 43- prevede che è «a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94».
In definitiva, dalle previsioni normative primarie e sub-primarie richiamate si ricava che 1) il diritto all'accesso al Fondo spetta a chi è munito di titolo divenuto definitivo che contenga l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra compiuti da Terzo Reich, 2) l'obbligo di pagamento grava solo ed esclusivamente sul in forza della dotazione monetaria prevista CP_10
dall'art. 43, 3) l'unico soggetto tenuto quindi al pagamento è il presso cui pagina 19 di 25 il predetto è stato istituito, con esclusione quindi di ogni possibile CP_10
condanna della Controparte_1
Quanto appena affermato sub 2)- in ordine al pagamento a carico esclusivo del con provvista proveniente dal Fondo- esclude che vi possa essere una condanna della Repubblica Federale di Germania.
Le norma richiamate, infatti, sono inequivoche nello stabilire che i diritti risarcitori possano essere fatti valere solo sul 'Fondo ristori' con obbligo al pagamento da parte del
D'altra parte, che non vi possa essere condanna della Germania si ricava dallo stesso incipit dell'art. 43 là dove afferma l'istituzione del Fondo, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1961, n. 1263»: il che evidenzia la volontà, da parte del Legislatore, di chiudere definitivamente ogni questione risarcitoria nei confronti della Germania, già definita negli accordi di
Bonn del 1961, di cui uno recepito dal DPR n. 1263/1961, tenendo indenne la
Germania e facendosi «carico- con una norma virtuosa, anche se onerosa - del 'ristoro' dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani»(Corte Cost. n.
159/2023).
Conferma, infine, la conclusione cui si è giunti in ordine alla non assoggettabilità della Germania ad un pronuncia di condanna l'ulteriore previsione prevista dall'art. 43 co 3 ove si prevede che «Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti», tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha avuto modo di affermare, per quel che riguarda la fase esecutiva di sentenze di condanna della Germania, che l'accesso al Fondo pagina 20 di 25 configura «una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova».
Tanto renderebbe giuridicamente inutile una sentenza di condanna della
Germania quando, poi, essa non sarebbe eseguibile esecutivamente.
La pronuncia riguardante la Germania, a giusto titolo evocata nel presente giudizio, sarà di mero accertamento in ordine alla strage e all'eccidio perpetrato il 13 Aprile 1944 nelle località Vallucciole nel Comune di Pratovecchio Stia e in località IN e IO nel Comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove persero la vita i congiunti degli odierni attori nei termini sopra esposti.
4)Le statuizioni di rigetto
Non possono essere accolte le domande risarcitorie proposte da parte attrice iure hereditatis per la perdita dei seguenti rapporti parentali:
e quali eredi (figlio e coniuge) di Parte_4 Parte_5 [...]
figlio della de cuius, (vittima secondaria), a sua Parte_11 CP_8
volta figlia della vittima primaria deceduta nell'eccidio Persona_2
oltre che, sorella delle vittime primarie decedute nell'eccidio Persona_9
e Persona_7 Persona_6
e quali eredi (figli) di Parte_6 Parte_7 [...]
figlio della de cuius (vittima secondaria), a sua Persona_5 CP_8
volta figlia della vittima primaria deceduta nell'eccidio Persona_2
oltre che, sorella delle vittime primarie decedute nell'eccidio Persona_9
e Persona_7 Persona_6
quale erede (figlio) di figlia della de cuius, Parte_8 Persona_4
(vittima secondaria), a sua volta figlia della vittima primaria CP_8
deceduta nell'eccidio oltre che, sorella delle vittime Persona_2
pagina 21 di 25 primarie decedute nell'eccidio e Persona_9 Persona_7 [...]
Persona_6
quale erede (figlio) di figlio della Parte_2 Persona_19
de cuius, (vittima secondaria), a sua volta figlia delle vittime Persona_12
primarie decedute nell'eccidio e Persona_10 Persona_11
[...]
Infatti, sebbene astrattamente predicabile, gli attori- in questo caso- non possono essere qualificati quali successori universali nei rapporti giuridici facenti capo ai loro congiunti poiché difetta l'accettazione di questi ultimi dell'eredità delle vittime secondarie che patirono il danno all'epoca dei fatti.
Parte attrice non ha infatti dimostrato le accettazioni ereditarie di cui sopra e non ha quindi provato la qualità di erede dei propri congiunti.
Va rammentato che il nostro ordinamento, differentemente da quello francese e tedesco, non ha accolto il principio del passaggio automatico, in capo all'erede, del patrimonio del de cuius (principio della saisine) e che, di conseguenza, l'eredità si acquista esclusivamente con l'accettazione, espressa o tacita che sia, oppure a mezzo di atti quale la vendita, la donazione o la cessione dei propri diritti successori che il chiamato all'eredità compia.
Poiché non risulta alcun atto dal quale desumere l'accettazione dell'eredità di e tutte vittime secondarie) CP_8 Persona_20 Persona_12
da parte di Parte_11 Persona_5 Persona_4 Per_2
(per la quota spettante a suo padre e
[...] Persona_20 [...]
si deve concludere che alcun diritto si è trasferito iure hereditatis da Per_19
questi agli odierni attori e Parte_4 Parte_5 Parte_6
e e con la Parte_7 Parte_8 Parte_2
conseguenza che parte attrice non può conseguire un credito risarcitorio che non è mai entrato nel patrimonio dei suoi dante causa: o quanto meno, di cui non vi è prova che si sia trasmesso per successione universale.
pagina 22 di 25 In definitiva: 1) e hanno CP_8 Persona_20 Persona_12
acquisito, iure proprio, un diritto risarcitorio per la perdita dei loro congiunti;
2)
(per la Parte_11 Persona_5 Persona_4 Per_2
quota spettante a suo padre e avrebbero Persona_20 Persona_19
potuto acquisite iure hereditatis i predetti diritti dei loro danti causa;
3) difetta, tuttavia, la dimostrazione che Parte_11 Persona_5 [...]
(per la quota spettante a suo padre e Persona_4 Per_2 Persona_20
abbiano accettato l'eredità delle vittime secondarie;
4) Persona_19
conseguentemente, i predetti attori non possono vantare alcuna pretesa risarcitoria in relazione ad un credito che non risulta essere entrato nel patrimonio dei loro danti causa.
Quanto, invece, ai danni relativi alla perdita del rapporto parentale subìti iure proprio per la perdita degli zii e nonni, si deve osservare come, in questo caso, la domanda sia sfornita di prova in ordine all'effettivo legame tra , e Per_5
con gli zii e e con Persona_4 Per_9 Per_7 Persona_6
la NO RI AB analoghe considerazioni vanno svolte anche per Per_2
quanto riguarda la perdita del rapporto parentale tra suo zio Per_2
e suo nonno ed infine anche tra e Per_17 Per_16 Persona_19
i nonni e Persona_10 Persona_11
Invero, ai fini probatori va osservato che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione
e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai pagina 23 di 25 fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del
"quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022;
Cass. n. 3767/2018).
In definitiva, la presunzione appena menzionata riguarda i genitori, il coniuge, i figli ed i fratelli: in tutti gli atri casi, ancorché ipotizzabile la perdita del rapporto parentale tra la vittima secondaria ed il parente, tale presunzione non può dirsi operante, essendo per contro onere di parte attrice allegare e provare l'effettività e la consistenza che legava i parenti al defunto.
5) Le spese processuali
Le spese, quanto al rapporto tra le parti attrici vittoriose ed il seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra
€ 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00, e vanno compensate quanto al rapporto tra di esse e la in considerazione della Controparte_1
assoluta novità delle questioni trattate.
Anche le spese tra gli attori soccombenti e le altre parti vanno compensate per il medesimo motivo relativo alla novità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, dichiara la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA responsabile della morte di Persona_1 Persona_2 Persona_6
e
[...] Persona_7 Persona_9 Persona_10 Per_14
pagina 24 di 25 avvenuta il 13 aprile 1944, in provincia di Arezzo e in particolare in Per_10
località Vallucciole nel Comune di Pratovecchio Stia e in località IN e
IO nel Comune di Bibbiena;
condanna il al Controparte_2
pagamento, mediante provista proveniente esclusivamente dal Fondo ristori istituito con d.l. n 36/2022, al pagamento delle complessive somme, in favore di:
€ 351.990; Parte_1
505.366; Parte_3
187.728; Parte_9
€ 187.728 oltre alla corresponsione, in favore delle predette Parte_10
parti e sulle somme come sopra determinate, degli interessi compensativi nella misura legale a decorrere dalla data della domanda, 27.10.2022, e sino a quella della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra determinato, ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna il alla rifusione, Controparte_2
in favore di parte attrice, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 843 per esborsi, € 37.951 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
rigetta la domanda proposta da Parte_5 Parte_4
e Parte_7 Parte_6 Parte_8
e compensa tra le parti le spese processuali;
Parte_2
rigetta ogni domanda proposta dagli attori nei confronti della
[...]
e compensa tra le parti le spese processuali. Controparte_1
Firenze, 8.X.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
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